CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4572/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
RRicorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Condofuri - Via Croce 89030 Condofuri RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. P. 1242222 N. 874 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 18.7.2023 e notificato al Comune di Condofuri in data
27.3.2023 Ricorrente _1 n 2 CF CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_2 Difensore 1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo_1, adiva il Giudice tributario per l'annullamento dell' AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 874 del 12.09.22 PER
OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU anno 2017- prot. N 12422/22- emesso dal "funzionario responsabile” non identificato, per l'importo complessivo di € 330,00; invocando l'illegittimità dell'atto per mancata indicazione del funzionario responsabile e di sottoscrizione del dirigente dell'Ufficio, prescrizione della pretesa;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva il Comune di Condofuri emittente il titolo originario.
All'udienza del 13 settembre 2024, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Si rileva che il Comune sul quale gravava il relativo onere probatorio, stante la contestazione di mancata sottoscrizione degli atti del procedimento e la prescrizione, non si è costituito, per cui deve ritenersi a' sensi della L. 147/13 comma 692, non provata la regolarità dell'iter di riscossione coatta e comunque perfezionato il decorso inutile del tempo per esigere il pagamento dell'imposta.
Attesa la soccombenza, l'Ente va condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 143,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado sezione V^ accoglie il ricorso con ogni conseguente statuizione;
condanna il Comune di Condofuri in p.l.r.p.t. al pagamento della somma di euro 143,00 in favore del ricorrente a titolo di spese di lite oltre al 15% per rimborso spese generali e IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 13 settembre 2024;
Il Giudice
Dr Eugenio Facciolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4572/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
RRicorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Condofuri - Via Croce 89030 Condofuri RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. P. 1242222 N. 874 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 18.7.2023 e notificato al Comune di Condofuri in data
27.3.2023 Ricorrente _1 n 2 CF CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_2 Difensore 1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo_1, adiva il Giudice tributario per l'annullamento dell' AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 874 del 12.09.22 PER
OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU anno 2017- prot. N 12422/22- emesso dal "funzionario responsabile” non identificato, per l'importo complessivo di € 330,00; invocando l'illegittimità dell'atto per mancata indicazione del funzionario responsabile e di sottoscrizione del dirigente dell'Ufficio, prescrizione della pretesa;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva il Comune di Condofuri emittente il titolo originario.
All'udienza del 13 settembre 2024, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Si rileva che il Comune sul quale gravava il relativo onere probatorio, stante la contestazione di mancata sottoscrizione degli atti del procedimento e la prescrizione, non si è costituito, per cui deve ritenersi a' sensi della L. 147/13 comma 692, non provata la regolarità dell'iter di riscossione coatta e comunque perfezionato il decorso inutile del tempo per esigere il pagamento dell'imposta.
Attesa la soccombenza, l'Ente va condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 143,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado sezione V^ accoglie il ricorso con ogni conseguente statuizione;
condanna il Comune di Condofuri in p.l.r.p.t. al pagamento della somma di euro 143,00 in favore del ricorrente a titolo di spese di lite oltre al 15% per rimborso spese generali e IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, il 13 settembre 2024;
Il Giudice
Dr Eugenio Facciolla