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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1313/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott. Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1313/2023 promosso da:
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore generale della signora (C.F.: ), già Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Angelini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Sclopis n. 6, come da procura in atti.
- parte appellante contumace - contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Antonucci ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 73, come da procura in atti.
- parti appellate -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante prima della riassunzione del giudizio:
“Voglia codesta Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le eventuali declaratorie del caso in via istruttoria e riservato di proporre specifica istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:
- nel merito, in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino in data
9.8.2023, n. 3377/2023, dichiarare che i concludenti non sono tenuti a corrispondere in favore degli odierni appellati alcuna penale da ritardo per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello;
1 Reietta ogni contrario distanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex articolo 345 c.p.c. nel merito respingere le domande degli appellanti e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza in ogni caso con vittoria di diritti e spese del presente giudizio ed accessori di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 09.02.2022 i signori e proponevano opposizione Pt_1 Pt_2 ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto con cui i signori e CP_1 CP_2 ingiungevano il pagamento di € 18.814,75 (di cui € 18.200,00 a titolo di penale ed €
614,75 per spese ed anticipazioni). Tale credito originava dall'applicazione della penale prevista dalla clausola 7.3 dell'atto di compravendita del 01.03.2018 con cui gli opposti avevano acquistato dagli opponenti la nuda proprietà dell'immobile sito in Torino, via
Monte Asolone n. 4, lasciando a questi ultimi il diritto di abitazione. In particolare, la clausola prevedeva l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel rimborso, nelle ipotesi in cui i nudi proprietari avessero anticipato delle spese di competenza dei titolari del diritto di abitazione.
Con lettera raccomandata del 01.07.2021, pertanto, i signori e CP_1 CP_2 domandavano il rimborso di € 3.888,61 a titolo di spese di riscaldamento da loro anticipate al Condominio: in difetto di rimborso entro dieci giorni, avrebbero provveduto all'azione giudiziale per il recupero della somma.
Visto il mancato pagamento da parte dei signori e , i creditori ottenevano Pt_1 Pt_2
decreto ingiuntivo n. 7802/2021 dal Giudice di Pace di Torino e conseguentemente pignoravano alcuni immobili di proprietà dei debitori mediante la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 12/2022 avanti il Tribunale di Vercelli.
Con atto di precetto del 31.01.2022 i creditori intimavano ai signori e il Pt_1 Pt_2 pagamento, entro dieci giorni, di € 18.814,75, in applicazione della penale contrattualmente prevista.
Con atto di opposizione le parti opponenti contestavano la legittimità del precetto in quanto
(i) la penale applicata era iniqua e manifestamente sproporzionata rispetto al credito
2 vantato e (ii) non era stato osservato il procedimento richiesto dalla clausola contrattuale
7.3 per l'applicazione della penale.
Si costituivano i convenuti opposti, evidenziando l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto non era stato opposto il decreto ingiuntivo sopra richiamato e, pertanto, doveva ritenersi esclusa qualsiasi contestazione circa l'eccessività della clausola penale.
Nelle more del giudizio, i debitori corrispondevano in favore degli opposti - in sede del procedimento esecutivo aperto davanti al Tribunale di Vercelli - la somma di € 5.146,10 quale importo del decreto ingiuntivo n. 7802/2022, da cui conseguiva la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione per mancanza di condizione dell'azione, essendo avvenuto il pagamento del debito.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3377/2023 pubblicata in data 09.08.2023 il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo l'importo della penale ad € 1.820,00 e compensando le spese del giudizio tra le parti, vista la reciproca soccombenza.
Previa disamina dei fatti di causa, il Giudice di primo grado rigettava l'eccezione di inammissibilità sollevata dai convenuti opposti relativa alla necessità di opporre il decreto ingiuntivo e non l'atto di precetto, ritenendola infondata in quanto il titolo esecutivo azionato mediante il precetto era costituito dall'atto pubblico, e non dal decreto ingiuntivo.
Nel merito, il Tribunale respingeva la contestazione degli opponenti relativa al mancato rispetto, da parte dei creditori, del procedimento richiesto per l'applicazione della penale;
evidenziava, in particolare, come l'attivazione della penale non richiedeva la costituzione in mora del debitore, in quanto l'obbligo di rimborso originava dalla disciplina dell'usufrutto, così come previsto dagli artt. 1026 e 1004 c.c. Secondo il Giudice, pertanto, non rilevava la mancata indicazione nella lettera raccomandata del termine di 15 giorni - così come contrattualmente pattuito dalle parti - poiché tale indicazione temporale serviva semplicemente a determinare il ritardo del rimborso, tale per cui si considerava tardivo il pagamento avvenuto oltre il suddetto termine. Non inficiava l'applicazione della penale neppure la mancata espressa dichiarazione di volersene avvalere, in quanto nell'ipotesi di specie la clausola produceva i propri effetti indipendentemente dalla dichiarazione (a differenza di quanto avveniva per la clausola risolutiva espressa, la cui disciplina non era, però, estendibile in via analogica al caso di specie).
In merito al secondo motivo di doglianza relativo alla sproporzione della penale, il
Tribunale richiamava l'art. 1384 c.c., il quale prevede la facoltà del Giudice di ridurre in via equitativa la penale. Nel caso di specie, il Tribunale riteneva eccessiva una penale
3 giornaliera di € 100,00 a fronte di un credito inferiore ad € 4.000,00 (dato altresì che tale proporzione avrebbe sicuramente superato il tasso soglia usurario). La suddetta eccedenza non era giustificata dalla necessità dei creditori di ottenere il tempestivo rimborso della somma anticipata, né aumentava la deterrenza, la quale si sarebbe potuta ottenere con altrettanta efficacia anche a fronte di una penale inferiore. Il Giudice riduceva, pertanto, l'importo ad € 10,00 al giorno, diminuendo la somma complessiva ad € 1.820,00.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione del 25.10.2023 i signori e proponevano appello Pt_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 3377/2023 del Tribunale di Torino, chiedendone la riforma per il motivo di seguito esposto.
Con il primo e unico motivo di doglianza, parte appellante lamentava l'errata interpretazione della clausola contrattuale 7.3 da parte del Tribunale, in violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. In particolare, affermava che la suddetta clausola avrebbe dovuto applicarsi a seguito di uno specifico e preciso procedimento, ossia l'invio di una lettera raccomandata comprensiva: (i) della documentazione comprovante il pagamento anticipato di cui si chiedeva il rimborso, (ii) dell'indicazione del termine di 15 giorni entro cui far pervenire il rimborso dovuto e (iii) dell'espressa indicazione che, in caso contrario, sarebbe stata applicata la penale. Parte appellata non aveva rispettato tale procedura e la penale, pertanto, non poteva applicarsi;
in particolare, la lettera raccomandata del
01.07.2021 non conteneva l'indicazione del termine di 15 giorni (i signori e , CP_1 CP_2
invero, avevano previsto un termine inferiore, di 10 giorni) e non era stato inserito l'espresso avvertimento dell'applicazione della penale in caso di inadempimento. Il Giudice di primo grado aveva errato, pertanto, nel non considerare che per l'applicazione della suddetta clausola era necessario il rispetto del procedimento tipizzato;
le parti, in legittima deroga degli artt. 1219 e 1382 c.c., avevano pattuito una modalità di applicazione che il
Tribunale avrebbe dovuto considerare, alla luce dei dettami degli artt. 1362 e 1366 c.c.
Parte appellante, pertanto, richiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva accolto il motivo di doglianza relativo al mancato rispetto, da parte dei signori e , della procedura applicativa della penale;
in ogni caso “con CP_1 CP_2 vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituivano in giudizio i signori e , chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1 CP_2
quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
4 Preliminarmente, parte appellata rilevava l'inammissibilità dell'appello in quanto controparte aveva presentato una domanda nuova che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non poteva essere accolta in questo grado di giudizio.
In ogni caso, l'appello era infondato in quanto il Giudice di primo grado aveva correttamente interpretato la clausola contrattuale controversa, senza alcuna violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.
Parte appellata affermava, altresì, come il capo della sentenza di primo grado relativo alla riduzione della penale ad € 10,00 fosse passato in giudicato, perché non impugnato da controparte.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c.; in subordine, domandava il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in ogni caso “con vittoria di diritti e spese del presente giudizio ed accessori di Legge”.
In seguito alla morte della signora in data 06.04.2024 il procedimento veniva Parte_2
interrotto con decreto del 15.04.2024.
Successivamente, con ricorso del 13.06.2024 degli appellati e , il CP_1 CP_2
procedimento veniva riassunto;
parte appellante non si costituiva nel procedimento riassunto e veniva, pertanto, dichiarata contumace.
Su istanza di parte appellata, la causa veniva trattenuta in decisione.
Parte appellata precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è accoglibile in quanto inammissibile.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Si rileva che, in ossequio all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il requisito della specificità dei motivi d'appello richiamato dalla norma suddetta ha lo scopo di porre il Giudice ad quem nella condizione di individuare le parti di sentenza espressamente impugnate e le ragioni per cui le stesse vengono censurate, con un livello di specificità di volta in volta parametrato al grado di approfondimento della motivazione della pronuncia impugnata.
Nel caso di specie, parte appellante si era limitata a riportare le proprie difese di primo grado concernenti l'asserita erronea procedura di trasmissione della raccomandata con cui
5 parte appellata richiedeva il rimborso della somma anticipata e intimava, in caso contrario,
l'applicazione della penale.
Non contestava, invece, il capo principale della motivazione del primo grado, vale a dire la riduzione equitativa dell'importo della penale operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 1384
c.c., decisione peraltro pacificamente accettata e non contestata dai creditori appellati.
Ritiene la Corte, pertanto, che non avendo presentato alcuno specifico motivo di impugnazione circa il capo della sentenza impugnata inerente all'importo della penale oggetto di causa, parte appellante non individuava i capi del provvedimento impugnato di cui chiedeva la modifica, così non adempiendo ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento all'attuale valore della causa - così come rideterminato dal Giudice di primo grado - pari ad € 1.820,00; la causa, pertanto, è riferita allo scaglione di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di procuratore generale della Parte_1
signora , avverso la sentenza n. 3377/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in Parte_2
data 09.08.2023;
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna parte appellante , in proprio e nella qualità di procuratore Parte_1 generale della signora , al pagamento delle spese legali del presente grado di Parte_2 giudizio a favore di parte appellata signori e , liquidate in Controparte_1 CP_2 complessivi € 1.923,00, di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva ed
€ 851,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 31.01.2025.
6 La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE Dott. Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1313/2023 promosso da:
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
procuratore generale della signora (C.F.: ), già Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Angelini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Sclopis n. 6, come da procura in atti.
- parte appellante contumace - contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._3 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Antonucci ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 73, come da procura in atti.
- parti appellate -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante prima della riassunzione del giudizio:
“Voglia codesta Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le eventuali declaratorie del caso in via istruttoria e riservato di proporre specifica istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:
- nel merito, in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino in data
9.8.2023, n. 3377/2023, dichiarare che i concludenti non sono tenuti a corrispondere in favore degli odierni appellati alcuna penale da ritardo per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello;
1 Reietta ogni contrario distanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex articolo 345 c.p.c. nel merito respingere le domande degli appellanti e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza in ogni caso con vittoria di diritti e spese del presente giudizio ed accessori di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 09.02.2022 i signori e proponevano opposizione Pt_1 Pt_2 ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto con cui i signori e CP_1 CP_2 ingiungevano il pagamento di € 18.814,75 (di cui € 18.200,00 a titolo di penale ed €
614,75 per spese ed anticipazioni). Tale credito originava dall'applicazione della penale prevista dalla clausola 7.3 dell'atto di compravendita del 01.03.2018 con cui gli opposti avevano acquistato dagli opponenti la nuda proprietà dell'immobile sito in Torino, via
Monte Asolone n. 4, lasciando a questi ultimi il diritto di abitazione. In particolare, la clausola prevedeva l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nel rimborso, nelle ipotesi in cui i nudi proprietari avessero anticipato delle spese di competenza dei titolari del diritto di abitazione.
Con lettera raccomandata del 01.07.2021, pertanto, i signori e CP_1 CP_2 domandavano il rimborso di € 3.888,61 a titolo di spese di riscaldamento da loro anticipate al Condominio: in difetto di rimborso entro dieci giorni, avrebbero provveduto all'azione giudiziale per il recupero della somma.
Visto il mancato pagamento da parte dei signori e , i creditori ottenevano Pt_1 Pt_2
decreto ingiuntivo n. 7802/2021 dal Giudice di Pace di Torino e conseguentemente pignoravano alcuni immobili di proprietà dei debitori mediante la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 12/2022 avanti il Tribunale di Vercelli.
Con atto di precetto del 31.01.2022 i creditori intimavano ai signori e il Pt_1 Pt_2 pagamento, entro dieci giorni, di € 18.814,75, in applicazione della penale contrattualmente prevista.
Con atto di opposizione le parti opponenti contestavano la legittimità del precetto in quanto
(i) la penale applicata era iniqua e manifestamente sproporzionata rispetto al credito
2 vantato e (ii) non era stato osservato il procedimento richiesto dalla clausola contrattuale
7.3 per l'applicazione della penale.
Si costituivano i convenuti opposti, evidenziando l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto non era stato opposto il decreto ingiuntivo sopra richiamato e, pertanto, doveva ritenersi esclusa qualsiasi contestazione circa l'eccessività della clausola penale.
Nelle more del giudizio, i debitori corrispondevano in favore degli opposti - in sede del procedimento esecutivo aperto davanti al Tribunale di Vercelli - la somma di € 5.146,10 quale importo del decreto ingiuntivo n. 7802/2022, da cui conseguiva la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione per mancanza di condizione dell'azione, essendo avvenuto il pagamento del debito.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3377/2023 pubblicata in data 09.08.2023 il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo l'importo della penale ad € 1.820,00 e compensando le spese del giudizio tra le parti, vista la reciproca soccombenza.
Previa disamina dei fatti di causa, il Giudice di primo grado rigettava l'eccezione di inammissibilità sollevata dai convenuti opposti relativa alla necessità di opporre il decreto ingiuntivo e non l'atto di precetto, ritenendola infondata in quanto il titolo esecutivo azionato mediante il precetto era costituito dall'atto pubblico, e non dal decreto ingiuntivo.
Nel merito, il Tribunale respingeva la contestazione degli opponenti relativa al mancato rispetto, da parte dei creditori, del procedimento richiesto per l'applicazione della penale;
evidenziava, in particolare, come l'attivazione della penale non richiedeva la costituzione in mora del debitore, in quanto l'obbligo di rimborso originava dalla disciplina dell'usufrutto, così come previsto dagli artt. 1026 e 1004 c.c. Secondo il Giudice, pertanto, non rilevava la mancata indicazione nella lettera raccomandata del termine di 15 giorni - così come contrattualmente pattuito dalle parti - poiché tale indicazione temporale serviva semplicemente a determinare il ritardo del rimborso, tale per cui si considerava tardivo il pagamento avvenuto oltre il suddetto termine. Non inficiava l'applicazione della penale neppure la mancata espressa dichiarazione di volersene avvalere, in quanto nell'ipotesi di specie la clausola produceva i propri effetti indipendentemente dalla dichiarazione (a differenza di quanto avveniva per la clausola risolutiva espressa, la cui disciplina non era, però, estendibile in via analogica al caso di specie).
In merito al secondo motivo di doglianza relativo alla sproporzione della penale, il
Tribunale richiamava l'art. 1384 c.c., il quale prevede la facoltà del Giudice di ridurre in via equitativa la penale. Nel caso di specie, il Tribunale riteneva eccessiva una penale
3 giornaliera di € 100,00 a fronte di un credito inferiore ad € 4.000,00 (dato altresì che tale proporzione avrebbe sicuramente superato il tasso soglia usurario). La suddetta eccedenza non era giustificata dalla necessità dei creditori di ottenere il tempestivo rimborso della somma anticipata, né aumentava la deterrenza, la quale si sarebbe potuta ottenere con altrettanta efficacia anche a fronte di una penale inferiore. Il Giudice riduceva, pertanto, l'importo ad € 10,00 al giorno, diminuendo la somma complessiva ad € 1.820,00.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione del 25.10.2023 i signori e proponevano appello Pt_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 3377/2023 del Tribunale di Torino, chiedendone la riforma per il motivo di seguito esposto.
Con il primo e unico motivo di doglianza, parte appellante lamentava l'errata interpretazione della clausola contrattuale 7.3 da parte del Tribunale, in violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. In particolare, affermava che la suddetta clausola avrebbe dovuto applicarsi a seguito di uno specifico e preciso procedimento, ossia l'invio di una lettera raccomandata comprensiva: (i) della documentazione comprovante il pagamento anticipato di cui si chiedeva il rimborso, (ii) dell'indicazione del termine di 15 giorni entro cui far pervenire il rimborso dovuto e (iii) dell'espressa indicazione che, in caso contrario, sarebbe stata applicata la penale. Parte appellata non aveva rispettato tale procedura e la penale, pertanto, non poteva applicarsi;
in particolare, la lettera raccomandata del
01.07.2021 non conteneva l'indicazione del termine di 15 giorni (i signori e , CP_1 CP_2
invero, avevano previsto un termine inferiore, di 10 giorni) e non era stato inserito l'espresso avvertimento dell'applicazione della penale in caso di inadempimento. Il Giudice di primo grado aveva errato, pertanto, nel non considerare che per l'applicazione della suddetta clausola era necessario il rispetto del procedimento tipizzato;
le parti, in legittima deroga degli artt. 1219 e 1382 c.c., avevano pattuito una modalità di applicazione che il
Tribunale avrebbe dovuto considerare, alla luce dei dettami degli artt. 1362 e 1366 c.c.
Parte appellante, pertanto, richiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva accolto il motivo di doglianza relativo al mancato rispetto, da parte dei signori e , della procedura applicativa della penale;
in ogni caso “con CP_1 CP_2 vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituivano in giudizio i signori e , chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1 CP_2
quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
4 Preliminarmente, parte appellata rilevava l'inammissibilità dell'appello in quanto controparte aveva presentato una domanda nuova che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non poteva essere accolta in questo grado di giudizio.
In ogni caso, l'appello era infondato in quanto il Giudice di primo grado aveva correttamente interpretato la clausola contrattuale controversa, senza alcuna violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c.
Parte appellata affermava, altresì, come il capo della sentenza di primo grado relativo alla riduzione della penale ad € 10,00 fosse passato in giudicato, perché non impugnato da controparte.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c.; in subordine, domandava il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in ogni caso “con vittoria di diritti e spese del presente giudizio ed accessori di Legge”.
In seguito alla morte della signora in data 06.04.2024 il procedimento veniva Parte_2
interrotto con decreto del 15.04.2024.
Successivamente, con ricorso del 13.06.2024 degli appellati e , il CP_1 CP_2
procedimento veniva riassunto;
parte appellante non si costituiva nel procedimento riassunto e veniva, pertanto, dichiarata contumace.
Su istanza di parte appellata, la causa veniva trattenuta in decisione.
Parte appellata precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è accoglibile in quanto inammissibile.
Ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Si rileva che, in ossequio all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il requisito della specificità dei motivi d'appello richiamato dalla norma suddetta ha lo scopo di porre il Giudice ad quem nella condizione di individuare le parti di sentenza espressamente impugnate e le ragioni per cui le stesse vengono censurate, con un livello di specificità di volta in volta parametrato al grado di approfondimento della motivazione della pronuncia impugnata.
Nel caso di specie, parte appellante si era limitata a riportare le proprie difese di primo grado concernenti l'asserita erronea procedura di trasmissione della raccomandata con cui
5 parte appellata richiedeva il rimborso della somma anticipata e intimava, in caso contrario,
l'applicazione della penale.
Non contestava, invece, il capo principale della motivazione del primo grado, vale a dire la riduzione equitativa dell'importo della penale operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 1384
c.c., decisione peraltro pacificamente accettata e non contestata dai creditori appellati.
Ritiene la Corte, pertanto, che non avendo presentato alcuno specifico motivo di impugnazione circa il capo della sentenza impugnata inerente all'importo della penale oggetto di causa, parte appellante non individuava i capi del provvedimento impugnato di cui chiedeva la modifica, così non adempiendo ai requisiti dell'art. 342 c.p.c.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento all'attuale valore della causa - così come rideterminato dal Giudice di primo grado - pari ad € 1.820,00; la causa, pertanto, è riferita allo scaglione di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di procuratore generale della Parte_1
signora , avverso la sentenza n. 3377/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in Parte_2
data 09.08.2023;
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna parte appellante , in proprio e nella qualità di procuratore Parte_1 generale della signora , al pagamento delle spese legali del presente grado di Parte_2 giudizio a favore di parte appellata signori e , liquidate in Controparte_1 CP_2 complessivi € 1.923,00, di cui € 536,00 per fase di studio, € 536,00 per fase introduttiva ed
€ 851,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 31.01.2025.
6 La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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