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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 1036/2014 vertente
TRA
, C.F.: rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luigi Giordano e dell'avv. Loredana De
Nicola, in virtù di procure in atti.
ATTRICE
e
C.F.: , in proprio e in Controparte_1 C.F._2 qualità di successore a titolo particolare di elettivamente Controparte_2 domiciliato in Belvedere Marittimo (CS), via G. Fortunato n. 86, presso lo studio dell'avv. Francesco Perre che lo rappresenta e difende in virtù di mandato steso a margine delle rispettive comparse di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e
, C.F.: , elettivamente domiciliata Controparte_3 C.F._3 in Belvedere Marittimo (CS), via Filippo Renda n. 19 presso lo studio dell'Avv.
Gianpaolo Aita, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
CONVENUTA
OGGETTO: scioglimento della comunione.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sulla domanda di scioglimento della comunione.
La domanda è fondata e va accolta.
Con la presente azione giudiziaria la parte attrice chiede disporsi, previo scioglimento della comunione, la divisione giudiziale della massa ereditaria pervenuta a lei e ai suoi fratelli – odierni convenuti – dalla loro madre, defunta senza Controparte_4 lasciare testamento, con attribuzione ai singoli coeredi della quota ad ognuno spettante, pari a 1/4 ciascuno, e ordinarsi – se divisibile – la divisione in appartamenti dell'immobile ove abitava la de cuius, con attribuzione ad essa istante di un appartamento all'interno dello stesso.
A sostegno della domanda l'attrice deduce che i beni intestati alla de cuius, ricadenti nella successione legittima e su cui i coeredi posseggono una quota ideale di 1/4 ciascuno, sarebbero costituiti da n. 12 immobili siti nel Comune di Belvedere
Marittimo e, nello specifico, da: 1) immobile censito al foglio n. 37, particella n. 108 sub 1, cat. C/2, di mq 54,00; 2) immobile censito al foglio n. 37, particella n. 423 sub
5, cat. C/1, di mq 37,00; 3) immobile censito al foglio n. 37, particella n. 206 sub 1, cat. A/5; 4) immobile censito al foglio n. 37, particella n. 405 sub 4, cat. A/4; 5) immobile censito al foglio n. 37, particella n. 405 sub 6, cat. A/5; 6) immobile censito al foglio n. 37, particella n. 405 sub 8, cat. A/4; 7) immobile censito al foglio n. 37, particella n. 405 sub 9, categoria A/5; 8) terreno censito al foglio n. 37, particella n.
427, di mq 94; 9) immobile della specie fabbricato rutale diruto censito al foglio n.
37, particella n. 444 sub 23;10) immobile della specie fabbricato rurale diruto censito al foglio n. 37, particella n. 445, di mq 46; 11) terreno censito al foglio n. 37, particella n. 739, di mq 860; 12) terreno censito al foglio n. 30, particella n. 56, di mq
1.470,00 (v. dichiarazione di successione, in atti). Deduce altresì l'attrice che vani si sarebbero dimostrati i precedenti tentativi, esperiti tra i germani, di pervenire ad una divisione bonaria dei cespiti ereditati poiché, in particolare, ci sarebbe stata opposizione da parte dei fratelli alla divisione della casa materna, proposta dalla stessa attrice per ragioni affettive.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di divisione Controparte_1 giudiziale dell'asse ereditario avanzata dalla sorella, evidenziando che non era mai stato raggiunto tra i fratelli un accordo in merito alla divisione poiché sarebbe stata volontà della de cuius attribuire la casa materna alla sola figlia , la Controparte_2 quale aveva completamente ristrutturato l'immobile, a propria cura e spese, sul presupposto che tale bene le sarebbe stato assegnato in qualità di figlia che aveva assistito la madre fino al giorno della dipartita;
di tale volontà tutti gli altri germani coeredi sarebbero stati a conoscenza e l'avrebbero accettata. 2 Anche , costituitasi in giudizio, aderiva alla richiesta di divisione Controparte_3 giudiziale della massa ereditaria, giustificando il mancato raggiungimento dell'accordo di divisione con le medesime deduzioni formulate dal fratello.
Nelle more del giudizio decedeva la convenuta e il processo Controparte_2 veniva riassunto da (v. ricorso ex art. 303 c.p.c. del 28.8.2017) nei Parte_1 confronti dei suoi eredi.
Nella posizione processuale della convenuta defunta è subentrato CP
, in qualità di suo successore a titolo particolare, in virtù di testamento
[...] olografo del 16.5.2016, pubblicato a cura del notaio il 14.3.2017 (v. Per_1 pubblicazione di testamento olografo, rep. n. 29.353, racc. n. 11.743, allegato al fascicolo di ), con il quale manifestava la Controparte_1 Controparte_2 volontà di devolvere al fratello tutto quanto le sarebbe spettato dalla divisione dei beni ereditari di proprietà della madre.
Ciò posto, la domanda di scioglimento della comunione merita accoglimento;
quanto alla modalità di divisione dei beni comuni, si ritiene che essa possa avvenire mediante assegnazione dei beni in natura in proporzione alle quote di cui ciascun coerede è titolare.
Com'è noto, l'art. 1111, comma 1, c.c. riconosce a ciascuno dei partecipanti il diritto potestativo di richiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione (“Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”).
Ai sensi dell'art. 1112 c.c., lo scioglimento della comunione non può essere chiesto allorquando essa abbia ad oggetto cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso per il quale sono destinate. La citata disposizione normativa fa rinvio – tra gli altri – all'art. 720 c.c. che, sebbene sistematicamente collocato nel titolo dedicato alle divisioni ereditarie, è applicabile anche alle divisioni per scioglimento della comunione.
Orbene, secondo quanto disposto all'art. 720 c.c., se vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione del partecipante alla comunione che abbia diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più partecipanti se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei partecipanti è disposto a ciò, si fa luogo alla vendita all'incanto.
3 In caso contrario, se la cosa comune può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, la divisione ha luogo in natura (art. 1114
c.c.).
Nel caso di specie, il CTU, ing. , incaricato di redigere un progetto Persona_2 di divisione, previa identificazione e valutazione degli immobili ricadenti in successione con formazione delle quote spettanti a ciascun coerede, ha innanzitutto rilevato che nella denuncia di successione di compaiono due Controparte_4 immobili “che risultano essere stati alienati recentemente a terzi, di comune accordo tra gli eredi”; sicché tali immobili non sono stati considerati dal CTU nel progetto di divisione (v. p. 6 della CTU).
Il consulente tecnico ha, dunque, a fini estimativi, proceduto alla descrizione degli immobili ricadenti in successione e ha accertato, quanto all'immobile censito al foglio 37, p.lla 206, sub 1, che trattasi di immobile posto a piano terreno in un fabbricato di maggiori dimensioni in condizioni manutentive pessime e in forte stato di abbandono, caratterizzato da solai crollati e porta di ingresso divelta;
secondo il CTU, “l'immobile non risulta assolutamente agibile ed è pericoloso anche entrarvi”
e “pur essendo accatastato come abitazione, non ha, allo stato attuale, caratteristiche che ne consentano la abitabilità (servizi igienici ecc.)” (v. p. 7 della
CTU).
Quanto all'immobile censito al foglio 37, p.lla 405, sub 6, trattasi di un immobile facente parte di un fabbricato di maggiori dimensioni non di recente costruzione che non risulta in buone condizioni estetico manutentive, con intonaci scrostati e piccole crepe nelle murature;
gli impianti sono vetusti, forse non ben funzionanti e certamente non rispondenti alle norme vigenti;
non è presente alcun impianto di riscaldamento. Secondo il CTU “l'immobile non può considerarsi agibile se non a fronte di manutenzioni straordinarie” (v. p. 9 della CTU).
Con riferimento agli immobili censiti al foglio 37, p.lla 405, sub 4, sub 8 e sub 9, il
CTU ha constatato la mancata conformità catastale con lo stato dei luoghi e, ai fini della corretta individuazione dei dati catastali dei beni, si è avvalso dell'ausilio di un geometra. L'immobile in oggetto ad oggi risulta, dunque, correttamente censito foglio
37, p.lla 405, sub 14, e consiste in un appartamento posto al piano superiore rispetto a quello precedentemente trattato ed è esteso su due livelli;
risulta in cattive condizioni estetico manutentive palesando alcuni danni dovuti, probabilmente, ad infiltrazioni di acqua meteorica;
le finiture non risultano essere di buon livello soprattutto in alcuni ambienti;
gli infissi posti all'ultimo livello sono parzialmente stati sostituiti di recente e sono stati rinvenuti all'interno alcuni infissi esterni in alluminio, ancora da
4 installare, a dimostrazione del fatto che alcuni interventi sono stati condotti negli ultimi anni, verosimilmente dal possessore (v. p. 13 della CTU). Controparte_1
Procedendo alla descrizione dei terreni caduti in successione, il CTU ha rilevato che il terreno censito al foglio 37, p.lla 436, di cui la de cuius aveva la piena proprietà per
1/96, risulta detenuto da tempo immemore da soggetti terzi alla procedura e risulta essere stato oggetto di edificazione sempre da parte di terzi estranei alla procedura;
tale bene è stato estromesso nell'ambito della stima del cespite ereditario “poiché di valore praticamente nullo (si tratta proporzionalmente di circa 10 metri quadri) di per certo inferiore al costo del solo frazionamento necessario per l'eventuale scioglimento della comunione” (v. 16 della CTU).
Il terreno censito al foglio 37, p.lla 427, risulta soppresso e tale soppressione ha generato la particella 961 oggi alienata a terzi (v. p. 16 della CTU).
I terreni censiti al foglio 37 p.lla 444, p.lla 445 e p.lla 739 costituiscono di fatto un unico lotto composto da fabbricati rurali con terreno avente vocazione agricola e risultano destinati a edificazione [“Lo strumento urbanistico locale destina le aree de quo ad edificazione ovvero ricadono in zona B/2 (cfr. certificato di destinazione urbanistica – allegato 4) rendendoli invece apprezzabili ai fini edificatori anche come semplice asservimento ad aree limitrofe”], (v. p. 17 della CTU).
Il terreno censito al foglio 30, p.lla 56 risulta all'attualità incolto pur avendo destinazione urbanistica edificatoria per mezzo di piani di lottizzazione;
tuttavia, a fronte dell'entrata in vigore delle misure di salvaguardia ovvero della delibera del
Consiglio Comunale n.3 2019, il terreno de quo è trattato come agricolo (v. p. 19 della CTU).
Procedendo alla valutazione di tali beni, il CTU ha applicato il metodo della comparazione per parametri tecnici (mq di superficie) e il procedimento di stima sintetico, secondo l'aspetto economico del più probabile valore di mercato.
Sulla scorta di tali criteri, il consulente tecnico ha attribuito agli immobili censiti al foglio 37, p.lla 444, p.lla 445 e p.lla 739, estesi complessivamente per mq 929,00, in ragione della dimensione e della posizione, nonché della vocazione edificatoria, il valore complessivo di € 46.450,00 (929 mq x 50 Euro/mq); all'immobile censito al foglio 30, p.lla 56, stimato come mero terreno agricolo, ha attribuito il valore complessivo di € 7.350,00 (1.470 mq x 5 Euro/mq).
Quanto alla valutazione dei fabbricati, il CTU ha evidenziato che trattasi di fabbricati tutti siti nel centro storico del Comune di Belvedere Marittimo i cui prezzi medi, statisticamente, ricadono tra gli € 490,00 e gli € 730,00 al metro quadro (valori riferiti
5 alle superfici lorde e ad immobili in condizioni manutentive medie, v. p. 24 della
CTU).
Sulla scorta di tali parametri e tenendo conto delle condizioni in cui gli immobili versano, il CTU ha attribuito all'immobile censito al foglio 37, p.lla 405, sub 1, esteso per mq 67, il valore complessivo di € 9.380,00 (67 mq x 140 Euro/mq); all'immobile censito al foglio 37, p.lla 405, sub 6, il valore complessivo di €
18.000,00 (40 mq x 450 Euro/mq); all'immobile censito al foglio 37, p.lla 405, sub
14, esteso su più livelli ma trattato come unico immobile, il valore complessivo di €
93.600,00 (234 mq x 400 Euro/mq).
In definitiva, il CTU ha accertato che il valore del cespite ereditario della de cuius ammonta complessivamente ad € 174.780,00 (v. p. 27 della CTU). Controparte_4
In sede di elaborazione del piano di divisione, il CTU ha rilevato che dalle dichiarazioni di successione in atti risulta che gli eredi e le relative quote derivanti dal diritto ereditario sono i seguenti: ¼, ¼, Parte_1 Controparte_3 CP
½; invero, per effetto della cessione della quota ereditaria di
[...] CP_2 avvenuta per espressa disposizione testamentaria di quest'ultima,
[...] CP
risulta titolare di una quota di diritto doppia ovvero pari alla metà
[...] dell'intero (v. p. 28 della CTU).
Pertanto, il CTU ha ricavato le seguenti quote in valore tra gli eredi:
: € 43.695,00; Parte_1
: € 43.695,00; Controparte_3
: € 87.390,00. Controparte_1
In punto di formazione delle quote, considerando che i valori immobiliari non possono corrispondere esattamente alle quote di diritto, il CTU ha formato le seguenti tre quote corrispondenti a tre lotti di valore simile tra loro, con le dovute compensazioni in danaro:
Quota 1, costituita dall'appartamento censito al foglio 37, p.lla 405 sub 14, del valore di € 93.600,00.
Quota 2, costituita dall'appartamento censito al foglio 37, p.lla 405, sub 6, dall'appartamento censito al foglio 37, p.lla 206, sub 1 e dal terreno censito al foglio 30, p.lla 56, di valore complessivo pari ad € 34.730,00;
Quota 3, costituita dai terreni censiti al foglio 37, p.lle 444, 445 e 739, del valore complessivo di € 46.450,00. Per come precisato dal CTU, nella quota 3 sono stati raggruppati i tre immobili limitrofi al fine di preservare il valore immobiliare della quota stessa (v. p. 30 della CTU).
6 Con riferimento alla quota n. 1, il CTU ha specificato che l'appartamento censito al foglio 37, p.lla 405, sub 14, non risulta divisibile comodamente poiché lo stesso, per essere diviso in due unità immobiliari, necessiterebbe sia della realizzazione di un servizio igienico al piano primo che richiede indagini per verificare il passaggio di impianti per l'allaccio, sia di una pratica edilizia e del successivo frazionamento presso l'Agenzia del Territorio;
la divisione del bene, dunque, comporterebbe un esborso di circa € 10.000 pari al 10 % del valore dell'immobile (v. p. 37 della CTU).
In conclusione, secondo il CTU, a titolare di una quota di diritto Controparte_1 pari a metà dell'intero, potrebbe essere assegnata la quota n. 1 (quella di maggior valore) a fronte della corresponsione di € 6.210,00 a compensazione, mentre le altre due quote potrebbero essere sorteggiate tra le due sorelle e . In questo CP_3 Pt_1 caso, l'assegnatario della quota n. 2 dovrebbe ricevere a compensazione la somma di
€ 8.965,00 mentre quello della quota n. 3 dovrebbe corrispondere l'importo di €
2.755,00 (v. conclusioni, p. 44 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Con atto di transazione stragiudiziale del 30.8.2024 (in atti), previa rinuncia al sorteggio per l'assegnazione delle quote, accettava Parte_1 incondizionatamente di voler ricevere la quota n. 2 indicata nella relazione dell'ing.
mentre accettava incondizionatamente di voler ricevere la Per_2 Controparte_3 quota n. 3 indicata nella medesima relazione peritale.
In definitiva, alla luce di tutto quanto fin esposto, si dispone lo scioglimento della comunione esistente tra e sui Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 seguenti beni immobili caduti in successione: immobile censito al catasto al foglio
37, p.lla n. 206 sub 1; immobile censito al catasto al foglio 37, p.lla 405 sub 6; immobile censito al catasto al foglio 37, p.lla 405 sub 14; immobile censito al catasto al foglio 37, p.lle 444, 445 e 739; immobile censito al catasto al foglio 30, p.lla 56.
Si assegna a la quota n. 1 costituta dall'appartamento censito al Controparte_1 foglio 37, p.lla 405, sub 14, del valore di € 93.600,00, così come indicata nella CTU firma dell'ing. in virtù dell'accordo transattivo intervenuto tra Persona_2
e , si assegna a la quota n. 2 Parte_1 Controparte_3 Parte_1 individuata in sede di CTU, costituita dall'appartamento censito al foglio 37, p.lla
405, sub 6, dall'appartamento censito al foglio 37, p.lla 206, sub 1 e dal terreno censito al foglio 30, p.lla 56, del valore complessivo di € 34.730,00, e a CP_3
la quota n. 3 individuata in sede di CTU, costituta dal terreno censito al foglio
[...]
37, p.lle 444, 445 e 739, del valore complessivo di € 46.450,00.
7 In virtù di tali assegnazioni, , in qualità di assegnatario della Controparte_1 quota n. 1, deve corrispondere in favore di e Parte_1 Controparte_3
l'importo di € 6.210,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dal 20.12.2021
(epoca della ctu) al saldo;
, quale assegnataria della quota n. 2, deve Parte_1 ricevere l'importo di € 8.965,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi legali dal
20.12.2021 (epoca della ctu) al saldo;
, quale assegnataria della Controparte_3 quota n. 3, deve corrispondere l'importo di € 2.755,00 a titolo di conguaglio. oltre interessi legali dal 20.12.2021 (epoca della ctu) al saldo.
2. Sulle spese di lite.
Trattandosi di un giudizio di natura divisoria, anche in considerazione dell'adesione delle parti convenute alla domanda di divisione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Ex art. 92 c.p.c. le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote di comproprietà.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attrice, dispone lo scioglimento della comunione sugli immobili siti nel Comune di Belvedere Marittimo (CS) censiti al catasto al foglio 37, p.lla n. 206 sub 1, p.lla 405 sub 6, p.lla 405 sub 14, p.lle 444, 445 e 739 e al foglio 30 p.lla 56, come segue:
- assegna in proprietà esclusiva a l'appartamento Controparte_1 censito al foglio 37, p.lla 405, sub 14; per l'effetto dichiara CP tenuto a pagare a titolo di conguaglio, ex artt.728 e 2817 n.2 c.c.,
[...]
a e a € 6.210,00, oltre interessi legali Parte_1 Controparte_3 dal 20.12.2021 al saldo;
- assegna in proprietà esclusiva a l'appartamento censito Parte_1 al foglio 37, p.lla 405, sub 6; l'appartamento censito al foglio 37, p.lla 206, sub 1; il terreno censito al foglio 30, p.lla 56; per l'effetto dichiara
e tenuti a pagare a titolo di Controparte_1 Controparte_3 conguaglio, ex artt.728 e 2817 n.2 c.c., a € 8.965,00, oltre Parte_1 interessi legali dal 20.12.2021 al saldo;
- assegna in proprietà esclusiva a terreno censito al foglio Controparte_3
37, p.lle 444, 445 e 739; per l'effetto dichiara tenuta a Controparte_3 pagare a titolo di conguaglio, ex artt.728 e 2817 n.2 c.c., a CP
8 e a € 2.755,00, oltre interessi legali dal CP Parte_1
20.12.2021 al saldo;
- compensa interamente le spese di lite fra le parti e pone definitivamente a loro carico le spese di ctu in proporzione delle rispettive quote di comproprietà;
- dispone la trascrizione della presente sentenza presso le competenti
Conservatorie dei Registri Immobiliari.
Così deciso in Paola, 09.01.2025
Il Giudice
dott. Luigi Varrecchione
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