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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/12/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG TO Presidente
Valeria Monti Giudice
EL LI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3436/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. COLACINO EMANUELA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRAZZI BERNARDO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia nelle modalità di seguito indicate: 1) AFFIDAMENTO La figlia minore viene affidata a entrambi i genitori, al Persona_1 fine di consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per la figlia, riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, la religione, l'attività sportiva e ogni altra necessità, tenendo conto dei suoi bisogni, inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni. Ciascun genitore, tuttavia, avrà la facoltà di prendere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione quando la figlia sarà affidata alla sua cura. Affinché sia garantito l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale i genitori si impegnano reciprocamente:
- a mantenere una comunicazione chiara, tempestiva e costruttiva tra di loro, per assicurare la migliore gestione quotidiana della figlia e favorire il suo benessere, in particolare nei momenti di transizione tra un genitore e l'altro. A tal fine, ciascun genitore si impegna a fornire risposte puntuali, chiare e precise alle richieste dell'altro genitore riguardanti aspetti rilevanti della quotidianità della minore durante i periodi di permanenza presso di sé, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di eventuali farmaci, il tipo e l'orario dei pasti consumati, i periodi di riposo diurni, eventuali malesseri o stati d'animo particolari, nonché ogni altra informazione utile a garantire continuità, coerenza e adeguatezza nella gestione della bambina. Le parti riconoscono l'importanza di tale scambio di informazioni al fine di evitare disguidi che possano incidere sul benessere psicofisico della minore e si impegnano, pertanto, a collaborare responsabilmente, rispondendo alle richieste dell'altro genitore con tempestività e spirito collaborativo.
- a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto e una comunicazione serena, rispondendo in modo adeguato e puntuale alle domande reciproche;
- a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra. Questo contribuirà a evitare disguidi e a garantire una gestione coerente e condivisa del benessere della piccola.
2) COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA La figlia continuerà a vivere principalmente con la madre con la quale manterrà la residenza.
3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE La casa familiare, sita in Mantova in Viale Montello n. 23, con tutti i suoi arredi viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse superiore della figlia Parte_1 minore.
4) CALENDARIO DI VISITA PATERNO Le parti convengono che il padre incontrerà la figlia minore almeno due giorni a settimana da individuarsi tra il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato (due tra questi giorni di ogni settimana), con modalità da concordare mensilmente con la madre, entro il giorno 15 del mese precedente, sulla base dei turni lavorativi del padre, che vengono comunicati con un mese di anticipo dalla ditta presso cui egli lavora con contratto a tempo indeterminato. Ove il padre dovesse avere necessità di modificare le visite già concordate con la madre per motivi lavorativi, questa avrà diritto, prima di accettare la modifica, di farsi esibire documentazione comprovante le necessità lavorative che hanno motivato la richiesta di variazione del giorno di visita. Il padre lavora su turni settimanali, che possono essere:
- dalle ore 6.00 alle ore 14.00
- dalle ore 14.00 alle ore 22.00
- dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (turno notturno), che può occorrere con frequenza variabile in base alle necessità organizzative del datore di lavoro. Ogni settimana il padre ha due giorni di riposo, salvo richieste datoriali di lavoro straordinario, che verranno comunicati di volta in volta alla madre, insieme alla proposta dei giorni di visita. A. Modalità di visita Durante le settimane con turno pomeridiano (14.00–22.00), il padre terrà la figlia nei giorni liberi dal lavoro, dall'uscita da
2 scuola fino a dopo cena: Dal 1° ottobre al 1° maggio, l'orario di permanenza sarà fino alle ore 20.30; Dal 2 maggio al 30 settembre, l'orario di permanenza sarà fino alle ore 22.00. Al termine della visita, il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna. Durante le settimane con turno notturno (22:00- 6.00), il padre terrà la figlia per n. 2 giorni settimanali, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:45, così da permettergli di recarsi sul luogo di lavoro in tempo per l'inizio del turno. Durante le settimane in cui sarà assegnato al turno mattutino (6.00–14.00), il padre potrà decidere se usufruire o meno dei giorni di riposo per tenere con sé la figlia, in modo da avere anche giornate libere per sbrigare esigenze personali. In questo caso terrà la bambina in altri due giorni. Se terrà la figlia in un giorno lavorativo, l'orario sarà dalle 17:00 alle 20:30 dal 1° ottobre al 1° maggio/22:00 dal 2 maggio al 30 settembre, se in giorno libero dalle ore 13:00 alle ore 20:30 dal 1° ottobre al 1° maggio/22:00 dal 2 maggio al 30 settembre. Quando il padre avrà almeno 4 domeniche libere al mese, aggiungerà almeno due domeniche agli altri due giorni di visita settimanali, mentre quando avrà da 3 a meno domeniche libere al mese, aggiungerà almeno 1 domenica agli altri due giorni di visita settimanali. Quando la minore trascorrerà la domenica col padre questi la passerà a prendere alle ore 10.00 per poi riportarla alle ore 20:30 dal 1° ottobre al 1° maggio/22:00 dal 2 maggio al 30 settembre. Dunque, il padre incontrerà la figlia minore per almeno due giorni a settimana, da individuarsi tra il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato nelle settimane in cui avrà il turno del mattino o notturno, mentre nelle settimane in cui avrà il turno del pomeriggio, qualora uno dei due giorni di riposo fosse la domenica, incontrerà la figlia solo in queste giornate e la domenica non verrà aggiunta alle visite settimanali ma sostituirà una di esse. Nelle altre settimane la domenica, quando prevista come giorno di visita, non sostituisce tali due giornate, ma si aggiunge a esse;
pertanto, nelle settimane in cui il padre tenga la minore anche la domenica, in quest'ultima ipotesi i giorni di frequentazione saranno complessivamente tre. Qualora il padre disponga di quattro domeniche libere al mese e proponga di trascorrere con la minore anche le ulteriori domeniche (per un totale di quattro domeniche di visita nel mese), esclusivamente queste domeniche aggiuntive potranno essere considerate in sostituzione dei due giorni infrasettimanali previsti tra il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Ove per motivi di salute della piccola il padre non potesse vedere la figlia in una delle giornate concordate di visita, avrà diritto a recuperarla in altro giorno, previo accordo con la madre e secondo le disponibilità del padre. B. Periodi di vacanza Il padre è d'accordo che la minore possa trascorrere con la madre periodi di vacanza anche di due settimane complessive continuative in località di villeggiatura, come ha sempre fatto dalla nascita. Una volta introdotti i pernottamenti e verificata la capacità della minore di affrontare periodi prolungati lontano dalla madre, anche il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanza estiva di due settimane complessive, di cui una sola continuativa. Eventuali altri periodi di vacanza della minore dovranno essere previamente concordati tra i genitori. C. Festività Per quanto riguarda le festività, i genitori non avendo ancora inserito il pernottamento della bambina presso il padre, hanno stabilito che la bambina trascorra del tempo con il padre anche in queste occasioni, con il ritorno dalla madre per la notte. Le festività nazionali, natalizie e pasquali verranno alternate tra i genitori di anno in anno. Si considerano festività rilevanti, da suddividere alternatamente e a decorrere dal deposito del ricorso nel seguente modo: Vigilia di Natale: 24 dicembre (2025 con la madre) Natale: 25 dicembre (2025 con il padre) Santo Stefano: 26 dicembre
3 (2025 con la madre) Ultimo dell'Anno: 31 dicembre (2025 con la madre) Capodanno: 1 gennaio (2026 con il padre) Epifania: 6 gennaio (2026 con la madre) Pasqua (2026 con il padre) Lunedì dell'Angelo (2026 con la madre) 25 aprile (Festa della Liberazione) (2026 con il padre) 1 maggio (Festa dei Lavoratori) (2026 con la madre) 2 giugno (Festa della Repubblica) (2026 con il padre) 1 novembre (Ognissanti) (2026 con la madre) 8 dicembre (Immacolata Concezione) (2026 con il padre) D. Ricorrenze speciali Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la minore il proprio compleanno, così come quello dei rispettivi genitori (nonni della bambina), da richiedere/confermare almeno due settimane prima se non coincidente con un proprio giorno. Per quanto riguarda il compleanno della minore, i genitori si impegnano, laddove possibile, a organizzare una celebrazione congiunta, in modo da favorire la presenza di entrambi. Ove ciò non fosse realizzabile, entrambi avranno diritto a festeggiare separatamente con la figlia, concordando almeno due settimane prima se organizzare un momento dedicato per il pranzo o per la cena. E. In caso di malattia della minore o di visite mediche necessarie alla minore In caso di malattia della minore o di necessità di sottoporla a visite pediatriche o controlli medici, la madre informerà prontamente il padre, il quale avrà facoltà di presenziare alle visite, compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Qualora questa necessità fosse ravvisata dal padre, lo stesso avrà facoltà di richiedere e accompagnare, congiuntamente alla madre, la minore dalla pediatra. F. Inserimento del pernottamento della bambina presso il padre Il pernottamento della bambina presso il padre dovrà essere introdotto gradualmente, in modo da adattarsi all'evoluzione dei rapporti con entrambi i genitori. I ricorrenti ritengono opportuno rimandare questo momento al compimento del terzo anno e mezzo di età della figlia, ovvero dal mese di gennaio 2026, precisando tuttavia che ciò non significa che da quel momento si inizierà automaticamente, ma avverrà in modo graduale iniziando con una sola notte per poi estendersi a periodi più lunghi. 5 CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA CP_ Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), importo che sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e avrà decorrenza dal mese di giugno 2025. I pagamenti che il sig. è tenuto a corrispondere entro il 10 di ciascun mese, a CP_1 decorrere da giugno 2025, sono riferiti al contributo di mantenimento del medesimo mese. Pertanto, il versamento del 10 giugno 2025 riguarda il mantenimento di giugno, quello del 10 luglio 2025 quello di luglio e così via. 6 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER LA FIGLIA MINORE I genitori concordano che sia la madre a presentare, gestire e percepire, a decorrere dal mese di giugno 2025, l'assegno unico universale per la figlia minore, sulla base della propria situazione economica risultante dall'ISEE aggiornato. A tal fine, il padre, intestatario della domanda presentata all'INPS, si è attivato per annullare la propria richiesta, così da consentire alla madre l'inoltro di una nuova domanda a proprio nome e il riconoscimento dell'intero importo spettante sulla base del proprio indicatore ISEE. Eventuali arretrati dell'assegno unico relativi al periodo gennaio–maggio 2025, e comunque non ancora erogati anche relativi a periodi precedenti, qualora spettanti, verranno interamente percepiti dalla madre, quale beneficiaria legittima in base a quanto concordato.
4 Il padre è tenuto a compiere tutti gli adempimenti necessari, al fine di permettere alla madre di ottenere l'erogazione dell'assegno unico in via esclusiva e continuativa.
6 SPESE STRAORDINARIE Ciascun genitore, a decorrere dal mese di maggio 2025, sarà tenuto a contribuire al 50% per le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse della minore, come previsto dal protocollo del Tribunale di Mantova.
7 DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO Le parti concordano che eventuali detrazioni per la figlia verranno beneficiate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
8 ALTRE QUESTIONI Le parti si danno atto reciprocamente che non permangono tra di esse controversie o pretese, né di carattere patrimoniale né non patrimoniale, ulteriori rispetto a quanto già regolato nel presente atto.
9) SPESE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO Spese del presente procedimento compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 4.12.2025
La Giudice relatrice
EL LI
Il Presidente
RG TO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG TO Presidente
Valeria Monti Giudice
EL LI Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3436/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. COLACINO EMANUELA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRAZZI BERNARDO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia nelle modalità di seguito indicate: 1) AFFIDAMENTO La figlia minore viene affidata a entrambi i genitori, al Persona_1 fine di consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. I genitori prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per la figlia, riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, la religione, l'attività sportiva e ogni altra necessità, tenendo conto dei suoi bisogni, inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni. Ciascun genitore, tuttavia, avrà la facoltà di prendere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione quando la figlia sarà affidata alla sua cura. Affinché sia garantito l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale i genitori si impegnano reciprocamente:
- a mantenere una comunicazione chiara, tempestiva e costruttiva tra di loro, per assicurare la migliore gestione quotidiana della figlia e favorire il suo benessere, in particolare nei momenti di transizione tra un genitore e l'altro. A tal fine, ciascun genitore si impegna a fornire risposte puntuali, chiare e precise alle richieste dell'altro genitore riguardanti aspetti rilevanti della quotidianità della minore durante i periodi di permanenza presso di sé, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di eventuali farmaci, il tipo e l'orario dei pasti consumati, i periodi di riposo diurni, eventuali malesseri o stati d'animo particolari, nonché ogni altra informazione utile a garantire continuità, coerenza e adeguatezza nella gestione della bambina. Le parti riconoscono l'importanza di tale scambio di informazioni al fine di evitare disguidi che possano incidere sul benessere psicofisico della minore e si impegnano, pertanto, a collaborare responsabilmente, rispondendo alle richieste dell'altro genitore con tempestività e spirito collaborativo.
- a mantenere un atteggiamento di reciproco rispetto e una comunicazione serena, rispondendo in modo adeguato e puntuale alle domande reciproche;
- a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra. Questo contribuirà a evitare disguidi e a garantire una gestione coerente e condivisa del benessere della piccola.
2) COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA La figlia continuerà a vivere principalmente con la madre con la quale manterrà la residenza.
3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE La casa familiare, sita in Mantova in Viale Montello n. 23, con tutti i suoi arredi viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse superiore della figlia Parte_1 minore.
4) CALENDARIO DI VISITA PATERNO Le parti convengono che il padre incontrerà la figlia minore almeno due giorni a settimana da individuarsi tra il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato (due tra questi giorni di ogni settimana), con modalità da concordare mensilmente con la madre, entro il giorno 15 del mese precedente, sulla base dei turni lavorativi del padre, che vengono comunicati con un mese di anticipo dalla ditta presso cui egli lavora con contratto a tempo indeterminato. Ove il padre dovesse avere necessità di modificare le visite già concordate con la madre per motivi lavorativi, questa avrà diritto, prima di accettare la modifica, di farsi esibire documentazione comprovante le necessità lavorative che hanno motivato la richiesta di variazione del giorno di visita. Il padre lavora su turni settimanali, che possono essere:
- dalle ore 6.00 alle ore 14.00
- dalle ore 14.00 alle ore 22.00
- dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (turno notturno), che può occorrere con frequenza variabile in base alle necessità organizzative del datore di lavoro. Ogni settimana il padre ha due giorni di riposo, salvo richieste datoriali di lavoro straordinario, che verranno comunicati di volta in volta alla madre, insieme alla proposta dei giorni di visita. A. Modalità di visita Durante le settimane con turno pomeridiano (14.00–22.00), il padre terrà la figlia nei giorni liberi dal lavoro, dall'uscita da
2 scuola fino a dopo cena: Dal 1° ottobre al 1° maggio, l'orario di permanenza sarà fino alle ore 20.30; Dal 2 maggio al 30 settembre, l'orario di permanenza sarà fino alle ore 22.00. Al termine della visita, il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna. Durante le settimane con turno notturno (22:00- 6.00), il padre terrà la figlia per n. 2 giorni settimanali, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:45, così da permettergli di recarsi sul luogo di lavoro in tempo per l'inizio del turno. Durante le settimane in cui sarà assegnato al turno mattutino (6.00–14.00), il padre potrà decidere se usufruire o meno dei giorni di riposo per tenere con sé la figlia, in modo da avere anche giornate libere per sbrigare esigenze personali. In questo caso terrà la bambina in altri due giorni. Se terrà la figlia in un giorno lavorativo, l'orario sarà dalle 17:00 alle 20:30 dal 1° ottobre al 1° maggio/22:00 dal 2 maggio al 30 settembre, se in giorno libero dalle ore 13:00 alle ore 20:30 dal 1° ottobre al 1° maggio/22:00 dal 2 maggio al 30 settembre. Quando il padre avrà almeno 4 domeniche libere al mese, aggiungerà almeno due domeniche agli altri due giorni di visita settimanali, mentre quando avrà da 3 a meno domeniche libere al mese, aggiungerà almeno 1 domenica agli altri due giorni di visita settimanali. Quando la minore trascorrerà la domenica col padre questi la passerà a prendere alle ore 10.00 per poi riportarla alle ore 20:30 dal 1° ottobre al 1° maggio/22:00 dal 2 maggio al 30 settembre. Dunque, il padre incontrerà la figlia minore per almeno due giorni a settimana, da individuarsi tra il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato nelle settimane in cui avrà il turno del mattino o notturno, mentre nelle settimane in cui avrà il turno del pomeriggio, qualora uno dei due giorni di riposo fosse la domenica, incontrerà la figlia solo in queste giornate e la domenica non verrà aggiunta alle visite settimanali ma sostituirà una di esse. Nelle altre settimane la domenica, quando prevista come giorno di visita, non sostituisce tali due giornate, ma si aggiunge a esse;
pertanto, nelle settimane in cui il padre tenga la minore anche la domenica, in quest'ultima ipotesi i giorni di frequentazione saranno complessivamente tre. Qualora il padre disponga di quattro domeniche libere al mese e proponga di trascorrere con la minore anche le ulteriori domeniche (per un totale di quattro domeniche di visita nel mese), esclusivamente queste domeniche aggiuntive potranno essere considerate in sostituzione dei due giorni infrasettimanali previsti tra il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Ove per motivi di salute della piccola il padre non potesse vedere la figlia in una delle giornate concordate di visita, avrà diritto a recuperarla in altro giorno, previo accordo con la madre e secondo le disponibilità del padre. B. Periodi di vacanza Il padre è d'accordo che la minore possa trascorrere con la madre periodi di vacanza anche di due settimane complessive continuative in località di villeggiatura, come ha sempre fatto dalla nascita. Una volta introdotti i pernottamenti e verificata la capacità della minore di affrontare periodi prolungati lontano dalla madre, anche il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanza estiva di due settimane complessive, di cui una sola continuativa. Eventuali altri periodi di vacanza della minore dovranno essere previamente concordati tra i genitori. C. Festività Per quanto riguarda le festività, i genitori non avendo ancora inserito il pernottamento della bambina presso il padre, hanno stabilito che la bambina trascorra del tempo con il padre anche in queste occasioni, con il ritorno dalla madre per la notte. Le festività nazionali, natalizie e pasquali verranno alternate tra i genitori di anno in anno. Si considerano festività rilevanti, da suddividere alternatamente e a decorrere dal deposito del ricorso nel seguente modo: Vigilia di Natale: 24 dicembre (2025 con la madre) Natale: 25 dicembre (2025 con il padre) Santo Stefano: 26 dicembre
3 (2025 con la madre) Ultimo dell'Anno: 31 dicembre (2025 con la madre) Capodanno: 1 gennaio (2026 con il padre) Epifania: 6 gennaio (2026 con la madre) Pasqua (2026 con il padre) Lunedì dell'Angelo (2026 con la madre) 25 aprile (Festa della Liberazione) (2026 con il padre) 1 maggio (Festa dei Lavoratori) (2026 con la madre) 2 giugno (Festa della Repubblica) (2026 con il padre) 1 novembre (Ognissanti) (2026 con la madre) 8 dicembre (Immacolata Concezione) (2026 con il padre) D. Ricorrenze speciali Ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la minore il proprio compleanno, così come quello dei rispettivi genitori (nonni della bambina), da richiedere/confermare almeno due settimane prima se non coincidente con un proprio giorno. Per quanto riguarda il compleanno della minore, i genitori si impegnano, laddove possibile, a organizzare una celebrazione congiunta, in modo da favorire la presenza di entrambi. Ove ciò non fosse realizzabile, entrambi avranno diritto a festeggiare separatamente con la figlia, concordando almeno due settimane prima se organizzare un momento dedicato per il pranzo o per la cena. E. In caso di malattia della minore o di visite mediche necessarie alla minore In caso di malattia della minore o di necessità di sottoporla a visite pediatriche o controlli medici, la madre informerà prontamente il padre, il quale avrà facoltà di presenziare alle visite, compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Qualora questa necessità fosse ravvisata dal padre, lo stesso avrà facoltà di richiedere e accompagnare, congiuntamente alla madre, la minore dalla pediatra. F. Inserimento del pernottamento della bambina presso il padre Il pernottamento della bambina presso il padre dovrà essere introdotto gradualmente, in modo da adattarsi all'evoluzione dei rapporti con entrambi i genitori. I ricorrenti ritengono opportuno rimandare questo momento al compimento del terzo anno e mezzo di età della figlia, ovvero dal mese di gennaio 2026, precisando tuttavia che ciò non significa che da quel momento si inizierà automaticamente, ma avverrà in modo graduale iniziando con una sola notte per poi estendersi a periodi più lunghi. 5 CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA CP_ Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), importo che sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e avrà decorrenza dal mese di giugno 2025. I pagamenti che il sig. è tenuto a corrispondere entro il 10 di ciascun mese, a CP_1 decorrere da giugno 2025, sono riferiti al contributo di mantenimento del medesimo mese. Pertanto, il versamento del 10 giugno 2025 riguarda il mantenimento di giugno, quello del 10 luglio 2025 quello di luglio e così via. 6 ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER LA FIGLIA MINORE I genitori concordano che sia la madre a presentare, gestire e percepire, a decorrere dal mese di giugno 2025, l'assegno unico universale per la figlia minore, sulla base della propria situazione economica risultante dall'ISEE aggiornato. A tal fine, il padre, intestatario della domanda presentata all'INPS, si è attivato per annullare la propria richiesta, così da consentire alla madre l'inoltro di una nuova domanda a proprio nome e il riconoscimento dell'intero importo spettante sulla base del proprio indicatore ISEE. Eventuali arretrati dell'assegno unico relativi al periodo gennaio–maggio 2025, e comunque non ancora erogati anche relativi a periodi precedenti, qualora spettanti, verranno interamente percepiti dalla madre, quale beneficiaria legittima in base a quanto concordato.
4 Il padre è tenuto a compiere tutti gli adempimenti necessari, al fine di permettere alla madre di ottenere l'erogazione dell'assegno unico in via esclusiva e continuativa.
6 SPESE STRAORDINARIE Ciascun genitore, a decorrere dal mese di maggio 2025, sarà tenuto a contribuire al 50% per le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse della minore, come previsto dal protocollo del Tribunale di Mantova.
7 DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO Le parti concordano che eventuali detrazioni per la figlia verranno beneficiate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
8 ALTRE QUESTIONI Le parti si danno atto reciprocamente che non permangono tra di esse controversie o pretese, né di carattere patrimoniale né non patrimoniale, ulteriori rispetto a quanto già regolato nel presente atto.
9) SPESE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO Spese del presente procedimento compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 4.12.2025
La Giudice relatrice
EL LI
Il Presidente
RG TO
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