Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01330/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2025, proposto da
SA SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l’esecuzione
della Sentenza n. 373/2024, pubblicata il 05/06/2024 - n. R.G. 27/2024 - emessa dal Tribunale di Siena, Sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa SI De EL e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, di € 2.342,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di Retribuzione Professionale Docente relativa al periodo lavorato con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, originariamente prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e confermata dalla successiva contrattazione.
2. Con ricorso notificato il 7 maggio 2025, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile.
4. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato in data antecedente alla notificazione e al deposito del presente ricorso, come da attestazione della cancelleria del Tribunale competente, rilasciata in data 7 maggio 2025;
- la sentenza è stata inoltre notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 3 novembre 2024;
- risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Il ricorso è altresì fondato e va accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita.
Pertanto, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a corrispondere alla parte ricorrente la somma liquidata a suo favore con la sentenza indicata in epigrafe, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
7. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SI La AR, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
SI De EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De EL | SI La AR |
IL SEGRETARIO