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Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/08/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
n. 165/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 22/02/2024, da 1) , nato in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), parte rappresentata, assistita e difesa, C.F._1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. DI SANTO FABIO (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del suo difensore 2) nata in [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_2
), parte rappresentata, assistita e difesa, C.F._3 per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. DE LUCA MARCELLA (Cod. Fisc. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
Con provvedimento del 21.7.2024 le parti erano state invitate a riformulare le condizioni nei termini seguenti:
2 Con atto depositato il 29.7.2024, il difensore di Parte_2 produceva la modifica richiesta formulata nei seguenti termini:
L'atto, tuttavia, risulta sottoscritto solo da dal Parte_2 difensore ma non dall'altra parte e dal rispettivo difensore. FATTO Con ricorso in data 22/02/2024, i sig.ri e Parte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi Parte_2 dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 28/08/2014, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale. DIRITTO Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate non consentono l'accoglimento della domanda atteso che la modifica da ultimo depositata, con atto in data 29.7.2024, è stata sottoscritta solo dalla moglie e dal proprio difensore, ma non dal marito e dal proprio difensore. Il Tribunale aveva valutato che le originarie condizioni, inerenti alla regolamentazione del diritto di visita spettante al padre nei confronti della minore, senza la previsione di modalità protette con l'assistenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, non fossero conformi all'interesse della figlia, la quale era parte offesa nel procedimento penale in esito al quale lo stesso è stato condannato in via definitiva per il reato di maltrattamenti.
3 La nuova regolamentazione del diritto di visita, tuttavia, pur rispondente all'interesse della minore, non è stata specificamente accettata e sottoscritta dal padre né dal rispettivo difensore, di talché il Collegio deve emettere sentenza di rigetto della richiesta di omologazione Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, rigetta la richiesta di omologazione delle condizioni della separazione personale dei coniugi tra e Parte_1
Parte_2
Compensa tra le parti le spese di giudizio. Dispone la trasmissione della sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti per le determinazioni di competenza in ordine alle iniziative da intraprendere per la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti di
. Parte_1
Così deciso in Patti il 08/08/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi
4
), parte rappresentata, assistita e difesa, C.F._1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. DI SANTO FABIO (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del suo difensore 2) nata in [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_2
), parte rappresentata, assistita e difesa, C.F._3 per procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. DE LUCA MARCELLA (Cod. Fisc. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare la separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI
Con provvedimento del 21.7.2024 le parti erano state invitate a riformulare le condizioni nei termini seguenti:
2 Con atto depositato il 29.7.2024, il difensore di Parte_2 produceva la modifica richiesta formulata nei seguenti termini:
L'atto, tuttavia, risulta sottoscritto solo da dal Parte_2 difensore ma non dall'altra parte e dal rispettivo difensore. FATTO Con ricorso in data 22/02/2024, i sig.ri e Parte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi Parte_2 dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 28/08/2014, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale. DIRITTO Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate non consentono l'accoglimento della domanda atteso che la modifica da ultimo depositata, con atto in data 29.7.2024, è stata sottoscritta solo dalla moglie e dal proprio difensore, ma non dal marito e dal proprio difensore. Il Tribunale aveva valutato che le originarie condizioni, inerenti alla regolamentazione del diritto di visita spettante al padre nei confronti della minore, senza la previsione di modalità protette con l'assistenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, non fossero conformi all'interesse della figlia, la quale era parte offesa nel procedimento penale in esito al quale lo stesso è stato condannato in via definitiva per il reato di maltrattamenti.
3 La nuova regolamentazione del diritto di visita, tuttavia, pur rispondente all'interesse della minore, non è stata specificamente accettata e sottoscritta dal padre né dal rispettivo difensore, di talché il Collegio deve emettere sentenza di rigetto della richiesta di omologazione Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, rigetta la richiesta di omologazione delle condizioni della separazione personale dei coniugi tra e Parte_1
Parte_2
Compensa tra le parti le spese di giudizio. Dispone la trasmissione della sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti per le determinazioni di competenza in ordine alle iniziative da intraprendere per la decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti di
. Parte_1
Così deciso in Patti il 08/08/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi
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