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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8665/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8665/2019 promossa da:
e ATTORI Parte_1 Parte_2
con gli avv.ti Carlo Capretti e Barbara Tempesta contro
6 e CONVENUTI CP_1 Controparte_2 CP_3
con gli avv. Riccardo Vescia e Francesco Vescia
Conclusioni delle parti:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa istanza disattesa,
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto geom. e condannare CP_3
quest'ultimo al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danno da quantificarsi anche in via equitativa, per aver agito in mala fede;
- contrariis reiectis, accertata e dichiarata la presenza di difformità e vizi dell'opera e dei gravi difetti di costruzione dell'opera descritti in atto di citazione, accertata e dichiarata la pagina 1 di 14 responsabilità dell'impresa nonché del geom. CP_1 Controparte_4 CP_3
progettista e direttore dei lavori, pronunciata la risoluzione del contratto d'appalto per
[...]
grave inadempimento dell'appaltatore, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore dei signori e di tutti i danni, patrimoniali e non Pt_1 Pt_2
patrimoniali, agli stessi derivati per le difformità e i vizi dell'opera, ex art. 1667 e 1668 c.c., e per i gravi difetti di costruzione, ai sensi dell'art. 1669 c.c., così come quantificati dal CTU arch. in: Persona_1
€ 24.000,00. = oltre iva per il minor valore dell'immobile determinato dal fatto che
l'eliminazione dell'umidità al di sotto della struttura ad igloo nel locale al piano interrato avrebbe potuto essere efficacemente ottenuta solo adottando sistemi da realizzarsi all'esterno della struttura, da effettuarsi nel corso della costruzione;
€ 36.026,60. = oltre iva per le spese relative ai lavori eseguiti dagli attori in relazione ai vizi accertati in ATP;
€ 8.300,00. = oltre iva per le spese necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti insorti successivamente al deposito dell'ATP;
€ 3.360,00. = oltre iva per il mancato utilizzo del locale al piano interrato nel periodo gennaio
2017 - gennaio 2019;
€ 8.000,00. = oltre iva per le spese necessarie agli adeguamenti ed alla presentazione della
SCIA ai fine della sicurezza antincendio;
e pertanto complessivamente nella somma di €
79.686,60. = più iva, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
- condannare inoltre i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei signori Pt_1
e della somma di € 3.425,76. = (accessori compresi), corrispondente a quanto versato Pt_2 al CTP l'ing. per la redazione delle relazioni del 22.9 e del 15.11.17 e l'assistenza Per_2
svolta nel procedimento per ATP;
della somma di € 2.939,36. = (accessori compresi), corrispondente a quanto liquidato in favore dell'arch. per la ATP;
della somma di € Per_1
4.104,24. = (accessori compresi), corrispondente a quanto liquidato in favore dell'arch. per la CTU;
Per_1
- spese, diritti ed onorari rifusi, anche per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.” pagina 2 di 14 Per i convenuti:
“QUANTO A SEVEN 6 SNC.
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della CTU redatta dall'Arch. Per_1
per difetto di contraddittorio con il CTP Geom come tempestivamente eccepito Persona_3
e precisato alla udienza depositata il 05.11.2022. Per gli effetti rimettersi la causa sul ruolo disponendosi nuova CTU con la nomina di altro perito.
NEL MERITO: respingersi le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non provate e comunque soggette a prescrizione e/o decadenza, non provate in relazione all'an ed al quantum.
QUANTO AL GEOM. CP_3
NEL MERITO: previa reiezione di tutte le eccezioni e domande condannarsi gli Attori, in via tra di loro solidale, a corrispondere al Geom. la somma liquidata dall'ordine CP_3
professionale nella misura di euro 67.446,17 a titolo di esatto adempimento dell'attività, oltre iva e cassa previdenziale, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO per entrambe le parti: rifuse spese e compensi.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno convenuto in giudizio 6 di Parte_3 Parte_2 CP_1 Controparte_2
(da ora e il geometra esponendo che:
[...] CP_5 CP_3
- in data 14.2.2015, essi avevano stipulato con la contratto preliminare di CP_5
compravendita immobiliare avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione sito in Paratico (BS); in pari data, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata relativa all'appalto di opere di costruzione e finitura dell'immobile già oggetto del preliminare, per un complessivo importo di € 190.000,00=, in conformità del progetto redatto dal geom. cui era affidata anche la direzione dei lavori;
CP_3
- con rogito notarile del 24.4.2015, la proprietà dell'immobile era stata trasferita ad essi attori;
pagina 3 di 14 - in data 10.10.2016, la società aveva ultimato i lavori;
CP_5
- trasferitisi nell'immobile, essi avevano iniziato a notare risalite di umidità e distaccamenti dell'intonaco lungo le pareti perimetrali dei locali ubicati al piano interrato;
- essi avevano, quindi, segnalato prontamente detta circostanza alla società appaltatrice, la quale era intervenuta realizzando due prese d'aria per il vespaio;
- detto intervento, tuttavia, non si era rivelato risolutivo tanto che essi avevano deciso di incaricare un proprio tecnico di fiducia, ing. il quale aveva riscontrato Persona_4
“la presenza di risalite di umidità lungo le pareti perimetrali dei locali ubicati al piano interrato, la non corretta esecuzione del sistema di smaltimento e di raccolta delle acque piovane del balcone “a pozzo” al primo piano, fenomeni di esfoliazione e di efflorescenza dell'intonaco dei muri di delimitazione dell'ingresso pedonale e la mancata finitura delle bocche di lupo”;
- tali problematiche erano state tempestivamente denunciate all'appaltatrice e al direttore dei lavori;
- all'esito di successivi sopralluoghi, la società appaltatrice si era resa disponibile ad effettuare alcuni lavori a proprie spese per la risoluzione delle problematiche, interventi che, però, non erano stati ritenuti sufficienti da essi attori;
- essi avevano, quindi, promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo nel corso del quale il CTU nominato, arch. aveva riscontrato la presenza dei Persona_1 vizi e difetti lamentanti determinando l'ammontare delle opere necessarie ad eliminarli in € 25.858,32=, oltre IVA;
- nonostante i solleciti, la non aveva corrisposto alcuna somma;
CP_5
- essi, pertanto, avevano depositato presso il Comune la pratica CILA relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile; detti lavori erano stati in parte eseguiti diversamente da come indicato dall'arch. per contenere i costi e/o per ovviare a Per_1
nuovi vizi emersi durante lo svolgimento dei lavori;
- in particolare, nel tempo trascorso dal deposito della perizia redatta dall'arch. Per_1
erano emersi i seguenti vizi: a) muffa in facciata in corrispondenza dell'innesto dei pagina 4 di 14 travetti in legno nella muratura perimetrale;
b) scrostature nell'intonaco del soffitto di copertura del piano terra in corrispondenza della zona soggiorno;
c) distacco di alcune piastrelle di rivestimento del vialetto al piano terra in corrispondenza della zona retrostante il giardino;
d) bolle nell'intonaco della facciata in corrispondenza della zona retrostante il giardino;
e) distacco dell'intonaco in corrispondenza del muro divisorio con altra proprietà dello stesso condominio;
g) scrostamenti della vernice del portico al piano terra. Gli attori lamentano altresì la mancanza del Certificato di Prevenzione
Incendi.
Tutto quanto premesso, gli attori, richiamati gli artt. 1667- 1668 e 1669 c.c., hanno chiesto, previo accertamento dei vizi lamentati, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice, nonché condannarsi in solido i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi. Con le spese anche del procedimento di ATP.
Si sono costituiti in giudizio la società e il geom. , contestando, CP_5 CP_3
in sintesi, la pretesa avversaria ed i lavori di manutenzione effettuati dagli attori dopo l'ATP, in quanto diversi e più onerosi rispetto a quelli indicati dall'ausiliario. In via riconvenzionale, il geom. ha chiesto la condanna degli attori al pagamento del corrispettivo di € 51.841,19= CP_3
oltre accessori, a lui spettante in ragione delle prestazioni svolte.
La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
Rimessa la causa sul ruolo in considerazione dell'eccezione di nullità della consulenza formulata dai convenuti, sentiti i CTP ed il CTU all'udienza del 10.10.24, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione.
Gli attori hanno formulato domanda di risoluzione del contratto di appalto stipulato con nonché di risarcimento del danno nei confronti sia dell'appaltatrice che del CP_5
progettista e direttore dei lavori geom. in relazione ai vizi riscontrati nell'immobile CP_3
acquistato.
pagina 5 di 14 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della consulenza tecnica formulata dai convenuti.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla (tra le altre: Cass. n. 27773/2022); nella specie, dalle dichiarazioni rese dal CTU e dal geom. all'udienza del 10.10.24, è emerso che, ricevuta Per_3 la telefonata dall'ospedale, il CTP di parte convenuta geom. dopo aver effettuato un Per_3
veloce sopralluogo nei luoghi, si è allontanato, accordandosi con l'arch. ed il CTP di Per_1
parte attrice che il primo si sarebbe limitato a scattare alcune fotografie dei luoghi e ad inviarle successivamente ai due CTP;
la ricezione delle fotografie è stata poi confermata dallo stesso geom. Non può, pertanto, ritenersi sussistente alcuna violazione del contraddittorio;
è, Per_3
pertanto, da escludere la necessità di rinnovazione della consulenza.
Gli attori agiscono nei confronti della appaltatrice e del progettista/direttore dei lavori, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma di quest'ultimo: si deve, infatti, ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale pagina 6 di 14 risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (v., ad es., Cass. 815/2016; Cass. 3702/11).
Ora, è pacifico che l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito per colpa professionale alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (tra le altre: Cass.
17874/2013).
La giurisprudenza ha poi chiarito che, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, rientrano nella nozione di gravi difetti non solo quei vizi che possono pregiudicare la stabilità o la sicurezza dell'edificio, ma anche quelli che pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo
(Cass. 2238/2012) ivi comprese anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. 8140/2004). Si è, pertanto, affermato che può integrare la fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c. anche un difetto dell'impianto centrale di riscaldamento
(Cass. 1081/1995), della rete fognaria (Cass.2775/97), ovvero un difetto del tetto che importi infiltrazioni di acqua piovana (Cass.117/00) o, ancora, il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio (Cass. 11.11.1986 n. 6585 richiamata da Cass. 20644/13), ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica (Cass. 29.11.1996 n. 10624 richiamata da Cass. 20644/13).
pagina 7 di 14 Ora, il CTU arch. all'esito delle indagini svolte nel procedimento di ATP, ha Per_1
confermato la sussistenza dei vizi inizialmente lamentati dagli attori ovvero: a) presenza di evidenti segni di umidità di risalita sulle pareti perimetrali dei locali ubicati al piano interrato;
dalla demolizione eseguita nella pavimentazione della taverna è emerso che non sono stati previsti nella stratigrafia della stessa sistemi di barriera all'acqua; la causa delle problematiche accertate è, dunque, secondo l'ausiliario, da ricondursi ad una mancata e/o errata realizzazione di un sistema di intercettamento o allontanamento delle acque;
b) mancanza di raccordo tra lo spacco realizzato nel battiscopa del balcone e il bicchiere di raccolta collegato al tubo a sua volta collegato al pluviale attraverso cui scaricano le acque piovane nel balcone al piano primo, con conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche: l'acqua che si infiltra percola lungo l'assito e degrada la finitura del porticato antistante l'ingresso principale;
c) mancato trattamento della pietra di pavimentazione del vialetto pedonale di ingresso (che, pertanto, assorbe velocemente i liquidi rimanendo macchiata) e mancata impermeabilizzazione dei muri perimetrali, con conseguenti infiltrazioni di acqua ed intonaci macchiati e umidi.
Le conclusioni del CTU, motivate - anche con riferimento alle osservazioni dei CTP - svolte correttamente e prive di vizi logici, escludano la necessità di ulteriori approfondimenti in questa sede e possono essere integralmente condivise.
Ritiene, dunque questo giudice, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati in materia di responsabilità ex art. 1669 c.c., che i vizi riscontrati dall'ausiliario, considerata la loro natura ed estensione, le relative cause e la tipologia delle opere da eseguire come suggerita dal CTU (nuova realizzazione di aereazione del sottofondo nel locale lavanderia, demolizione della pavimentazione, demolizione dell'intonaco, sistemazione della bocchetta di raccolta fornita e sigillata previa demolizione e rifacimento di una porzione di battiscopa e successivi ripristini, sovrapposizione di nuova pavimentazione con colle impermeabilizzanti, deumidificazione dei muri del vialetto, lavaggio della pietra con prodotti specifici e formazione di battiscopa in pietra al fine di evitare la percolazione di acqua) possano ritenersi riconducibili a tale previsione.
pagina 8 di 14 Nel presente giudizio gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del maggior importo di € 36.026,60 oltre IVA deducendo di aver eseguito, dopo la conclusione del procedimento di ATP, lavori diversi rispetto a quelli indicati dall'arch. sia per Per_1
contenere i costi (a loro dire “più alti del previsto”) sia per ovviare alle criticità emerse man mano durante l'esecuzione dei lavori. In particolare, si legge nell'atto introduttivo “- il vialetto veniva completamente rifatto;
non appena tolte alcune lastre della pavimentazione si constatava che il massetto sottostante era completamente bagnato;
si era quindi dovuto procedere alla nuova impermeabilizzazione del vialetto e dei muretti laterali, al rifacimento completo del massetto e alla posa di una nuova pavimentazione;
- le pareti ed il soffitto dell'autorimessa venivano ritinteggiati;
i tagli effettuati nella pavimentazione del box avevano prodotto una notevole quantità di polvere e detriti e anche i muri erano stati intaccati;
-la pavimentazione dei box non veniva realizzata in resina, così come indicato dal CTU, ma si preferiva realizzare una miglioria con un pavimento di piastrelle di gres porcellanato […] - al fine di migliorare la ventilazione dei locali interrati ed evitare disagi ed i costi dell'opera di demolizione e ricostruzione della pavimentazione e degli intonaci, si provvedeva ad installare un impianto di ventilazione meccanica”.
Ritiene questo giudice che tale importo, già quantificato all'attualità, possa essere riconosciuto considerato che la necessità di detti lavori è stata confermata, oltre che dai testi ing. (tecnico che ha curato la pratica relativa ai lavori di sistemazione), Persona_4
(titolare della ditta che effettuò i lavori) e (operaio che ha Testimone_1 Testimone_2
montato la macchina di ventilazione), anche dal CTU, il quale ha altresì confermato la congruità delle spese esposte.
Gli attori, instaurando il presente giudizio hanno lamentato altresì la presenza di ulteriori vizi, a loro dire verificatisi successivamente al deposito della perizia redatta dall'arch. Per_1
ovvero:
- presenza di muffa in facciata in corrispondenza dell'innesto dei travetti in legno nella muratura perimetrale;
- scrostature nell'intonaco del soffitto di copertura del piano terra in corrispondenza della zona soggiorno;
pagina 9 di 14 - distacco di alcune piastrelle di rivestimento del vialetto al piano terra in corrispondenza della zona retrostante il giardino;
- bolle nell'intonaco della facciata in corrispondenza della zona retrostante il giardino;
- distacco dell'intonaco in corrispondenza del muro divisorio con altra proprietà dello stesso condominio;
- ulteriori scrostamenti della vernice del portico al piano terra.
I vizi lamentati sono stati confermati, quanto alle problematiche dell'intonaco, da
[...]
e dagli operai che effettuarono i lavori e Per_5 Parte_4 Parte_5
L'arch. ha poi accertato la sussistenza degli ulteriori vizi lamentati (salvo quelli Per_1
relativi all'intonaco posto che all'epoca del secondo sopralluogo i lavori di ripristino erano già conclusi) individuando le cause nelle errate scelte progettuali e valutando il costo per l'eliminazione degli stessi in complessivi € 8300,00 oltre IVA.
Ritiene questo giudice che non possa invece essere riconosciuto agli attori il costo per l'adozione del Certificato di Prevenzione Incendi (e per le opere eventualmente necessarie ai fini del relativo rilascio), relativo all'interrato, di cui gli attori lamentano la mancanza, tenuto conto che - come evidenziato dall'ausiliario - tale locale ha subito alcune modifiche successivamente all'acquisto, il che rende impossibile una valutazione dei costi rapportata all'epoca della vendita ed al relativo stato dei luoghi a tale data.
Va altresì escluso il risarcimento del danno in relazione al mancato uso del locale in assenza di adeguata prova sul punto.
Gli attori chiedono altresì la condanna dei convenuti al risarcimento del danno rappresentato dal minor valore dell'immobile “determinato dal fatto che l'eliminazione dell'umidità al di sotto della struttura ad igloo nel locale al piano interrato avrebbe potuto essere efficacemente ottenuta solo adottando sistemi da realizzarsi all'esterno della struttura, da effettuarsi nel corso della costruzione” (cfr. pag. 10 citazione).
Come si è detto il CTU ha accertato che la causa delle problematiche riscontrate nel piano interrato (evidenti segni di umidità di risalita lungo le pareti perimetrali) è da ricondursi alla mancata e/o errata realizzazione di un sistema di intercettamento o allontanamento delle acque al piano interrato;
in particolare, osserva l'arch. “L'abitazione è stata realizzata Per_1
pagina 10 di 14 interrompendo il naturale declivio del terreno che degrada dalla collina verso il lago. Le acque di falda o meteoriche superficiali che seguono questo andamento sono intercettate dal fabbricato posizionandosi al di sotto del sistema ad igloo realizzato. La permanenza di umidità causa evidenti fenomeni di umidità di risalita che si manifestano sulle pareti divisorie in laterizio e inumidendo le fughe del pavimento”.
Sempre il CTU ha quantificato il minore valore dell'immobile in ragione dell'intervento scelto dagli attori per risolvere le problematiche del locale (mediante impianto di ventilazione meccanica che agisce nel controllo dell'umidità relativa presente nei locali), evidenziando, in particolare, che tale sistema implica la necessità del continuo funzionamento della ventilazione per poter mantenere il giusto grado di igroscopicità nelle strutture murarie;
è evidente, però, che tale costo, in quanto conseguente ad una scelta specifica dei proprietari in merito all'intervento da eseguire - diverso da quello suggerito dal CTU (realizzazione di areazione del sottofondo nel locale lavanderia) - non può essere posto a carico dei convenuti.
Passando all'accertamento della responsabilità dei convenuti, in linea generale, è noto che il direttore dei lavori, il progettista e l'esecutore delle opere sono tenuti al corretto adempimento delle singole obbligazioni sugli stessi gravanti in forza dei distinti contratti (di prestazione d'opera professionale e di appalto) conclusi con il committente e al risarcimento del danno conseguente la violazione dell'obbligo di corretto adempimento;
in particolare, il progettista è tenuto alla redazione del progetto che deve contenere tutti gli elementi costruttivi necessari per poter dare esecuzione alle opere e pertanto risponde dei vizi direttamente ricollegabili a carenze o errori contenute nel progetto, il direttore dei lavori è tenuto a vigilare affinché l'opera sia eseguita in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, mentre l'esecutore delle opere è tenuto, sulla base della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., a realizzare l'opera impiegando energie e i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata. La particolare diligenza professionale richiesta all'appaltatore, poi, non ne esclude la responsabilità nel caso in cui, pur eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, il cui controllo e correzione rientra nelle sue prestazioni, non ne segnali eventuali carenze od errori, sicché, anche in caso di progetto o indicazioni errate, l'appaltatore, nel rapporto con il committente, è esente da pagina 11 di 14 responsabilità solo nel caso in cui la committenza (e per essa, se del caso, la direzione dei lavori), resa edotta delle carenze e degli errori, richieda di dare ugualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a mero “nudus minister” (Cass.
11194/19; Cass. 1981/16).
Ciò detto, tenuto conto della tipologia dei vizi accertati sia nel corso del procedimento di
ATP (umidità sulle pareti perimetrali del piano interrato, infiltrazioni nei muretti laterali del vialetto di accesso, macchie nella pietra serena di copertura del vialetto) che nel corso del presente procedimento (presenza di muffa nella facciata, scrostature dell'intonaco, segni di rigonfiamento nell'intonaco della facciata) che – ancora - delle cause accertate dal CTU
(mancata e/o errata realizzazione di un sistema di intercettamento o allontanamento delle acque al piano interrato, mancanza di trattamento della pietra di copertura, mancata impermeabilizzazione dei muretti di contenimento del giardino, mancanza di areazione adeguata dell'intercapedine, errata posa del piede del cappotto), ritiene questo giudice, in parziale difformità di quanto affermato dal CTU, che la ripartizione interna delle responsabilità debba essere riconosciuta in misura paritaria in capo al progettista/direttore dei lavori, in riferimento all'errata progettazione ed all'omesso controllo in relazione all'esecuzione dei lavori in base alle regole della buona tecnica, ed alla impresa esecutrice dei lavori non essendo stato provato il ruolo meramente “esecutivo” di quest'ultima.
In conclusione, pertanto, entrambi i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore degli attori delle somme di € 36.026,60 oltre Iva ed € 8300,00 oltre IVA, importi già valutati all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale da computarsi sulle somme devalutate alla data della notifica del ricorso per ATP (in riferimento ai vizi accertati nel procedimento di
ATP) e della citazione (in riferimento ai vizi accertati nel presente procedimento) e sino alla data della presente sentenza;
sull'importo complessivo (capitale e interessi) decorrono poi gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e sino al saldo.
Va rigettata la domanda di risoluzione del contratto di appalto tenuto conto che i vizi accertati, in rapporto alle opere complessivamente eseguite dalla appaltatrice, non costituiscono inadempimento grave o comunque tale da rendere l'immobile del tutto inadatto alla sua destinazione. pagina 12 di 14 In via riconvenzionale, il geom. ha chiesto la condanna dei convenuti al CP_3
pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per le prestazioni relative alle fasi di assistenza alla compravendita, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ultimazione del fabbricato al rustico.
La domanda va rigettata tenuto conto che dalla stessa documentazione prodotta dai convenuti (cfr. computo metrico – all. O) si evince che l'incarico di direzione dei lavori era stato conferito al geom. proprio dalla società in qualità di committente;
quanto CP_3
all'affermata “assistenza alla compravendita” nessuna prova specifica è stata fornita dall'interessato in merito all'attività svolta, (tra l'altro, pare ben più probabile che il convenuto, in quanto figlio dei due soci della abbia coadiuvato i propri familiari e non gli CP_5
attori nelle trattative finalizzate alla conclusione della vendita).
I convenuti, giusto il principio della soccombenza, vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori relative al procedimento di ATP e al presente procedimento, liquidate, per il primo, in complessivi € 3279,00 e per il secondo in complessivi
€ 10.860,00, oltre spese CTP, ed accessori di legge.
Sempre giusto il principio di soccombenza vanno poste definitivamente a carico dei suddetti convenuti le spese relative alla consulenza tecnica svolta sia nel procedimento di ATP che nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna e in solido, al pagamento in Controparte_6 CP_3
favore degli attori delle somme di € 36.026,60 oltre IVA ed e 8300,00 oltre Iva, oltre interessi legali come in motivazione;
2) rigetta la domanda di risoluzione formulata dagli attori e la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto CP_3
3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori pagina 13 di 14 liquidate in € 3279,00 per il procedimento di ATP ed in € 10.860,00 per il presente procedimento, oltre € 3425,76 spese per il consulente tecnico di parte, spese gen., IVA e
CPA come per legge;
4) pone le spese delle consulenze tecniche espletate definitivamente a carico dei convenuti.
Brescia, 22/01/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8665/2019 promossa da:
e ATTORI Parte_1 Parte_2
con gli avv.ti Carlo Capretti e Barbara Tempesta contro
6 e CONVENUTI CP_1 Controparte_2 CP_3
con gli avv. Riccardo Vescia e Francesco Vescia
Conclusioni delle parti:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa istanza disattesa,
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto geom. e condannare CP_3
quest'ultimo al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danno da quantificarsi anche in via equitativa, per aver agito in mala fede;
- contrariis reiectis, accertata e dichiarata la presenza di difformità e vizi dell'opera e dei gravi difetti di costruzione dell'opera descritti in atto di citazione, accertata e dichiarata la pagina 1 di 14 responsabilità dell'impresa nonché del geom. CP_1 Controparte_4 CP_3
progettista e direttore dei lavori, pronunciata la risoluzione del contratto d'appalto per
[...]
grave inadempimento dell'appaltatore, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore dei signori e di tutti i danni, patrimoniali e non Pt_1 Pt_2
patrimoniali, agli stessi derivati per le difformità e i vizi dell'opera, ex art. 1667 e 1668 c.c., e per i gravi difetti di costruzione, ai sensi dell'art. 1669 c.c., così come quantificati dal CTU arch. in: Persona_1
€ 24.000,00. = oltre iva per il minor valore dell'immobile determinato dal fatto che
l'eliminazione dell'umidità al di sotto della struttura ad igloo nel locale al piano interrato avrebbe potuto essere efficacemente ottenuta solo adottando sistemi da realizzarsi all'esterno della struttura, da effettuarsi nel corso della costruzione;
€ 36.026,60. = oltre iva per le spese relative ai lavori eseguiti dagli attori in relazione ai vizi accertati in ATP;
€ 8.300,00. = oltre iva per le spese necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti insorti successivamente al deposito dell'ATP;
€ 3.360,00. = oltre iva per il mancato utilizzo del locale al piano interrato nel periodo gennaio
2017 - gennaio 2019;
€ 8.000,00. = oltre iva per le spese necessarie agli adeguamenti ed alla presentazione della
SCIA ai fine della sicurezza antincendio;
e pertanto complessivamente nella somma di €
79.686,60. = più iva, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
- condannare inoltre i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei signori Pt_1
e della somma di € 3.425,76. = (accessori compresi), corrispondente a quanto versato Pt_2 al CTP l'ing. per la redazione delle relazioni del 22.9 e del 15.11.17 e l'assistenza Per_2
svolta nel procedimento per ATP;
della somma di € 2.939,36. = (accessori compresi), corrispondente a quanto liquidato in favore dell'arch. per la ATP;
della somma di € Per_1
4.104,24. = (accessori compresi), corrispondente a quanto liquidato in favore dell'arch. per la CTU;
Per_1
- spese, diritti ed onorari rifusi, anche per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.” pagina 2 di 14 Per i convenuti:
“QUANTO A SEVEN 6 SNC.
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della CTU redatta dall'Arch. Per_1
per difetto di contraddittorio con il CTP Geom come tempestivamente eccepito Persona_3
e precisato alla udienza depositata il 05.11.2022. Per gli effetti rimettersi la causa sul ruolo disponendosi nuova CTU con la nomina di altro perito.
NEL MERITO: respingersi le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto, non provate e comunque soggette a prescrizione e/o decadenza, non provate in relazione all'an ed al quantum.
QUANTO AL GEOM. CP_3
NEL MERITO: previa reiezione di tutte le eccezioni e domande condannarsi gli Attori, in via tra di loro solidale, a corrispondere al Geom. la somma liquidata dall'ordine CP_3
professionale nella misura di euro 67.446,17 a titolo di esatto adempimento dell'attività, oltre iva e cassa previdenziale, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO per entrambe le parti: rifuse spese e compensi.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ed hanno convenuto in giudizio 6 di Parte_3 Parte_2 CP_1 Controparte_2
(da ora e il geometra esponendo che:
[...] CP_5 CP_3
- in data 14.2.2015, essi avevano stipulato con la contratto preliminare di CP_5
compravendita immobiliare avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione sito in Paratico (BS); in pari data, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata relativa all'appalto di opere di costruzione e finitura dell'immobile già oggetto del preliminare, per un complessivo importo di € 190.000,00=, in conformità del progetto redatto dal geom. cui era affidata anche la direzione dei lavori;
CP_3
- con rogito notarile del 24.4.2015, la proprietà dell'immobile era stata trasferita ad essi attori;
pagina 3 di 14 - in data 10.10.2016, la società aveva ultimato i lavori;
CP_5
- trasferitisi nell'immobile, essi avevano iniziato a notare risalite di umidità e distaccamenti dell'intonaco lungo le pareti perimetrali dei locali ubicati al piano interrato;
- essi avevano, quindi, segnalato prontamente detta circostanza alla società appaltatrice, la quale era intervenuta realizzando due prese d'aria per il vespaio;
- detto intervento, tuttavia, non si era rivelato risolutivo tanto che essi avevano deciso di incaricare un proprio tecnico di fiducia, ing. il quale aveva riscontrato Persona_4
“la presenza di risalite di umidità lungo le pareti perimetrali dei locali ubicati al piano interrato, la non corretta esecuzione del sistema di smaltimento e di raccolta delle acque piovane del balcone “a pozzo” al primo piano, fenomeni di esfoliazione e di efflorescenza dell'intonaco dei muri di delimitazione dell'ingresso pedonale e la mancata finitura delle bocche di lupo”;
- tali problematiche erano state tempestivamente denunciate all'appaltatrice e al direttore dei lavori;
- all'esito di successivi sopralluoghi, la società appaltatrice si era resa disponibile ad effettuare alcuni lavori a proprie spese per la risoluzione delle problematiche, interventi che, però, non erano stati ritenuti sufficienti da essi attori;
- essi avevano, quindi, promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo nel corso del quale il CTU nominato, arch. aveva riscontrato la presenza dei Persona_1 vizi e difetti lamentanti determinando l'ammontare delle opere necessarie ad eliminarli in € 25.858,32=, oltre IVA;
- nonostante i solleciti, la non aveva corrisposto alcuna somma;
CP_5
- essi, pertanto, avevano depositato presso il Comune la pratica CILA relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile; detti lavori erano stati in parte eseguiti diversamente da come indicato dall'arch. per contenere i costi e/o per ovviare a Per_1
nuovi vizi emersi durante lo svolgimento dei lavori;
- in particolare, nel tempo trascorso dal deposito della perizia redatta dall'arch. Per_1
erano emersi i seguenti vizi: a) muffa in facciata in corrispondenza dell'innesto dei pagina 4 di 14 travetti in legno nella muratura perimetrale;
b) scrostature nell'intonaco del soffitto di copertura del piano terra in corrispondenza della zona soggiorno;
c) distacco di alcune piastrelle di rivestimento del vialetto al piano terra in corrispondenza della zona retrostante il giardino;
d) bolle nell'intonaco della facciata in corrispondenza della zona retrostante il giardino;
e) distacco dell'intonaco in corrispondenza del muro divisorio con altra proprietà dello stesso condominio;
g) scrostamenti della vernice del portico al piano terra. Gli attori lamentano altresì la mancanza del Certificato di Prevenzione
Incendi.
Tutto quanto premesso, gli attori, richiamati gli artt. 1667- 1668 e 1669 c.c., hanno chiesto, previo accertamento dei vizi lamentati, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice, nonché condannarsi in solido i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi. Con le spese anche del procedimento di ATP.
Si sono costituiti in giudizio la società e il geom. , contestando, CP_5 CP_3
in sintesi, la pretesa avversaria ed i lavori di manutenzione effettuati dagli attori dopo l'ATP, in quanto diversi e più onerosi rispetto a quelli indicati dall'ausiliario. In via riconvenzionale, il geom. ha chiesto la condanna degli attori al pagamento del corrispettivo di € 51.841,19= CP_3
oltre accessori, a lui spettante in ragione delle prestazioni svolte.
La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.4.2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
Rimessa la causa sul ruolo in considerazione dell'eccezione di nullità della consulenza formulata dai convenuti, sentiti i CTP ed il CTU all'udienza del 10.10.24, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione.
Gli attori hanno formulato domanda di risoluzione del contratto di appalto stipulato con nonché di risarcimento del danno nei confronti sia dell'appaltatrice che del CP_5
progettista e direttore dei lavori geom. in relazione ai vizi riscontrati nell'immobile CP_3
acquistato.
pagina 5 di 14 Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della consulenza tecnica formulata dai convenuti.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla (tra le altre: Cass. n. 27773/2022); nella specie, dalle dichiarazioni rese dal CTU e dal geom. all'udienza del 10.10.24, è emerso che, ricevuta Per_3 la telefonata dall'ospedale, il CTP di parte convenuta geom. dopo aver effettuato un Per_3
veloce sopralluogo nei luoghi, si è allontanato, accordandosi con l'arch. ed il CTP di Per_1
parte attrice che il primo si sarebbe limitato a scattare alcune fotografie dei luoghi e ad inviarle successivamente ai due CTP;
la ricezione delle fotografie è stata poi confermata dallo stesso geom. Non può, pertanto, ritenersi sussistente alcuna violazione del contraddittorio;
è, Per_3
pertanto, da escludere la necessità di rinnovazione della consulenza.
Gli attori agiscono nei confronti della appaltatrice e del progettista/direttore dei lavori, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma di quest'ultimo: si deve, infatti, ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità, extracontrattuale e contrattuale, rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale pagina 6 di 14 risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (v., ad es., Cass. 815/2016; Cass. 3702/11).
Ora, è pacifico che l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito per colpa professionale alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (tra le altre: Cass.
17874/2013).
La giurisprudenza ha poi chiarito che, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, rientrano nella nozione di gravi difetti non solo quei vizi che possono pregiudicare la stabilità o la sicurezza dell'edificio, ma anche quelli che pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo
(Cass. 2238/2012) ivi comprese anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (Cass. 8140/2004). Si è, pertanto, affermato che può integrare la fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c. anche un difetto dell'impianto centrale di riscaldamento
(Cass. 1081/1995), della rete fognaria (Cass.2775/97), ovvero un difetto del tetto che importi infiltrazioni di acqua piovana (Cass.117/00) o, ancora, il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio (Cass. 11.11.1986 n. 6585 richiamata da Cass. 20644/13), ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica (Cass. 29.11.1996 n. 10624 richiamata da Cass. 20644/13).
pagina 7 di 14 Ora, il CTU arch. all'esito delle indagini svolte nel procedimento di ATP, ha Per_1
confermato la sussistenza dei vizi inizialmente lamentati dagli attori ovvero: a) presenza di evidenti segni di umidità di risalita sulle pareti perimetrali dei locali ubicati al piano interrato;
dalla demolizione eseguita nella pavimentazione della taverna è emerso che non sono stati previsti nella stratigrafia della stessa sistemi di barriera all'acqua; la causa delle problematiche accertate è, dunque, secondo l'ausiliario, da ricondursi ad una mancata e/o errata realizzazione di un sistema di intercettamento o allontanamento delle acque;
b) mancanza di raccordo tra lo spacco realizzato nel battiscopa del balcone e il bicchiere di raccolta collegato al tubo a sua volta collegato al pluviale attraverso cui scaricano le acque piovane nel balcone al piano primo, con conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche: l'acqua che si infiltra percola lungo l'assito e degrada la finitura del porticato antistante l'ingresso principale;
c) mancato trattamento della pietra di pavimentazione del vialetto pedonale di ingresso (che, pertanto, assorbe velocemente i liquidi rimanendo macchiata) e mancata impermeabilizzazione dei muri perimetrali, con conseguenti infiltrazioni di acqua ed intonaci macchiati e umidi.
Le conclusioni del CTU, motivate - anche con riferimento alle osservazioni dei CTP - svolte correttamente e prive di vizi logici, escludano la necessità di ulteriori approfondimenti in questa sede e possono essere integralmente condivise.
Ritiene, dunque questo giudice, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati in materia di responsabilità ex art. 1669 c.c., che i vizi riscontrati dall'ausiliario, considerata la loro natura ed estensione, le relative cause e la tipologia delle opere da eseguire come suggerita dal CTU (nuova realizzazione di aereazione del sottofondo nel locale lavanderia, demolizione della pavimentazione, demolizione dell'intonaco, sistemazione della bocchetta di raccolta fornita e sigillata previa demolizione e rifacimento di una porzione di battiscopa e successivi ripristini, sovrapposizione di nuova pavimentazione con colle impermeabilizzanti, deumidificazione dei muri del vialetto, lavaggio della pietra con prodotti specifici e formazione di battiscopa in pietra al fine di evitare la percolazione di acqua) possano ritenersi riconducibili a tale previsione.
pagina 8 di 14 Nel presente giudizio gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del maggior importo di € 36.026,60 oltre IVA deducendo di aver eseguito, dopo la conclusione del procedimento di ATP, lavori diversi rispetto a quelli indicati dall'arch. sia per Per_1
contenere i costi (a loro dire “più alti del previsto”) sia per ovviare alle criticità emerse man mano durante l'esecuzione dei lavori. In particolare, si legge nell'atto introduttivo “- il vialetto veniva completamente rifatto;
non appena tolte alcune lastre della pavimentazione si constatava che il massetto sottostante era completamente bagnato;
si era quindi dovuto procedere alla nuova impermeabilizzazione del vialetto e dei muretti laterali, al rifacimento completo del massetto e alla posa di una nuova pavimentazione;
- le pareti ed il soffitto dell'autorimessa venivano ritinteggiati;
i tagli effettuati nella pavimentazione del box avevano prodotto una notevole quantità di polvere e detriti e anche i muri erano stati intaccati;
-la pavimentazione dei box non veniva realizzata in resina, così come indicato dal CTU, ma si preferiva realizzare una miglioria con un pavimento di piastrelle di gres porcellanato […] - al fine di migliorare la ventilazione dei locali interrati ed evitare disagi ed i costi dell'opera di demolizione e ricostruzione della pavimentazione e degli intonaci, si provvedeva ad installare un impianto di ventilazione meccanica”.
Ritiene questo giudice che tale importo, già quantificato all'attualità, possa essere riconosciuto considerato che la necessità di detti lavori è stata confermata, oltre che dai testi ing. (tecnico che ha curato la pratica relativa ai lavori di sistemazione), Persona_4
(titolare della ditta che effettuò i lavori) e (operaio che ha Testimone_1 Testimone_2
montato la macchina di ventilazione), anche dal CTU, il quale ha altresì confermato la congruità delle spese esposte.
Gli attori, instaurando il presente giudizio hanno lamentato altresì la presenza di ulteriori vizi, a loro dire verificatisi successivamente al deposito della perizia redatta dall'arch. Per_1
ovvero:
- presenza di muffa in facciata in corrispondenza dell'innesto dei travetti in legno nella muratura perimetrale;
- scrostature nell'intonaco del soffitto di copertura del piano terra in corrispondenza della zona soggiorno;
pagina 9 di 14 - distacco di alcune piastrelle di rivestimento del vialetto al piano terra in corrispondenza della zona retrostante il giardino;
- bolle nell'intonaco della facciata in corrispondenza della zona retrostante il giardino;
- distacco dell'intonaco in corrispondenza del muro divisorio con altra proprietà dello stesso condominio;
- ulteriori scrostamenti della vernice del portico al piano terra.
I vizi lamentati sono stati confermati, quanto alle problematiche dell'intonaco, da
[...]
e dagli operai che effettuarono i lavori e Per_5 Parte_4 Parte_5
L'arch. ha poi accertato la sussistenza degli ulteriori vizi lamentati (salvo quelli Per_1
relativi all'intonaco posto che all'epoca del secondo sopralluogo i lavori di ripristino erano già conclusi) individuando le cause nelle errate scelte progettuali e valutando il costo per l'eliminazione degli stessi in complessivi € 8300,00 oltre IVA.
Ritiene questo giudice che non possa invece essere riconosciuto agli attori il costo per l'adozione del Certificato di Prevenzione Incendi (e per le opere eventualmente necessarie ai fini del relativo rilascio), relativo all'interrato, di cui gli attori lamentano la mancanza, tenuto conto che - come evidenziato dall'ausiliario - tale locale ha subito alcune modifiche successivamente all'acquisto, il che rende impossibile una valutazione dei costi rapportata all'epoca della vendita ed al relativo stato dei luoghi a tale data.
Va altresì escluso il risarcimento del danno in relazione al mancato uso del locale in assenza di adeguata prova sul punto.
Gli attori chiedono altresì la condanna dei convenuti al risarcimento del danno rappresentato dal minor valore dell'immobile “determinato dal fatto che l'eliminazione dell'umidità al di sotto della struttura ad igloo nel locale al piano interrato avrebbe potuto essere efficacemente ottenuta solo adottando sistemi da realizzarsi all'esterno della struttura, da effettuarsi nel corso della costruzione” (cfr. pag. 10 citazione).
Come si è detto il CTU ha accertato che la causa delle problematiche riscontrate nel piano interrato (evidenti segni di umidità di risalita lungo le pareti perimetrali) è da ricondursi alla mancata e/o errata realizzazione di un sistema di intercettamento o allontanamento delle acque al piano interrato;
in particolare, osserva l'arch. “L'abitazione è stata realizzata Per_1
pagina 10 di 14 interrompendo il naturale declivio del terreno che degrada dalla collina verso il lago. Le acque di falda o meteoriche superficiali che seguono questo andamento sono intercettate dal fabbricato posizionandosi al di sotto del sistema ad igloo realizzato. La permanenza di umidità causa evidenti fenomeni di umidità di risalita che si manifestano sulle pareti divisorie in laterizio e inumidendo le fughe del pavimento”.
Sempre il CTU ha quantificato il minore valore dell'immobile in ragione dell'intervento scelto dagli attori per risolvere le problematiche del locale (mediante impianto di ventilazione meccanica che agisce nel controllo dell'umidità relativa presente nei locali), evidenziando, in particolare, che tale sistema implica la necessità del continuo funzionamento della ventilazione per poter mantenere il giusto grado di igroscopicità nelle strutture murarie;
è evidente, però, che tale costo, in quanto conseguente ad una scelta specifica dei proprietari in merito all'intervento da eseguire - diverso da quello suggerito dal CTU (realizzazione di areazione del sottofondo nel locale lavanderia) - non può essere posto a carico dei convenuti.
Passando all'accertamento della responsabilità dei convenuti, in linea generale, è noto che il direttore dei lavori, il progettista e l'esecutore delle opere sono tenuti al corretto adempimento delle singole obbligazioni sugli stessi gravanti in forza dei distinti contratti (di prestazione d'opera professionale e di appalto) conclusi con il committente e al risarcimento del danno conseguente la violazione dell'obbligo di corretto adempimento;
in particolare, il progettista è tenuto alla redazione del progetto che deve contenere tutti gli elementi costruttivi necessari per poter dare esecuzione alle opere e pertanto risponde dei vizi direttamente ricollegabili a carenze o errori contenute nel progetto, il direttore dei lavori è tenuto a vigilare affinché l'opera sia eseguita in conformità al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, mentre l'esecutore delle opere è tenuto, sulla base della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., a realizzare l'opera impiegando energie e i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata. La particolare diligenza professionale richiesta all'appaltatore, poi, non ne esclude la responsabilità nel caso in cui, pur eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, il cui controllo e correzione rientra nelle sue prestazioni, non ne segnali eventuali carenze od errori, sicché, anche in caso di progetto o indicazioni errate, l'appaltatore, nel rapporto con il committente, è esente da pagina 11 di 14 responsabilità solo nel caso in cui la committenza (e per essa, se del caso, la direzione dei lavori), resa edotta delle carenze e degli errori, richieda di dare ugualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a mero “nudus minister” (Cass.
11194/19; Cass. 1981/16).
Ciò detto, tenuto conto della tipologia dei vizi accertati sia nel corso del procedimento di
ATP (umidità sulle pareti perimetrali del piano interrato, infiltrazioni nei muretti laterali del vialetto di accesso, macchie nella pietra serena di copertura del vialetto) che nel corso del presente procedimento (presenza di muffa nella facciata, scrostature dell'intonaco, segni di rigonfiamento nell'intonaco della facciata) che – ancora - delle cause accertate dal CTU
(mancata e/o errata realizzazione di un sistema di intercettamento o allontanamento delle acque al piano interrato, mancanza di trattamento della pietra di copertura, mancata impermeabilizzazione dei muretti di contenimento del giardino, mancanza di areazione adeguata dell'intercapedine, errata posa del piede del cappotto), ritiene questo giudice, in parziale difformità di quanto affermato dal CTU, che la ripartizione interna delle responsabilità debba essere riconosciuta in misura paritaria in capo al progettista/direttore dei lavori, in riferimento all'errata progettazione ed all'omesso controllo in relazione all'esecuzione dei lavori in base alle regole della buona tecnica, ed alla impresa esecutrice dei lavori non essendo stato provato il ruolo meramente “esecutivo” di quest'ultima.
In conclusione, pertanto, entrambi i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore degli attori delle somme di € 36.026,60 oltre Iva ed € 8300,00 oltre IVA, importi già valutati all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale da computarsi sulle somme devalutate alla data della notifica del ricorso per ATP (in riferimento ai vizi accertati nel procedimento di
ATP) e della citazione (in riferimento ai vizi accertati nel presente procedimento) e sino alla data della presente sentenza;
sull'importo complessivo (capitale e interessi) decorrono poi gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e sino al saldo.
Va rigettata la domanda di risoluzione del contratto di appalto tenuto conto che i vizi accertati, in rapporto alle opere complessivamente eseguite dalla appaltatrice, non costituiscono inadempimento grave o comunque tale da rendere l'immobile del tutto inadatto alla sua destinazione. pagina 12 di 14 In via riconvenzionale, il geom. ha chiesto la condanna dei convenuti al CP_3
pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per le prestazioni relative alle fasi di assistenza alla compravendita, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ultimazione del fabbricato al rustico.
La domanda va rigettata tenuto conto che dalla stessa documentazione prodotta dai convenuti (cfr. computo metrico – all. O) si evince che l'incarico di direzione dei lavori era stato conferito al geom. proprio dalla società in qualità di committente;
quanto CP_3
all'affermata “assistenza alla compravendita” nessuna prova specifica è stata fornita dall'interessato in merito all'attività svolta, (tra l'altro, pare ben più probabile che il convenuto, in quanto figlio dei due soci della abbia coadiuvato i propri familiari e non gli CP_5
attori nelle trattative finalizzate alla conclusione della vendita).
I convenuti, giusto il principio della soccombenza, vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli attori relative al procedimento di ATP e al presente procedimento, liquidate, per il primo, in complessivi € 3279,00 e per il secondo in complessivi
€ 10.860,00, oltre spese CTP, ed accessori di legge.
Sempre giusto il principio di soccombenza vanno poste definitivamente a carico dei suddetti convenuti le spese relative alla consulenza tecnica svolta sia nel procedimento di ATP che nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna e in solido, al pagamento in Controparte_6 CP_3
favore degli attori delle somme di € 36.026,60 oltre IVA ed e 8300,00 oltre Iva, oltre interessi legali come in motivazione;
2) rigetta la domanda di risoluzione formulata dagli attori e la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto CP_3
3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori pagina 13 di 14 liquidate in € 3279,00 per il procedimento di ATP ed in € 10.860,00 per il presente procedimento, oltre € 3425,76 spese per il consulente tecnico di parte, spese gen., IVA e
CPA come per legge;
4) pone le spese delle consulenze tecniche espletate definitivamente a carico dei convenuti.
Brescia, 22/01/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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