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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2344/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 353/2022 TRA
, elettivamente domiciliato in Scafati (SA), alla via della Parte_1
Resistenza, n. 17/21, presso lo studio dell'avvocato Rosa Mosca, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE E
, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla piazza Controparte_1
Amendola, n.1, presso lo studio dell'avvocato Michele De Palma, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26.4.2022, , proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2022 del 18.3.2022, notificato in data 23.3.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, nei propri confronti, per la somma di euro 16.209,15, oltre interessi moratori e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla , che assumeva di Controparte_1 essere creditrice della complessiva somma di euro 16.209,15 per come risultava dalle fatture indicate nel decreto ingiuntivo ed inerenti a una presunta fornitura di merce. A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente eccepiva, in primo luogo, la prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955, n. 5 c.c., dove è espressamente previsto che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. In particolare, i crediti vantati dall'opposta deriverebbero dall'acquisto, da parte dell'opponente, di materiali necessari per lo svolgimento della propria attività agricola, ovvero fertilizzanti e derivati, sulla base di un rapporto commerciale di durata. L'opponente deduceva, inoltre, che i pagamenti di tali forniture avvenivano, ogni due o tre mesi, mediante il rilascio di assegni bancari. Tale modalità sarebbe stata utilizzata anche per saldare i crediti oggetto di causa (nonché altre fatture), che sarebbero stati liquidati mediante gli assegni n. 5011435464-09 di euro 12.400,00 (in data 20.11.2017) e n. 5044567674-03 di euro 7.956,00 (in data 05.08.2017). In conclusione, chiedeva: accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2955, n. 5 c.c. delle somme relative ai mesi di giugno e luglio 2017; accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 353/2022; oltre le spese, con attribuzione.
nel costituirsi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_1 esposta da controparte e deduceva che il credito vantato sarebbe pienamente fondato, in quanto le fatture relative alla fornitura effettuata, sarebbero state firmate di pugno dal debitore per conferma dell'importo e ricezione della merce. Inoltre, l'opposta avrebbe anche inoltrato regolare messa in mora in data 9.8.2018. In merito ai due assegni mediante i quali l'opponente avrebbe pagato le somme dovute, l'opposta eccepiva che non sarebbe stata prodotta alcuna quietanza di pagamento delle fatture oggetto di causa. Infatti, le fatture recherebbero un importo diverso rispetto agli assegni, mediante i quali, peraltro, secondo quanto sostenuto dall'opposta, sarebbero state pagate forniture pregresse e non quelle oggetto di causa. Infine, per quanto concerne la prescrizione presuntiva, ha dedotto non essere applicabile al caso di specie, in quanto le fatture riporterebbero anche il numero di partita iva dell'opponente. In conclusione, chiedeva: il rigetto dell'opposizione; l'accertamento del credito e, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre le spese, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., con attribuzione. 2. In limine, in ordine all'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, va osservato che essa costituisce una presunzione legale di pagamento, ovvero di estinzione dell'obbligazione. La sua ratio è da rinvenirsi nell'esigenza di tutelare il debitore in quei rapporti che sorgono quotidianamente e si estinguono senza particolari formalità. La predetta eccezione di prescrizione, quando sollevata, ha l'effetto di invertire l'onere della prova: in tal caso, infatti, diventa onere del creditore dimostrare sia l'an della pretesa vale a dire di non aver ricevuto il richiesto pagamento. In tal senso, la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere che “in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta”; mezzi probatori che, nel caso in esame, non sono stati utilizzati, né richiesti da parte opposta. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 17071/2019). Tanto premesso, tuttavia, l'invocata prescrizione non si valuta operante nel caso di specie non avendo l'opponente provato che l'acquisto dei materiali oggetto di causa non sarebbero riconducibili ad un'attività commerciale: circostanza che, in contrario, sembra smentita dall'indicazione, nelle fatture, del proprio numero di partita i.v.a.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che seguono. In diritto va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533). Ciò posto, per quanto concerne la “genetica” del rapporto contrattuale, va osservato che, secondo quanto è emerso nel corso del giudizio, alcun dubbio sussiste in merito all'instaurazione dello stesso;
infatti, seppur è vero che non è stato prodotto alcun documento in forma scritta, ciò non ne implica, in generale, l'assenza di una pattuizione negoziale, in ossequio al cd. principio di libertà della forma previsto dall'art. 1325 c.c., il quale prevede che la forma del contratto, come elemento essenziale dello stesso, è libera: le parti, in virtù del principio dell'autonomia negoziale, possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare. Nello specifico, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., le parti hanno confermato la sussistenza di un rapporto contrattuale di durata inerente alla fornitura di materiali per lo svolgimento di attività agricola. Orbene, in merito alla valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria, va osservato che il credito di cui è lite trae la sua origine da diverse fatture (oggetto di decreto ingiuntivo) riguardanti, appunto, l'acquisto, da parte dell'opponente di svariati materiali. Per quanto concerne il pagamento di tali fatture, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione, ha statuito che: “nel caso di consolidati e duraturi rapporti commerciali di fornitura di merci, il debitore deve dimostrare di aver corrisposto una somma idonea all'estinzione del debito per il quale è stato convenuto in giudizio, mentre spetta al creditore attore provare l'eventuale esistenza di un diverso credito a cui quella somma doveva essere imputata”. (cfr. Cass. Civ. n. 5648/18). Ancora, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione. Nel caso de quo, parte opponente ha prodotti in atti n. 2 assegni bancari (n. 5011435464-09 di euro 12.400,00, datato 20.11.2017; 5044567674-03 di euro 7.956,00, datato 5.8.2017), mentre l'opposta, sul punto, non ha provato alcuna diversa imputazione di pagamento;
né risultano essere dirimenti, in tal senso, il registro fatture di vendita prodotto in atti dalla stessa opposta, nonché l'interrogatorio formale deferito alla parte opposta e reso in data 6.7.2023. Dunque, sarebbe stato onere del creditore opposto fornire la prova secondo la quale i pagamenti effettuati dall'opponente debitore sarebbero da imputare a prestazioni ulteriori e diverse, attesa, in tal senso, la mancata evidenza documentale, nonché la mancanza di prova specifica circa le ulteriori (e diverse) forniture erogate e poste a base delle fatture (diverse da quelle oggetto del ricorso monitorio) prodotte in atti. Del resto, anche dal punto di vista squisitamente temporale si ritiene vi sia corrispondenza risultando verosimile la circostanza che attraverso gli assegni anzidetti, datati 5.8.2017 e 20.11.2017, si siano volute saldare le fatture di cui al monitorio emesse tra luglio e ottobre 2017. Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, la pretesa creditoria risulta essere infondata con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n. 353/2022. 4. In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte opponente. A tale riguardo, infatti, va detto che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez., sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte opposta abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, conformemente alla nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare nonché del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Rosa Mosca dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 353/2022 del 18.3.2022; B. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 di che liquida in euro 118,50 per spese vive ed euro Parte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Rosa Mosca dichiaratasi antistataria. Torre Annunziata, così deciso il 21 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in Scafati (SA), alla via della Parte_1
Resistenza, n. 17/21, presso lo studio dell'avvocato Rosa Mosca, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE E
, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla piazza Controparte_1
Amendola, n.1, presso lo studio dell'avvocato Michele De Palma, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26.4.2022, , proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2022 del 18.3.2022, notificato in data 23.3.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, nei propri confronti, per la somma di euro 16.209,15, oltre interessi moratori e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla , che assumeva di Controparte_1 essere creditrice della complessiva somma di euro 16.209,15 per come risultava dalle fatture indicate nel decreto ingiuntivo ed inerenti a una presunta fornitura di merce. A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente eccepiva, in primo luogo, la prescrizione presuntiva annuale prevista dall'art. 2955, n. 5 c.c., dove è espressamente previsto che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. In particolare, i crediti vantati dall'opposta deriverebbero dall'acquisto, da parte dell'opponente, di materiali necessari per lo svolgimento della propria attività agricola, ovvero fertilizzanti e derivati, sulla base di un rapporto commerciale di durata. L'opponente deduceva, inoltre, che i pagamenti di tali forniture avvenivano, ogni due o tre mesi, mediante il rilascio di assegni bancari. Tale modalità sarebbe stata utilizzata anche per saldare i crediti oggetto di causa (nonché altre fatture), che sarebbero stati liquidati mediante gli assegni n. 5011435464-09 di euro 12.400,00 (in data 20.11.2017) e n. 5044567674-03 di euro 7.956,00 (in data 05.08.2017). In conclusione, chiedeva: accertare e dichiarare la prescrizione ex art. 2955, n. 5 c.c. delle somme relative ai mesi di giugno e luglio 2017; accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il D.I. n. 353/2022; oltre le spese, con attribuzione.
nel costituirsi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_1 esposta da controparte e deduceva che il credito vantato sarebbe pienamente fondato, in quanto le fatture relative alla fornitura effettuata, sarebbero state firmate di pugno dal debitore per conferma dell'importo e ricezione della merce. Inoltre, l'opposta avrebbe anche inoltrato regolare messa in mora in data 9.8.2018. In merito ai due assegni mediante i quali l'opponente avrebbe pagato le somme dovute, l'opposta eccepiva che non sarebbe stata prodotta alcuna quietanza di pagamento delle fatture oggetto di causa. Infatti, le fatture recherebbero un importo diverso rispetto agli assegni, mediante i quali, peraltro, secondo quanto sostenuto dall'opposta, sarebbero state pagate forniture pregresse e non quelle oggetto di causa. Infine, per quanto concerne la prescrizione presuntiva, ha dedotto non essere applicabile al caso di specie, in quanto le fatture riporterebbero anche il numero di partita iva dell'opponente. In conclusione, chiedeva: il rigetto dell'opposizione; l'accertamento del credito e, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre le spese, l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., con attribuzione. 2. In limine, in ordine all'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, va osservato che essa costituisce una presunzione legale di pagamento, ovvero di estinzione dell'obbligazione. La sua ratio è da rinvenirsi nell'esigenza di tutelare il debitore in quei rapporti che sorgono quotidianamente e si estinguono senza particolari formalità. La predetta eccezione di prescrizione, quando sollevata, ha l'effetto di invertire l'onere della prova: in tal caso, infatti, diventa onere del creditore dimostrare sia l'an della pretesa vale a dire di non aver ricevuto il richiesto pagamento. In tal senso, la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere che “in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta”; mezzi probatori che, nel caso in esame, non sono stati utilizzati, né richiesti da parte opposta. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 17071/2019). Tanto premesso, tuttavia, l'invocata prescrizione non si valuta operante nel caso di specie non avendo l'opponente provato che l'acquisto dei materiali oggetto di causa non sarebbero riconducibili ad un'attività commerciale: circostanza che, in contrario, sembra smentita dall'indicazione, nelle fatture, del proprio numero di partita i.v.a.
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che seguono. In diritto va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533). Ciò posto, per quanto concerne la “genetica” del rapporto contrattuale, va osservato che, secondo quanto è emerso nel corso del giudizio, alcun dubbio sussiste in merito all'instaurazione dello stesso;
infatti, seppur è vero che non è stato prodotto alcun documento in forma scritta, ciò non ne implica, in generale, l'assenza di una pattuizione negoziale, in ossequio al cd. principio di libertà della forma previsto dall'art. 1325 c.c., il quale prevede che la forma del contratto, come elemento essenziale dello stesso, è libera: le parti, in virtù del principio dell'autonomia negoziale, possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare. Nello specifico, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., le parti hanno confermato la sussistenza di un rapporto contrattuale di durata inerente alla fornitura di materiali per lo svolgimento di attività agricola. Orbene, in merito alla valutazione circa la fondatezza della pretesa creditoria, va osservato che il credito di cui è lite trae la sua origine da diverse fatture (oggetto di decreto ingiuntivo) riguardanti, appunto, l'acquisto, da parte dell'opponente di svariati materiali. Per quanto concerne il pagamento di tali fatture, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione, ha statuito che: “nel caso di consolidati e duraturi rapporti commerciali di fornitura di merci, il debitore deve dimostrare di aver corrisposto una somma idonea all'estinzione del debito per il quale è stato convenuto in giudizio, mentre spetta al creditore attore provare l'eventuale esistenza di un diverso credito a cui quella somma doveva essere imputata”. (cfr. Cass. Civ. n. 5648/18). Ancora, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione. Nel caso de quo, parte opponente ha prodotti in atti n. 2 assegni bancari (n. 5011435464-09 di euro 12.400,00, datato 20.11.2017; 5044567674-03 di euro 7.956,00, datato 5.8.2017), mentre l'opposta, sul punto, non ha provato alcuna diversa imputazione di pagamento;
né risultano essere dirimenti, in tal senso, il registro fatture di vendita prodotto in atti dalla stessa opposta, nonché l'interrogatorio formale deferito alla parte opposta e reso in data 6.7.2023. Dunque, sarebbe stato onere del creditore opposto fornire la prova secondo la quale i pagamenti effettuati dall'opponente debitore sarebbero da imputare a prestazioni ulteriori e diverse, attesa, in tal senso, la mancata evidenza documentale, nonché la mancanza di prova specifica circa le ulteriori (e diverse) forniture erogate e poste a base delle fatture (diverse da quelle oggetto del ricorso monitorio) prodotte in atti. Del resto, anche dal punto di vista squisitamente temporale si ritiene vi sia corrispondenza risultando verosimile la circostanza che attraverso gli assegni anzidetti, datati 5.8.2017 e 20.11.2017, si siano volute saldare le fatture di cui al monitorio emesse tra luglio e ottobre 2017. Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, la pretesa creditoria risulta essere infondata con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n. 353/2022. 4. In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte opponente. A tale riguardo, infatti, va detto che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez., sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte opposta abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, conformemente alla nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare nonché del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Rosa Mosca dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 353/2022 del 18.3.2022; B. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 di che liquida in euro 118,50 per spese vive ed euro Parte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Rosa Mosca dichiaratasi antistataria. Torre Annunziata, così deciso il 21 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo