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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Dario Morsiani Consigliere
Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1427 del Ruolo Generale dell'anno
2023.
T R A
(c.f. , in proprio ex art. 83 Parte_1 C.F._1
c.p.c, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Vicolo V. Bellini n. 12.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.,
(c.f. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._2 CP_4
) e (c.f. C.F._3 Controparte_5
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gian Paolo Belloni C.F._4
Peressutti e Luca Belloni Peressutti, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Via E. Filiberto n. 3.
PARTE APPELLATA
E
, contumace. Controparte_6
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 1284 del Tribunale di
Padova pubblicata il 16/6/2023.
Causa decisa nella camera di consiglio del 19/12/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante rigettata ogni domanda, conclusione, istanza, domande riconvenzionali formulate dagli appellati con comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1284/2023 del Tribunale
1 di Padova, pubblicata il 16.06.2023, Rep. 2561/2023 del 20.06.2023, Rg. n.
6184/2020,
In via pregiudiziale e cautelare: Sospendere ex art. 283 cpc, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1284/2023 del Tribunale di Padova, ricorrendone i presupposti di legge per tutto quanto esposto nella parte motiva del presente atto o previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti.
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che meglio in epigrafe identificato, è Parte_1 proprietario esclusivo, per maturata usucapione acquisitiva, della terrazza a pozzetto, della grandezza di m. 2,45 x m. 4,12, situata nel lato nord del II° piano del proprio immobile, sito nel Comune di Padova, Via San Prosdocimo 8, censito in N.C.E.U. Sez. F, Foglio 4, mappale 103 sub 3, come anche identificata nella piantina di cui all'All. 5 fasc. causa I° grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2. Conseguentemente ordinare alle Autorità competenti (Catasto e Conservatore) di procedere con il frazionamento e l'identificazione dell'area condominiale interessata dalla pronuncia e procedere con le necessarie variazioni ipo-catastali, e all'adempimento delle formalità pubblicitarie di cui all'art. 2651 cod. civ. al fine della trascrizione e opponibilità ai terzi, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
3. Rigettarsi tutte le domande formulate dai convenuti in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte, ed in quanto i convenuti in ogni caso, sono decaduti dal potere di proporre le relative azioni possessorie ed anche ogni altra eventuale azione, con conseguente prescrizione del relativo diritto.
4. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.
Per la parte appellata IN VIA PRELIMINARE dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO rigettarsi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 1284/2023 del Tribunale di Padova, per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello;
IN OGNI CASO NEL MERITO accogliersi le domande riconvenzionali formulate in prime cure dagli odierni appellati, riproposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello, e qui di seguito riportate:
IN VIA RICONVENZIONALE accertata la non usucapibilità delle opere realizzate dall'attore e/o dai suoi danti causa, così come meglio identificate in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello, accertato e dichiarato il carattere di innovazione abusiva delle medesime per tutte le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello, condannare l'attore al ripristino dello stato dei luoghi tramite rimozione degli abusi compiuti, con eliminazione della terrazza a pozzetto e di ogni altro intervento abusivo che ad essa si ricolleghi, nonché condannare quest'ultimo al risarcimento dei relativi danni da determinarsi a mezzo di espletanda C.T.U., ovvero, in ogni caso, in via equitativa;
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE accertata la illegittima apprensione o
2 alterazione, da parte dell'attore e dei suoi danti causa, delle parti e degli spazi comuni del fabbricato condominiale, nonché delle parti di proprietà esclusiva di altri condomini, così come descritte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello, condannare l'avv. alla rimessione in pristino Parte_1 stato e alla restituzione al e ai condomini delle suddette parti e dei CP_1 suddetti spazi, nonché condannarlo a risarcire i convenuti del pregiudizio subito da tale occupazione abusiva, se del caso determinando il valore locatizio dei beni occupati a mezzo di espletanda C.T.U., od eventualmente in via equitativa ex art. 1226 cc., qui monetizzata in un importo non inferiore ad € 150,00/mese dal momento dell'effettiva occupazione al momento della effettiva restituzione, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione;
IN SUBORDINE ED IN VIA RICONVENZIONALE nella denegata ipotesi in cui fossero accolte le domande attoree, e non fosse per converso accolta la domanda riconvenzionale di ripristino, previamente accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 69 disp. att. c.c., disporre attraverso C.T.U. la revisione delle tabelle millesimali e, all'esito, determinare le spese condominiali dovute dall'attore, e per l'effetto condannarlo al pagamento dei costi per la revisione delle tabelle, nonché delle suddette spese condominiali, per come rideterminate e ritenute di giustizia, e ciò quanto meno a far data dalla relativa domanda giudiziale, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria;
SPESE con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, , Parte_1 conveniva in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
, , Controparte_7 CP_3 CP_4 Controparte_5
e per sentire accertata e dichiarata l'usucapione della terrazza Controparte_6 situata nel lato nord del II° piano del proprio appartamento nel Comune di Padova,
Via San Prosdocimo 8, censito in N.C.E.U. Sez. F, Foglio 4, mappale 103 sub 3.
1.1. Esponeva parte attrice:
- di aver acquistato l'appartamento con atto di compravendita del 24/12/2009, rep. 180.373 del notaio , nello stabile denominato “La Casa” costituito in Per_1 Condominio denominato ”, dai propri fratelli e Controparte_1 CP_8
, nudi proprietari, e dalla madre , usufruttaria;
CP_9 Persona_2
- l'appartamento è composto da primo piano (corrispondente al 2° piano del condominio) e secondo piano (corrispondente al terzo e ultimo piano del condominio) con locali mansardati che occupano il piano sottotetto;
- nel 1982, aggiungeva l'attore, per ricavare una terrazza all'ultimo piano, erano stati “eliminati circa mq 10 di falda del tetto” ed era “stata occupata l'area di sottotetto di proprietà condominiale, sottostante la falda di tetto eliminata”, terrazza sempre utilizzata “dall'usufruttuaria…e dai nudi proprietari, ...Poi, dal 2009, della terrazza ne ha usufruito, in modo continuato ed esclusivo” l'attore;
- inoltre, esponeva sempre parte attrice: “L'immobile “La Casa”, di cui fa parte l'unità immobiliare di proprietà per effetto del D.M. 05.09.1955 emanato ai Pt_1 sensi dell'art. 1 L.1089/1939 è stato dichiarato “bene di interesse culturale” ed è, quindi, sottoposto alle vigenti disposizioni di tutela di cui alla parte II del D.Lgs n.
3 42 del 22.01.2004, Codice dei Beni culturali. In data 26.02.2015 è stato avviato, da parte della Controparte_10
, un procedimento…concluso con
[...] il Decreto del Direttore della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 17.12.2019”, oggetto di impugnazione in sede amministrativa;
- sulla terrazza, affermava l'attore: “mai alcun utilizzo è stato concesso ai condomini. E', quindi, interesse dell'attore ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà dell'area condominiale dell'edificio in cui è presente la terrazza, a titolo originario per maturata usucapione, dovendosi riunire il suo possesso a quello dei precedenti proprietari”.
2. Si costituivano il , l' Controparte_1 [...]
e Controparte_7 CP_3 CP_4 CP_5
chiedendo il rigetto della domanda, contestando l'immissione in possesso
[...] dell'area con l'atto di acquisto del fabbricato e sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'accessione del possesso, in assenza di qualunque menzione della terrazza nell'atto di acquisto e nelle planimetrie allegate.
2.1. In via riconvenzionale parte convenuta chiedeva la condanna al ripristino dei luoghi:
- trattandosi di una innovazione vietata per le trasformazioni realizzate con appropriazione definitiva di cose comuni e pregiudizio alla sicurezza del fabbricato, come si ricaverebbe anche dal citato D.M. del 2019;
- per violazione del decoro architettonico dell'edificio, considerato anche il pregio artistico e storico del fabbricato e per tale ragione assoggettato a vincolo culturale.
2.2. Chiedeva infine la parte convenuta la condanna al risarcimento del danno per il mancato godimento di quanto occupato nella misura indicata pari al valore locatizio o equitativamente ex art. 1226 c.c. dal momento dell'occupazione.
3. restava contumace. Controparte_6
4. Il Tribunale di Padova, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova per testi, così disponeva:
1) rigetta la domanda attorea in quanto infondata;
2) condanna all'eliminazione della terrazza a pozzetto Parte_1 abusivamente realizzata nell'immobile così catastalmente indicato: Comune di Padova, Sez. F Foglio 4 mappale: 103 sub 3, Via San Prosdocimo n. 8, piano 2-3 z.c. 2 cat. A/2, cl. 3 vani 5 R.C.E.787,60;
3) condanna al risarcimento dei danni a favore dei convenuti Parte_1 equitativamente determinato in € 20.000,00=;
4) pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U.; Parte_1
5) condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
in persona dell'Amministratore p.t., dell'
[...] [...] di Padova in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_7
di e di delle spese di lite che CP_3 CP_4 Controparte_5 vengono liquidate in complessive €10.860,00= oltre IVA, CPA rimborso spese forfettarie.
4. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse:
- dall'istruttoria svolta era emerso che l'immobile acquistato dall'attore (mappale:
103 sub 3, Via San Prosdocimo n. 8, piano 2-3 z.c. 2 cat. A/2, cl. 3 vani 5 R.C.E.787,60), si trovava nel condominio ” dichiarato, con Controparte_1
D.M. 05.09.1955 emanato ai sensi dell'art. 1 L.1089/1939, “bene di interesse
4 culturale” e sottoposto alle vigenti disposizioni di tutela di cui alla parte II del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004;
- gli interventi eseguiti nell'appartamento erano stati oggetto del decreto n. rep. 1826 del 17.12.2019 da parte del
[...]
, contenente Controparte_11 l'ordine di eseguire le opere necessarie alla reintegrazione dello stato originario delle porzioni immobiliari interessate;
con successiva sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto l'impugnazione proposta dall'attore avverso il predetto decreto era stata rigettata;
- sulla domanda di usucapione, rilevava il primo giudice la mancanza di un possesso idoneo, avendo parte attrice acquistato il bene con contratto del 24/11/2009, da meno di venti anni, e l'inapplicabilità dell'art. 1146, comma 2, c.c.;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, riteneva il primo giudice che la terrazza di complessivi mq 11,47 con le opere descritte, senza
“approvazione condominiale, né Comunale né da parte della Soprintendenza”, costituisse una innovazione, risultando modificata la copertura esistente con eliminazione di una porzione di tetto e alterazione della destinazione della cosa comune e che, inoltre, impedisse agli altri proprietari di farne parimenti uso, mentre la violazione del decoro architettonico aveva trovato conferma nei rilievi del c.t.u.;
- dette violazioni comportavano la condanna dell'attore al pagamento dell'importo determinato equitativamente in € 20.000,00. 5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituivano il , l' Controparte_1 Controparte_7
e
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa di costituzione e risposta.
restava contumace. Controparte_6
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. I motivi di appello.
Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza, per violazione degli artt.
101 e 161, 1 comma, c.p.c., essendo stata ritenuta decisiva una circostanza rilevata d'ufficio - la necessità che un nudo proprietario/cedente faccia un atto di interversione contro l'usufruttuario, per poter poi trasferire al cessionario un diritto di diversa natura –, mai precedentemente sollevata.
Con il secondo motivo si deduce che erroneamente sarebbe stato affermato che il diritto di usufrutto può essere usucapito solo se il nudo proprietario pone in essere un formale atto di interversione del possesso, che gli consenta di mutare la detenzione in possesso, mentre il primo giudice non avrebbe considerato che: “i nudi proprietari e che hanno posseduto la terrazza per CP_8 CP_12 mezzo dell'usufruttuaria (senza che si ponesse alcun problema di “interversione”, né nei confronti della stessa, né nei confronti del Condominio), hanno trasferito, con l'atto del 2009, tale possesso all'avente causa, odierno attore, il quale ha seguitato a possederla, fino al maturare dei vent'anni necessari per l'usucapione. E' irrilevante, ovviamente, il fatto che l'odierno attore stia possedendo quale proprietario pieno mentre i suoi danti causa abbiano posseduto quali nudi proprietari”.
5 Inoltre, aggiunge sempre l'appellante, l'atto scritto, rogato da notaio, costituisce titolo astrattamente idoneo al trasferimento di un bene immobile come una terrazza. Con il terzo motivo si contesta l'illegittimo accoglimento delle domande riconvenzionali di ripristino dei luoghi e pagamento dell'indennità liquidata senza considerare l'eccepita decadenza dell'azione e prescrizione del diritto. Inoltre, la domanda di ripristino con demolizione di manufatti configura una ipotesi di litisconsorzio tra tutti i comproprietari dei beni comuni interessati, ma nella specie “il contraddittorio non è stato integrato, atteso che la condomina
[...]
non è stata citata in causa dal ma solo dall'attore ed Controparte_6 CP_1 è rimasta contumace nel primo grado di giudizio”. Aggiunge ulteriormente l'appellante che:
- erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che la costruzione della terrazza costituirebbe una innovazione per alterazione della cosa comune e del decoro architettonico riportando quanto rilevato dal c.t.u. senza motivazione;
- sul provvedimento adottato dalla Soprintendenza, “(la quale ha stabilito che la terrazza fosse da chiudere e la falda del tetto da ripristinare)…è evidente che la
Sopraintendenza abbia effettuato le proprie valutazioni, per le proprie finalità, che sono quelle di tutela dei beni di pregio storico, architettonico, ecc..., di talché è ovvio che la Sopraintendenza non abbia approvato un taglio della falda di tetto di un immobile sottoposto alla sua tutela e abbia ordinato il ripristino! Diverso, però, è quando la suddetta valutazione del decoro deve farsi nei rapporti fra privati”;
- la condanna al pagamento dell'indennità sarebbe ingiustificata, in assenza di un pregiudizio, non sussistendo alcun utilizzo “della parte di edificio condominiale appresa dal non accessibile ai condomini, e di indicazione dei criteri seguiti Pt_1 per determinare l'importo di € 20.000,00.
* * *
7. I primi due motivi di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati.
7.1. Innanzitutto, sulle questioni preliminari sollevate, appare utile ricordare che:
- premesso che sulla domanda di usucapione risultano convenuti tutti i condomini, sulle domande riconvenzionali anche ove vertenti in tema di diritti reali dei singoli condòmini sulle parti comuni, quale quella in esame, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale concorrente con quello dell'amministratore (cfr. Cass. S.U. 10934/2019);
- il diritto di ciascun condomino ha per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti degli altri condomini, con la conseguenza che egli può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (cfr. Cass.18091/2002);
- in tema di usucapione, non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c. ove venga rilevato il difetto di uno degli elementi costitutivi della pretesa, e cioè una determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda, dovendosi accertare in ogni caso, anche d'ufficio, l'assenza, risultante dagli atti del giudizio, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.
Le censure proposte dall'appellante al riguardo sono pertanto infondate.
7.2. Ciò premesso, in relazione alla domanda di usucapione:
6 - chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017);
- l'art. 1146 cod. civ., comma 2, contempla l'istituto della accessione del possesso in favore del solo "successore a titolo particolare ", qualifica che necessariamente richiede che chi lo invoca sia provvisto di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso, ancorché invalido o a non domino;
- affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa,
è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. 6353/2010 e 8502/2005);
- l'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio (cfr. Cass. 22348/2011).
7.3. Nella specie, il contratto di compravendita del 2009 non fa alcuna menzione della terrazza a pozzetto e non sussistono pertanto le condizioni richieste dall'art. 1146 c.c., comma 2 affinché l'attore possa unire il proprio possesso a quello dei propri danti causa ai fini dell'acquisito per usucapione della sua proprietà.
8. Anche il terzo motivo di appello è infondato e viene respinto. Esclusa la pretesa usucapione, quanto alla eccepita prescrizione del diritto degli appellati, l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione.
Onere, invece, non assolto dall'attore ora appellante, v. verbale udienza prima comparizione del 15/3/2021. 8.1. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante: “L'azione con la quale il condominio di un edificio chiede la rimozione di opere che un condomino abbia effettuato sulla cosa comune, oppure nella propria unità immobiliare, con danno alle parti comuni, in violazione degli artt. 1102, 1120 e 1122 c.c., ha natura reale, e, pertanto, giacché estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà, non è suscettibile di prescrizione”, cfr. Cass. 7727/2000 e 14622/2018.
8.2. Nel merito, in tema di condominio, premesso che la legittimità di un intervento sulle parti comuni, come la trasformazione di parte del tetto condominiale in terrazza, postula che non ne risulti arrecato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio:
- per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni
(qualunque "opus novum"), ma solamente quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In altre parole, nell'ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico - giuridico, vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che
7 mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto” (cfr. Cass. 16902/2023);
- in particolare, ove “il proprietario dell'ultimo piano abbatta parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione di una terrazza, con destinazione ad uso esclusivo, siffatta modifica integra una utilizzazione non consentita delle cose comuni e, dunque, una innovazione vietata, giacché le trasformazioni strutturali realizzate determinano l'appropriazione definitiva di cose comuni alla proprietà individuale, con conseguente lesione dei diritti degli altri condomini” (cfr.
Cass.11490/2020 e 19281/2009);
8.3. Nella fattispecie, sullo stato dei luoghi e sulle opere eseguite, dalla c.t.u. svolta
è emerso che:
- la terrazza è stata “ricavata con taglio di una porzione di falda del tetto condominiale e l'occupazione di una porzione di area condominiale del sottotetto, posta al terzo piano dell'appartamento che si sviluppa ai piani secondo e terzo- sottotetto, sito nel centro storico del comune di Padova in via San Prosdocimo al civico 8…L'intero immobile è sottoposto alle disposizioni di tutela previste dalla parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004, per effetto del D.M. 5.09.1955, emanato ai sensi della L. 1089/1939 e trascritto presso la CRRII di Padova in data 06.03.1956 ai nn. 2578/2068”, v. pag. 3 c.t.u. del 28/12/2022;
- la terrazza di dimensioni planimetriche calpestabili di m 2,46 x 4,66 di complessivi mq 11,47 “occupa uno spazio del sottotetto composto dalla struttura della falda del tetto, tagliata per la creazione della medesima terrazza e al posizionamento dei suoi manufatti accessori”, v. pag. 34 c.t.u. del 28/12/2022. 8.4. Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha riconosciuto il diritto dei restanti condomini di opporsi e fondata la richiesta di riduzione in pristino.
L'intervento edilizio eseguito dall'appellante, infatti, anche se contenuto negli originari limiti di altezza, ha riguardato il tetto modificato mediante CP_13 taglio della struttura della falda, con incremento della porzione di proprietà esclusiva.
Opere di trasformazione strutturali che, pertanto, anche in violazione dell'art. 1117ter, 5 comma, Modificazioni delle destinazioni d'uso, integrano una utilizzazione non consentita delle cose comuni e, dunque, un'innovazione vietata, giacché le trasformazioni strutturali realizzate incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini.
8.5. Infondata è anche la censura proposta sull'accertata violazione del decoro architettonico.
Al riguardo, ai fini della tutela prevista dall'articolo 1120 del codice civile (ma anche dagli artt. 1117-ter, 5 comma, e 1122, 2 comma, c.c.) per decoro architettonico “deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità” (cfr. Cass. 851/2007);
- sono vietate le innovazioni lesive del decoro architettonico del fabbricato condominiale, quando alterino le linee architettoniche, o comunque si
8 riflettano negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio (cfr. Cass. 37732/2021).
8.6. Nella specie, la particolare struttura e armonia dello stabile emerge dai rilievi contenuti nella c.t.u. (tre piani con sottotetto nel centro storico di Padova con
“quattro occhi di portico” e tetto con tegole), v. foto a pag. 1 e 4 c.t.u. del 28/12/2022.
Inoltre, si evidenzia ulteriormente nella c.t.u., le opere per la realizzazione della terrazza “con interruzione della travatura portante della copertura e installazione di apparecchiature tecnologiche e sovrastrutture” in quanto incidenti sulla regolare integrità e continuità della copertura preesistente non sono “compatibili alle caratteristiche architettoniche e tipologiche”, come peraltro già oggetto del citato provvedimento della Soprintendenza.
8.7. In questo contesto caratterizzato dalla sussistenza di un'indubbia identità del fabbricato, la rilevanza culturale, oggetto del vincolo che pone il bene in regime di tutela pacificamente riconosciuto dalla stessa parte appellante, si aggiunge, dunque, quale ulteriore limite all'uso del bene condominiale, alla necessità di rispettare il decoro architettonico.
Il motivo di appello va dunque rigettato.
9. Quanto al danno liquidato nella misura complessiva di € 20.000,00 in favore degli attori, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, mancando un rigido parametro per la peculiarità della porzione immobiliare occupata, legittimamente è stato liquidato equitativamente dal primo giudice a norma dell'art. 1226 c.c. per l'obiettiva difficoltà di una sua precisa determinazione (cfr. Cass. 7485/2011 e
4741/2014).
9.1. Considerata, infatti, la descrizione contenuta nella c.t.u. con planimetrie e rilievi fotografici, la significativa entità della terrazza (mq. 11,47), il contesto
(edificio assoggettato a vincolo per la rilevanza culturale), la posizione (nel centro storico di un'importante città, di regola, con i valori immobiliari e locativi più elevati) e la durata della violazione, la somma liquidata, già attualizzata e quindi comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria alla data della sentenza di primo grado, appare equa, con conseguente rigetto della censura.
10. In conclusione, il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese di lite del grado in favore del , l' Controparte_1 [...]
e Controparte_7 CP_3 CP_4 CP_5
in solido fra loro.
[...]
Spese liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Nulla per le spese per non avendo svolto difese. Controparte_6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore Parte_1 del , l' Controparte_1 Controparte_7
e in solido fra loro, che
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
9 si liquidano complessivamente in € 6.946,00 oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 19/12/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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