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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2630/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Maggiolini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Foligno, Via G. Oberdan n. 80
- APPELLANTE-
contro
(P. Iva: , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Lipparini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Spoleto, Via G. Marconi n.2
-APPELLATO –
e nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Foligno n. 86/2019
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto dichiarare: accolta la domanda attorea, conseguentemente condannare la convenuta
Assicurazione a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a causa ed a seguito del sinistro de quo nella misura di € 5.777,73 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfatto, gli interessi, i frutti e gli accessori maturati successivamente alla emissione della sentenza, nonché i danni patiti dopo la sentenza stessa o la minor somma deducibile dalla depositata CTU. In subordine riaprire l'istruttoria ammettendo la prova per testimoni, richiesta da parte attrice, rinfondendo l'attore della minor somma che dovesse risultare dalla depositata CTU.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.”
per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: respingere l'appello proposto da per le Parte_1 ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto confermare sul punto l'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannare
[...]
a rifondere in favore di oltre alle spese Parte_1 Parte_3
di CTU cinematica e medico legale anche le spese legali di I° grado. Con vittoria delle spese legale del secondo grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello il signor impugnava la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Foligno n. 86/2019 in data 26.04.2019, con la quale il Dott. nel CP_2
procedimento Rg. 356/2016, respingeva la domanda di parte attrice, compensando le spese di lite e ponendo a carico della convenuta le spese di CTU in materia cinematica e medico-legale.
A fondamento della domanda, l'appellante ha esposto che:
- nel giudizio di primo grado conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
, rispettivamente proprietario/conducente e Parte_2
assicuratrice del veicolo RD KA tg. AY 582 FP, allo scopo di essere risarcito dei danni alla pagina 2 di 10 persona subiti nel sinistro asseritamente avvenuto in Foligno lungo Via Bianca il 28 novembre
2014 intorno alle ore 11 occorso per fatto e colpa di conducente della RD Controparte_1
KA;
- riferiva l'attore che nella data e nel luogo indicati, mentre si trovava fermo allo STOP a bordo dell'auto BMW tg. DJ140TW veniva tamponato dal veicolo RD KA;
sospinto in avanti avrebbe a sua volta tamponato il veicolo che lo precedeva la AT TO tg. AC045TP di proprietà e condotto dal signor Parte_4
- in conseguenza del tamponamento l'attore sosteneva di avere riportato delle lesioni oltre al danno patrimoniale per le spese mediche e stragiudiziali anticipate, per complessivi Euro
5.777,73 dei quali chiedeva il risarcimento ai convenuti;
- la causa veniva istruita in primo grado con CTU sulla cinematica del sinistro e con CTU in materia medico-legale, sulle lesioni riportate dall'attore;
- con sentenza n. 86/2019 il Giudice di Pace di Foligno respingeva le domande attoree, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
Lamentava l'appellante che la sentenza di primo grado fosse illegittima in quanto il Giudice di Pace
avrebbe ritenuto il danno non risarcibile perché non avrebbe fornito prova sufficiente del sinistro e della sua dinamica. Riteneva, invece, l'appellante che la Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita dal
TO IN. , in risposta al quesito postogli dal Giudice, avrebbe asserito la totale Persona_1
compatibilità del danno lamentato da parte attrice, definendo i danni riportati dalle auto coinvolte nel sinistro come perfettamente compatibili con la dinamica dello stesso.
Riteneva, pertanto, errata la sentenza avendo il giudice di primo grado riportato in sentenza solo una minima parte della perizia, snaturandone così il senso.
Sosteneva parte appellante che l'incongruità della sentenza risiederebbe nelle risultanze della perizia medico-legale che avrebbe accertato la piena compatibilità dei danni fisici sofferti e il sinistro.
Pertanto, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza e, conseguentemente, la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni subiti.
2. Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa Parte_2 la quale contestava il fondamento dell'appello del quale chiedeva il rigetto con la conferma della sentenza impugnata, avendo il giudice di primo grado valutato correttamente il materiale probatorio e pagina 3 di 10 motivato in modo coerente sulle evidenti criticità e discrasie tra quanto argomentato in primo grado e quanto accertato, anche a mezzo di CTU.
In particolare, secondo parte appellata la sentenza sarebbe esente da censure avendo il giudice esaminato puntualmente anche tutti gli elementi probatori acquisiti, come modello CAI e documentazione prodotta dall'attore.
Riteneva, tuttavia, ingiusta la sentenza nella parte in cui, nonostante la soccombenza, venivano compensate le spese, senza alcuna motivazione sul punto, e nella parte in cui venivano poste a carico della le spese delle CTU cinematica e medico-legale. Parte_2
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale sul punto spiegato, la condanna dell'attore a rifondere alla compagnia assicuratrice oltre alle spese delle due CTU, anche le spese legali di primo grado.
3. All'udienza del 28.10.2020 il G.I. Dott.ssa M. Amodeo rigettava la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata da parte appellante in considerazione “della mancata indicazione nel corpo dell'atto di impugnazione del capo della sentenza appellata che ha rigettato la prova testimoniale richiesta dall'attore, nonché l'indicazione della pertinenza e rilevanza ai fini del decidere del predetto mezzo di prova anche nelle note telematiche d'udienza”; pertanto, dato atto della mancata costituzione del convenuto, ritenuta la causa matura per la decisione stanti gli esiti dell'istruttoria svolta nel primo grado rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa, pertanto, non veniva ulteriormente istruita e, dopo una serie di rinvii, mutato il giudice nella persona fisica, all'udienza del 08.01.2025 veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
4. L'appello proposto è infondato, alla luce delle considerazioni che ci si accinge ad illustrare.
Risulta dall'esame degli atti come il giudice di primo grado abbia posto alla base del rigetto della domanda attorea la mancata dimostrazione, posta a suo carico, del sinistro e quindi di tutti gli elementi per configurare la responsabilità extracontrattuale.
Si legge nella decisione impugnata, prodotta in copia all'interno del fascicolo di primo grado, che
“dalla espletata istruttoria, si deve giungere alla conclusione che la domanda attorea è rimasta non provata in fatto e non fondata in diritto”.
Evidenzia, ancora, il giudice di pace come “l'unico elemento di rilievo di carattere istruttorio risulta la copia della constatazione amichevole, prodotta in atti. La stessa presenta varie lacune e quindi
pagina 4 di 10 perplessità…… innanzitutto si tratta della fotocopia del frontespizio, ossia del primo foglio di tetto modulo prestampato nel quale non è davo sapere se vi siano stati feriti o meno perché la casella tre non risulta sbarrata nessuna delle opzioni proposte. Nello stesso modulo, pur facendo presente che vi è una terza auto coinvolta denominata C….. non è dato sapere quale sia il contraente assicurato, la compagnia di assicurazione, il conducente di detto mezzo….. Anche il luogo dell'incidente, non risulta sufficientemente indicato, poi viene semplicemente indicato Foligno, Via Bianca, Loc.
Sant'Eraclio….La espletata CTU cinematica, nella sua sintesi, esclude la compatibilità dei danni riportati tra i veicoli coinvolti e quindi la veridicità dell'evento”
Con l'unico motivo di appello proposto, si duole l'appellante di come la sentenza di primo grado non abbia invero tenuto conto che non solo il luogo del sinistro sia stato riportato anche nella consulenza tecnica ma che la stessa consulenza “ha asserito la totale compatibilità del danno lamentato da parte attrice e definendo i danni riportati dalle auto coinvolte nel sinistro come perfettamente compatibili con la dinamica dello stesso. Il Giudice di Pace, riportando in sentenza solo una minima parte della perizia ne ha, in realtà, snaturato il senso. Difatti, nella perizia cinematica alla voce compatibilità dei danni, il CTU afferma “sovrapposizione dei danni di circa 0,35 cm corrispondente al 100%” per ciò Contr che attiene il rapporto tra la condotta dall'attore e la RD Ka e “sovrapposizione dei danni di Contr circa 0,40 cm corrispondente al 100%” per il rapporto tra la e la AT TO. Tale osservazione tecnica, chiaramente non pone dubbi sulla veridicità del sinistro, con il quale appunto il CTU dichiara la perfetta compatibilità dei danni subiti dai mezzi coinvolti”.
Ancora, l'appellante evidenzia come “…l'attestazione medico legale sia da considerare già di per sè e per di più con il combinato disposto con il modello CAI prova del rapporto di diretta derivazione delle lesioni del sinistro occorso all'attore”.
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto non provata l'esistenza del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni asseritamente subiti dall'attore, ritenendo insufficiente il modulo di constatazione amichevole prodotto in primo grado e ritenendo assolutamente assorbente la consulenza tecnica eseguita, in uno con l'assenza di testimoni oculari dell'evento, con l'assenza di fotografie dei mezzi nell'immediatezza dei fatti e con il mancato interessamento della Polizia Municipale per rilevare il sinistro.
Con riferimento al modulo di constatazione amichevole lo stesso giudice ha sottolineato come fosse stata prodotta la copia del solo frontespizio con omissioni, sia in merito al terzo veicolo coinvolto, sia pagina 5 di 10 in ordine effettiva dinamica, non essendo barrata alcuna circostanza ipotizzata inerente il sinistro de quo.
Quanto alla CTU, il giudice di primo grado ha ritenuto di condividere le conclusioni del consulente secondo il quale “allo stato e in base alla documentazione disponibile lo scrivente non è in condizione di condurre alcuna verifica comparativa sulla compatibilità dei lavori e delle energie cinetiche che hanno prodotto le deformazioni sui tre veicoli....in assenza di idonea documentazione fotografica
….nei fatti è impossibile procedere ad una verifica dell'ordine di grandezza delle forze impulsive che gli eventi possono aver trasmesso agli occupanti del veicolo”
Tanto ricostruito, è alla dinamica descritta dall'attore nel giudizio di primo grado che occorre guardare per verificare se lo stesso abbia assolto all'onere della prova.
E infatti, il danno derivante dalla circolazione di veicoli rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché allo stesso si applicano, salvo quanto è diversamente disposto dall'art. 2054 c.c., i principi generali in materia di onere della prova.
Ne deriva che l'attore danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'effettivo accadimento del sinistro
(fatto storico e la sua dinamica), il danno e il nesso di causalità tra l'evento descritto e il danno che si assume subito.
Una volta che l'attore ha fornito tale prova in giudizio, sussisteranno tutti gli elementi necessari perché sorga in capo al convenuto l'obbligo risarcitorio, cui lo stesso potrà sottrarsi solo qualora fornisca la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Il danneggiato, dunque, ha l'onere di provare che il danno si è verificato con le modalità da lui indicate, in quanto l'insieme delle circostanze di fatto che connotano l'evento dannoso rappresenta il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra il giudizio e la prova che deve essere fornita, condizionando anche le relative allegazioni difensive.
Nel caso di specie, il giudice di pace in modo condivisibile ha ritenuto non provato lo stesso accadimento del sinistro.
In tema di valutazione del materiale istruttorio ritualmente acquisito in giudizio, giova osservare che nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (cfr. ex multis, Cass. .n. 9245/2007). Spetta, quindi, in via esclusiva al pagina 6 di 10 Giudice del merito - in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c. - il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7074 del 28/03/2006).
Facendo buon governo dei principi di diritto sopra richiamati, il giudice di primo grado ha condiviso le conclusioni della spiegata CTU, secondo cui non vi sono elementi dai quali desumere alcuna stima dell'ordine di grandezza delle forze impulsive trasmesse dai veicoli, dal momento che, non essendoci documentazione fotografica ed altri elementi probatori utili, non è stato possibile, nel caso in questione, condurre alcuna verifica comparativa sulla compatibilità dei lavori e delle energie cinetiche che hanno prodotto le deformazioni sui tre veicoli.
In effetti, il CTU ha solo descritto i danni osservati ritenendo sussistente una mera compatibilità tra le arre di urto, ma non ha potuto indicare l'esistenza di ulteriori elementi di riscontro.
La sola compatibilità delle altezze delle aree dei veicoli coinvolti, tuttavia, nulla dice sul reale accadimento dello specifico sinistro oggetto di giudizio, ossia nei termini e con le modalità indicate in citazione.
Identiche considerazioni valgono per quanto concerne la valutazione del modello di constatazione amichevole compiuta dal giudice di pace.
Sul valore probatorio di tale documento nei confronti della Compagnia di Assicurazione giova ricordare che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato (cfr. Cass. n.
8214 del 2013), ma in ogni caso va affermato che quanto riportato nel modulo in parola, pure se sottoscritto dalle parti non ha valore di piena prova (e ciò neanche nei confronti del confidente), dovendo essere liberamente apprezzato dal giudice.
A tutto voler concedere, comunque, va ribadito che ove sorgano i presupposti, per l'operatività della presunzione iuris tantum riferita alla portata in senso lato confessoria del modulo di constatazione amichevole, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di
pagina 7 di 10 constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi
e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato” (cfr., ad esempio, Cass., 25/06/2013, n. 15881, Cass., 27/03/2019, n. 8451).
Nella specie, in effetti, si è già evidenziato che non vi è prova della corrispondenza tra la dinamica descritta dall'attore, che ha invocato il modulo, e gli esiti complessivi dell'istruttoria, nonché, in definitiva, dello stesso fatto storico dedotto.
Il primo giudice ha fatto buon governo dell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 116 c.p.c., evidenziando - senza contraddizioni logiche di alcun genere - come il predetto modulo di per sé solo non può costituire prova del sinistro stradale ivi descritto, essendo peraltro del tutto carente negli elementi descrittivi, anche di quelli assolutamente necessari (insufficiente indicazione del luogo del sinistro, mancata indicazione della terza auto coinvolta e delle stesse circostanze del sinistro, oltre alle perplessità condivise sulle tempistiche della trasmissione dello stesso alla compagnia assicuratrice) .
Per l'effetto, alcun valore dirimente poteva essere assegnato dal Giudice di Pace al modulo di constatazione amichevole in atti, né tanto meno alcun valore dirimente poteva essere assegnata alla perizia medico-legale, in punto di prova dell'avvenuto sinistro.
In definitiva, l'appello principale dovrà essere rigettato, essendo la sentenza impugnata esente da censure, avendo il giudice di pace correttamente argomentato alla luce della documentazione prodotta e del materiale probatorio acquisito.
5. La compagnia assicurativa ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado avendo contestato l'errore commesso dal Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto “ricorrere giusti motivi per compensare le spese legali tra le parti” e ha posto a carico della le spese Parte_2
delle CTU espletate.
L'appello incidentale è fondato e va accolto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c. il Giudice può disporre la compensazione delle spese processuali, in tutto o in parte, in caso di reciproca soccombenza, configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, ovvero nei casi di obiettiva incertezza sul diritto controverso, ovvero, infine, in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ai fini della decisione.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie non ricorre alcuna delle indicate fattispecie, anzi è stata accertata la soccombenza totale dell'attore, non avendo provato i propri assunti sia in fatto che in diritto, risultando, pertanto, del tutto contraddittoria e, comunque, immotivata, la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite che avrebbe, di contro, dovuto porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
Anche per il governo delle spese inerenti alle CTU espletate in primo grado il giudice avrebbe dovuto conformarsi al principio della soccombenza, essendo del tutto errata ed immotivata la statuizione di porle a carico della parte vittoriosa, non essendo state nemmeno esplicitate le ragioni che hanno portato l'organo giudicante a tale decisione.
Pertanto, le spese della CTU cinematica e della CTU medico-legale dovranno essere poste a carico dell'appellante.
Sul punto, dunque, la sentenza va riformata, con condanna della parte odierna appellante, soccombente nel rapporto processuale, al pagamento delle spese lite affrontate dal convenuto nel primo grado, oltre al pagamento delle spese delle CTU, come da decreti di liquidazione del Giudice di Pace.
6. Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento dell'appello incidentale, le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della liquidazione, si tiene conto dello scaglione di riferimento, utilizzandosi valori parametrati ai minimi, in ragione della non complessità delle questioni analizzate, del contenuto degli scritti difensivi e delle attività difensiva concretamente posta in essere e con esclusione della fase istruttoria, trattandosi di giudizio di appello nel quale non è stata compiuta alcuna attività istruttoria.
L'appellante, poi, stante il rigetto integrale dell'appello è tenuto al pagamento del contributo unificato raddoppiato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2630/2019, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Foligno n. 86/2019 e, per l'effetto, conferma la suddetta sentenza nel capo con cui “respinge la domanda attorea perché non provata in fatto ed infondata in diritto”;
pagina 9 di 10 ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da , in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto, a modifica del capo che compensa le spese di lite tra le parti e pone a carico di parte convenuta le spese della CTU tecnica e medico legale, condanna a rifondere a le spese del primo Parte_1 Parte_2
grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.046,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge, ponendo a carico dell'appellante le spese delle CTU espletate in primo grado;
CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado sostenute dalla parte appellata che liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre al rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge;
DICHIARA ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Spoleto, 14 aprile 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Maggiolini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Foligno, Via G. Oberdan n. 80
- APPELLANTE-
contro
(P. Iva: , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Lipparini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Spoleto, Via G. Marconi n.2
-APPELLATO –
e nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Foligno n. 86/2019
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
per parte appellante:
“Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
l'effetto dichiarare: accolta la domanda attorea, conseguentemente condannare la convenuta
Assicurazione a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a causa ed a seguito del sinistro de quo nella misura di € 5.777,73 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfatto, gli interessi, i frutti e gli accessori maturati successivamente alla emissione della sentenza, nonché i danni patiti dopo la sentenza stessa o la minor somma deducibile dalla depositata CTU. In subordine riaprire l'istruttoria ammettendo la prova per testimoni, richiesta da parte attrice, rinfondendo l'attore della minor somma che dovesse risultare dalla depositata CTU.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.”
per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: respingere l'appello proposto da per le Parte_1 ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto confermare sul punto l'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannare
[...]
a rifondere in favore di oltre alle spese Parte_1 Parte_3
di CTU cinematica e medico legale anche le spese legali di I° grado. Con vittoria delle spese legale del secondo grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello il signor impugnava la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Foligno n. 86/2019 in data 26.04.2019, con la quale il Dott. nel CP_2
procedimento Rg. 356/2016, respingeva la domanda di parte attrice, compensando le spese di lite e ponendo a carico della convenuta le spese di CTU in materia cinematica e medico-legale.
A fondamento della domanda, l'appellante ha esposto che:
- nel giudizio di primo grado conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
, rispettivamente proprietario/conducente e Parte_2
assicuratrice del veicolo RD KA tg. AY 582 FP, allo scopo di essere risarcito dei danni alla pagina 2 di 10 persona subiti nel sinistro asseritamente avvenuto in Foligno lungo Via Bianca il 28 novembre
2014 intorno alle ore 11 occorso per fatto e colpa di conducente della RD Controparte_1
KA;
- riferiva l'attore che nella data e nel luogo indicati, mentre si trovava fermo allo STOP a bordo dell'auto BMW tg. DJ140TW veniva tamponato dal veicolo RD KA;
sospinto in avanti avrebbe a sua volta tamponato il veicolo che lo precedeva la AT TO tg. AC045TP di proprietà e condotto dal signor Parte_4
- in conseguenza del tamponamento l'attore sosteneva di avere riportato delle lesioni oltre al danno patrimoniale per le spese mediche e stragiudiziali anticipate, per complessivi Euro
5.777,73 dei quali chiedeva il risarcimento ai convenuti;
- la causa veniva istruita in primo grado con CTU sulla cinematica del sinistro e con CTU in materia medico-legale, sulle lesioni riportate dall'attore;
- con sentenza n. 86/2019 il Giudice di Pace di Foligno respingeva le domande attoree, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
Lamentava l'appellante che la sentenza di primo grado fosse illegittima in quanto il Giudice di Pace
avrebbe ritenuto il danno non risarcibile perché non avrebbe fornito prova sufficiente del sinistro e della sua dinamica. Riteneva, invece, l'appellante che la Consulenza Tecnica d'Ufficio eseguita dal
TO IN. , in risposta al quesito postogli dal Giudice, avrebbe asserito la totale Persona_1
compatibilità del danno lamentato da parte attrice, definendo i danni riportati dalle auto coinvolte nel sinistro come perfettamente compatibili con la dinamica dello stesso.
Riteneva, pertanto, errata la sentenza avendo il giudice di primo grado riportato in sentenza solo una minima parte della perizia, snaturandone così il senso.
Sosteneva parte appellante che l'incongruità della sentenza risiederebbe nelle risultanze della perizia medico-legale che avrebbe accertato la piena compatibilità dei danni fisici sofferti e il sinistro.
Pertanto, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza e, conseguentemente, la condanna della compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni subiti.
2. Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa Parte_2 la quale contestava il fondamento dell'appello del quale chiedeva il rigetto con la conferma della sentenza impugnata, avendo il giudice di primo grado valutato correttamente il materiale probatorio e pagina 3 di 10 motivato in modo coerente sulle evidenti criticità e discrasie tra quanto argomentato in primo grado e quanto accertato, anche a mezzo di CTU.
In particolare, secondo parte appellata la sentenza sarebbe esente da censure avendo il giudice esaminato puntualmente anche tutti gli elementi probatori acquisiti, come modello CAI e documentazione prodotta dall'attore.
Riteneva, tuttavia, ingiusta la sentenza nella parte in cui, nonostante la soccombenza, venivano compensate le spese, senza alcuna motivazione sul punto, e nella parte in cui venivano poste a carico della le spese delle CTU cinematica e medico-legale. Parte_2
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale sul punto spiegato, la condanna dell'attore a rifondere alla compagnia assicuratrice oltre alle spese delle due CTU, anche le spese legali di primo grado.
3. All'udienza del 28.10.2020 il G.I. Dott.ssa M. Amodeo rigettava la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata da parte appellante in considerazione “della mancata indicazione nel corpo dell'atto di impugnazione del capo della sentenza appellata che ha rigettato la prova testimoniale richiesta dall'attore, nonché l'indicazione della pertinenza e rilevanza ai fini del decidere del predetto mezzo di prova anche nelle note telematiche d'udienza”; pertanto, dato atto della mancata costituzione del convenuto, ritenuta la causa matura per la decisione stanti gli esiti dell'istruttoria svolta nel primo grado rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa, pertanto, non veniva ulteriormente istruita e, dopo una serie di rinvii, mutato il giudice nella persona fisica, all'udienza del 08.01.2025 veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
4. L'appello proposto è infondato, alla luce delle considerazioni che ci si accinge ad illustrare.
Risulta dall'esame degli atti come il giudice di primo grado abbia posto alla base del rigetto della domanda attorea la mancata dimostrazione, posta a suo carico, del sinistro e quindi di tutti gli elementi per configurare la responsabilità extracontrattuale.
Si legge nella decisione impugnata, prodotta in copia all'interno del fascicolo di primo grado, che
“dalla espletata istruttoria, si deve giungere alla conclusione che la domanda attorea è rimasta non provata in fatto e non fondata in diritto”.
Evidenzia, ancora, il giudice di pace come “l'unico elemento di rilievo di carattere istruttorio risulta la copia della constatazione amichevole, prodotta in atti. La stessa presenta varie lacune e quindi
pagina 4 di 10 perplessità…… innanzitutto si tratta della fotocopia del frontespizio, ossia del primo foglio di tetto modulo prestampato nel quale non è davo sapere se vi siano stati feriti o meno perché la casella tre non risulta sbarrata nessuna delle opzioni proposte. Nello stesso modulo, pur facendo presente che vi è una terza auto coinvolta denominata C….. non è dato sapere quale sia il contraente assicurato, la compagnia di assicurazione, il conducente di detto mezzo….. Anche il luogo dell'incidente, non risulta sufficientemente indicato, poi viene semplicemente indicato Foligno, Via Bianca, Loc.
Sant'Eraclio….La espletata CTU cinematica, nella sua sintesi, esclude la compatibilità dei danni riportati tra i veicoli coinvolti e quindi la veridicità dell'evento”
Con l'unico motivo di appello proposto, si duole l'appellante di come la sentenza di primo grado non abbia invero tenuto conto che non solo il luogo del sinistro sia stato riportato anche nella consulenza tecnica ma che la stessa consulenza “ha asserito la totale compatibilità del danno lamentato da parte attrice e definendo i danni riportati dalle auto coinvolte nel sinistro come perfettamente compatibili con la dinamica dello stesso. Il Giudice di Pace, riportando in sentenza solo una minima parte della perizia ne ha, in realtà, snaturato il senso. Difatti, nella perizia cinematica alla voce compatibilità dei danni, il CTU afferma “sovrapposizione dei danni di circa 0,35 cm corrispondente al 100%” per ciò Contr che attiene il rapporto tra la condotta dall'attore e la RD Ka e “sovrapposizione dei danni di Contr circa 0,40 cm corrispondente al 100%” per il rapporto tra la e la AT TO. Tale osservazione tecnica, chiaramente non pone dubbi sulla veridicità del sinistro, con il quale appunto il CTU dichiara la perfetta compatibilità dei danni subiti dai mezzi coinvolti”.
Ancora, l'appellante evidenzia come “…l'attestazione medico legale sia da considerare già di per sè e per di più con il combinato disposto con il modello CAI prova del rapporto di diretta derivazione delle lesioni del sinistro occorso all'attore”.
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto non provata l'esistenza del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni asseritamente subiti dall'attore, ritenendo insufficiente il modulo di constatazione amichevole prodotto in primo grado e ritenendo assolutamente assorbente la consulenza tecnica eseguita, in uno con l'assenza di testimoni oculari dell'evento, con l'assenza di fotografie dei mezzi nell'immediatezza dei fatti e con il mancato interessamento della Polizia Municipale per rilevare il sinistro.
Con riferimento al modulo di constatazione amichevole lo stesso giudice ha sottolineato come fosse stata prodotta la copia del solo frontespizio con omissioni, sia in merito al terzo veicolo coinvolto, sia pagina 5 di 10 in ordine effettiva dinamica, non essendo barrata alcuna circostanza ipotizzata inerente il sinistro de quo.
Quanto alla CTU, il giudice di primo grado ha ritenuto di condividere le conclusioni del consulente secondo il quale “allo stato e in base alla documentazione disponibile lo scrivente non è in condizione di condurre alcuna verifica comparativa sulla compatibilità dei lavori e delle energie cinetiche che hanno prodotto le deformazioni sui tre veicoli....in assenza di idonea documentazione fotografica
….nei fatti è impossibile procedere ad una verifica dell'ordine di grandezza delle forze impulsive che gli eventi possono aver trasmesso agli occupanti del veicolo”
Tanto ricostruito, è alla dinamica descritta dall'attore nel giudizio di primo grado che occorre guardare per verificare se lo stesso abbia assolto all'onere della prova.
E infatti, il danno derivante dalla circolazione di veicoli rientra nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché allo stesso si applicano, salvo quanto è diversamente disposto dall'art. 2054 c.c., i principi generali in materia di onere della prova.
Ne deriva che l'attore danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'effettivo accadimento del sinistro
(fatto storico e la sua dinamica), il danno e il nesso di causalità tra l'evento descritto e il danno che si assume subito.
Una volta che l'attore ha fornito tale prova in giudizio, sussisteranno tutti gli elementi necessari perché sorga in capo al convenuto l'obbligo risarcitorio, cui lo stesso potrà sottrarsi solo qualora fornisca la prova dell'assenza di colpa nella sua condotta.
Il danneggiato, dunque, ha l'onere di provare che il danno si è verificato con le modalità da lui indicate, in quanto l'insieme delle circostanze di fatto che connotano l'evento dannoso rappresenta il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra il giudizio e la prova che deve essere fornita, condizionando anche le relative allegazioni difensive.
Nel caso di specie, il giudice di pace in modo condivisibile ha ritenuto non provato lo stesso accadimento del sinistro.
In tema di valutazione del materiale istruttorio ritualmente acquisito in giudizio, giova osservare che nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (cfr. ex multis, Cass. .n. 9245/2007). Spetta, quindi, in via esclusiva al pagina 6 di 10 Giudice del merito - in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c. - il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7074 del 28/03/2006).
Facendo buon governo dei principi di diritto sopra richiamati, il giudice di primo grado ha condiviso le conclusioni della spiegata CTU, secondo cui non vi sono elementi dai quali desumere alcuna stima dell'ordine di grandezza delle forze impulsive trasmesse dai veicoli, dal momento che, non essendoci documentazione fotografica ed altri elementi probatori utili, non è stato possibile, nel caso in questione, condurre alcuna verifica comparativa sulla compatibilità dei lavori e delle energie cinetiche che hanno prodotto le deformazioni sui tre veicoli.
In effetti, il CTU ha solo descritto i danni osservati ritenendo sussistente una mera compatibilità tra le arre di urto, ma non ha potuto indicare l'esistenza di ulteriori elementi di riscontro.
La sola compatibilità delle altezze delle aree dei veicoli coinvolti, tuttavia, nulla dice sul reale accadimento dello specifico sinistro oggetto di giudizio, ossia nei termini e con le modalità indicate in citazione.
Identiche considerazioni valgono per quanto concerne la valutazione del modello di constatazione amichevole compiuta dal giudice di pace.
Sul valore probatorio di tale documento nei confronti della Compagnia di Assicurazione giova ricordare che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato (cfr. Cass. n.
8214 del 2013), ma in ogni caso va affermato che quanto riportato nel modulo in parola, pure se sottoscritto dalle parti non ha valore di piena prova (e ciò neanche nei confronti del confidente), dovendo essere liberamente apprezzato dal giudice.
A tutto voler concedere, comunque, va ribadito che ove sorgano i presupposti, per l'operatività della presunzione iuris tantum riferita alla portata in senso lato confessoria del modulo di constatazione amichevole, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di
pagina 7 di 10 constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi
e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato” (cfr., ad esempio, Cass., 25/06/2013, n. 15881, Cass., 27/03/2019, n. 8451).
Nella specie, in effetti, si è già evidenziato che non vi è prova della corrispondenza tra la dinamica descritta dall'attore, che ha invocato il modulo, e gli esiti complessivi dell'istruttoria, nonché, in definitiva, dello stesso fatto storico dedotto.
Il primo giudice ha fatto buon governo dell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 116 c.p.c., evidenziando - senza contraddizioni logiche di alcun genere - come il predetto modulo di per sé solo non può costituire prova del sinistro stradale ivi descritto, essendo peraltro del tutto carente negli elementi descrittivi, anche di quelli assolutamente necessari (insufficiente indicazione del luogo del sinistro, mancata indicazione della terza auto coinvolta e delle stesse circostanze del sinistro, oltre alle perplessità condivise sulle tempistiche della trasmissione dello stesso alla compagnia assicuratrice) .
Per l'effetto, alcun valore dirimente poteva essere assegnato dal Giudice di Pace al modulo di constatazione amichevole in atti, né tanto meno alcun valore dirimente poteva essere assegnata alla perizia medico-legale, in punto di prova dell'avvenuto sinistro.
In definitiva, l'appello principale dovrà essere rigettato, essendo la sentenza impugnata esente da censure, avendo il giudice di pace correttamente argomentato alla luce della documentazione prodotta e del materiale probatorio acquisito.
5. La compagnia assicurativa ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado avendo contestato l'errore commesso dal Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto “ricorrere giusti motivi per compensare le spese legali tra le parti” e ha posto a carico della le spese Parte_2
delle CTU espletate.
L'appello incidentale è fondato e va accolto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c. il Giudice può disporre la compensazione delle spese processuali, in tutto o in parte, in caso di reciproca soccombenza, configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, ovvero nei casi di obiettiva incertezza sul diritto controverso, ovvero, infine, in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ai fini della decisione.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie non ricorre alcuna delle indicate fattispecie, anzi è stata accertata la soccombenza totale dell'attore, non avendo provato i propri assunti sia in fatto che in diritto, risultando, pertanto, del tutto contraddittoria e, comunque, immotivata, la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite che avrebbe, di contro, dovuto porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
Anche per il governo delle spese inerenti alle CTU espletate in primo grado il giudice avrebbe dovuto conformarsi al principio della soccombenza, essendo del tutto errata ed immotivata la statuizione di porle a carico della parte vittoriosa, non essendo state nemmeno esplicitate le ragioni che hanno portato l'organo giudicante a tale decisione.
Pertanto, le spese della CTU cinematica e della CTU medico-legale dovranno essere poste a carico dell'appellante.
Sul punto, dunque, la sentenza va riformata, con condanna della parte odierna appellante, soccombente nel rapporto processuale, al pagamento delle spese lite affrontate dal convenuto nel primo grado, oltre al pagamento delle spese delle CTU, come da decreti di liquidazione del Giudice di Pace.
6. Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento dell'appello incidentale, le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della liquidazione, si tiene conto dello scaglione di riferimento, utilizzandosi valori parametrati ai minimi, in ragione della non complessità delle questioni analizzate, del contenuto degli scritti difensivi e delle attività difensiva concretamente posta in essere e con esclusione della fase istruttoria, trattandosi di giudizio di appello nel quale non è stata compiuta alcuna attività istruttoria.
L'appellante, poi, stante il rigetto integrale dell'appello è tenuto al pagamento del contributo unificato raddoppiato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2630/2019, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Foligno n. 86/2019 e, per l'effetto, conferma la suddetta sentenza nel capo con cui “respinge la domanda attorea perché non provata in fatto ed infondata in diritto”;
pagina 9 di 10 ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da , in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto, a modifica del capo che compensa le spese di lite tra le parti e pone a carico di parte convenuta le spese della CTU tecnica e medico legale, condanna a rifondere a le spese del primo Parte_1 Parte_2
grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.046,00, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge, ponendo a carico dell'appellante le spese delle CTU espletate in primo grado;
CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado sostenute dalla parte appellata che liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre al rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge;
DICHIARA ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Spoleto, 14 aprile 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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