Articolo 1 della Legge 8 gennaio 1962, n. 5
Articolo 2
Versione
20 febbraio 1962
Art. 1.
Il contributo ordinario dello Stato a favore del Museo nazionale del risorgimento di Torino disposto dallo articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 390 , e' elevato, ai decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, a lire 10.000.000 annue, per i compiti istituzionali.
Il relativo onere e' imputato sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, corrispondente al capitolo n. 179 dello stato di previsione del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1961-62.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1962