Articolo 6 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 aprile 1991
Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilita'
e di invalidita' 1. Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991