Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6640 del 2025, proposto da
PE Di MM, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2859/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, del 23 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’azienda sanitaria locale di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. DA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 28 novembre 2025, il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza 2859/2021 del 23 giugno 2021 della Corte d’Appello di Napoli, sezione lavoro e previdenza, nel presupposto del suo passaggio in giudicato, avendo la Corte di Cassazione con decreto 27 giugno 2025 n. 17321/2025 dichiarato estinto il giudizio di Cassazione.
In particolare, premesso che con tale sentenza l’azienda sanitaria locale di ER è stata condannata – quale effetto dell’accertamento del diritto del ricorrente all’inquadramento nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario con decorrenza dal 18 dicembre 2006 - a riconoscere gli “ effetti giuridici ed economici ” di tale nuovo inquadramento e all’attribuzione degli interessi legali, dalla maturazione al saldo, sulle somme erogate a seguito della ricostruzione della carriera, viene denunciato che la sentenza non è stata eseguita e chiesto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione e la condanna di quest’ultima al pagamento di una penalità di mora a norma dell’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La a.s.l. ER si è costituita in giudizio e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile: a) in quanto il ricorrente non avrebbe provato il passaggio in giudicato della sentenza di cui chiede l’esecuzione; b) la sentenza avrebbe un contenuto di “condanna generica” e al giudice amministrativo sarebbe precluso il potere di integrarne le statuizioni.
In via subordinata l’amministrazione fa presente che è ormai venuta meno la materia del contendere, in quanto nelle more del processo la sentenza è stata eseguita e le spettanze del ricorrente sono state erogate con il “cedolino” di febbraio 2026.
Le eccezioni di inammissibilità sono infondate.
Il passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è infatti stato provato, avendo il ricorrente allegato al ricorso il decreto che ha dichiarato l’estinzione del processo conseguente alla proposizione del ricorso per cassazione; con tale decreto sono stati infatti esauriti i mezzi di impugnazione disponibili e ciò ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Napoli.
In ordine al contenuto della sentenza da eseguire, la tesi dell’amministrazione del suo carattere generico e della necessità della sua integrazione a mezzo di statuizioni di merito precluse al giudice dell’ottemperanza non può essere accolta; la determinazione delle somme spettanti al ricorrente, infatti, presuppone mere operazioni di calcolo, trattandosi di determinare, appunto attraverso operazioni aritmetiche, la differenza tra quanto spettante al ricorrente in base all’inquadramento stabilito dal giudice ordinario e quanto di fatto percepito e gli interessi legali dovuti sulle somme così determinate.
Quanto alla cessazione della materia del contendere essa risulta parziale, dato che l’amministrazione ha corrisposto al ricorrente le sole differenze retributive spettantigli; deve quindi ancora essere soddisfatta la pretesa alla corresponsione degli interessi legali, pure dovuti in base alla sentenza.
Il ricorso è quindi in parte fondato e va accolto, nel senso che deve ordinarsi all’amministrazione di completare l’esecuzione della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, corrispondendo al ricorrente gli interessi legali sulle somme attribuitegli.
Per questo ulteriore adempimento è fissato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della regione Campania o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’amministrazione intimata, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
L’amministrazione intimata è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora.
L' astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem , il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege , e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’ astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “ l’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile ”).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; condanna la a.s.l. ER al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in premessa ; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale della regione Campania con facoltà di delega a un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale; pone a carico della a.s.l. ER l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna la A.S.L. ER al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR UZ, Presidente
DA LL, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | AR UZ |
IL SEGRETARIO