Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8045 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liato in Palermo, Piazza Unità d'Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Polizzot- to Mauro che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nata in [...], in data [...]; CP_1
– parte convenuta TU –
E
in persona del legale rappresentante pro tempo- TE re, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Belmonte, 99, presso lo studio dell'Avv. Cordova Alessio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: lesione personale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26/05/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 15/06/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio la Società e Parte_1 TE
per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni pa- CP_1 trimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni fisiche patite in occa-
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che in quelle circostanze di tempo e di luogo viaggiava, in qualità di trasportato, seduto sul sedile posteriore sini- stro, a bordo della propria autovettura Skoda Octavia, assicurata per la rca con la condotta nell'occasione dalla moglie SI.ra TE
. Giunti in via Carmelo Samona, l'attore si stava apprestando a CP_1 scendere dal veicolo, ma la conducente “non accorgendosi che il marito non era ancora completamente sceso dal veicolo, improvvisamente ripartiva con manovra di retro-marcia avendo intenzione di svoltare a sinistra in direzione di Via Carmelo Onorato, provocando la caduta al suolo del marito ed odierno ricorrente che, nel portarsi all'indietro, a seguito della manovra di retromarcia, si ritrovava con il piede sinistro in una buca presente sul fondo stradale”.
Il ricorrente ha dedotto di essersi recato il giorno seguente al pronto soc- corso dell'Ospedale Civico di Palermo ove i sanitari gli avevano diagnosticato
“frattura trochite omerale e collo chirurgico omero sn, distacco corticale astra- galo sn” con indicazione al trattamento chirurgico per l'omero e, in assenza di posti letto, effettuato fasciatura alla e posizionato valva a gamba- Parte_2 letto proponendo il ricovero in osservazione che il ricorrente, però, aveva ri- fiutato.
ha aggiunto di essersi recato, in data 01/12/2021, presso Parte_1
l'Ospedale Buccheri La Ferla, ove era stato ricoverato con diagnosi di accet- tazione di “trauma spalla sx con frattura epifisi prossimale omero, trauma dorso retro piede sx con frattura – distacco apofisi anteriore astragalo” e suc- cessivamente sottoposto ad intervento chirurgico di sintesi con placca e viti
Phylos.
Concluso il necessario iter clinico, il ricorrente ha dedotto che gli erano re- siduati postumi valutati nella relazione del proprio C.T.P., dott.ssa Per_1 nella percentuale del 27%, di danno biologico, nonché gg. 50 di invali-
[...]
2 dità temporanea assoluta e gg. 90 di invalidità temporanea relativa (di cui gg. 30 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%).
Il ricorrente ha aggiunto di avere chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro alla compagnia convenuta, la quale, dopo aver provveduto all'apertura del sinistro, aveva negato il risarcimento non rinvenendo alcuna responsabilità in capo al proprietario del veicolo in garan- zia.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale di “Ri- Parte_1 tenere e dichiarare che l'incidente descritto in narrativa è da imputare ad esclusiva colpa, imprudenza e negligenza della convenuta SI.ra , CP_1 conducente dell'autovettura Skoda Octavia tg. DG 820 VG di proprietà del ri- corrente SI. ; Ritenere e dichiarare che, viaggiando il SI. Parte_1 [...]
a bordo dell'autovettura Skoda Octavia tg. DG 820 VG condotta dalla Pt_3
SI.ra , allo stesso, ex art. 2055 c.c. non sono opponibili eccezioni CP_1 relative al grado di colpa nella verificazione del sinistro;
Ritenere e dichiarare
l'applicabilità al caso di specie anche dell'art. 141 del decr. Lgs. n. 209/2005;
Per l'effetto, condannare la SI.ra , in solido con la HDI Assicura- CP_1 zioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento, in favore del SI. , della somma di €. 535,01 per Parte_1 spese mediche, oltre a quella somma che per invalidità temporanea, assoluta e parziale e per danno non patrimoniale (biologico e morale) meglio sarà accerta- ta e quantificata in corso di causa a mezzo apposita CTU medico legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al definitivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario spese generali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che, ex art. 93 c.p.c., di- chiara di averne anticipato le spese e di non avere ricevuto acconti sui com- pensi.”
Nella contumacia della convenuta , si è costituita in giudizio la CP_1
Società ed ha contestato “l'ontologica esistenza del TE sinistro denunciato, le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo
3 stesso e le lesioni lamentate” nonché il quantum della pretesa e, conseguen- temente, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, laddove accertato il fatto storico e la responsabilità della conducente, ha invocato il caso fortuito e il concorso colposo di , con la conseguente riduzione del pro- Parte_1 prio obbligo risarcitorio e ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichia- rare l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 D.Lgs 209/2005 esercitata dalla ricorrente. in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto in- fondate in fatto e in diritto;
in via gradata, accertare e dichiarare che l'evento è ascrivibile alla responsabilità del danneggiato o ad un caso fortuito;
in via as- solutamente gradata e subordinata e nella sola e denegata ipotesi di rigetto delle superiori considerazioni, ritenere e dichiarare il concorso nella causazio- ne del sinistro della colpa del danneggiato con la responsabilità del conducen- te e per l'effetto ridurre proporzionalmente a quanto di ragione la pretesa ri- sarcitoria di parte ricorrente;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, ol- tre accessori di legge”.
La causa, istruita mediante assunzione della prova testimoniale articolata dal ricorrente e dell'interrogatorio formale di quest'ultimo e della convenuta TU è stata posta in decisione all'udienza del CP_1
26/05/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
Ciò premesso, deve, in primo luogo, darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo provveduto ad inviare richiesta stra- Parte_1 giudiziale di indennizzo alla compagnia convenuta Società TE
ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass., giusta nota trasmessa a mezzo
[...] pec in data 24/02/2022 (V. all. n. 28 produzione di parte attrice).
Deve, altresì, darsi atto della procedibilità della domanda attorea per l'esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita [vedi invito del 10/05/2023 ai convenuti e (all. n. 35)]. TE CP_1
Nel merito, è opportuno precisare che l'art. 2054, primo comma, c.c. pre- vede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risar-
4 cire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La norma di cui all'articolo citato stabilisce, quindi, una presunzione di responsabilità, che può essere vinta dal conducente soltanto fornendo la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il terzo trasportato rientra senza dubbio tra le “persone” indicate dall'art. 2054 primo comma c.c. come potenziali danneggiati dalla circolazione stra- dale.
La superiore interpretazione ha trovato l'avallo della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “In materia di responsabilità derivante dalla circola- zione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qua- lunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gra- tuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invoca- re i primi due commi dell'art. 2054 cod. civ. per far valere la responsabilità ex- tracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del vei- colo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva fatto tut- to il possibile per evitare il danno o, ancora, in caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o dell'inesistenza del vizio di manutenzione o costruzio- ne.” (in termini la massima di Cass. n.11270/2014).
Ed ancora “Nell'ipotesi di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, al fine di vincere la presunzione di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., questi deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
(Nella fattispecie, relativa ad un sinistro non caratterizzato da scontro tra vei- coli, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, ritenendo errata l'af- fermazione, nella stessa contenuta, secondo cui il terzo trasportato, per far va- lere la responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava,
5 ne avrebbe dovuto dimostrare "la consistenza della colpa")” (in termini la massima di Cass. n. 12704/2019).
Tanto premesso, nel merito, giova osservare che, secondo la regola genera- le del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fon- damento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Difatti, “in ossequio al disposto dell'articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato che agisca in giudizio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, art. 41, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (Cass. n. 20654/2016).
Orbene, nel presente giudizio il ricorrente non ha assolto all'onere proba- torio sopra specificato.
Nel corso del giudizio sono stati escussi in qualità di testimoni i SI.ri ed . Quest'Ultimo, in particolare, ha dichiarato di Testimone_1 Tes_2 non aver assistito al sinistro e di essere arrivato in un secondo momento.
Il SI. , invece, all'udienza del 18/11/2024 ha dichiara- Testimone_1 to: “La moglie ha parcheggiato dopo la discesa e lui appena è sceso dalla macchina ed ha messo il piede fuori, la moglie credeva che fosse già sceso ed ha ripreso la marcia e lui è caduto”, aggiungendo che “C'era una buca che non era visibile perché era tutto buio e nel modo di mettere il piede fuori è caduto, sicuramente con il piede dentro la buca a causa della marcia della moglie” e che “Lui ha aperto lo sportello ha messo il piede nella buca e nel modo che sua moglie è ripartita in avanti per proseguire verso via Carmelo Onorato, lui è ca- duto”.
A quella stessa udienza, il ricorrente e la resistente TU CP_3
[..
hanno reso l'interrogatorio formale e quest'ultima, rispondendo affermati- vamente al capitolo n. 5, articolato nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver ripreso la marcia effettuando una manovra di retromarcia, contraddi- cendo così quanto dichiarato dal testimone.
6 Allo stesso modo, la dinamica prospettata in citazione appare smentita dal verbale di accettazione del pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo che, si rammenta, è stato il primo nosocomio a soccorrere il ricorrente, in seno al quale costui ha riferito ai sanitari di aver subito un incidente dome- stico a seguito di caduta accidentale (v. Allegato n. 2 produzione HDI Assicu- razioni S.p.A.).
Solo nei giorni successivi, recatosi presso l'Ospedale Buccheri La Ferla,
[...]
ha riferito di avere subito un trauma distorsivo alla caviglia sini- Parte_1 stra avvenuto a causa di una buca nello scendere dall'auto.
Non pare superfluo rammentare che, secondo la consolidata giurispruden- za di legittimità, “il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese. Nel caso in cui il paziente- danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certifica- tore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rila- sciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”
(Cass. 16030/2020).
Le medesime considerazioni devono svolgersi relativamente alle dichiara- zioni rese dai SI.ri e all'accertatore della compagnia assicura- Pt_1 CP_1 tiva, nelle quali avevano indicato quale principale causa del sinistro la buca presente sull'asfalto e dichiarato che la conducente era ripartita in avanti e non in retromarcia, come invece esposto in citazione.
In conclusione, le circostanze così illustrate integrano, nel loro insieme, un'esplicita confutazione delle modalità di accadimento dell'evento così come allegate dal ricorrente e, pertanto, portano ad escludere che le lesioni subite da siano conseguenza del sinistro descritto in ricorso. Parte_1
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.
7 In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Socie- tà HDI Ass.ni S.p.A.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda relativamente a tutte le fasi con ap- plicazione del coefficiente riduttivo del 30% per la fase istruttoria e decisio- nale, tenuto conto della ridotta attività istruttoria e della semplicità delle questioni decisorie.
Le spese processuali relative ai rapporti tra il ricorrente e la resistente ri- masta TU vanno lasciate a carico del primo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta le domande spiegate da nei confronti di Parte_1 CP_1
e della Società TE condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 convenuta liquidate in complessivi € 6.202,70 per TE compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
lascia a carico di le spese processuali dallo stesso sostenute Parte_1 nei rapporti con la resistente TU;
CP_1
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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