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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 214/2019
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Spinello
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI
CONVENUTA OPPOSTA
E nei confronti di
) rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Francesca Maria Cinquerrui
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Pacinotti Antonio 62 (Cod. Fisc. ); contumace C.F._3
Terzi chiamati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 444/2018 RG n.
1186/2018 di € 35.160,99
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 11.2.2019, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2018 emesso in favore di Controparte_1
dal Tribunale di Gela e notificato in data 3.1.2019, con il quale
[...]
1 veniva ingiunto al debitore il pagamento della somma di € 35.160,99 per sorte capitale, oltre interessi e spese.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica dello stesso;
il difetto di legittimazione passiva poiché
l'opponente, proprietario del fondo sito in contrada Feudo Nobile a Gela, dal
2010 al 2016 aveva concesso in affitto a per esercizio di Controparte_2
attività agricola;
che a seguito di varie richieste di pagamento da parte dell'Enel, il faceva richiesta di disattivazione del contatore nel mese di maggio Pt_1
2012 che per errata contabilizzazione della società elettrica veniva disattivato effettivamente nel 2016; procedeva quindi alla chiamata di terzi CP_2
(nato il [...] a [...]) e (nato il [...] a
[...] Controparte_3
Niscemi) per essere da questi manlevato da ogni eventuale esborso;
eccepiva il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'ente opposto rilevando la tempestiva notificazione del decreto ingiuntivo opposto nel termine dei 60 giorni previsto a norma dell'art. 644 c.p.c. essendo l'atto stato emesso dal Tribunale di Gela in data 17 ottobre 2018, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2018, notificato in data 4.12.2018 e ricevuto il 3.1.2019 quindi prima del decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. Rilevava che nelle clausole del menzionato contratto di affitto del fondo non era fatta menzione alcuna delle utenze elettriche e dei relativi oneri;
che Enel, a seguito di reclamo per mancata cessazione del contratto del 2012 da parte del sig. riscontrava in data 20.4.2016 un disallineamento dei dati Pt_1
confermando la cessazione della fornitura in data 29.2.2016; che, a seguito dell'accertamento di prelievi irregolari riscontrati in data 21.7.2016 dai tecnici del distributore territorialmente competente per allaccio abusivo alla rete Enel, questa emetteva la fattura n. 85130375012821A all' ultimo titolare dell'utenza in oggetto, non avendo ricevuto alcuna richiesta di voltura. A seguito delle lamentele sulla ricostruzione dei consumi, riscontrava in data 15.6.2016 che: “La ricostruzione risulta corretta secondo le procedure in atto al fine di recuperare la
2 mancata registrazione, quando viene effettuata attraverso il by-pass del misuratore
(allaccio diretto alla rete di distribuzione), ovvero è stato utilizzato il metodo del consumo con “potenza tecnicamente prelevabile” riferita alla portata termica della sezione ottenuta come minimo tra la sezione della conduttura elettrica alimentante la presa (4x6mm2) e la sezione della conduttura con a quale il cliente alimenta il suo impianto (4x10mm2) moltiplicato per 1800 ore/anno di utilizzo (circa 5 ore di utilizzo al giorno). Il 21.1.2016 è stata applicata la riduzione di potenza per morosità con il successivo distacco il 22.2.2016 quando la fornitura era ancora intestata al sig. Pt_1
; che essendo l'unico titolare dell'utenza in oggetto rimaneva
[...] Parte_1 egli l' unico obbligato al pagamento della bolletta, indipendentemente dal fatto che non fosse stato più l'effettivo consumatore di energia, essendo il medesimo, nella sua qualità di titolare del fondo rustico, tenuto a controllare l'efficienza dei servizi ed anche la loro regolare tenuta. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Si costituiva contestando la domanda attorea di manleva per Controparte_2
carenza di legittimazione passiva e nel merito contestando i consumi addebitati in fattura, mentre il sig. veniva dichiarato contumace. Rigettata Controparte_3
la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del monitorio opposto venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
sentiti i testi indicati dalle parti la causa veniva rinviata per le conclusioni con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
3 non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Nel merito delle questioni introdotte dalle parti va preliminarmente evidenziato, in relazione alla rilevata inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644
c.p.c. rilevata dall'opponente, che per costante orientamento (Cass. civ. n.
951/2013) “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta
(in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.” L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito della pretesa creditoria, la ricostruzione dei fatti consente di evidenziare che sul luogo di fornitura oggetto di causa veniva accertato in data
21.7.2016 da parte del distributore territorialmente competente [...]
[..
[...] a seguito di verifica, un prelievo irregolare di energia Controparte_4
elettrica per allaccio diretto alla rete. Deduce l'opposta che è incontestabile che l'utenza oggetto di giudizio abbia ricevuto fornitura di energia da Enel per il periodo febbraio 2012-luglio 2016; da tale assunto fa però discendere la conseguenza che, essendo l'opponente l'unico titolare dell'utenza in oggetto, egli rimane l'unico obbligato al pagamento delle bollette, indipendentemente dal fatto che non sia l'effettivo consumatore di energia, salvo il diritto di regresso nei confronti del reale utilizzatore della fornitura.
Le conclusioni a cui giunge l'opposta non sono però sovrapponibili con la ricostruzione dei fatti emersa nel giudizio, in primis con la richiesta di disattivazione del servizio di fornitura richiesto dal il 24.7.2012, Pt_1 circostanza peraltro mai contestata dalla controparte. È emerso inoltre dalla deposizione del teste che “ il ha chiesto la cessazione Testimone_1 Pt_1
della fornitura sull'utenza dell'energia elettrica relativa al terreno di sua proprietà. Ciò so perché per fargli compagnia l'ho accompagnato all'Enel di Gela. Questo è accaduto nel mese di aprile di almeno dieci anni fa”. “ Il ha chiesto la cessazione della Pt_1
fornitura poiché aveva dato il terreno in affitto a;
“ Da allora la Controparte_2 fornitura di energia elettrica è cessata. Ciò so perché dopo essere usciti dalla sede dell'Enel siamo passati dal terreno e abbiamo visto dal contatore che la luce era stata staccata ”.” Ho visto anch'io dal contatore che la luce era staccata ”. “Non c'era luce e si vedeva dal fatto che provando ad accendere la pompa dell'acqua, questa non tirava più perché corrente non ce n'era”. Riferisce ancora che: “La cassetta del contatore era collocata al bordo della strada su un muretto in mattoni. Il palo dell'Enel era più lontano. Il terreno del non era recintato”; “Ero con il quando ho visto che Pt_1 Pt_1 la luce era stata staccata perché la pompa non tirava acqua. Poi arrivò il figlio di
e chiese al se gli poteva lasciare la corrente per tre o quattro Controparte_2 Pt_1
giorni ancora, ma il aveva già provveduto a farla staccare”. Tale circostanza Pt_1
risulta del pari confermata anche dalla testimonianza resa da ES
, dalla quale si è potuto evincere che: “ il contatore dell'utenza all'epoca
[...] intestata al signor era staccato e che il signor quando Pt_1 Controparte_2 condusse in affitto i terreni del signor nel periodo di cui è causa, utilizzava un Pt_1
5 proprio impianto di irrigazione attraverso un tubo che passava sino al terreno del
utilizzando l'energia elettrica riconducibile a un proprio e personale contatore e Pt_1
una propria personale utenza”.
Deve inoltre darsi atto che dal verbale di verifica del 21.07.2016 si evince che
“Al momento della verifica si riscontra presso la fornitura nc 902598928 intestata . I verbalizzanti hanno inoltre accertato che Parte_2
aveva intercettato i cavi Enel a monte del contatore e, quindi, Controparte_3
“collegandosi direttamente ai cavi provenienti dal palo Enel e, dopo aver asportato
l'isolamento, aveva creato una connessione mediante nastratura e coperto il tutto con cemento e terreno. L'allaccio così realizzato veniva poi canalizzato nei fondi lavorati dal
, diversi da quelli del e del padre Controparte_3 Pt_1 Controparte_2
Dalla ricostruzione dei fatti processuali può ritenersi che, avendo concesso in affitto il proprio fondo, avendo tempestivamente provveduto a richiedere disdetta della fornitura elettrica, essendosi accertato dell'effettivo distacco di fornitura sulla propria utenza, nessun altro obbligo può sorgere in capo all'opponente il quale non è tenuto ad adottare alcuna altra misura di controllo, oltre a quelle già messe in atto, idonea ad impedire la condotta illecita di terzi.
Certamente non più di quanto possa provvedere il fornitore stesso con i moderni contatori atti a misurare a distanza e verificare tempestivamente eventuali anomalie.
Ne deriva che non può essere imputata all'opponente la negligenza dello stesso fornitore di energia, essendo comunque dirimente la richiesta di cessazione della fornitura, la perdita di possesso conseguente all'affitto del fondo, oltre al fatto che il prelievo fraudolento sia avvenuto a monte del contatore e con modalità tali da occultare eventuali segni di effrazione.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 444\2018 va revocato per effetto dell'integrale accoglimento dell'opposizione.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico Cont dell'opposta : sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore
(€ 35.000,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi. Rimangono
6 interamente compensate quelle tra l'opponente e il terzo chiamato CP_2
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da Revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 444\2018.
Liquida le spese del giudizio in € 7616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore della parte opponente, con distrazione in favore dell'avv. Annamaria Spinello dichiaratasi antistataria.
Gela, 02/10/2025
Il Gop
Dott. Giuseppe Di Legami
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 214/2019
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Spinello
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI
CONVENUTA OPPOSTA
E nei confronti di
) rappresentato e difeso Controparte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Francesca Maria Cinquerrui
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Pacinotti Antonio 62 (Cod. Fisc. ); contumace C.F._3
Terzi chiamati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 444/2018 RG n.
1186/2018 di € 35.160,99
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 11.2.2019, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2018 emesso in favore di Controparte_1
dal Tribunale di Gela e notificato in data 3.1.2019, con il quale
[...]
1 veniva ingiunto al debitore il pagamento della somma di € 35.160,99 per sorte capitale, oltre interessi e spese.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica dello stesso;
il difetto di legittimazione passiva poiché
l'opponente, proprietario del fondo sito in contrada Feudo Nobile a Gela, dal
2010 al 2016 aveva concesso in affitto a per esercizio di Controparte_2
attività agricola;
che a seguito di varie richieste di pagamento da parte dell'Enel, il faceva richiesta di disattivazione del contatore nel mese di maggio Pt_1
2012 che per errata contabilizzazione della società elettrica veniva disattivato effettivamente nel 2016; procedeva quindi alla chiamata di terzi CP_2
(nato il [...] a [...]) e (nato il [...] a
[...] Controparte_3
Niscemi) per essere da questi manlevato da ogni eventuale esborso;
eccepiva il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'ente opposto rilevando la tempestiva notificazione del decreto ingiuntivo opposto nel termine dei 60 giorni previsto a norma dell'art. 644 c.p.c. essendo l'atto stato emesso dal Tribunale di Gela in data 17 ottobre 2018, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2018, notificato in data 4.12.2018 e ricevuto il 3.1.2019 quindi prima del decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. Rilevava che nelle clausole del menzionato contratto di affitto del fondo non era fatta menzione alcuna delle utenze elettriche e dei relativi oneri;
che Enel, a seguito di reclamo per mancata cessazione del contratto del 2012 da parte del sig. riscontrava in data 20.4.2016 un disallineamento dei dati Pt_1
confermando la cessazione della fornitura in data 29.2.2016; che, a seguito dell'accertamento di prelievi irregolari riscontrati in data 21.7.2016 dai tecnici del distributore territorialmente competente per allaccio abusivo alla rete Enel, questa emetteva la fattura n. 85130375012821A all' ultimo titolare dell'utenza in oggetto, non avendo ricevuto alcuna richiesta di voltura. A seguito delle lamentele sulla ricostruzione dei consumi, riscontrava in data 15.6.2016 che: “La ricostruzione risulta corretta secondo le procedure in atto al fine di recuperare la
2 mancata registrazione, quando viene effettuata attraverso il by-pass del misuratore
(allaccio diretto alla rete di distribuzione), ovvero è stato utilizzato il metodo del consumo con “potenza tecnicamente prelevabile” riferita alla portata termica della sezione ottenuta come minimo tra la sezione della conduttura elettrica alimentante la presa (4x6mm2) e la sezione della conduttura con a quale il cliente alimenta il suo impianto (4x10mm2) moltiplicato per 1800 ore/anno di utilizzo (circa 5 ore di utilizzo al giorno). Il 21.1.2016 è stata applicata la riduzione di potenza per morosità con il successivo distacco il 22.2.2016 quando la fornitura era ancora intestata al sig. Pt_1
; che essendo l'unico titolare dell'utenza in oggetto rimaneva
[...] Parte_1 egli l' unico obbligato al pagamento della bolletta, indipendentemente dal fatto che non fosse stato più l'effettivo consumatore di energia, essendo il medesimo, nella sua qualità di titolare del fondo rustico, tenuto a controllare l'efficienza dei servizi ed anche la loro regolare tenuta. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Si costituiva contestando la domanda attorea di manleva per Controparte_2
carenza di legittimazione passiva e nel merito contestando i consumi addebitati in fattura, mentre il sig. veniva dichiarato contumace. Rigettata Controparte_3
la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del monitorio opposto venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie;
sentiti i testi indicati dalle parti la causa veniva rinviata per le conclusioni con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
3 non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Nel merito delle questioni introdotte dalle parti va preliminarmente evidenziato, in relazione alla rilevata inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644
c.p.c. rilevata dall'opponente, che per costante orientamento (Cass. civ. n.
951/2013) “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta
(in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.” L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito della pretesa creditoria, la ricostruzione dei fatti consente di evidenziare che sul luogo di fornitura oggetto di causa veniva accertato in data
21.7.2016 da parte del distributore territorialmente competente [...]
[..
[...] a seguito di verifica, un prelievo irregolare di energia Controparte_4
elettrica per allaccio diretto alla rete. Deduce l'opposta che è incontestabile che l'utenza oggetto di giudizio abbia ricevuto fornitura di energia da Enel per il periodo febbraio 2012-luglio 2016; da tale assunto fa però discendere la conseguenza che, essendo l'opponente l'unico titolare dell'utenza in oggetto, egli rimane l'unico obbligato al pagamento delle bollette, indipendentemente dal fatto che non sia l'effettivo consumatore di energia, salvo il diritto di regresso nei confronti del reale utilizzatore della fornitura.
Le conclusioni a cui giunge l'opposta non sono però sovrapponibili con la ricostruzione dei fatti emersa nel giudizio, in primis con la richiesta di disattivazione del servizio di fornitura richiesto dal il 24.7.2012, Pt_1 circostanza peraltro mai contestata dalla controparte. È emerso inoltre dalla deposizione del teste che “ il ha chiesto la cessazione Testimone_1 Pt_1
della fornitura sull'utenza dell'energia elettrica relativa al terreno di sua proprietà. Ciò so perché per fargli compagnia l'ho accompagnato all'Enel di Gela. Questo è accaduto nel mese di aprile di almeno dieci anni fa”. “ Il ha chiesto la cessazione della Pt_1
fornitura poiché aveva dato il terreno in affitto a;
“ Da allora la Controparte_2 fornitura di energia elettrica è cessata. Ciò so perché dopo essere usciti dalla sede dell'Enel siamo passati dal terreno e abbiamo visto dal contatore che la luce era stata staccata ”.” Ho visto anch'io dal contatore che la luce era staccata ”. “Non c'era luce e si vedeva dal fatto che provando ad accendere la pompa dell'acqua, questa non tirava più perché corrente non ce n'era”. Riferisce ancora che: “La cassetta del contatore era collocata al bordo della strada su un muretto in mattoni. Il palo dell'Enel era più lontano. Il terreno del non era recintato”; “Ero con il quando ho visto che Pt_1 Pt_1 la luce era stata staccata perché la pompa non tirava acqua. Poi arrivò il figlio di
e chiese al se gli poteva lasciare la corrente per tre o quattro Controparte_2 Pt_1
giorni ancora, ma il aveva già provveduto a farla staccare”. Tale circostanza Pt_1
risulta del pari confermata anche dalla testimonianza resa da ES
, dalla quale si è potuto evincere che: “ il contatore dell'utenza all'epoca
[...] intestata al signor era staccato e che il signor quando Pt_1 Controparte_2 condusse in affitto i terreni del signor nel periodo di cui è causa, utilizzava un Pt_1
5 proprio impianto di irrigazione attraverso un tubo che passava sino al terreno del
utilizzando l'energia elettrica riconducibile a un proprio e personale contatore e Pt_1
una propria personale utenza”.
Deve inoltre darsi atto che dal verbale di verifica del 21.07.2016 si evince che
“Al momento della verifica si riscontra presso la fornitura nc 902598928 intestata . I verbalizzanti hanno inoltre accertato che Parte_2
aveva intercettato i cavi Enel a monte del contatore e, quindi, Controparte_3
“collegandosi direttamente ai cavi provenienti dal palo Enel e, dopo aver asportato
l'isolamento, aveva creato una connessione mediante nastratura e coperto il tutto con cemento e terreno. L'allaccio così realizzato veniva poi canalizzato nei fondi lavorati dal
, diversi da quelli del e del padre Controparte_3 Pt_1 Controparte_2
Dalla ricostruzione dei fatti processuali può ritenersi che, avendo concesso in affitto il proprio fondo, avendo tempestivamente provveduto a richiedere disdetta della fornitura elettrica, essendosi accertato dell'effettivo distacco di fornitura sulla propria utenza, nessun altro obbligo può sorgere in capo all'opponente il quale non è tenuto ad adottare alcuna altra misura di controllo, oltre a quelle già messe in atto, idonea ad impedire la condotta illecita di terzi.
Certamente non più di quanto possa provvedere il fornitore stesso con i moderni contatori atti a misurare a distanza e verificare tempestivamente eventuali anomalie.
Ne deriva che non può essere imputata all'opponente la negligenza dello stesso fornitore di energia, essendo comunque dirimente la richiesta di cessazione della fornitura, la perdita di possesso conseguente all'affitto del fondo, oltre al fatto che il prelievo fraudolento sia avvenuto a monte del contatore e con modalità tali da occultare eventuali segni di effrazione.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 444\2018 va revocato per effetto dell'integrale accoglimento dell'opposizione.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico Cont dell'opposta : sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore
(€ 35.000,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi. Rimangono
6 interamente compensate quelle tra l'opponente e il terzo chiamato CP_2
[...]
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da Revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 444\2018.
Liquida le spese del giudizio in € 7616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore della parte opponente, con distrazione in favore dell'avv. Annamaria Spinello dichiaratasi antistataria.
Gela, 02/10/2025
Il Gop
Dott. Giuseppe Di Legami
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