Articolo 22 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 21Articolo 23
Versione
21 marzo 1958
Art. 22.
Per le domande che verranno presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in nessun caso saranno ammessi a riscatto i servizi o periodi per i quali le vigenti disposizioni prevedano l'obbligo o la facolta' della ricongiunzione ai fini di un unico trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958