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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel.
est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2080 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), titolare dell'impresa Parte_1 CodiceFiscale_1
individuale “Supermercato 2001 di Sferrazza Diego” (p. iva , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giacchino Mulè per mandato a margine dell'atto di citazione.
Appellante
1 (p. iva , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
avvocato , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Antonia Fauci e Controparte_2
Dino Russo del Foro di Sciacca per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
in via preliminare, in rito:
- accertare e dichiarare la procedibilità del presente procedimento e rimettere la causa al Tribunale di Agrigento;
nel merito:
- ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia, invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale e del tasso convenzionale applicato, per i motivi esposti in narrativa;
- ritenere e dichiarare che l'avvenuto calcolo e addebito trimestrale degli interessi sul C/C n.0250/5170175 intrattenuto dall'attore è illegittimo poiché in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. e, conseguentemente, condannare l' CP_3
convenuto, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, al rimborso di tutti gli interessi percepiti illegittimamente nella misura che sarà qualificata in corso di giudizio, nonché al rimborso delle commissioni trimestrale sul massimo scoperto e delle spese non documentate e non dovute;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, la nullità della clausola trimestrale per contrasto con l'art. 1283 c.c., ove è stato pattuito che gli interessi debitori dovevano essere 2 corrisposti trimestralmente e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore di tutti gli interessi percepiti illegittimamente nella misura che sarà quantificata in corso di causa, con gli interessi corrispettivi dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo, oltre gli interessi sugli interessi scaduti dalla domanda giudiziale all'emissione della sentenza ed oltre ancora gli interessi finali legali su tale somma finale dalla pubblicazione della sentenza all'affettivo soddisfo;
- ritenere e dichiarare, altresì, la nullità ed inefficacia dei detti addebiti per interessi,
spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge
7/3/1996 n. 108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento,
con l'effetto ex artt. 1339, 1419 e 1815 c.c. e 644 c.p. di non doversi applicare alcun tasso di interesse ai menzionati rapporti;
- ritenere e dichiarare assolutamente non dovuti gli interessi di mora applicati dalla sui contratti di conto corrente perché eccessivi e arbitrari, non dovute le CP_4
commissioni di massimo scoperto e non dovute le spese illegittimamente addebitate e, conseguentemente, condannare la al rimborso delle somme che CP_4
risulteranno all'esito del giudizio;
- condannare la convenuta, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le CP_4
parti a seguito del ricalcolo da effettuare in base all'intera documentazione relativa agli indicati rapporti di conto corrente, al pagamento in favore di parte attrice delle somme di cui quest'ultima risulterà creditrice, oltre al pagamento degli interessi legali creditori;
3 Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello avversario e,
comunque, rigettare, l'interposto gravame, stante la legittimità della sentenza impugnata che ha correttamente dichiarato l'improcedibilità della proposta azione per il mancato effettivo esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
confermare, per l'effetto, la sentenza n. 1150/2019, emessa dal Tribunale di
Agrigento;
in subordine, gradatamente:
dichiarare l'inammissibilità delle domande per intervenuta transazione extragiudiziale tra le parti con cui è stato definito il rapporto bancario, oggetto di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere;
rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché inammissibili e, comunque,
infondate poiché oggetto di transazione tra le parti, e/o prescritte e/o carenti di supporto probatorio, per le ragioni esposte in narrativa, e/o per quelle che l'On.le
Collegio riterrà di giustizia, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria;
con condanna alla refusione delle spese di causa e al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 c.p.c., avendo agito malgrado l'intervenuta transazione, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, da liquidarsi equitativamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4 , titolare della impresa individuale “Supermercato 2001 di Sferrazza Parte_1
Diego”, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1150
del 12.09.2019 che ne aveva dichiarato improcedibile, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, le domande azionate nei confronti di volte alla declaratoria di nullità, Controparte_1
sotto diversi profili, del contratto di conto corrente di corrispondenza con facoltà di scoperto acceso nell'anno 1999 e chiuso il 10.6.2010 e alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Ha osservato il Tribunale che l'attore, sul quale incombeva il relativo onore trattandosi di controversia relativa a contratti bancari, in quanto tale soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.lgs. 28/2010, non aveva esperito il tentativo di mediazione né prima dell'introduzione del giudizio, né entro il termine di 15 giorni a tal fine concesso alla prima udienza di trattazione.
Con i primi due motivi, dal contenuto sostanzialmente coincidente, l'appellante evidenzia essere stato in concreto esperito il prescritto tentativo di mediazione,
seppur oltre il termine concesso dal giudice, e sostiene che, per l'effetto, "la
condizione di procedibilità dell'azione si era comunque avverata" (pag. 8
dell'appello), stante il carattere ordinatorio -e non perentorio- del termine di 15
giorni concesso dal Giudice per l'introduzione del procedimento.
Con un terzo motivo si duole della condanna al pagamento delle spese di lite pure pronunziata dal Tribunale.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha insistito per la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata reiterando, in linea gradata, le eccezioni di inammissibilità
5 per genericità della domanda, affidata a contestazioni "astratte e buone per ogni
occasione" (pag. 9 della comparsa di costituzione) e di inammissibilità per intervenuta transazione tra le parti in ordine ai rapporti bancari oggetto di causa.
Infine, ha chiesto il rigetto nel merito dell'appello per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte.
L'appello non merita accoglimento. Ancorché in virtù di un diverso percorso logico e motivazionale, la soluzione delineata dal primo giudice merita, invero, conferma.
Le domande proposte da afferiscono al rapporto di conto corrente Parte_1
bancario n. 025/517075 intrattenuto dall'appellante con dal Controparte_1
1999 al 10/06/2010. Trattandosi di controversia in materia di contratti bancari,
l'attore era tenuto -prima di agire in giudizio- a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, costituendo tale adempimento condizione di procedibilità della relativa azione. Controparte_1
-in ossequio al dettato del II comma, dell'art. 5, a tenore del quale
[...]
l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice non oltre la prima udienza - ha eccepito tempestivamente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione
(comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
Alla prima udienza di comparizione, celebrata il 23.7.2018, il Giudice, accogliendo la richiesta di rinvio avanzata da parte attrice, ha assegnato alle parti termine di 15
giorni "a partire dal 3.9.2018" per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione e ha rinviato la causa, per l'eventuale ulteriore trattazione, all'udienza del 23.1.2019. A tale udienza, l'attore ha chiesto un rinvio, rappresentando di aver
6 proposto istanza all'Organismo di mediazione di Agrigento, il quale aveva fissato il primo incontro per il successivo 31 gennaio 2019, mentre il convenuto ha reiterato l'eccezione di improcedibilità. Il Tribunale, senza concedere ulteriore termine, ha rinviato la causa per l'attività di precisazione delle conclusioni. A tale udienza il difensore di parte attrice ha chiesto di "essere rimesso in termini per l'espletamento
del procedimento di mediazione" adducendo che il mancato tempestivo avvio del procedimento era da imputare alla "circostanza che l'Organismo di mediazione
avente sede in Canicattì ha definitivamente chiuso". L'istanza non è stata accolta e il Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande proposte.
Ciò chiarito in punto di fatto, occorre osservare in diritto che, come correttamente affermato da parte appellante, il termine che il Giudice concede(va) alle parti quando rileva che la mediazione non è stata esperita oppure è iniziata, ma non si è ancora conclusa, ha natura ordinatoria. L'insegnamento della giurisprudenza di legittimità
formatosi sulla previsione normativa (nel testo vigente all'epoca di introduzione del presente giudizio) è ormai consolidato: con pronuncia n. 40035 del 14/12/2021, la
Corte di Cassazione ha negato carattere di perentorietà al termine di quindici giorni disposto dal giudice per dar corso alla mediazione delegata (ma applicabile anche alla mediazione ope legis) e ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, si sia tenuto il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Più di recente, espressamente condividendo e ribadendo tale conclusione,
la Suprema Corte ne ha rinvenuto il fondamento nel "rilievo che deve essere
attribuito al tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma 2 bis, del
7 d.lgs. n. 28/2010, a mente del quale "quando l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo"; segno che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di
improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda,
bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione” (Cass. Ord.
4133 del 5.2.2024). Le molteplici ragioni che palesano il carattere non perentorio del termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione risiedono:
“a) nell'assenza di espressa sanzione di improcedibilità a seguito del mancato
esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici
giorni; b) nel fatto che l'attivazione della mediazione delegata non costituisce
attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria l'applicazione di termini
perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso;
c) nella previsione che il
giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del
termine massimo della durata della mediazione;
e) nella stessa ratio legis sottesa
alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore
possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue
caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine,
che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente
esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo
solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento
deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del
raggiungimento dello scopo”(Cass. n. 9102/2023).
8 Il rilievo della natura non perentoria del termine di introduzione del procedimento di mediazione non ha, tuttavia, come evidenziato dall'appellata, portata risolutoria della questione. Portata risolutoria che si lega piuttosto alla circostanza che
[...]
non ha dato prova di aver realizzato, seppur oltre il termine -ordinatorio- Parte_1
di 15 giorni assegnato dal giudice, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5
D.lgs. n.28/2010.
L'appellante, invero, si è limitato a produrre in giudizio la comunicazione prot. n.
299 del 17.12.2018 con cui l'Organismo di mediazione presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento aveva fissato la data del primo incontro per il giorno 31.1.2019 alle ore 9.30 (All.2 dell'atto di appello, già depositato in primo grado), ma non ha dato prova che tale incontro si sia tenuto e dunque che il procedimento sia stato incardinato.
Va rammentato che per riaffermato orientamento giurisprudenziale, affinché possa dirsi inverata la condizione di procedibilità, è necessario che la parte onerata dia prova che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore (anche senza l'accordo) entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice. “L'onere della parte che
intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato
preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore
dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria può ritenersi adempiuto con
l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro
davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie
informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della
mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di
9 utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione” (Cass. n.
8473/2019); ancora “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui
al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione
obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal
giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle
parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel
termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza
che dispone la mediazione” (Cass. Sent. n. 40035/2021)
Ebbene, applicando tale insegnamento alla vicenda in esame, non può che concludersi che il documento prodotto da non è sufficiente a Parte_1
provare che incontro davanti al mediatore si sia effettivamente svolto. Nulla invero
è dato sapere di quanto accaduto, se mai accaduto, in tale data e, anzi, la richiesta di rimessione in termini avanzata da all'udienza di precisazione delle Parte_1
conclusioni conduce a ritenere che l'incontro di mediazione non ebbe effettivo svolgimento. Non ricorrono pertanto elementi per consentire di ritenere esperito, o anche solo incardinato, il procedimento di mediazione e con esso inverata la condizione di procedibilità.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in misura pari ai minimi dei compensi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a complessità ridotta, onde tener conto dell'agevole definizione della controversia su una questione di mero rito, in € 3.480,00 -di cui €
1.030,00 per la fase di studio, € 710,00 per la fase introduttiva e € 1.740,00 per la
10 fase decisoria- oltre iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie ex D.M. n.
55/2014, devono essere poste a carico di . Parte_1
Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma I e III c.p.c. invocata dalla società appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da , nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1
individuale “Supermercati 2001 di Sferrazza Diego”, con atto di citazione notificato il 31.10.2019 a avverso la sentenza n. 1150 pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Agrigento il 12 settembre 2019;
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.480,00, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo il 9.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel.
est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2080 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), titolare dell'impresa Parte_1 CodiceFiscale_1
individuale “Supermercato 2001 di Sferrazza Diego” (p. iva , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giacchino Mulè per mandato a margine dell'atto di citazione.
Appellante
1 (p. iva , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
avvocato , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Antonia Fauci e Controparte_2
Dino Russo del Foro di Sciacca per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
in via preliminare, in rito:
- accertare e dichiarare la procedibilità del presente procedimento e rimettere la causa al Tribunale di Agrigento;
nel merito:
- ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia, invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale e del tasso convenzionale applicato, per i motivi esposti in narrativa;
- ritenere e dichiarare che l'avvenuto calcolo e addebito trimestrale degli interessi sul C/C n.0250/5170175 intrattenuto dall'attore è illegittimo poiché in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. e, conseguentemente, condannare l' CP_3
convenuto, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, al rimborso di tutti gli interessi percepiti illegittimamente nella misura che sarà qualificata in corso di giudizio, nonché al rimborso delle commissioni trimestrale sul massimo scoperto e delle spese non documentate e non dovute;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, la nullità della clausola trimestrale per contrasto con l'art. 1283 c.c., ove è stato pattuito che gli interessi debitori dovevano essere 2 corrisposti trimestralmente e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore di tutti gli interessi percepiti illegittimamente nella misura che sarà quantificata in corso di causa, con gli interessi corrispettivi dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo, oltre gli interessi sugli interessi scaduti dalla domanda giudiziale all'emissione della sentenza ed oltre ancora gli interessi finali legali su tale somma finale dalla pubblicazione della sentenza all'affettivo soddisfo;
- ritenere e dichiarare, altresì, la nullità ed inefficacia dei detti addebiti per interessi,
spese, commissioni e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla legge
7/3/1996 n. 108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento,
con l'effetto ex artt. 1339, 1419 e 1815 c.c. e 644 c.p. di non doversi applicare alcun tasso di interesse ai menzionati rapporti;
- ritenere e dichiarare assolutamente non dovuti gli interessi di mora applicati dalla sui contratti di conto corrente perché eccessivi e arbitrari, non dovute le CP_4
commissioni di massimo scoperto e non dovute le spese illegittimamente addebitate e, conseguentemente, condannare la al rimborso delle somme che CP_4
risulteranno all'esito del giudizio;
- condannare la convenuta, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le CP_4
parti a seguito del ricalcolo da effettuare in base all'intera documentazione relativa agli indicati rapporti di conto corrente, al pagamento in favore di parte attrice delle somme di cui quest'ultima risulterà creditrice, oltre al pagamento degli interessi legali creditori;
3 Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello avversario e,
comunque, rigettare, l'interposto gravame, stante la legittimità della sentenza impugnata che ha correttamente dichiarato l'improcedibilità della proposta azione per il mancato effettivo esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
confermare, per l'effetto, la sentenza n. 1150/2019, emessa dal Tribunale di
Agrigento;
in subordine, gradatamente:
dichiarare l'inammissibilità delle domande per intervenuta transazione extragiudiziale tra le parti con cui è stato definito il rapporto bancario, oggetto di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere;
rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché inammissibili e, comunque,
infondate poiché oggetto di transazione tra le parti, e/o prescritte e/o carenti di supporto probatorio, per le ragioni esposte in narrativa, e/o per quelle che l'On.le
Collegio riterrà di giustizia, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria;
con condanna alla refusione delle spese di causa e al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 c.p.c., avendo agito malgrado l'intervenuta transazione, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, da liquidarsi equitativamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4 , titolare della impresa individuale “Supermercato 2001 di Sferrazza Parte_1
Diego”, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1150
del 12.09.2019 che ne aveva dichiarato improcedibile, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, le domande azionate nei confronti di volte alla declaratoria di nullità, Controparte_1
sotto diversi profili, del contratto di conto corrente di corrispondenza con facoltà di scoperto acceso nell'anno 1999 e chiuso il 10.6.2010 e alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Ha osservato il Tribunale che l'attore, sul quale incombeva il relativo onore trattandosi di controversia relativa a contratti bancari, in quanto tale soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.lgs. 28/2010, non aveva esperito il tentativo di mediazione né prima dell'introduzione del giudizio, né entro il termine di 15 giorni a tal fine concesso alla prima udienza di trattazione.
Con i primi due motivi, dal contenuto sostanzialmente coincidente, l'appellante evidenzia essere stato in concreto esperito il prescritto tentativo di mediazione,
seppur oltre il termine concesso dal giudice, e sostiene che, per l'effetto, "la
condizione di procedibilità dell'azione si era comunque avverata" (pag. 8
dell'appello), stante il carattere ordinatorio -e non perentorio- del termine di 15
giorni concesso dal Giudice per l'introduzione del procedimento.
Con un terzo motivo si duole della condanna al pagamento delle spese di lite pure pronunziata dal Tribunale.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha insistito per la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata reiterando, in linea gradata, le eccezioni di inammissibilità
5 per genericità della domanda, affidata a contestazioni "astratte e buone per ogni
occasione" (pag. 9 della comparsa di costituzione) e di inammissibilità per intervenuta transazione tra le parti in ordine ai rapporti bancari oggetto di causa.
Infine, ha chiesto il rigetto nel merito dell'appello per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte.
L'appello non merita accoglimento. Ancorché in virtù di un diverso percorso logico e motivazionale, la soluzione delineata dal primo giudice merita, invero, conferma.
Le domande proposte da afferiscono al rapporto di conto corrente Parte_1
bancario n. 025/517075 intrattenuto dall'appellante con dal Controparte_1
1999 al 10/06/2010. Trattandosi di controversia in materia di contratti bancari,
l'attore era tenuto -prima di agire in giudizio- a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, costituendo tale adempimento condizione di procedibilità della relativa azione. Controparte_1
-in ossequio al dettato del II comma, dell'art. 5, a tenore del quale
[...]
l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice non oltre la prima udienza - ha eccepito tempestivamente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione
(comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
Alla prima udienza di comparizione, celebrata il 23.7.2018, il Giudice, accogliendo la richiesta di rinvio avanzata da parte attrice, ha assegnato alle parti termine di 15
giorni "a partire dal 3.9.2018" per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione e ha rinviato la causa, per l'eventuale ulteriore trattazione, all'udienza del 23.1.2019. A tale udienza, l'attore ha chiesto un rinvio, rappresentando di aver
6 proposto istanza all'Organismo di mediazione di Agrigento, il quale aveva fissato il primo incontro per il successivo 31 gennaio 2019, mentre il convenuto ha reiterato l'eccezione di improcedibilità. Il Tribunale, senza concedere ulteriore termine, ha rinviato la causa per l'attività di precisazione delle conclusioni. A tale udienza il difensore di parte attrice ha chiesto di "essere rimesso in termini per l'espletamento
del procedimento di mediazione" adducendo che il mancato tempestivo avvio del procedimento era da imputare alla "circostanza che l'Organismo di mediazione
avente sede in Canicattì ha definitivamente chiuso". L'istanza non è stata accolta e il Tribunale ha dichiarato improcedibili le domande proposte.
Ciò chiarito in punto di fatto, occorre osservare in diritto che, come correttamente affermato da parte appellante, il termine che il Giudice concede(va) alle parti quando rileva che la mediazione non è stata esperita oppure è iniziata, ma non si è ancora conclusa, ha natura ordinatoria. L'insegnamento della giurisprudenza di legittimità
formatosi sulla previsione normativa (nel testo vigente all'epoca di introduzione del presente giudizio) è ormai consolidato: con pronuncia n. 40035 del 14/12/2021, la
Corte di Cassazione ha negato carattere di perentorietà al termine di quindici giorni disposto dal giudice per dar corso alla mediazione delegata (ma applicabile anche alla mediazione ope legis) e ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, si sia tenuto il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Più di recente, espressamente condividendo e ribadendo tale conclusione,
la Suprema Corte ne ha rinvenuto il fondamento nel "rilievo che deve essere
attribuito al tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma 2 bis, del
7 d.lgs. n. 28/2010, a mente del quale "quando l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l'accordo"; segno che il legislatore non ha collegato la dichiarazione di
improcedibilità al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda,
bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione” (Cass. Ord.
4133 del 5.2.2024). Le molteplici ragioni che palesano il carattere non perentorio del termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione risiedono:
“a) nell'assenza di espressa sanzione di improcedibilità a seguito del mancato
esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici
giorni; b) nel fatto che l'attivazione della mediazione delegata non costituisce
attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria l'applicazione di termini
perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso;
c) nella previsione che il
giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del
termine massimo della durata della mediazione;
e) nella stessa ratio legis sottesa
alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore
possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue
caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine,
che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente
esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo
solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento
deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del
raggiungimento dello scopo”(Cass. n. 9102/2023).
8 Il rilievo della natura non perentoria del termine di introduzione del procedimento di mediazione non ha, tuttavia, come evidenziato dall'appellata, portata risolutoria della questione. Portata risolutoria che si lega piuttosto alla circostanza che
[...]
non ha dato prova di aver realizzato, seppur oltre il termine -ordinatorio- Parte_1
di 15 giorni assegnato dal giudice, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5
D.lgs. n.28/2010.
L'appellante, invero, si è limitato a produrre in giudizio la comunicazione prot. n.
299 del 17.12.2018 con cui l'Organismo di mediazione presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento aveva fissato la data del primo incontro per il giorno 31.1.2019 alle ore 9.30 (All.2 dell'atto di appello, già depositato in primo grado), ma non ha dato prova che tale incontro si sia tenuto e dunque che il procedimento sia stato incardinato.
Va rammentato che per riaffermato orientamento giurisprudenziale, affinché possa dirsi inverata la condizione di procedibilità, è necessario che la parte onerata dia prova che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore (anche senza l'accordo) entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice. “L'onere della parte che
intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato
preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore
dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria può ritenersi adempiuto con
l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro
davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie
informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della
mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di
9 utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione” (Cass. n.
8473/2019); ancora “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui
al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione
obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal
giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle
parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel
termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza
che dispone la mediazione” (Cass. Sent. n. 40035/2021)
Ebbene, applicando tale insegnamento alla vicenda in esame, non può che concludersi che il documento prodotto da non è sufficiente a Parte_1
provare che incontro davanti al mediatore si sia effettivamente svolto. Nulla invero
è dato sapere di quanto accaduto, se mai accaduto, in tale data e, anzi, la richiesta di rimessione in termini avanzata da all'udienza di precisazione delle Parte_1
conclusioni conduce a ritenere che l'incontro di mediazione non ebbe effettivo svolgimento. Non ricorrono pertanto elementi per consentire di ritenere esperito, o anche solo incardinato, il procedimento di mediazione e con esso inverata la condizione di procedibilità.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in misura pari ai minimi dei compensi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a complessità ridotta, onde tener conto dell'agevole definizione della controversia su una questione di mero rito, in € 3.480,00 -di cui €
1.030,00 per la fase di studio, € 710,00 per la fase introduttiva e € 1.740,00 per la
10 fase decisoria- oltre iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie ex D.M. n.
55/2014, devono essere poste a carico di . Parte_1
Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma I e III c.p.c. invocata dalla società appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da , nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1
individuale “Supermercati 2001 di Sferrazza Diego”, con atto di citazione notificato il 31.10.2019 a avverso la sentenza n. 1150 pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di Agrigento il 12 settembre 2019;
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.480,00, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo il 9.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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