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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LILLA
[...] Parte_2
SORANO, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/07/2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposte con sentenza del 21/01/2025 pronunciata dall'intestato Tribunale e passata in giudicato.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto Per_ dell'accordo di separazione atteso che la figlia minore (nata il [...]) era stata iscritta presso la scuola primaria “Giacomo Leopardi” sita in Marcianise, con conseguente esigenza per lei e per la madre di continuare ad abitare presso la casa familiare.
All'udienza cartolare del 16/09/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
I) in via preliminare, a parziale modifica degli accordi di separazione consensuale omologati con sentenza n. 41/2025 pubblicata in data 21 gennaio 2025, assegnare la casa coniugale, sita in
Marcianise alla Via Cimarosa n. 34 alla sig.ra - la quale l'abiterà insieme alla figlia minore Pt_1
Per_
- revocando il limite temporale del 31 ottobre 2025 indicato nell'istanza di integrazione del
15 novembre 2024, nonché la conseguenziale richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore in € 400,00;
1 II) confermare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra , Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo di mantenimento, la somma complessiva di € 500,00 (Euro Cinquecento/00), di cui € 200,00 (Euro Duecento/00) in favore della stessa ed € 300,00 (Euro Trecento/00) in favore della figlia minore, entro il gg. cinque di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario;
III) confermare, per il resto, tutte le altre statuizioni.
Il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della figlia minore.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LILLA
[...] Parte_2
SORANO, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/07/2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposte con sentenza del 21/01/2025 pronunciata dall'intestato Tribunale e passata in giudicato.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto Per_ dell'accordo di separazione atteso che la figlia minore (nata il [...]) era stata iscritta presso la scuola primaria “Giacomo Leopardi” sita in Marcianise, con conseguente esigenza per lei e per la madre di continuare ad abitare presso la casa familiare.
All'udienza cartolare del 16/09/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
I) in via preliminare, a parziale modifica degli accordi di separazione consensuale omologati con sentenza n. 41/2025 pubblicata in data 21 gennaio 2025, assegnare la casa coniugale, sita in
Marcianise alla Via Cimarosa n. 34 alla sig.ra - la quale l'abiterà insieme alla figlia minore Pt_1
Per_
- revocando il limite temporale del 31 ottobre 2025 indicato nell'istanza di integrazione del
15 novembre 2024, nonché la conseguenziale richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore in € 400,00;
1 II) confermare l'obbligo a carico del sig. di corrispondere mensilmente alla sig.ra , Parte_2 Pt_1
a titolo di contributo di mantenimento, la somma complessiva di € 500,00 (Euro Cinquecento/00), di cui € 200,00 (Euro Duecento/00) in favore della stessa ed € 300,00 (Euro Trecento/00) in favore della figlia minore, entro il gg. cinque di ogni mese a mezzo vaglia postale o bonifico bancario;
III) confermare, per il resto, tutte le altre statuizioni.
Il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della figlia minore.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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