Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 27.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 538/2023 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Antonio Quaranta, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Diego Aiolfi, presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2023 il sig. d'ora in poi il ricorrente per Parte_1
semplicità) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona Controparte_1
(di seguito la resistente per brevità), la quale si è costituita in giudizio sollevando eccezione
[...]
di compensazione.
Il ricorrente ha allegato e provato con documenti di avere lavorato, a tempo pieno, alle dipendenze della resistente dal 25.10.2022 all'11.8.2023, con inquadramento nel livello 3 Super (3S) del
C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e Spedizione e con mansioni di autotrasportatore.
Si vedano il contratto di lavoro, il modello UNILAV (entrambi sub doc. 2 fasc. ric.), le buste paga di aprile, maggio e giugno 2023 (prodotte sub doc. 14 fasc. ric.) nonché il modulo di recesso dal rapporto di lavoro (sub doc.
4.1 fasc. ric.).
La resistente ometteva, altresì, di consegnare al ricorrente le buste paga dei mesi di ottobre 2022, luglio e agosto 2023 (contenente anche la quantificazione del TFR e delle spettanze di fine rapporto), da essa prodotte soltanto nel corso di questo giudizio (sub docc. da 10 a 15 fasc. resist.).
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e precisamente in data 22.8.2023, la resistente pagava al ricorrente la somma di euro 734,00 a titolo di retribuzione del mese di luglio 2023, mentre non gli corrispondeva le spettanze portate dalle buste paga di aprile, maggio, giugno e agosto 2023, pari a complessivi euro 6.542,03 netti, a cagione dei danni patrimoniali conseguiti al sinistro stradale del 3 maggio 2023 (vd. pagg. 9 e 10 del ricorso nonché pag. 8 della memoria).
Era accaduto, infatti, che in data 3.5.2023 il ricorrente, alla guida dell'autoarticolato Scania, targato
BR191PW, con relativo semirimorchio cisterna, mentre percorreva la SP64 di Milzano (BR), usciva di strada concludendo la corsa con il mezzo ribaltato tra il campo agricolo e la carreggiata.
Tanto si apprende dalla descrizione del sinistro effettuata negli atti introduttivi del giudizio e nel verbale di accertamento redatto dalla Legione Carabinieri Lombardia - Stazione di Manerbio prodotto dalla resistente (sub doc. 4 fasc. resist.).
Nel verbale di accertamento del 3.5.2023 si avvisava il ricorrente che erano “in corso indagini preliminari nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli artt. 186 bis comma 3 e 186 comma 2 bis C.d.S., commesso/accertato in Milzano (BS) SP64, in data 03/05/2023…A seguito di rilevamento del tasso alcolemico, l'odierno indagato, in qualità di conducente del veicolo, risultava positivo al predetto accertamento con un tasso alcolemico di 0.89 G/l alla prima misurazione e
0.82 G/l alla seconda.”. In quell'occasione al ricorrente veniva, altresì, ritirata la patente (vd. doc. 4 fasc. resist. cit.).
A seguito del sinistro stradale, con contestazione disciplinare del 10.5.2023 (consegnata il
16.5.2023), la resistente addebitava al ricorrente il seguente fatto: “ln data 03/05/2023 alle ore
01.40 di notte, ha effettuato un sinistro ribaltandosi in un fosso con il mezzo aziendale precisamente trattore stradale Scania, semirimorchio cisterna targato BR191PW, recando danni al mezzo.
All'arrivo dei carabinieri viene constatato che lei guidava in stato di ebrezza” (vd. doc. 5 fasc. ric. e doc. 7 fasc. resist.).
Con lettera di giustificazioni del 19.5.2023 (consegnata in pari data) il lavoratore contestava
“espressamente che il sinistro…Lungo la SP 64 in agro di Milzano, fosse avvenuto a causa del livello alcolemico pari a 0,89”, avendo “egli…prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente dal 17/4/2023 a|2/5/2023 ben oltre le 39 ore settimanali previste dal contratto di lavoro, pertanto, l'uscita di strada era stata causata semplicemente dalla stanchezza” (vd. doc. 6 fasc. ric. e doc. 8 fasc. resist.).
Ritenute inaccettabili le giustificazioni del ricorrente, con lettera datata 8.6.2023, la resistente gli comminava la sanzione della sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10, quantificava i danni occorsi al mezzo aziendale in euro 4.800,00, oltre IVA – come da “prime fatture di riparazione del mezzo” – e si riservava “di esporre ulteriori danni, non appena quantificati, di cui rinnovava richiesta risarcitoria” (vd doc. 7 fasc. ric. e doc. 9 fasc. resist.).
A causa del ritiro della patente, con lettera datata 1.7.2023, il ricorrente era adibito alle mansioni di facchino e gli veniva corrisposta la retribuzione del livello 6J, nel quale era inquadrato per le nuove mansioni attribuite – in applicazione dell'art. 31 del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e
Spedizione (vd. doc. 15 fasc. ric.).
Con l'atto introduttivo di questo giudizio il ricorrente ha chiesto, in via principale, il pagamento delle spettanze di ottobre 2022 (differenza), aprile, maggio, giugno, luglio (differenza) e agosto 2023 (comprensive di TFR, competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso), per un ammontare complessivo di euro 11.463,80 lordi.
Fallito l'operato tentativo di conciliazione, è stata autorizzata la parziale modifica della domanda attorea, avendo il ricorrente accettato la quantificazione della retribuzione effettuata dalla resistente nella busta paga di agosto 2023 (da egli conosciuta solo in questo giudizio) e chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 920,80, indicata nella predetta busta paga come credito del lavoratore per “conguaglio IRPEF” (vd. note difensive autorizzate depositate da parte ricorrente il 9.5.2024 e verbale di udienza del 7.5.2024).
Quanto alle spettanze del mese di ottobre 2022, il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma lorda di euro 229,89 in aggiunta alla somma netta di euro 550,00, quantificata nella busta paga di ottobre 2022 (prodotta dalla resistente sub doc. 10) e pagata dalla resistente – fatto questo, come detto, pacifico.
Di là da ogni considerazione sulla genericità della domanda di pagamento della differenza retributiva relativa al mese in esame – formulata da parte ricorrente senza perfino indicare, nell'atto introduttivo del giudizio, i titoli del maggior importo preteso – si ritiene che tale domanda sia infondata.
Come correttamente osservato dalla resistente, infatti, è errato il calcolo sviluppato dal ricorrente
(sub doc. 13 fasc. ric.) poiché, essendo il rapporto di lavoro iniziato il 25.10.2022, al lavoratore non era dovuto alcun rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità (liquidati mensilmente dal datore di lavoro) per il mese di ottobre a mente del disposto dell'art. 18 del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e Spedizione, secondo cui “Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.” (vd.
CCNL sub doc. 2 fasc. resist.).
Quanto alle spettanze dei mesi di aprile e maggio 2023, il ricorrente ha chiesto, oltre al pagamento della retribuzione ordinaria (come detto “trattenuta” dalla resistente per compensare i danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale del 3.5.2023), il pagamento delle trasferte nonché del lavoro notturno e straordinario svolti nei mesi in esame.
Le maggiorazioni per il lavoro notturno e straordinario non possono essere riconosciute, avendo il ricorrente, come sostenuto in modo condivisibile dalla resistente, omesso qualsivoglia allegazione a fondamento della domanda. Non sono stati indicati in ricorso il numero di ore settimanali svolte in aggiunta all'ordinario orario di lavoro e il numero di ore lavorate in orario notturno, pure non individuato, anche richiamando la disposizione pattizia contenente la relativa disciplina.
Tuttavia, gravava sul lavoratore, richiedente il compenso per il lavoro straordinario, il rigoroso onere di provare e, ancor prima, allegare il fatto costitutivo della domanda (vd. Cass. n. 16150 del
2018). Tali oneri non sono stati soddisfatti.
A nulla vale che parte ricorrente abbia prodotto le rilevazioni cronotachigrafiche relative al mezzo condotto dal lavoratore (sub doc.
6.2 fasc. ric.), in quanto, da un lato, sarebbe stato onere del ricorrente allegare in modo puntuale e inequivoco – prima ancora che chiedere di provare – le modalità di esecuzione della prestazione, i tragitti di percorrenza, eventuali tempi di riposo e attività connesse all'attività di guida nonché il numero di ore di lavoro straordinario svolte e i periodi di attività lavorativa in cui tali ore sono state effettuate;
da altro lato, il giudice non può colmare con un documento, ovverosia con una prova, una lacuna che già investe il profilo, prioritario da un punto di vista logico e giuridico, dei fatti costitutivi della domanda.
Possono invece essere riconosciuti gli emolumenti richiesti dal ricorrente per le trasferte svolte ad aprile e maggio del 2023, dettagliatamente elencate in ricorso, con l'indicazione di data, numero di viaggio, punto di carico e di scarico (vd. pagg. da 4 a 9 del ricorso).
La resistente non ha contestato, nella memoria di costituzione in giudizio, l'effettuazione di tali trasferte ad opera del ricorrente, né ha provato di avere pagato al ricorrente le competenze da egli richieste per il titolo in questione.
Per la quantificazione di dette competenze, che non sono state liquidate dal datore di lavoro nelle buste paga di aprile e maggio 2023 (vd. docc. 11 e 12 fasc. resist.), possono essere utilizzati i conteggi sviluppati da parte ricorrente (sub doc. 13 fasc. ric.). Ragion per cui va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento, per il mese di aprile 2023 della somma lorda di euro 908,88, in aggiunta alla somma lorda di euro 1.890,00 liquidata nella relativa busta paga (vd. doc. 11 fasc. resist.), e, per il mese di maggio 2023, della somma lorda di euro
74,19, in aggiunta alla somma lorda di euro 2.249,95 liquidata nella relativa busta paga (vd. doc. 12 fasc. resist.), e così per un totale di euro 2.798,88 lordi per il mese di aprile 2023 ed euro
2.324,14 lordi per il mese di maggio 2023.
Per la quantificazione della retribuzione spettante al ricorrente per i predetti mesi – eccettuate le trasferte – sono state utilizzate le buste paga redatte dal datore di lavoro, non avendo il ricorrente dedotto l'esistenza di eventuali errori nelle buste paga, tali da giustificare i diversi conteggi proposti.
Per identici motivi va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento di euro 356,13 lordi per il mese di giugno 2023, così come quantificato nella relativa busta paga (anche in questo caso trattasi di retribuzione ordinaria “trattenuta” dalla resistente per compensare i danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale del 3.5.2023).
Dall'importo complessivo lordo dovuto, pari a euro 1.187,37, è stato sottratto l'importo di euro
831,24 relativo alla sanzione della sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 (dell'8.6.2023), non impugnata dal lavoratore (vd. doc. 13 fasc. resist.).
Quanto alle spettanze di luglio 2023, va preliminarmente chiarito che esse sono state correttamente calcolate avendo riguardo al trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratori inquadrati nel livello
6J, poiché la resistente con lettera dell'1.7.2023 attribuiva al ricorrente il suddetto livello e le mansioni di facchino.
A nulla vale che il ricorrente obietti che sino alla data di consegna della missiva – asseritamente avvenuta il 21.7.2023 – gli competerebbe il trattamento retributivo del precedente livello 3S, in quanto, da un lato, il ricorrente non ha provato la data di consegna della lettera datata 1.7.2023 e, da altro lato, è lo stesso ricorrente ad ammettere che dopo il sinistro la resistente lo adibiva a mansioni differenti da quelle di autotrasportatore, che non potevano essere svolte a causa del ritiro della patente (vd. pag. 2 del ricorso). Sicché, il disbrigo delle mansioni inferiori iniziava ben prima del mese di luglio 2023 ed era giustificato dalla norma contrattuale di cui all'art. 31 del C.C.N.L.
Logistica, Trasporto merci e Spedizione, secondo cui “L'autista al quale dall'autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna.
L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio…Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito…” (vd. CCNL sub doc. 2 fasc. resist.).
Ciò posto, è provato che nel mese di luglio 2023 il ricorrente si sia assentato da lavoro solo nei giorni di mercoledì 5 e giovedì 6 luglio, per astensione dal lavoro di genitore di minore in malattia, di lunedì 17 e martedì 18 luglio, per ferie, e nei giorni di venerdì 21, lunedì 24 e martedì 25 luglio, per permesso non retribuito (vd. docc. 21, 20 e 19 all.ti alle note difensive autorizzate depositate da parte ricorrente il 9.5.2024).
Dunque, compete al ricorrente per questo mese la somma lorda di euro 1.324,49, calcolata dal giudice avendo riguardo alla paga oraria dei lavoratori inquadrati nel livello 6J (euro 8,08613), il numero delle ore di lavoro, di ferie e di astensione dal lavoro per malattia del figlio effettuate nel mese (pari a 140,4, considerato l'orario di lavoro di 39 ore settimanali), i tre giorni di permessi non retribuiti (ore 23,4) nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità liquidati mensilmente.
Dalla suddetta somma deve essere detratto l'importo netto di euro 734,00, corrispondente a quello lordo di euro 840,73 (vd. doc. 14 fasc. resist.), già pagato al ricorrente – fatto pacifico – con la conseguenza che va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo residuo di euro
483,76 lordi per il mese di luglio 2023.
Quanto, infine, al mese di agosto 2023, il ricorrente ha accettato la quantificazione delle spettanze retributive (“trattenute” dalla resistente per compensare i danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale del 3.5.2023) effettuata dalla resistente nella busta paga di agosto 2023 (da egli conosciuta solo in questo giudizio) e chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 920,80, indicata nella predetta busta paga come credito del lavoratore per “conguaglio IRPEF” (vd. note difensive autorizzate depositate da parte ricorrente il 9.5.2024 e verbale di udienza del 7.5.2024).
La resistente sul punto nulla ha replicato (vd. note difensive autorizzate depositate da parte resistente il 23.5.2024).
Le spettanze del mese di agosto 2023 assommano a euro 3.472,12 lordi, di cui euro 1.181,74 a titolo di TFR, aggiustato dal giudice in conseguenza dei maggiori importi qui riconosciuti e rilevanti ai fini del calcolo del trattamento (vd. doc. 15 fasc. resist.).
È inoltre dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata dal ricorrente in euro 365,74, essendo le sue dimissioni sorrette da giusta causa, ossia dal mancato pagamento delle retribuzioni, quantomeno, dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
Infatti, è priva di pregio la tesi della resistente secondo la quale le retribuzioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 sarebbero state trattenute dal datore di lavoro “in ragione della compensazione dei danni arrecati al mezzo e ai costi sostenuti dall'azienda” (vd. pag. 8 della memoria di costituzione in giudizio). E invero, l'art. 32 del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e Spedizione, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 3.12.2017 (rubricato “Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti”) (sub doc. 2 fasc. resist.) recita che:
“L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 euro.
Laddove il danno superi l'importo di 3.500 euro la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 euro.
Qualora l'azienda abbia stipulato una copertura assicurativa con franchigia, al dipendente sarà addebitato il solo valore della franchigia stessa.
Gli importi così addebitati al dipendente saranno trattenuti con rate mensili, esposte in busta paga, la cui somma non dovrà superare 1/5 della retribuzione lorda mensile;
in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo residuo sarà detratto dalle competenze di fine rapporto.
[…]”
La resistente, quindi, in spregio alla menzionata disposizione pattizia, effettuava trattenute mensili ben superiori al limite di 1/5 della retribuzione lorda mensile.
Ne consegue che va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento di euro 3.837,86 lordi per il mese di agosto 2023.
L'importo complessivo, risultante dalla addizione delle somme sin qui riconosciute come dovute al ricorrente, è pari a euro 9.800,77 lordi.
Il complessivo importo dovuto è stato determinato al lordo tenuto conto del costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”
(Cfr. Cass., Sez. Lav., sent. n. 18044 del 14 settembre 2015). Né può giungersi a diverse conclusioni considerando il DURC prodotto dalla resistente (sub doc. 17 fasc. resist.), da essa richiesto il 27.4.2023 e con validità sino al 25.8.2023, poiché esso attesta la regolarità contributiva del primo trimestre dell'anno 2023, che non è oggetto di causa.
E allora, come correttamente sostenuto da parte ricorrente, la resistente, allo scopo di dimostrare l'assolvimento degli oneri contributivi in relazione alla posizione del ricorrente, avrebbe dovuto produrre il DURC relativo al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, unitamente ai modelli
UNIEMENS, attestanti i flussi contributivi sulla posizione del ricorrente e trasmessi dal datore di lavoro a INPS nei mesi di riferimento.
La resistente, nella memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto, “in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, di detrarre dal dovuto gli importi risarcitori dovuti dal lavoratore alla società conseguenti al sinistro del giorno 3.5.2023”. Essa, pertanto, ha sollevato una CP_1
eccezione di compensazione.
Va premesso che nella fattispecie in esame si è al cospetto di un'ipotesi di compensazione
“impropria” o “atecnica”, che sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro) e – diversamente dalla compensazione “propria” di cui agli artt. 1241 ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) – dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica – sia processuale sia sostanziale – della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. c.c. e il giudice può procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (vd. Cass n. 27030 del 2022; cfr. pure Cass. n. 13647 del 2019).
Né esclude il diritto del datore di lavoro ad ottenere la compensazione atecnica o impropria, la circostanza che quanto dovuto al lavoratore sia certo nell'an, determinato nel quantum ed esigibile e quanto, invece, dovuto dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno non presenti tali caratteristiche, trattandosi di pretese entrambe attinenti al medesimo rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
In tema di estinzione delle obbligazioni, infatti, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (vd.
Cass. n. 10132 del 2018; cfr. conformi Cass. n. 28855 del 2008, Cass. n. 16800 del 2015, Cass. n.
10750 del 2016).
Pertanto, l'eccezione sollevata dalla resistente deve essere esaminata nel merito, essendo infondati i rilievi di parte ricorrente circa la mancanza di una domanda o una eccezione riconvenzionale o, ancora, circa l'illiquidità della pretesa risarcitoria posta in compensazione dalla resistente.
Ora, a fondamento dell'eccezione di compensazione, la resistente ha dedotto: il colpevole inadempimento del ricorrente, che guidava l'autoarticolato aziendale in stato di ebrezza (“tasso alcolemico di 0.89 G/l alla prima misurazione e 0.82 G/l alla seconda”); il ribaltamento dell'autoarticolato e del relativo semirimorchio cisterna causato dalla condotta colpevole del ricorrente;
i costi sostenuti per riparare i danni subiti, per effetto del ribaltamento, dal mezzo aziendale (per il quale non era prevista la copertura Kasko) – pari a complessivi euro 9.106,14 senza
IVA – e i costi sostenuti per il noleggio di un mezzo sostitutivo nei mesi di giugno e luglio 2023 – pari a complessivi euro 2.135,00 senza IVA.
In attuazione della disposizione dell'art. 32 del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e Spedizione, la resistente, dopo avere accertato l'esistenza di una condotta disciplinarmente rilevante del ricorrente
(id est il ribaltamento del mezzo aziendale condotto in stato di ebrezza) all'interno di un regolare procedimento disciplinare, comminava al ricorrente la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10. La resistente, inoltre, quantificava i danni occorsi al mezzo aziendale in euro 4.800,00, oltre IVA – come da “prime fatture di riparazione del mezzo” trasmesse unitamente al provvedimento sanzionatorio dell'8.6.2023 – e si riservava “di esporre ulteriori danni, non appena quantificati, di cui rinnovava richiesta risarcitoria” (per tutto vd docc.
5-7 fasc. ric. e docc. 7- 9 fasc. resist.).
In realtà, le prime fatture alle quali allude la resistente nel provvedimento sanzionatorio dell'8.6.2023, erano trasmesse al difensore del ricorrente in data 28.6.2023 ed erano quattro: la fattura n. 2023V1000455 del 9.5.2023, di euro 3.200,00 (con IVA euro 3.904,00), relativa all'intervento di recupero del mezzo aziendale, effettuato nella notte del 3.5.2023 con due gru e tre operatori specializzati;
la fattura n. 526 del 9.5.2023, di euro 400,00 (con IVA euro 488,00), relativa all'acquisto di pezzi di ricambio Scania usati, ossia fianchetto della cabina, fanale, filtro dell'aria, parafango e scaletta per la salita in cabina;
la fattura n. 540 dell'8.5.2023, di euro 1.100,00 (con
IVA euro 1.342,00), relativa all'acquisto di altri pezzi di ricambio usati, ossia sedile e CP_2 portiera;
la fattura n. 530 dell'11.5.2023, di euro 100,00 (con IVA euro 122,00), relativa all'acquisto di uno staffone di supporto fanali Scania usato. L'ammontare dei costi esposti nelle fatture era effettivamente pari a euro 4.800,00, come indicato dalla resistente nel provvedimento sanzionatorio dell'8.6.2023 (vd. doc. 17 all.to alle note difensive autorizzate depositate da parte ricorrente il 9.5.2024 nonché docc. 5 e 6 fasc. resist.).
La resistente in questo giudizio ha prodotto altre tre fatture che sarebbero riferibili ai costi da essa sostenuti per riparare il mezzo aziendale guidato dal ricorrente: la fattura n. 2023.V01.1615 del
31.5.2023, di euro 595,00 (con IVA euro 725,90), relativa all'acquisto di pezzi di ricambio , CP_2
ossia una calotta parafango posteriore intermedio, un tirante calotta, due mezzo parafango posteriore dx-sx, tre parafango, due paraspruzzo, un paraurto centrale, due angoli paraurti sx-dx e una carenatura;
la fattura n. 2023.V01.1615 del 26.5.2023, di euro 930,00 (con IVA euro 1.134,60), relativa all'acquisto di pezzi di ricambio, ossia una lampadina, un ammortizzatore posteriore cabina, un ammortizzatore telaio, un ammortizzatore telaio posteriore, un ammortizzatore soffietto cabina posteriore, un ammortizzatore posteriore cabina stelo e un kit tamponi;
la fattura n. GR001535 del
7.7.2023, di euro 2.781,14 (con IVA euro 3.3923,99), relativa all'acquisto di una traversa cabina, due supporti dx-sx, quattro viti, due nocciole soffietto cabina e quattro rondelle nonché alla manodopera per la revisione della barra di torsione della cabina, la rifilettatura ancoraggio barra ai piantoni della cabina (vd. doc. 6 fasc. resist.). L'ammontare dei costi esposti nelle fatture è pari a euro 4.306,00.
La resistente solo in questo giudizio ha anche prodotto due fatture relative ai costi sostenuti per il noleggio di un mezzo sostitutivo nei mesi di giugno e luglio 2023: la fattura n. 439/2023/SEVE del
30.6.2023, di euro 1.050,00 (con IVA euro 1.281,00) e la fattura n. 547/2023/SEVE del
31.7.2023,di euro 1.085,00 (con IVA 1.323,70), relative al canone di locazione trattore Iveco, per i mesi di giugno e luglio, come da contratto di locazione dell'11.1.2023 (vd. doc. 18 fasc. resist.).
L'ammontare dei costi esposti nelle fatture è pari a euro 2.135,00.
L'evento dannoso accaduto il 3.5.2023 – come dapprima evidenziato nella premessa – è un fatto pacifico tra le parti in causa, oltre che provato per tabulas dal verbale di accertamento del 3.5.2023
(vd. doc. 4 fasc. resist.).
Il verbale dimostra pure la condotta colpevole realizzata nell'esecuzione delle mansioni attribuite dal ricorrente, il quale conduceva il mezzo aziendale in stato di ebrezza, concludendo la corsa con il ribaltamento del mezzo medesimo;
del resto, nel verbale in questione, si informava il ricorrente che era indagato per il reato di cui agli artt. 186 bis, comma 3, e 186, comma 2 bis, del Codice della
Strada (vd. doc. 4 fasc. resist. cit.).
Corroborano le menzionate emergenze probatorie le dichiarazioni del testimone
[...]
, che ha riferito in proposito: “Sul cap. 3: confermo. ADR: quando è successo Tes_1
l'incidente il ricorrente ha chiamato mio padre. ADR: so questo in quanto ero presente nel momento in cui è arrivata la telefonata. ADR: ricordo che era sera tardi, dopo le 22.00, ed eravamo tutti a casa, cioè mio padre, mia madre, mia sorella ed io. ADR: il ricorrente in quell'occasione diceva a mio padre di avere fatto un incidente e mio padre, non sapendo che era in stato di ebrezza, gli diceva di non preoccuparsi. Poi mio padre, dopo la telefonata, si recava sul posto in cui era accaduto l'incidente. ADR: se ben ricordo si recava ad , anche se non Parte_2 conosco di preciso la zona. ADR: siamo andati sul posto dell'incidente, con mio padre, anche io e mia madre. Nel tragitto il ricorrente chiamava nuovamente mio padre per dirgli che stava arrivando l'ambulanza. Mio padre gli rispondeva che era meglio così, potendo in questo modo il ricorrente farsi visitare. A quel punto il ricorrente gli diceva che sarebbe scappato nei campi non volendo essere visitato, avendo bevuto una birra dopo avere mangiato.” (vd. verbale di udienza del
5.11.2024).
Ebbene, la condotta del ricorrente si ritiene gravemente negligente in ragione delle mansioni di autista a egli attribuite, della specificità delle regole violate, attinenti proprio alla circolazione dei veicoli (vd. artt. 186 bis, comma 3, e 186, comma 2 bis, del Codice della Strada cit.) e dei considerevoli danni patrimoniali quantificati nel provvedimento disciplinare dell'8.6.2023.
È, infine, provato che il contratto di assicurazione relativo al mezzo aziendale interessato dal sinistro non prevedesse la copertura Kasko, ma, oltre alla R.C.A., solo la copertura dei rischi incendio, furto e cristalli (vd. doc. 16 fasc. resist.).
La resistente, come detto, ha anche dimostrato di avere dato applicazione all'art. 32 del C.C.N.L.
Logistica, Trasporto merci e Spedizione comminando al ricorrente la massima sanzione disciplinare conservativa e comunicandogli l'entità del danno. Un danno che la ricorrente stimava in euro
4.800,00, sulla base delle prime quattro fatture, le uniche ad essere comunicate al ricorrente.
Le altre tre fatture, anche se quelle del 26.5.2023 e del 31.5.2023 erano emesse in data antecedente al provvedimento sanzionatorio dell'8.6.2023 e quella del 7.7.2023 era emessa in data antecedente alla e-mail inviata il 14.7.2023 al difensore del ricorrente dal precedente difensore della resistente
(vd. doc. 20 all.to alle note difensive autorizzate depositate da parte ricorrente il 9.5.2024), mai sono state portate a conoscenza del ricorrente prima di questo giudizio.
Né la resistente prima di questo giudizio – pur conoscendo gli asseriti ulteriori danni (si veda la data di emissione delle fatture e l'assenza di allegazioni sul punto ad opera della parte resistente onerata della prova;
cfr. note difensive autorizzate di parte resistente del 23.5.2024) ed essendo in trattativa con il ricorrente (si vedano gli scambi epistolari dei difensori del mese di luglio 2023) – ha mai specificato al ricorrente l'entità degli asseriti ulteriori danni, rispetto a quelli originariamente stimati in euro 4.800,00, con ciò sciogliendo la riserva assunta nel provvedimento sanzionatorio dell'8.6.2023. Se tali asseriti ulteriori danni – lo si ribadisce conosciuti dalla resistente – fossero stati causalmente riconducibili al sinistro stradale del 3.5.2023 la resistente, come fatto per i danni originariamente quantificati (assommanti a euro 4.800,00) e come già preannunciato al lavoratore (nel provvedimento sanzionatorio dell'8.6.2023), glieli avrebbe comunicati. E ciò ancor di più se si considera che l'art. 32 del C.C.N.L. applicato prevede, quale elemento presupposto indispensabile all'azione di rivalsa diretta sulle competenze salariali del lavoratore, l'avvenuta comminazione di una sanzione disciplinare e la specificazione dell'entità dei danni.
In assenza di allegazioni volte a chiarire le ragioni della condotta omissiva della resistente, onerata della prova dei danni conseguenza patiti, l'eccezione di compensazione del credito di euro 4.306,00, relativa alle tre fatture del 31.5.2023, del 31.5.2023 e del 7.7.2023, viene respinta.
Deve essere pure respinta l'eccezione di compensazione del credito di euro 2.135,00, relativo alle due fatture del 30.6.2023 e del 31.7.2023, in quanto il contratto di locazione, in forza del quale erano dovuti i canoni di giugno e luglio del 2023 portati dalle predette fatture, era stato stipulato l'11.1.2023, e dunque ben prima della data di verificazione del sinistro del 3.5.2023.
Anche in questo caso la resistente, onerata della prova dei danni conseguenza, non ha chiarito la circostanza né ha prodotto il contratto di noleggio per consentire ogni più opportuno accertamento in merito al contenuto e i termini dell'accordo raggiunto a gennaio del 2023.
Si ritiene invece fondata l'eccezione di compensazione del credito di euro 4.800,00.
Acclarata l'esistenza di una condotta gravemente colposa del lavoratore, dell'evento dannoso del
3.5.2023 e dei costi sostenuti dalla resistente, mediante l'esame della copiosa documentazione versata in atti, la causa è stata istruita mediante prova orale al fine di accertare la riconducibilità causale dei costi sostenuti dalla resistente all'evento dannoso del 3.5.2023.
I testimoni di parte resistenti escussi hanno dichiarato:
EA EX: “Sul cap. 6 (letto fino a “riparazioni necessarie”): confermo. ADR: ero presente quando sono arrivate le due gru. Preciso che io sono rimasta in auto per tutto il tempo perché faceva freddo. ADR: ricordo che dopo la chiamata noi non abbiamo atteso molto tempo prima di recarci sul posto. ADR: non so quantificare il tempo che hanno impiegato per rimuovere i mezzi. ADR: posso dire che quando siamo andati via non era mattino, erano circa le
2.00/3.00 di notte. ADR: ricordo che il mezzo era ribaltato sul lato destro e si trovava non al centro della strada bensì sul margine tra la carreggiata e il campo. ADR: ricordo che il parabrezza era crepato (non con il vetro spaccato) e che la parte alta della cabina era schiacciata.
Non ricordo nel dettaglio se era danneggiato altro”;
: “Sul cap. 3: confermo. ADR: so questo in quanto tutti parlano. Mi è stato Testimone_2
detto dagli autisti, ma non posso ricordare e riferire il nome di cento autisti. Sul cap. 6: di solito così accade, ma io non ero presente al fatto. Ho visto il mezzo incidentato, dopo un po' di giorni
(non ricordo il numero preciso), quando lo hanno portato in azienda. ADR: ricordo che tutta la parte destra del camion era incidentata. ADR: so che dopo il mezzo è stato portato in officina.
ADR: ricordo che le riparazioni hanno riguardato la porta, lo specchietto, la cabina (che era piegata, storta e non si chiudevano più entrambe le porte proprio perché era storta), il serbatoio, il parabrezza e, in generale, tutta la parte destra. A domanda dell'Avv. Quaranta: per quanto a mia conoscenza la cabina non è stata sostituita”;
: “Sul cap. 3: ho saputo dell'incidente in quanto la voce girava in Controparte_3
azienda, ma sul chi e come non posso riferire con certezza. Sul cap. 6: ho visto il mezzo coinvolto nell'incidente nel piazzale dell'azienda, era in prossimità di una piccola officina ivi situata. ADR: non ricordo con precisione dopo quanto tempo ho visto il mezzo, penso dopo una-due settimane dal fatto. ADR: ricordo che era danneggiato il lato destro, ossia il lato del passeggero. ADR: ricordo che la porta era piegata, il parabrezza crepato, lo spoiler (cioè il prolungamento della cabina) era rotto, la cabina era piegata (non solo la porta) e, se non sbaglio, la minigonna della parte destra del mezzo (ossia la parte presente normalmente sul lato del camion tra la ruota anteriore e quella posteriore) era danneggiata. Non ricordo altro e non posso riferire sui danni presenti al di sotto del mezzo non essendo visibili. ADR: ricordo di avere visto il mezzo dopo le riparazioni, ma non ricordo dopo quanto tempo. ADR: secondo me dopo le riparazioni il mezzo è stato condotto da più di un autista, ma non so riferire i nomi perché io non mi occupavo di trasporto del latte con cisterna. ADR: per quanto ne so è stata sostituita la porta, lo specchio, il vetro davanti, riverniciata tutta la parte destra della cabina, questi gli interventi che ricordo”.
BO NG è stato congedato dal giudice non avendo contezza delle circostanze oggetto di prova (per tutti si veda il verbale di udienza del 5.11.2024).
Le dichiarazioni dei testimoni sono chiare, convergenti e riscontrano gli interventi svolti dalla squadra di rimozione del mezzo aziendale in data 3.5.2023 e le sostituzioni dei componenti danneggiati effettuate sul mezzo medesimo, esposte nelle quattro fatture dell'8.5.2023, del 9.5.2023
(due) e dell'11.5.2023.
Sono prive di pregio le eccezioni del ricorrente circa la non debenza delle somme di euro 600,00 e di euro 120,00, per la sostituzione del sedile e del filtro dell'aria, avendo tutti i testimoni riferito che la cabina a cagione del ribaltamento era “schiacciata” o “piegata”.
Del pari, sono generiche le lagnanze in ordine alla presunta vetustà del mezzo aziendale e alla antieconomicità delle riparazioni, oltre che smentite dall'uso del mezzo aziendale nel periodo anteriore (ad opera del ricorrente) e posteriore al sinistro (vd. sul punto le dichiarazioni del teste
. CP_3 È invece fondato il rilievo di parte ricorrente circa la non debenza dell'IVA, potendo la resistente detrarre gli importi dovuti a tale titolo.
Ne consegue che il danno patrimoniale subito dalla resistente può essere quantificato in complessivi euro 4.800,00.
Pertanto, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 32 del C.CN.L. Logistica, Trasporto merci e
Spedizione, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 3.12.2017, che limita la responsabilità del dipendente, per i danni patrimoniali cagionati al datore di lavoro da condotta gravemente colposa, al
75% del danno di importo superiore euro 3.500,00, il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente, a tale titolo, la somma di euro 3.600,00.
Per tutto quanto detto, tenuto conto delle rispettive poste di dare e avere in essere tra le parti, va condannata a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1
risultante dalla differenza tra a euro 9.800,77 ed euro 3.600,00, pari a euro 6.200,77, di cui euro
1.181,74 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo (art. 429, ultimo comma, c.p.c.).
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta – seguono la soccombenza della resistente. Preme evidenziare che la resistente ha rifiutato la proposta di conciliazione formulata dal Giudice all'udienza del 29.2.2024
(“pari a euro 6.000,00 lordi, oltre a un contributo per le spese di lite (da quantificare avendo riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svolte)”), proposta per contro accettata dal ricorrente
(vd. verbali delle udienze del 29.2.2024, 28.3.2024 e del 7.5.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) condanna pagare a per i titoli di cui Controparte_1 Parte_1
in parte motiva, la somma complessiva lorda di euro 6.200,77, di cui euro 1.181,74 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
3) condanna alla refusione delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 27.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino