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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1543 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Manuel Magliani, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Marinella (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.06.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che dalla Parte_1
1 relazione more uxorio con era nato (09.06.2015), Controparte_1 Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento ed il mantenimento del figlio, disponendo l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per il figlio a carico del padre di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con dal Controparte_1 mese di agosto 2014 al mese di maggio 2021;
- che la relazione di convivenza era terminata a causa di incompatibilità caratteriali;
- di essere titolare di un alloggio popolare e di corrispondere euro 250,00 circa per la locazione dell'immobile;
- di svolgere attività lavorativa presso la società Le Terme Srl quale addetta al bar con contratto a tempo indeterminato e di percepire euro 900,00 mensili;
- che il rapporto padre-figlio si era affievolito in quanto dall'allontanamento dalla casa familiare il resistente lo aveva visto non più di una volta a settimana;
- che inizialmente il resistente aveva corrisposto euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio, ma dall'anno 2023 aveva omesso ogni contributo economico;
- di aver tentato di raggiungere un accordo bonario con il resistente per la definizione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio ma senza esito;
- che il resistente svolgeva l'attività lavorativa di cuoco presso “L'Isola del
Pescatore”.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 13.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- che la relazione padre-figlio si era affievolita a causa degli orari di lavoro del che non gli consentivano di accompagnarlo a scuola e/o all'attività sportiva;
CP_1
- di essere attualmente disoccupato e di non percepire alcun reddito, di svolgere saltuariamente piccoli lavori per fare fronte alle esigenze quotidiane di sostentamento e di essere alla ricerca di una stabile occupazione.
2 Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio CP_1 con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, disciplina del diritto di vista del padre ed un contributo per il mantenimento del figlio a suo carico di euro
150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 15.01.2025 comparivano le parti ed i loro difensori, il Giudice proponeva alle parti un accordo circa l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del figlio e le parti dichiaravano di essere favorevoli alla proposta conciliativa Per_1 ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al collegio senza assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionale avendovi rinunciato i difensori delle parti.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1543/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) affida il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) dispone il collocamento del figlio minorenne presso l'abitazione materna;
3) regolamenta il diritto di frequentazione del padre con il figlio, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità: - il padre prenderà il figlio il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita della scuola con il pernotto per poi portarlo a scuola il giorno successivo durante il periodo scolastico, mentre al termine della scuola sempre il lunedì ed il mercoledì lo preleverà dalla casa materna intorno alle ore 09.30 con pernotto per riaccompagnarlo, presso la casa materna, il giovedì intorno alle ore 09.30; - il padre lo terrà con se per due fine settimana alternati al mese, dalle ore 09,30 del sabato fino al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola e/o presso la casa materna quando la scuola è chiusa alle ore 09.30; - nel periodo estivo per quattro settimane,
3 anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
- per sei giorni consecutivi durante le festività Natalizie, da concordarsi con la madre anticipatamente, almeno trenta giorni prima, avendo cura che il figlio trascorrerà rispettivamente con la madre o il padre, ad anni alterni, il giorno del S. AT o il giorno di S. RO (ovvero un periodo di sei giorni comprendente il S. AT con un genitore ed un periodo di sei giorni comprendente S. RO con l'altro genitore). L'anno successivo i periodi saranno rispettivamente invertiti fra i genitori;
- per quattro giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ad anni alterni
(ovvero un anno con la madre e un anno con il padre); - le ulteriori festività
Nazionali (25 Aprile, 28/04, 1 Maggio, 2 Giugno, 01/11 ecc.) alternate tra i genitori;
- il figlio trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; - il figlio trascorrerà con entrambi i genitori, laddove possibile, il proprio compleanno;
4) Dispone che il padre versi alla madre un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio 2025 entro il giorno 5 di ciascun mese con aggiornamento Istat dal mese di febbraio
2025 sulle coordinate bancarie indicate dalla resistente (IBAN
[...]);
5) Prende atto che il padre dichiara di rinunciare alla quota di assegno unico familiare a favore della madre, che ne potrà usufruire al 100% ed attualmente corrispondente a 198,00 euro mensili;
6) Dispone la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio al 50% tra le parti come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
7) Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 20 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1543 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Manuel Magliani, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Marinella (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Guerrina Crescentini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.06.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che dalla Parte_1
1 relazione more uxorio con era nato (09.06.2015), Controparte_1 Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento ed il mantenimento del figlio, disponendo l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per il figlio a carico del padre di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore.
A sostegno delle richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con dal Controparte_1 mese di agosto 2014 al mese di maggio 2021;
- che la relazione di convivenza era terminata a causa di incompatibilità caratteriali;
- di essere titolare di un alloggio popolare e di corrispondere euro 250,00 circa per la locazione dell'immobile;
- di svolgere attività lavorativa presso la società Le Terme Srl quale addetta al bar con contratto a tempo indeterminato e di percepire euro 900,00 mensili;
- che il rapporto padre-figlio si era affievolito in quanto dall'allontanamento dalla casa familiare il resistente lo aveva visto non più di una volta a settimana;
- che inizialmente il resistente aveva corrisposto euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio, ma dall'anno 2023 aveva omesso ogni contributo economico;
- di aver tentato di raggiungere un accordo bonario con il resistente per la definizione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio ma senza esito;
- che il resistente svolgeva l'attività lavorativa di cuoco presso “L'Isola del
Pescatore”.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 13.01.2025 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- che la relazione padre-figlio si era affievolita a causa degli orari di lavoro del che non gli consentivano di accompagnarlo a scuola e/o all'attività sportiva;
CP_1
- di essere attualmente disoccupato e di non percepire alcun reddito, di svolgere saltuariamente piccoli lavori per fare fronte alle esigenze quotidiane di sostentamento e di essere alla ricerca di una stabile occupazione.
2 Tanto dedotto, il ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio CP_1 con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, disciplina del diritto di vista del padre ed un contributo per il mantenimento del figlio a suo carico di euro
150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 15.01.2025 comparivano le parti ed i loro difensori, il Giudice proponeva alle parti un accordo circa l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del figlio e le parti dichiaravano di essere favorevoli alla proposta conciliativa Per_1 ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al collegio senza assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionale avendovi rinunciato i difensori delle parti.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1543/2024 R.G.A.C., così dispone:
1) affida il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) dispone il collocamento del figlio minorenne presso l'abitazione materna;
3) regolamenta il diritto di frequentazione del padre con il figlio, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità: - il padre prenderà il figlio il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita della scuola con il pernotto per poi portarlo a scuola il giorno successivo durante il periodo scolastico, mentre al termine della scuola sempre il lunedì ed il mercoledì lo preleverà dalla casa materna intorno alle ore 09.30 con pernotto per riaccompagnarlo, presso la casa materna, il giovedì intorno alle ore 09.30; - il padre lo terrà con se per due fine settimana alternati al mese, dalle ore 09,30 del sabato fino al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola e/o presso la casa materna quando la scuola è chiusa alle ore 09.30; - nel periodo estivo per quattro settimane,
3 anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
- per sei giorni consecutivi durante le festività Natalizie, da concordarsi con la madre anticipatamente, almeno trenta giorni prima, avendo cura che il figlio trascorrerà rispettivamente con la madre o il padre, ad anni alterni, il giorno del S. AT o il giorno di S. RO (ovvero un periodo di sei giorni comprendente il S. AT con un genitore ed un periodo di sei giorni comprendente S. RO con l'altro genitore). L'anno successivo i periodi saranno rispettivamente invertiti fra i genitori;
- per quattro giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ad anni alterni
(ovvero un anno con la madre e un anno con il padre); - le ulteriori festività
Nazionali (25 Aprile, 28/04, 1 Maggio, 2 Giugno, 01/11 ecc.) alternate tra i genitori;
- il figlio trascorrerà con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; - il figlio trascorrerà con entrambi i genitori, laddove possibile, il proprio compleanno;
4) Dispone che il padre versi alla madre un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili con decorrenza dal mese di febbraio 2025 entro il giorno 5 di ciascun mese con aggiornamento Istat dal mese di febbraio
2025 sulle coordinate bancarie indicate dalla resistente (IBAN
[...]);
5) Prende atto che il padre dichiara di rinunciare alla quota di assegno unico familiare a favore della madre, che ne potrà usufruire al 100% ed attualmente corrispondente a 198,00 euro mensili;
6) Dispone la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio al 50% tra le parti come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
7) Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 20 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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