Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 593/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 593/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 06.11.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PALAMONE MARIA LUISA, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via del Popolo,30 85100 Potenza, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
E
c.f.: rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. VASSALLO FABRIZIO, presso il cui studio elettivamente domicilia alla
Via Racioppi, 48 85100 85100 Potenza, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: appalto;
inadempimento contrattuale;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 06.11.2024 i difensori delle parti costituite
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la per ottenere la riduzione proporzionale del Controparte_2
corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto in data 28.05.2019, per l'inadempimento dell'appaltatrice convenuta (rispetto all'esecuzione non a regola d'arte della prestazione e il mancato adempimento degli oneri burocratici) nonché per il pagamento della penale pattuita per il ritardo nella consegna dell'opera.
Chiedeva, in particolare, la condanna della convenuta alla restituzione “della somma pari alla differenza tra la valutazione dell'opera eseguita e quella che essa avrebbe avuto se fosse stata realizzata correttamente o, alternativamente, alla restituzione della somma di €.20.993,66 occorrente per l'eliminazione dei vizi accertati, oltre interessi e rivalutazione” nonché “alla erogazione della penale pattuita per il ritardo nella consegna dell'opera pari a €. 11.000 o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, sulla base di euro 100 pro die, oltre interessi” ovvero, in via gradata,
“disporre la compensazione parziale della somma dovuta dalla convenuta con eventuali suoi crediti”.
A tal fine deduceva:
- di aver stipulato, in data 28.05.2019, con la contratto di Controparte_1 appalto per la ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà sito in Potenza alla via Leonardo da Vinci n. 16, pattuendo il corrispettivo di 48.000 € (doc. 1);
- che i lavori previsti in contratto dovevano essere terminati in 120 giorni, ovvero entro il 31.10.2019, convenendosi una penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo;
- che la consegna avveniva soltanto il 18.02.2020, con un ritardo di 110 giorni;
- di aver corrisposto con puntualità i pagamenti, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, rifiutandosi di pagare l'ultima rata di € 4.800,00, da versare alla fine dei lavori, in ragione del suo controcredito per il ritardo accumulato dall'appaltatrice nell'esecuzione della prestazione (doc. da 2 a 9);
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- di aver ricevuto in data 22.02.2020 la documentazione relativa agli infissi e all'impianto elettrico nonché la mail con cui aveva contestato Controparte_1 alla ditta fornitrice “ il malfunzionamento delle veneziane interne alle Parte_2
vetrocamere, sia la relativa risposta inviata via mail il 21.02.20 dalla suddetta fornitrice, in cui si affermava che si sarebbe provveduto a risolvere il problema “al più presto” (doc. da 10 a 14);
- di aver sollecitato la per la sistemazione delle veneziane la quale aveva Parte_2 replicato che “il difetto era stato causato dalla ditta appaltatrice in sede di montaggio degli infissi che, pertanto, ne era responsabile”;
- di aver richiesto, con mail del 18.03.2020, al legale rappresentante dell'appaltatrice, il riconoscimento del credito per il ritardo nella consegna dell'immobile, riservandosi di agire giudizialmente anche per la cattiva esecuzione dei lavori, avendo ragione di ritenere che stessero per manifestarsi, come è poi avvenuto, numerosi difetti estetici e funzionali, non rilevabili al momento della consegna dell'immobile (doc. 15);
- che tali difetti si sono poi manifestati e “consistono in: rigonfiamenti alle pitture, lesioni all'intonaco, controsoffittatura irregolare, scarico doccia lento, immissioni maleodoranti dai sanitari, dislivello nella posa del pavimento, rivestimenti di qualità disomogenea, fughe irregolari, soglie di marmo non a misura, infissi montati in squarci maggiori della loro dimensione, tapparella montata al posto della serranda garage, porte fuori squadro;
montaggio porte scorrevoli difettose, difformità nella tipologia della porta blindata”.
- che il timore dell'attrice, risultato poi fondato, derivava dal riscontro di alcuni vizi già palesi (rubinetteria bagno smontata, difformità del mobile del lavabo, veneziane interne alle vetrocamere della veranda malfunzionanti) lamentati nel corso dei lavori e non emendati che lasciavano presumere una scarsa cura nell'esecuzione di tutti i lavori e l'esistenza, quindi, di vizi occulti.
- che la società convenuta non si rendeva disponibile ad un sopralluogo congiunto per verificare i vizi lamentati, né dava riscontro alle richieste dell'attrice, da ultimo con pec del 19.04.2021, inviata in concomitanza della ulteriore scoperta che il cantiere
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risultava formalmente ancora aperto, visto che non era mai stata comunicata al Comune la fine dei lavori né eseguito alcun aggiornamento catastale (doc. 16 e 17);
- che con lettera dell'Avv. Vassallo del 15.05.21 (doc.18), la Controparte_1
chiedeva il pagamento della somma di € 9.764,51 per lavori extracontratto nonché della somma di € 4.800,00 ancora dovuta, replicando che i difetti lamentati dall'attrice fossero “riconducibili al normale utilizzo dell'immobile, risolvibili tramite ordinaria manutenzione...”;
- che, stante l'inadempimento della convenuta, nell'autunno 2021 la Sig.ra Parte_1
ha dovuto conferire incarico al Geom. tecnico di sua fiducia, perché Parte_3
eseguisse gli adempimenti tecnico amministrativi necessari per la chiusura dei lavori e l'aggiornamento catastale;
- che il consulente tecnico di parte ha individuato, nel proprio elaborato dell'08.11.2021, la causa dei vizi nell'esecuzione non a regola d'arte dei lavori e, in particolare, nella scarsa qualità della manodopera e dei materiali forniti ed adoperati, quantificando nella misura complessiva di € 20.993,66 (comprensiva di spese per materiali e di manodopera) il costo necessario per la loro eliminazione (Doc.19)
Costituitasi in giudizio, la ha contestato le avverse richieste Controparte_2
eccependo:
a) l'infondatezza delle domande per inoperatività della garanzia prevista dall'art. 1667 cod. civ., non avendo l'attrice tempestivamente denunciato i vizi lamentati e per essere maturata la prescrizione biennale prevista dalla norma;
b) l'inapplicabilità della penale prevista per il ritardo nella consegna dei lavori, avendo l'attrice corrisposto con ritardo gli acconti oltre ad aver richiesto numerose lavorazioni aggiuntive in corso d'opera (con conseguente inoperatività dei termini pattuiti in contratto per la consegna, così come espressamente previsto in contratto);
c) l'esistenza di un controcredito della per il saldo dei lavori, per le opere CP_2 aggiuntive realizzate nonché per l'operatività della penale per il ritardo nei pagamenti da parte della committente, opposto, in via di eccezione riconvenzionale, alle avverse pretese.
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La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, non ammesse le prove orali, è stata rinviata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
Le domande avanzate dall'attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito chiarite.
L'attrice ha agito in giudizio attivando la garanzia per vizi prevista in tema di appalto dall'art. 1667 cod. civ. al fine di ottenere la riduzione del prezzo pattuito dalle parti.
Ai sensi dell'art. 1667 l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera purché: a) il committente non abbia accettato l'opera in caso di vizi conosciuti o riconoscibili dal committente;
b) il committente abbia denunciato all'appaltatore le difformità ed i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
La disposizione distingue, dunque, tra difformità e vizi conosciuti o riconoscibili
(apparenti) e non riconoscibili (occulti). Nel primo caso l'accettazione senza riserve determina un fatto impeditivo al sorgere della responsabilità dell'appaltatore; nel secondo caso, invece, fatto impeditivo è rappresentato dalla mancata tempestiva denuncia dei vizi.
Nel caso in esame, dalla descrizione dei vizi fatta dall'attrice è di tutta evidenza che trattasi di vizi apparenti e riconoscibili (“rigonfiamenti alle pitture, lesioni all'intonaco, controsoffittatura irregolare, scarico doccia lento, immissioni maleodoranti dai sanitari, dislivello nella posa del pavimento, rivestimenti di qualità disomogenea, fughe irregolari, soglie di marmo non a misura, infissi montati in squarci maggiori della loro dimensione, tapparella montata al posto della serranda garage, porte fuori squadro;
montaggio porte scorrevoli difettose, difformità nella tipologia della porta blindata”).
Tale conclusione - per tutti i vizi lamentati - risulta avvalorata dalla circostanza che l'attrice non ha affatto chiarito (per quei difetti che a rigore potrebbero presentarsi anche in un momento successivo alla consegna, come i rigonfiamenti delle pitture o
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l'emersione di cattivi odori dai sanitari) quando gli stessi sarebbero emersi sì da farne rilevare il carattere occulto.
Ebbene, pur dovendosi dichiarare la tardività delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta (trattandosi di eccezioni in senso stretto che la parte doveva formulare tempestivamente nella comparsa di costituzione almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ.), a parere della scrivente, risulta integrata l'ipotesi, contemplata dall'art. 1665 co. 4 cod. civ., di accettazione tacita dell'opera derivante dalla materiale traditio della stessa e dalla mancata formulazione di riserve rispetto alla esatta esecuzione della prestazione.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che l'attrice ha sottoscritto, in data
13.02.2020 - prima ancora della consegna dei lavori - una dichiarazione attestante il
“montaggio a regola d'arte” di “porte, portoni, infissi, persiane, zanzariere” equivalente ad una accettazione espressa a seguito di verifica ex art. 1665 co. 1 e 2 cod. civ. (cfr. doc. 13 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cod. proc. civ. di parte convenuta).
Con riferimento ai restanti lavori di ristrutturazione, la consegna dell'immobile è avvenuta in data 18.02.2020 senza che la committente esprimesse alcuna formale riserva.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attrice non allega alcuna contestazione dei lavori preliminare alla mail del 18.03.2020 (limitandosi a riportare la vicenda relativa alle veneziane interne alle vetrocamere degli infissi), né ha allegato altre circostanze in sede di prima memoria ex art 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ. (che, come noto, è il termine entro cui maturano le preclusioni assertive essendo le successive memorie destinate all'articolazione di mezzi istruttori diretti a provare fatti già tempestivamente allegati).
Nella suddetta mail, ad un mese dalla consegna, l'attrice lamenta solamente il ritardo nel completamento dei lavori, pretendendo il pagamento della penale prevista in contratto (in compensazione rispetto a quanto ancora dovuto alla ditta appaltatrice), avvertendo che in caso di mancato pagamento si sarebbe rivolta ad un legale
“facendogli presente anche la male esecuzione dei lavori”.
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La genericità dell'inciso da ultimo riportato non consente di ritenere integrata una valida contestazione delle difformità e dei vizi riscontrati, descritti solamente - e per la prima volta - nella successiva missiva del 03.08.2020, circa sei mesi dopo la consegna e l'immissione della committente nel possesso del bene.
Circa le ulteriori contestazioni relative al mancato assolvimento degli oneri burocratici, non vi è prova che gli stessi dovessero essere effettivamente curati dalla società convenuta, per cui non possono essere imputate all'inadempimento della ditta appaltatrice le spese sostenute dall'attrice per l'incarico affidato al tecnico Pt_3
(doc. 23) avente ad oggetto la “variazione catastale per unità immobiliare” e la
[...] presentazione di un “permesso a costruire in sanatoria” per la realizzazione di una veranda abusiva (peraltro non prevista nel contratto stipulato dalle parti in causa).
Parimenti si ritiene non accoglibile la domanda di pagamento della penale pattuita per il ritardo attesa la mancata prova dell'esistenza di un ritardo effettivamente imputabile alla ditta appaltatrice.
Invero, a fronte delle eccezioni sollevate in merito dalla convenuta - con particolare riferimento alla commissione di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite - l'attrice nulla ha replicato nei successivi scritti difensivi, deducendo, solamente in sede di terza memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ., che il legale rappresentante della società convenuta avrebbe indicato un nuovo termine per la consegna dei lavori, anch'esso non rispettato.
Trattasi di circostanza mai dedotta prima dall'attrice - sebbene la convenuta avesse chiaramente indicato, nelle lavorazioni aggiuntive e nelle richieste della committente, le cause del ritardo già in sede di comparsa di costituzione - e pertanto da considerarsi tardiva.
Il rigetto delle domande avanzate dall'attrice rende superfluo l'esame dell'esistenza di un controcredito della società convenuta, trattandosi di questione sollevata solo in termini di “eccezione riconvenzionale” al fine di paralizzare l'avversa pretesa.
Con riferimento al regolamento delle spese di lite, tenuto conto della complessiva vicenda, del comportamento tenuto dalle parti sia nell'esecuzione del contratto che in
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successivamente, della tardiva costituzione di parte convenuta (che ha precluso l'esame delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate), a parere della scrivente sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dall'attrice;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 30/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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