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Decreto 14 gennaio 2025
Decreto 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, decreto 14/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
4463/2024 V.G.
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Marco Valecchi Presidente
dott. ssa Prisca Picalarga Giudice rel.
dott.ssa Sonia Piccinni Giudice
-letta l'istanza presentata da , quale erede che ha accettato con beneficio d'inventario Parte_1
l'eredità del defunto , ed esaminata l'allegata documentazione;
Persona_1
-considerato che il P.M. ha apposto il proprio visto;
-rilevato che:
secondo la giurisprudenza di merito, in tema di liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, l'autorizzazione per la vendita di beni al fine di liquidare il patrimonio ereditario è preordinata al solo scopo di valutare la necessità o l'utilità e convenienza della vendita stessa, in relazione ai prezzi di mercato, restando perciò in capo all'istante l'onere di fornire al giudice gli elementi occorrenti per la sua valutazione (v. Cassazione civile sez. III, sentenza 15 aprile 1993 n.
4469, ribadita, da ultimo, da Tribunale Salerno sez. I, 13 maggio 2008);
secondo il condiviso orientamento nomofilattico (cfr. Cass. 24171/2013) “In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato di disporre pagina 1 di 2 liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari”;
visto che il controllo dell'Autorità giudiziaria nei procedimenti di cui all'art. 493 c.c. è pertanto finalizzato a garantire che gli atti di straordinaria amministrazione, che l'erede beneficiato intende compiere, siano finalizzati a garantire la migliore liquidazione del patrimonio ereditario e scongiurare il rischio che l'atto di disposizione possa determinare la diminuzione della garanzia dei creditori ereditari e dei legatari, rappresentato dal patrimonio del de cuius caduto nella successione beneficiata;
considerato che l'istante intende utilizzare i ricavati della vendita dei beni e dello svincolo del deposito bancario per soddisfare necessità ed esigenze personali;
considerate le passività risultanti dall'inventario;
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie non sussistano i presupposti per concedere l'autorizzazione richiesta;
p.q.m.
Visti gli artt 747, 748 c.p.c. e 493 c.c
-rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data 10 gennaio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
Prima sezione civile
4463/2024 V.G.
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Marco Valecchi Presidente
dott. ssa Prisca Picalarga Giudice rel.
dott.ssa Sonia Piccinni Giudice
-letta l'istanza presentata da , quale erede che ha accettato con beneficio d'inventario Parte_1
l'eredità del defunto , ed esaminata l'allegata documentazione;
Persona_1
-considerato che il P.M. ha apposto il proprio visto;
-rilevato che:
secondo la giurisprudenza di merito, in tema di liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, l'autorizzazione per la vendita di beni al fine di liquidare il patrimonio ereditario è preordinata al solo scopo di valutare la necessità o l'utilità e convenienza della vendita stessa, in relazione ai prezzi di mercato, restando perciò in capo all'istante l'onere di fornire al giudice gli elementi occorrenti per la sua valutazione (v. Cassazione civile sez. III, sentenza 15 aprile 1993 n.
4469, ribadita, da ultimo, da Tribunale Salerno sez. I, 13 maggio 2008);
secondo il condiviso orientamento nomofilattico (cfr. Cass. 24171/2013) “In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato di disporre pagina 1 di 2 liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari”;
visto che il controllo dell'Autorità giudiziaria nei procedimenti di cui all'art. 493 c.c. è pertanto finalizzato a garantire che gli atti di straordinaria amministrazione, che l'erede beneficiato intende compiere, siano finalizzati a garantire la migliore liquidazione del patrimonio ereditario e scongiurare il rischio che l'atto di disposizione possa determinare la diminuzione della garanzia dei creditori ereditari e dei legatari, rappresentato dal patrimonio del de cuius caduto nella successione beneficiata;
considerato che l'istante intende utilizzare i ricavati della vendita dei beni e dello svincolo del deposito bancario per soddisfare necessità ed esigenze personali;
considerate le passività risultanti dall'inventario;
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie non sussistano i presupposti per concedere l'autorizzazione richiesta;
p.q.m.
Visti gli artt 747, 748 c.p.c. e 493 c.c
-rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Velletri in data 10 gennaio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
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