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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione II Civile-
Il Giudice del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Patrizia Bonsignore, all'udienza di trattazione scritta del 14 febbraio 2025, preso atto della precisazione delle conclusioni così come formulate dalla parte attrice, viste le note scritte finali ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10710/2023 R.G. promossa da: Parte_1 elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta D'Archi 3/14, presso lo studio dell'Avv. Carlo Baiardo, che lo rappresenta e difende come da procura su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione
ATTORE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE Conclusioni: per parte attrice:
“Voglia l'll.mo Tribunale di Genova adito, contrariis reiectis e in particolare previo rigetto di ogni eccezione avversaria, previe le declaratorie tutte del caso e previa fissazione di udienza di comparizione delle parti ai sensi di legge,
- in via principale, dichi arare tenuta e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Pt_1
l'importo di € 50.626,06, o il diverso importo, maggiore o minore meglio
[...] visto, quale indennizzo dovuto in forza della polizza Salute n. 32970, oltre a interessi e rivalutazione fino al saldo, nonchè a rimborsargli la spesa di € 732,00 sostenuta quale compenso della dott.ssa Controparte_2
- in via subordinata, dichiarare la violazione da parte di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt.
1175 e 1375 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento in favore del signor dell'importo di € 50.626,06, o del diverso Parte_1 importo, maggiore o minore meglio visto, oltre a interessi e rivalutazione fino al saldo, nonchè a corrispondergli la spesa di € 732,00, sostenuta quale compenso della dott.ssa quale risarcimento dei danni Controparte_2 conseguiti al comportamento contrario a correttezza e buona fede tenuto dalla controparte;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor
delle spese della lite, delle spese della mediazione e al Parte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata per non aver partecipato alla mediazione, come previsto dall'art. 12 bis, comma 3, del d.lgs. 28/2010, così come modificato dal d.lgs. 149 del 2022 (riforma Cartabia)”.
***
Premesso che:
- La presente causa trae origine dalla domanda proposta innanzi al presente Tribunale dal signor contro la avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1 la condanna della stessa ad adempiere alle obbligazioni traenti dal contratto di assicurazione Salute n. 32970 stipulata dall'attore con la convenuta, avendo l'assicurato, in data 27/01/2017, riportato molteplici traumi a seguito della perdita di controllo del proprio mezzo.
- alla prima udienza la convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia e il Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva licenziarsi CTU medico legale sulla persona dell'attore nominando all'uopo la dott.ssa Per_1 affinchè rispondesse ai quesiti in uso sul danno biologico a termini di
[...] polizza;
- depositata la CTU, il Giudice, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. con le forme della trattazione scritta all'udienza del 14 febbraio 2025
Ritenuto che:
- Nel merito la domanda attorea è fondata e merita pertanto accoglimento, per le ragioni che seguono;
- Il contratto assicurativo è stato prodotto al doc. 1 e nessuna contestazione sulla sua operatività è stata sollevata non essendosi la parte convenuta costituita nel presente giudizio;
- Nessuna questione di prescrizione è rilevabile d'ufficio;
- L'espletata C.T.U. a firma della dott.ssa ha accertato che il Persona_1 signor “ha riportato gravi politraumatismi con trauma cranio- Parte_1 facciale e toracico, fratture multiple (massiccio facciale, processi trasversi C7- D4-corpo D12 e plurime fratture costali) pneumotorace, contusione emorragica frontobasale dx”, ed ha riconosciuto che le lesioni derivate dall'infortunio per cui è causa “sono attualmente stabilizzate e qualificano un grado di invalidità permanente, valutabile ai sensi delle particolari condizioni di polizza (tabelle
) nella misura del 38% della totale” e, ancora “In risposta ai quesiti 3 e CP_3
4, il contratto di assicurazioni Salute 32970 stipulato in data 14/04/1997 con
ES e Venezia RA PA (oggi per cui si procede prevede CP_1 oltre alla garanzia IP da infortunio anche la garanzia Indennità di ricovero e ingessatura. Sulla base di tutto quanto esaminato si può pertanto ritenere che il signor in conseguenza dei traumatismi contusivi riportati in Parte_1 data 27/01/20217 abbia dovuto subire un periodo di ricovero protrattosi continuativamente per i trattamenti medico-chirurgici e riabilitativi del caso dal 27/01/2017 al 04/04/2017 e successivamente dal 18/09/2018 al 19/09/2018 per la rimozione parziale dei mezzi di sintesi apposti a seguito del fracasso facciale, per un totale complessivo di gg. 70” e, infine, quanto alle spese sostenute “Nel fascicolo di parte attrice non sono prodotte ricevute di spese mediche e/o di cura (che sembrerebbero essere già stata indennizzate da altra polizza infortuni). Nel fascicolo di parte è prodotto proforma di parcella della Dott.ssa CP_2
n° 31 del 26/09/2023 per consulenza medico legale per sinistro di €
[...]
732,00 e nel corso delle operazioni peritali la Dott.ssa Controparte_2 consegnava proforma di parcella, n° 10/2024 dell'08/05/2024 per partecipazione e discussione CTU di € 427,00. Non risultano previste spese mediche future”; - correttamente la parte attrice ha prodotto in atti l'importo corrisposto da in forza della diversa polizza Genertel Moto D01154/0133 per un totale CP_1 di € 13.250,00 di cui € 5.000,00 e € 8.250,00 per invalidità permanente (docc. da 19 a 21 in atti);
- tenuto conto delle condizioni di assicurazione (doc. 1) e delle valutazioni del CTU, dott.ssa degne di essere poste a fondamento della presente Per_1 decisione, l'importo spettante all'odierno attore, in virtù del contratto azionato con il presente giudizio, ammonta a € 1.549,37 (pari a lire 3.000.000 a punto) x 38 (invalidità riconosciuta dal CTU) = € 58.876,06 da cui andrà detratta la somma di € 8.250,00 già corrisposta da in virtù della diversa polizza CP_1 sopra richiamata a titolo di invalidità permanente, per un totale così di € 50.626,06;
- si osserva, ancora, sul punto che le condizioni di assicurazione prodotte al doc. 2 se, al punto 3.2 prevedono una franchigia del 5%, la stessa “si annulla” nel caso di invalidità permanente che superi il 25%, come nel caso di specie in cui il CTU, ha valutato la IP in capo all'odierno attore in ragione dell'evento dedotto in causa, nella misura del 38% (peraltro la medesima percentuale richiesta in ricorso);
- è poi assolutamente plausibile che l'odierno attore non abbia ricevuto alcun risarcimento in ambito RC posto che, come si legge nel rapporto di incidente (doc. 22) “Nulla può essere addebitato alla signora , come si evince CP_4 dai fotogrammi allegati e dalle testimonianze rilasciate il sig. ha perso Pt_1 il controllo dei veicolo prima dell'urto con la controparte andando ad invadere la corsia in senso opposto”
- Da qui la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma così determinata.
- Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, così come le spese per la consulenza medico legale della dott.ssa pari a € 732,00 (doc. 16). CP_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiecitis,
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto, tenuto conto delle condizioni di polizza,
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore di parte attrice, della somma complessiva pari ad Euro
50.626,06, oltre interessi legali corrispettivi dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore dell'attore delle spese sostenute in virtù del presente giudizio, che liquida, ex DM 147/2 in € 545,00 per spese non imponibili,
€ 7.616,00 per assistenza di difesa, oltre al rimborso spese forfettarie, IVA e CPA,
e per il procedimento di mediazione - al quale non ha partecipato la convenuta - in
€ 48.80 per spese non imponibili, € 308,20 per la fase di attivazione, oltre al rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU e il rimborso per le spese di consulenza medico legale sostenute dalla parte attrice per
€ 732,00.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Genova, il 17 marzo 2025
Sentenza depositata telematicamente
IL GIUDICE
dott.ssa Patrizia Bonsignore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione II Civile-
Il Giudice del Tribunale di Genova, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Patrizia Bonsignore, all'udienza di trattazione scritta del 14 febbraio 2025, preso atto della precisazione delle conclusioni così come formulate dalla parte attrice, viste le note scritte finali ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10710/2023 R.G. promossa da: Parte_1 elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta D'Archi 3/14, presso lo studio dell'Avv. Carlo Baiardo, che lo rappresenta e difende come da procura su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione
ATTORE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE Conclusioni: per parte attrice:
“Voglia l'll.mo Tribunale di Genova adito, contrariis reiectis e in particolare previo rigetto di ogni eccezione avversaria, previe le declaratorie tutte del caso e previa fissazione di udienza di comparizione delle parti ai sensi di legge,
- in via principale, dichi arare tenuta e condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Pt_1
l'importo di € 50.626,06, o il diverso importo, maggiore o minore meglio
[...] visto, quale indennizzo dovuto in forza della polizza Salute n. 32970, oltre a interessi e rivalutazione fino al saldo, nonchè a rimborsargli la spesa di € 732,00 sostenuta quale compenso della dott.ssa Controparte_2
- in via subordinata, dichiarare la violazione da parte di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt.
1175 e 1375 c.c. e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento in favore del signor dell'importo di € 50.626,06, o del diverso Parte_1 importo, maggiore o minore meglio visto, oltre a interessi e rivalutazione fino al saldo, nonchè a corrispondergli la spesa di € 732,00, sostenuta quale compenso della dott.ssa quale risarcimento dei danni Controparte_2 conseguiti al comportamento contrario a correttezza e buona fede tenuto dalla controparte;
- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor
delle spese della lite, delle spese della mediazione e al Parte_1 pagamento di una somma equitativamente determinata per non aver partecipato alla mediazione, come previsto dall'art. 12 bis, comma 3, del d.lgs. 28/2010, così come modificato dal d.lgs. 149 del 2022 (riforma Cartabia)”.
***
Premesso che:
- La presente causa trae origine dalla domanda proposta innanzi al presente Tribunale dal signor contro la avente ad oggetto Parte_1 Controparte_1 la condanna della stessa ad adempiere alle obbligazioni traenti dal contratto di assicurazione Salute n. 32970 stipulata dall'attore con la convenuta, avendo l'assicurato, in data 27/01/2017, riportato molteplici traumi a seguito della perdita di controllo del proprio mezzo.
- alla prima udienza la convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia e il Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva licenziarsi CTU medico legale sulla persona dell'attore nominando all'uopo la dott.ssa Per_1 affinchè rispondesse ai quesiti in uso sul danno biologico a termini di
[...] polizza;
- depositata la CTU, il Giudice, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. con le forme della trattazione scritta all'udienza del 14 febbraio 2025
Ritenuto che:
- Nel merito la domanda attorea è fondata e merita pertanto accoglimento, per le ragioni che seguono;
- Il contratto assicurativo è stato prodotto al doc. 1 e nessuna contestazione sulla sua operatività è stata sollevata non essendosi la parte convenuta costituita nel presente giudizio;
- Nessuna questione di prescrizione è rilevabile d'ufficio;
- L'espletata C.T.U. a firma della dott.ssa ha accertato che il Persona_1 signor “ha riportato gravi politraumatismi con trauma cranio- Parte_1 facciale e toracico, fratture multiple (massiccio facciale, processi trasversi C7- D4-corpo D12 e plurime fratture costali) pneumotorace, contusione emorragica frontobasale dx”, ed ha riconosciuto che le lesioni derivate dall'infortunio per cui è causa “sono attualmente stabilizzate e qualificano un grado di invalidità permanente, valutabile ai sensi delle particolari condizioni di polizza (tabelle
) nella misura del 38% della totale” e, ancora “In risposta ai quesiti 3 e CP_3
4, il contratto di assicurazioni Salute 32970 stipulato in data 14/04/1997 con
ES e Venezia RA PA (oggi per cui si procede prevede CP_1 oltre alla garanzia IP da infortunio anche la garanzia Indennità di ricovero e ingessatura. Sulla base di tutto quanto esaminato si può pertanto ritenere che il signor in conseguenza dei traumatismi contusivi riportati in Parte_1 data 27/01/20217 abbia dovuto subire un periodo di ricovero protrattosi continuativamente per i trattamenti medico-chirurgici e riabilitativi del caso dal 27/01/2017 al 04/04/2017 e successivamente dal 18/09/2018 al 19/09/2018 per la rimozione parziale dei mezzi di sintesi apposti a seguito del fracasso facciale, per un totale complessivo di gg. 70” e, infine, quanto alle spese sostenute “Nel fascicolo di parte attrice non sono prodotte ricevute di spese mediche e/o di cura (che sembrerebbero essere già stata indennizzate da altra polizza infortuni). Nel fascicolo di parte è prodotto proforma di parcella della Dott.ssa CP_2
n° 31 del 26/09/2023 per consulenza medico legale per sinistro di €
[...]
732,00 e nel corso delle operazioni peritali la Dott.ssa Controparte_2 consegnava proforma di parcella, n° 10/2024 dell'08/05/2024 per partecipazione e discussione CTU di € 427,00. Non risultano previste spese mediche future”; - correttamente la parte attrice ha prodotto in atti l'importo corrisposto da in forza della diversa polizza Genertel Moto D01154/0133 per un totale CP_1 di € 13.250,00 di cui € 5.000,00 e € 8.250,00 per invalidità permanente (docc. da 19 a 21 in atti);
- tenuto conto delle condizioni di assicurazione (doc. 1) e delle valutazioni del CTU, dott.ssa degne di essere poste a fondamento della presente Per_1 decisione, l'importo spettante all'odierno attore, in virtù del contratto azionato con il presente giudizio, ammonta a € 1.549,37 (pari a lire 3.000.000 a punto) x 38 (invalidità riconosciuta dal CTU) = € 58.876,06 da cui andrà detratta la somma di € 8.250,00 già corrisposta da in virtù della diversa polizza CP_1 sopra richiamata a titolo di invalidità permanente, per un totale così di € 50.626,06;
- si osserva, ancora, sul punto che le condizioni di assicurazione prodotte al doc. 2 se, al punto 3.2 prevedono una franchigia del 5%, la stessa “si annulla” nel caso di invalidità permanente che superi il 25%, come nel caso di specie in cui il CTU, ha valutato la IP in capo all'odierno attore in ragione dell'evento dedotto in causa, nella misura del 38% (peraltro la medesima percentuale richiesta in ricorso);
- è poi assolutamente plausibile che l'odierno attore non abbia ricevuto alcun risarcimento in ambito RC posto che, come si legge nel rapporto di incidente (doc. 22) “Nulla può essere addebitato alla signora , come si evince CP_4 dai fotogrammi allegati e dalle testimonianze rilasciate il sig. ha perso Pt_1 il controllo dei veicolo prima dell'urto con la controparte andando ad invadere la corsia in senso opposto”
- Da qui la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma così determinata.
- Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, così come le spese per la consulenza medico legale della dott.ssa pari a € 732,00 (doc. 16). CP_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiecitis,
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto, tenuto conto delle condizioni di polizza,
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore di parte attrice, della somma complessiva pari ad Euro
50.626,06, oltre interessi legali corrispettivi dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento in favore dell'attore delle spese sostenute in virtù del presente giudizio, che liquida, ex DM 147/2 in € 545,00 per spese non imponibili,
€ 7.616,00 per assistenza di difesa, oltre al rimborso spese forfettarie, IVA e CPA,
e per il procedimento di mediazione - al quale non ha partecipato la convenuta - in
€ 48.80 per spese non imponibili, € 308,20 per la fase di attivazione, oltre al rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU e il rimborso per le spese di consulenza medico legale sostenute dalla parte attrice per
€ 732,00.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Genova, il 17 marzo 2025
Sentenza depositata telematicamente
IL GIUDICE
dott.ssa Patrizia Bonsignore