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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 240 /2020
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __3.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che solo parte attrice ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 9 R.G. 240 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 240 /2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Cenatiempo, domiciliata come in atti
ATTRICE
E
C.F. ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola (C.F. ), C.F._1
domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
P a g . 2 | 9
Il sig. , in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la
[...]
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, in virtù dell'inadempimento contrattuale della convenuta per non aver assicurato la regolare attivazione del servizio telefonico e ADSL, con le modalità concordate, sull'utenza dell'attore, e per aver ignorato la richiesta dell'attore di avvalersi del diritto di ripensamento e, di conseguenza, avergli impedito la migrazione ad altro operatore telefonico, lasciandolo, nelle more, privo di linea telefonica e linea ADSL.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva quanto segue:
- di essere titolare per il proprio esercizio commerciale dell'utenza telefonica n.
081981554 gestita dall'operatore telefonico TIM S.p.A. e di aver deciso, nel febbraio del
2019, di migrare ad altro gestore, ovvero sottoscrivendo una Controparte_1
proposta contrattuale comprensiva di linea telefonica e ADSL;
- di aver inoltrato un sollecito alla poiché, dopo dieci giorni dalla richiesta, la CP_1
migrazione dal precedente operatore non era ancora stata perfezionata;
- di aver deciso, avvalendosi del diritto di recesso, di inviare formale disdetta alla compagnia telefonica e per conoscenza anche alla TIM, la quale veniva CP_1
diffidata a non autorizzare la migrazione ad altro gestore;
- di essere rimasto privo di linea telefonica e di essersi rivolto al servizio clienti della TIM
s.p.a. appredendo che la linea telefonica non era più gestita dalla predetta compagnia, ma dalla Controparte_1
- di aver richiesto più volte alla che gli venisse fornito il “link dsl” per Controparte_1
completare la procedura di disdetta, vedendosi replicare che lo avrebbe potuto ricavare esclusivamente dalla prima fattura;
- di essersi visto recapitare due fatture, una prima dell'8 maggio 2019 di importo pari ad
€94,16 (periodo di fatturazione 12 febbraio 2019-22 aprile 2019) e contenente il c.d. codice dsl, ed una seconda, datata 27 giugno 2019, di importo pari a €510,96, nonostante durante quel periodo fosse rimasto privo di linea telefonica;
- di aver presentato in data 27/05/2019 lettera di diffida e messa in mora nei confronti della rimasta tuttavia priva di riscontro;
Controparte_1
P a g . 3 | 9 - di aver ricevuto il ripristino della linea telefonica con ADSL solamente nel giugno del
2019 presso un altro operatore telefonico (Infostrada);
- di aver presentato istanza all'AGICOM per l'apertura di una procedura di conciliazione con la parte convenuta nel presente giudizio, conclusasi con il mancato raggiungimento di un accordo.
In definitiva, la parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della convenuta, per non aver assicurato la regolare attivazione del servizio Controparte_1
telefonico richiesto, con conseguente indennizzo per il disservizio patito.
Chiedeva altresì il ristoro dei danni subiti: in primis del danno patrimoniale, rappresentato dall'impossibilità di utilizzo della linea telefonica per 124 giorni, e della conseguente perdita di chance dovuta all'assenza di linea Internet che ha determinato l'impossibilità di registrare pagamenti tramite “POS” ; chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno di natura non patrimoniale, c.d. danno biologico, morale ed esistenziale, consistente nel temporaneo disagio psichico sofferto a causa dell'assenza prolungata della linea telefonica e ADSL.
Si costituiva in giudizio la sostenendo l'infondatezza sia in fatto Controparte_1
che in diritto della domanda di parte attrice.
In particolare, la nella propria comparsa di costituzione ha precisato che, Controparte_1 così come previsto nella “Carta dei servizi , ai fini della corresponsione CP_1 dell'indennizzo, la richiesta di disdetta va formalizzata per il tramite di una lettera raccomandata, o mediante collegamento al sito internet www.190.it, entro il termine di 30 giorni dal mancato rispetto dello standard previsto. Di conseguenza, la richiesta di indennizzo avanzata dalla parte attrice risulterebbe oltre termine e, quindi, non accoglibile.
Inoltre, secondo la ricostruzione di parte convenuta, “le operazioni di migrazione tra operatori sono a carico dell'operatore cd. donating che, nella specie, non è CP_1
prevedono un tempo di realizzazione di norma di quindici giorni. La dilazione di tale periodo può dipendere da fattori diversi di natura tecnico/geografica ma di certo non può essere imputabile alla (Cfr. comparsa di costituzione e risposta). Controparte_1
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
P a g . 4 | 9 All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato istruttore nelle more del processo, la causa perveniva allo scrivente magistrato che rinviava la causa all'udienza del 18.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda risulta in parte fondata per le ragioni che seguono.
In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass., S.U., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533), in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (e ciò anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, posto che al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento).
Nel caso in esame, la non ha fornito prove circa l'esatto adempimento Controparte_1
della propria prestazione consistente nel completamento della procedura di migrazione, limitandosi a contestare le modalità di esercizio del diritto di ripensamento della controparte.
Acclarato l'inadempimento della convenuta, in merito alla richiesta di indennizzo e di risarcimento del danno si osserva quanto segue.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con Delib. n. 73/11/CONS, il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15 marzo 2011. Dunque,
l'indennizzo automatico in parola va richiesto – secondo la procedura prevista dagli artt.
14 e ss. della Delib. n. 173/2007/CONS e secondo i parametri di calcolo di cui alla Delib.
n. 73/11/CONS – avanti all'AGCOM e non al Giudice ordinario, trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento “automatico” di somme contenute determinate pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere
P a g . 5 | 9 dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale, ove si può unicamente chiedere, in base al codice civile, il risarcimento del danno (in questo senso, cfr. Cass. 21/6/2017 n. 15349; di recente, Tribunale Milano Sez.
XI, Sent., 27/08/2019; Giudice di pace Milano Sez. IV, Sent., 06/05/2019).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “gli indennizzi sono previsti nella delibera
AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno.
Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado dì fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa” (cfr. Cass. 21/6/2017 n. 15349).
In applicazione di siffatti principi, nella vicenda in esame può farsi riferimento a tali parametri nella determinazione del risarcimento dovuto.
In particolare, la “Carta dei servizi” di ciascun operatore telefonico e, quindi, anche di prevede una sezione dedicata alla tutela dei clienti in caso di disservizio Controparte_1 sulla linea. In particolare, con riferimento agli standard stabiliti dall'Agcom nella delibera n.347/18/CONS., è previsto il riconoscimento di un indennizzo in favore degli utenti che subiscano disservizi telefonici di rete fissa, come le interruzioni di linea o il ritardo nella portabilità, purché li abbiano tempestivamente segnalati. L'importo dovuto si calcola sulla base della tabella di riferimento e viene erogato in accredito sulle successive bollette.
Nel caso in esame, la parte attrice ha tempestivamente segnalato il disservizio subìto (cfr. segnalazione 18/02/2019), consistente nel ritardo della procedura di migrazione da altro operatore telefonico e la sospensione della linea telefonica e Internet.
Pertanto, applicando gli artt. 4 (“Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio
P a g . 6 | 9 pari a euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.”) e 5 (“Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 7,50 per ogni giorno di sospensione.”) della suddetta delibera, si deduce che l'attrice ha diritto ad un risarcimento calcolato moltiplicando €7,50 per 15 giorni di ritardo nella procedura di migrazione, a cui vanno sommati ulteriori €7,50 per i giorni di sospensione della linea telefonica (124 giorni).
Di conseguenza, deve essere condannata al pagamento, in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di €1.042,50 (€7,50x15+€7,50x124).
Sotto il profilo del lucro cessante, in ordine danno da perdita della possibilità di conseguire gli utili, dovuto all'impossibilità di utilizzo del POS, giova rammentare come sia esclusa la risarcibilità della “mera possibilità” perduta, in assenza della possibilità per il Tribunale di formulare un rigoroso giudizio di probabilità, sulla scorta delle allegazioni della parte, in odine all'entità del danno subito a causa dell'inadempimento (cfr. Corte di
Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 gennaio – 21 giugno 2017, n. 15349).
In materia di danni collegati alla linea telefonica, va ricordato il principio già affermato da questa Corte secondo il quale (Cass. n. 24632 del 2015) il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (In applicazione di tale principio, la S.C. confermava la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per erronea inserzione del nominativo della ditta ricorrente sull'elenco telefonico, in assenza della prova di uno sviamento di clientela per tale disguido, tanto più che il recapito telefonico della ditta risultava, chiaramente, in altra parte dello stesso elenco cartaceo e in quello "on line").
Nel caso in esame, la società attrice si è limitata ad allegare l'estratto conto degli acquisti effettuati tramite POS e registrati nel corso dell'anno 2018, senza fornire elementi atti a
P a g . 7 | 9 Cont suffragare la dedotta perdita della clientela addebitale al mancato utilizzo del nel periodo del lamentato disservizio. L'asserita perdita della clientela è rimasta priva di supporto probatorio, considerando pure la perdurante possibilità per l'esercente ed i clienti di fare ricorso ad altre modalità di pagamento.
Quanto al danno non patrimoniale asseritamente subito per lesione di interessi costituzionalmente protetti (segnatamente dell'art. 42 Cost.) va rimarcato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la risarcibilità del danno non patrimoniale è possibile solo ove lo stesso si traduca nella lesione di un diritto costituzionalmente garantito, sempre che la lesione non sia grave e che il danno non sia futile (cfr Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Perché si possa procedere al riconoscimento del danno non patrimoniale o morale, quindi, occorre non la violazione di un qualsiasi diritto o facoltà connessa al suo esercizio, bensì la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (diritto alla salute, alla reputazione, eccetera), senza che sia necessaria anche la sussistenza di un fatto reato, a tre condizioni:
a) che l'interesse leso e il pregiudizio sofferto abbiano rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave;
c) che il danno non sia “futile”, vale a dire che lo stesso non consista in meri disagi e fastidi o nella tutela di diritti assolutamente immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr, in tal senso, Cass. civ., sent. cit.).
Nella fattispecie, quindi, non può essere riconosciuto, neppure in via equitativa, alcun risarcimento il danno non patrimoniale asseritamente subito dall'attrice, giacché “la lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio” (cfr Cass. civ., sent. n. 13614 del 21.06.2011) e poiché non è risarcibile il pregiudizio conseguente a meri disagi e fastidi (cfr Cass. civ., sent. n. 20684 del
25.09.2009; Cass. civ., sent. n. 24030 del 13.11.2009).
Il danno non patrimoniale, infine, “anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi 'in re ipsa', ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (cfr Cass. civ., sent. n. 10527 del
13.05.2011) e, nella fattispecie, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale appare non adeguatamente specifica quanto al danno subito, né provata sotto il profilo della effettiva esistenza di un danno risarcibile.
P a g . 8 | 9 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea può trovare accoglimento solo in parte.
Le spese di lite devono essere compensate per il 25%, trattandosi di un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2 c.p.c., mentre per il residuo 75% seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, con decurtazione dei compensi relativi alla fase di trattazione ed istruzione della causa, sostanzialmente non espletata.
Invero, la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr., per ultima, Cass. n. 24645/2021).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice della somma di €1.042,50;
2) condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di Controparte_1 lite che, già compensate per il 25%, liquida per il residuo 75% in complessivi € 2.547,75, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% di detto compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 7/1/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 9 | 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __3.1.2025___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che solo parte attrice ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 9 R.G. 240 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 240 /2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ivana Cenatiempo, domiciliata come in atti
ATTRICE
E
C.F. ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola (C.F. ), C.F._1
domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
P a g . 2 | 9
Il sig. , in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la
[...]
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, in virtù dell'inadempimento contrattuale della convenuta per non aver assicurato la regolare attivazione del servizio telefonico e ADSL, con le modalità concordate, sull'utenza dell'attore, e per aver ignorato la richiesta dell'attore di avvalersi del diritto di ripensamento e, di conseguenza, avergli impedito la migrazione ad altro operatore telefonico, lasciandolo, nelle more, privo di linea telefonica e linea ADSL.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva quanto segue:
- di essere titolare per il proprio esercizio commerciale dell'utenza telefonica n.
081981554 gestita dall'operatore telefonico TIM S.p.A. e di aver deciso, nel febbraio del
2019, di migrare ad altro gestore, ovvero sottoscrivendo una Controparte_1
proposta contrattuale comprensiva di linea telefonica e ADSL;
- di aver inoltrato un sollecito alla poiché, dopo dieci giorni dalla richiesta, la CP_1
migrazione dal precedente operatore non era ancora stata perfezionata;
- di aver deciso, avvalendosi del diritto di recesso, di inviare formale disdetta alla compagnia telefonica e per conoscenza anche alla TIM, la quale veniva CP_1
diffidata a non autorizzare la migrazione ad altro gestore;
- di essere rimasto privo di linea telefonica e di essersi rivolto al servizio clienti della TIM
s.p.a. appredendo che la linea telefonica non era più gestita dalla predetta compagnia, ma dalla Controparte_1
- di aver richiesto più volte alla che gli venisse fornito il “link dsl” per Controparte_1
completare la procedura di disdetta, vedendosi replicare che lo avrebbe potuto ricavare esclusivamente dalla prima fattura;
- di essersi visto recapitare due fatture, una prima dell'8 maggio 2019 di importo pari ad
€94,16 (periodo di fatturazione 12 febbraio 2019-22 aprile 2019) e contenente il c.d. codice dsl, ed una seconda, datata 27 giugno 2019, di importo pari a €510,96, nonostante durante quel periodo fosse rimasto privo di linea telefonica;
- di aver presentato in data 27/05/2019 lettera di diffida e messa in mora nei confronti della rimasta tuttavia priva di riscontro;
Controparte_1
P a g . 3 | 9 - di aver ricevuto il ripristino della linea telefonica con ADSL solamente nel giugno del
2019 presso un altro operatore telefonico (Infostrada);
- di aver presentato istanza all'AGICOM per l'apertura di una procedura di conciliazione con la parte convenuta nel presente giudizio, conclusasi con il mancato raggiungimento di un accordo.
In definitiva, la parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della convenuta, per non aver assicurato la regolare attivazione del servizio Controparte_1
telefonico richiesto, con conseguente indennizzo per il disservizio patito.
Chiedeva altresì il ristoro dei danni subiti: in primis del danno patrimoniale, rappresentato dall'impossibilità di utilizzo della linea telefonica per 124 giorni, e della conseguente perdita di chance dovuta all'assenza di linea Internet che ha determinato l'impossibilità di registrare pagamenti tramite “POS” ; chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno di natura non patrimoniale, c.d. danno biologico, morale ed esistenziale, consistente nel temporaneo disagio psichico sofferto a causa dell'assenza prolungata della linea telefonica e ADSL.
Si costituiva in giudizio la sostenendo l'infondatezza sia in fatto Controparte_1
che in diritto della domanda di parte attrice.
In particolare, la nella propria comparsa di costituzione ha precisato che, Controparte_1 così come previsto nella “Carta dei servizi , ai fini della corresponsione CP_1 dell'indennizzo, la richiesta di disdetta va formalizzata per il tramite di una lettera raccomandata, o mediante collegamento al sito internet www.190.it, entro il termine di 30 giorni dal mancato rispetto dello standard previsto. Di conseguenza, la richiesta di indennizzo avanzata dalla parte attrice risulterebbe oltre termine e, quindi, non accoglibile.
Inoltre, secondo la ricostruzione di parte convenuta, “le operazioni di migrazione tra operatori sono a carico dell'operatore cd. donating che, nella specie, non è CP_1
prevedono un tempo di realizzazione di norma di quindici giorni. La dilazione di tale periodo può dipendere da fattori diversi di natura tecnico/geografica ma di certo non può essere imputabile alla (Cfr. comparsa di costituzione e risposta). Controparte_1
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
P a g . 4 | 9 All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato istruttore nelle more del processo, la causa perveniva allo scrivente magistrato che rinviava la causa all'udienza del 18.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda risulta in parte fondata per le ragioni che seguono.
In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass., S.U., sent. 30 ottobre 2001, n.
13533), in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (e ciò anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, posto che al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento).
Nel caso in esame, la non ha fornito prove circa l'esatto adempimento Controparte_1
della propria prestazione consistente nel completamento della procedura di migrazione, limitandosi a contestare le modalità di esercizio del diritto di ripensamento della controparte.
Acclarato l'inadempimento della convenuta, in merito alla richiesta di indennizzo e di risarcimento del danno si osserva quanto segue.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con Delib. n. 73/11/CONS, il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15 marzo 2011. Dunque,
l'indennizzo automatico in parola va richiesto – secondo la procedura prevista dagli artt.
14 e ss. della Delib. n. 173/2007/CONS e secondo i parametri di calcolo di cui alla Delib.
n. 73/11/CONS – avanti all'AGCOM e non al Giudice ordinario, trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento “automatico” di somme contenute determinate pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere
P a g . 5 | 9 dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale, ove si può unicamente chiedere, in base al codice civile, il risarcimento del danno (in questo senso, cfr. Cass. 21/6/2017 n. 15349; di recente, Tribunale Milano Sez.
XI, Sent., 27/08/2019; Giudice di pace Milano Sez. IV, Sent., 06/05/2019).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “gli indennizzi sono previsti nella delibera
AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno.
Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado dì fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa” (cfr. Cass. 21/6/2017 n. 15349).
In applicazione di siffatti principi, nella vicenda in esame può farsi riferimento a tali parametri nella determinazione del risarcimento dovuto.
In particolare, la “Carta dei servizi” di ciascun operatore telefonico e, quindi, anche di prevede una sezione dedicata alla tutela dei clienti in caso di disservizio Controparte_1 sulla linea. In particolare, con riferimento agli standard stabiliti dall'Agcom nella delibera n.347/18/CONS., è previsto il riconoscimento di un indennizzo in favore degli utenti che subiscano disservizi telefonici di rete fissa, come le interruzioni di linea o il ritardo nella portabilità, purché li abbiano tempestivamente segnalati. L'importo dovuto si calcola sulla base della tabella di riferimento e viene erogato in accredito sulle successive bollette.
Nel caso in esame, la parte attrice ha tempestivamente segnalato il disservizio subìto (cfr. segnalazione 18/02/2019), consistente nel ritardo della procedura di migrazione da altro operatore telefonico e la sospensione della linea telefonica e Internet.
Pertanto, applicando gli artt. 4 (“Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio
P a g . 6 | 9 pari a euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.”) e 5 (“Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 7,50 per ogni giorno di sospensione.”) della suddetta delibera, si deduce che l'attrice ha diritto ad un risarcimento calcolato moltiplicando €7,50 per 15 giorni di ritardo nella procedura di migrazione, a cui vanno sommati ulteriori €7,50 per i giorni di sospensione della linea telefonica (124 giorni).
Di conseguenza, deve essere condannata al pagamento, in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di €1.042,50 (€7,50x15+€7,50x124).
Sotto il profilo del lucro cessante, in ordine danno da perdita della possibilità di conseguire gli utili, dovuto all'impossibilità di utilizzo del POS, giova rammentare come sia esclusa la risarcibilità della “mera possibilità” perduta, in assenza della possibilità per il Tribunale di formulare un rigoroso giudizio di probabilità, sulla scorta delle allegazioni della parte, in odine all'entità del danno subito a causa dell'inadempimento (cfr. Corte di
Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 gennaio – 21 giugno 2017, n. 15349).
In materia di danni collegati alla linea telefonica, va ricordato il principio già affermato da questa Corte secondo il quale (Cass. n. 24632 del 2015) il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (In applicazione di tale principio, la S.C. confermava la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per erronea inserzione del nominativo della ditta ricorrente sull'elenco telefonico, in assenza della prova di uno sviamento di clientela per tale disguido, tanto più che il recapito telefonico della ditta risultava, chiaramente, in altra parte dello stesso elenco cartaceo e in quello "on line").
Nel caso in esame, la società attrice si è limitata ad allegare l'estratto conto degli acquisti effettuati tramite POS e registrati nel corso dell'anno 2018, senza fornire elementi atti a
P a g . 7 | 9 Cont suffragare la dedotta perdita della clientela addebitale al mancato utilizzo del nel periodo del lamentato disservizio. L'asserita perdita della clientela è rimasta priva di supporto probatorio, considerando pure la perdurante possibilità per l'esercente ed i clienti di fare ricorso ad altre modalità di pagamento.
Quanto al danno non patrimoniale asseritamente subito per lesione di interessi costituzionalmente protetti (segnatamente dell'art. 42 Cost.) va rimarcato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la risarcibilità del danno non patrimoniale è possibile solo ove lo stesso si traduca nella lesione di un diritto costituzionalmente garantito, sempre che la lesione non sia grave e che il danno non sia futile (cfr Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Perché si possa procedere al riconoscimento del danno non patrimoniale o morale, quindi, occorre non la violazione di un qualsiasi diritto o facoltà connessa al suo esercizio, bensì la lesione di un diritto costituzionalmente garantito (diritto alla salute, alla reputazione, eccetera), senza che sia necessaria anche la sussistenza di un fatto reato, a tre condizioni:
a) che l'interesse leso e il pregiudizio sofferto abbiano rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave;
c) che il danno non sia “futile”, vale a dire che lo stesso non consista in meri disagi e fastidi o nella tutela di diritti assolutamente immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr, in tal senso, Cass. civ., sent. cit.).
Nella fattispecie, quindi, non può essere riconosciuto, neppure in via equitativa, alcun risarcimento il danno non patrimoniale asseritamente subito dall'attrice, giacché “la lesione di un diritto inviolabile non determina, di per sé, la sussistenza di un danno risarcibile, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio” (cfr Cass. civ., sent. n. 13614 del 21.06.2011) e poiché non è risarcibile il pregiudizio conseguente a meri disagi e fastidi (cfr Cass. civ., sent. n. 20684 del
25.09.2009; Cass. civ., sent. n. 24030 del 13.11.2009).
Il danno non patrimoniale, infine, “anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi 'in re ipsa', ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (cfr Cass. civ., sent. n. 10527 del
13.05.2011) e, nella fattispecie, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale appare non adeguatamente specifica quanto al danno subito, né provata sotto il profilo della effettiva esistenza di un danno risarcibile.
P a g . 8 | 9 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea può trovare accoglimento solo in parte.
Le spese di lite devono essere compensate per il 25%, trattandosi di un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca, ex art. 92 comma 2 c.p.c., mentre per il residuo 75% seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, con decurtazione dei compensi relativi alla fase di trattazione ed istruzione della causa, sostanzialmente non espletata.
Invero, la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr., per ultima, Cass. n. 24645/2021).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di parte attrice della somma di €1.042,50;
2) condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di Controparte_1 lite che, già compensate per il 25%, liquida per il residuo 75% in complessivi € 2.547,75, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% di detto compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 7/1/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 9 | 9