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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 473/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 473/2025
Oggi 2 luglio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. ALESSANDRA FANIZZI Parte_1
per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, la quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola al difensore.
L'avv. Fanizzi discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso osservando come la documentazione prodotta dalla confermi che l'elemento territoriale è stato confermato dal CP_2
2009 ad oggi.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 473/2025 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. FANIZZI ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di dall'11 marzo Parte_1 Controparte_1
2023 al 28 dicembre 2023 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale 75%, con mansioni di infermiere, inquadrato nel livello D2 CCNL cooperative sociali. Ha dedotto di essere creditore dell'importo di € 2.584,76 atteso che per tutto il corso del rapporto di lavoro egli aveva operato presso la casa circondariale di Brissogne senza percepire l'elemento integrativo della retribuzione riconosciuto dalla contrattazione integrativa regionale della Valle
d'Aosta e pari all'importo lordo mensile di € 322,67.
sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
La sussistenza del rapporto di lavoro è provata documentalmente (cfr. contratto di assunzione e buste paga).
È, inoltre, prodotto il CCNL cooperative sociali, pacificamente applicabile al rapporto per cui è causa in quanto richiamato nel contratto di assunzione e nelle buste paga, il quale agli artt. 10 e 77
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 473/2025
richiama gli accordi integrativi territoriali esistenti. È, inoltre, stato prodotto l'accordo integrativo regionale della Valle d'Aosta che riconosce l'importo lordo di € 332,67 a titolo di elemento retributivo integrativo.
Da ultimo l'associazione sindacale , interpellata dal giudice ai sensi dell'art. 425 comma 4, CP_3 ha confermato la vigenza dell'accordo territoriale anche per il periodo oggetto di causa, producendo i contratti vigenti, nonché le tabelle riportanti l'importo dell'elemento retributivo integrativo che effettivamente risulta pari ad € 332,67.
A questo punto occorre accertare se il ricorrente effettivamente ha sempre prestato servizio presso il territorio della Valle d'Aosta. Detta circostanza può ritenersi provata solo per i mesi da marzo 2023 ad agosto 2023; a partire dal mese di settembre 2023, infatti, nelle buste paga prodotte cambia l'indicazione della dipendenza. Se, infatti, fino ad agosto 2023 è indicata quale dipendenza la “casa circondariale Brissogne (AO)” a partire dal mese di settembre è indicata la “casa di riposo RSA
Saudino”. Dal momento che la prestazione dell'attività lavorativa all'interno del territorio valdostano è elemento costitutivo del diritto rivendicato e poiché a fondamento della propria domanda il ricorrente ha posto le buste paga prodotte, sarebbe stato suo onere allegare e poi provare che l'indicazione ivi riportata non corrispondeva a realtà in quanto nel corso del rapporto di lavoro la sede non era mai mutata (non è decisivo al riguardo l'indicazione nel contratto di assunzione posto che la sede lavorativa può mutare). Detta conclusione è conforme a quanto sostenuto dalla stessa cassazione secondo cui «la parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili» (Cass. I, 16 ottobre 2023,
n. 28660, Rv. 669273 - 01). Se, dunque, il ricorrente ha prodotto le buste paga al fine di provare la sussistenza del rapporto di lavoro e la consistenza dell'attività lavorativa svolta, sarebbe stato suo onere denunciare la non corrispondenza al vero dell'indicazione della sede di lavoro per una parte di esse.
La domanda può, dunque, essere riconosciuta solo per i mesi fino ad agosto 2023 atteso che dall'esame delle buste paga emerge il mancato pagamento dell'elemento integrativo oggetto di causa e considerato che il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, si è precluso la possibilità di provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della sua obbligazione di pagamento.
Non può, poi, essere riconosciuto l'importo inserito in contratto a titolo di tredicesima posto che in relazione alla stessa non è stata formulata alcuna domanda in ricorso. Invero in ricorso si lamenta il mancato pagamento dell'elemento retributivo riconosciuto dalla contrattazione collettiva integrativa ma non si allega mai il mancato pagamento della tredicesima in relazione alla quale, per altro non è stata neanche prodotta la busta paga, a conferma dell'assenza di domanda sul punto. Per altro si osserva ancora che dai conteggi parrebbe che la tredicesima mensilità venga considerata per intero
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 473/2025
quando da un lato il rapporto di lavoro è durato nove mesi e dall'altro nel corso del rapporto il lavoratore ha svolto numerosissime assenze che non concorrono al maturare dei ratei di tredicesima.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi allegati in ricorso atteso che gli stessi sono contabilmente corretti e coerenti con i dati riportati nelle buste paga, depurati delle somme relative ai mesi da settembre 2023 a dicembre 2023 (in relazione ai quali non è provato lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio valdostano) e della tredicesima mensilità (in relazione alla quale non vi è domanda).
In definitiva deve essere condannata a pagare al ricorrente l'importo lordo di € Controparte_1
1.012,72, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione fino ad € 1.100 (in ragione del petitum accolto), valori medi, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 515, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 49 per esposti con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. ALESSANDRA FANIZZI.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 1.012,72 Controparte_1 Parte_1
a titolo di differenze retributive per il periodo marzo 2023 ad agosto 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 515, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. FANIZZI
ALESSANDRA.
Ivrea, 2 luglio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 473/2025
Oggi 2 luglio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. ALESSANDRA FANIZZI Parte_1
per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, la quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola al difensore.
L'avv. Fanizzi discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso osservando come la documentazione prodotta dalla confermi che l'elemento territoriale è stato confermato dal CP_2
2009 ad oggi.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 02/07/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 473/2025 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. FANIZZI ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di dall'11 marzo Parte_1 Controparte_1
2023 al 28 dicembre 2023 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale 75%, con mansioni di infermiere, inquadrato nel livello D2 CCNL cooperative sociali. Ha dedotto di essere creditore dell'importo di € 2.584,76 atteso che per tutto il corso del rapporto di lavoro egli aveva operato presso la casa circondariale di Brissogne senza percepire l'elemento integrativo della retribuzione riconosciuto dalla contrattazione integrativa regionale della Valle
d'Aosta e pari all'importo lordo mensile di € 322,67.
sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
La sussistenza del rapporto di lavoro è provata documentalmente (cfr. contratto di assunzione e buste paga).
È, inoltre, prodotto il CCNL cooperative sociali, pacificamente applicabile al rapporto per cui è causa in quanto richiamato nel contratto di assunzione e nelle buste paga, il quale agli artt. 10 e 77
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 473/2025
richiama gli accordi integrativi territoriali esistenti. È, inoltre, stato prodotto l'accordo integrativo regionale della Valle d'Aosta che riconosce l'importo lordo di € 332,67 a titolo di elemento retributivo integrativo.
Da ultimo l'associazione sindacale , interpellata dal giudice ai sensi dell'art. 425 comma 4, CP_3 ha confermato la vigenza dell'accordo territoriale anche per il periodo oggetto di causa, producendo i contratti vigenti, nonché le tabelle riportanti l'importo dell'elemento retributivo integrativo che effettivamente risulta pari ad € 332,67.
A questo punto occorre accertare se il ricorrente effettivamente ha sempre prestato servizio presso il territorio della Valle d'Aosta. Detta circostanza può ritenersi provata solo per i mesi da marzo 2023 ad agosto 2023; a partire dal mese di settembre 2023, infatti, nelle buste paga prodotte cambia l'indicazione della dipendenza. Se, infatti, fino ad agosto 2023 è indicata quale dipendenza la “casa circondariale Brissogne (AO)” a partire dal mese di settembre è indicata la “casa di riposo RSA
Saudino”. Dal momento che la prestazione dell'attività lavorativa all'interno del territorio valdostano è elemento costitutivo del diritto rivendicato e poiché a fondamento della propria domanda il ricorrente ha posto le buste paga prodotte, sarebbe stato suo onere allegare e poi provare che l'indicazione ivi riportata non corrispondeva a realtà in quanto nel corso del rapporto di lavoro la sede non era mai mutata (non è decisivo al riguardo l'indicazione nel contratto di assunzione posto che la sede lavorativa può mutare). Detta conclusione è conforme a quanto sostenuto dalla stessa cassazione secondo cui «la parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili» (Cass. I, 16 ottobre 2023,
n. 28660, Rv. 669273 - 01). Se, dunque, il ricorrente ha prodotto le buste paga al fine di provare la sussistenza del rapporto di lavoro e la consistenza dell'attività lavorativa svolta, sarebbe stato suo onere denunciare la non corrispondenza al vero dell'indicazione della sede di lavoro per una parte di esse.
La domanda può, dunque, essere riconosciuta solo per i mesi fino ad agosto 2023 atteso che dall'esame delle buste paga emerge il mancato pagamento dell'elemento integrativo oggetto di causa e considerato che il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, si è precluso la possibilità di provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della sua obbligazione di pagamento.
Non può, poi, essere riconosciuto l'importo inserito in contratto a titolo di tredicesima posto che in relazione alla stessa non è stata formulata alcuna domanda in ricorso. Invero in ricorso si lamenta il mancato pagamento dell'elemento retributivo riconosciuto dalla contrattazione collettiva integrativa ma non si allega mai il mancato pagamento della tredicesima in relazione alla quale, per altro non è stata neanche prodotta la busta paga, a conferma dell'assenza di domanda sul punto. Per altro si osserva ancora che dai conteggi parrebbe che la tredicesima mensilità venga considerata per intero
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 473/2025
quando da un lato il rapporto di lavoro è durato nove mesi e dall'altro nel corso del rapporto il lavoratore ha svolto numerosissime assenze che non concorrono al maturare dei ratei di tredicesima.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi allegati in ricorso atteso che gli stessi sono contabilmente corretti e coerenti con i dati riportati nelle buste paga, depurati delle somme relative ai mesi da settembre 2023 a dicembre 2023 (in relazione ai quali non è provato lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio valdostano) e della tredicesima mensilità (in relazione alla quale non vi è domanda).
In definitiva deve essere condannata a pagare al ricorrente l'importo lordo di € Controparte_1
1.012,72, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione fino ad € 1.100 (in ragione del petitum accolto), valori medi, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 515, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 49 per esposti con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. ALESSANDRA FANIZZI.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna a pagare a l'importo lordo di € 1.012,72 Controparte_1 Parte_1
a titolo di differenze retributive per il periodo marzo 2023 ad agosto 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 515, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. FANIZZI
ALESSANDRA.
Ivrea, 2 luglio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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