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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 530/2022 promossa da:
(già , in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_1 Parte_2
c.f. ), rappresentata dall'avv. Fabrizio Borchi per mandato in atti P.IVA_1
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), rappresentata dagli CP_1 P.IVA_2
avv.ti Franco Fabiani e Vittorio Petrocco per mandato in atti
1 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2533 del 23/11/21 (Sesta Sezione Civile, G.I. Dott.ssa Patrizia Cazzato), resa all'esito del giudizio n. 1686/17 R.G. ed oggetto di successiva correzione di errore materiale (ininfluente ai fini della presente impugnazione) disposta in data 8/2/22, accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente n. 10774/20 alla data del 30/9/15 è pari ad € 1.073,45 a debito della Parte_2 CP_1
Vinte le spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'Appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita:
In via preliminare:
- dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
In via principale:
- rigettare, nella sua interezza, l'appello promosso per le motivazioni indicate in comparsa di costituzione e risposta e cioè perché i) inconferente è con la fattispecie la eccezione di prescrizione, ii) perché la natura affidata del conto (documentata e non contestata dalla avversaria) palesa la natura ripristinatoria delle rimesse e iii) perché la banca non ha nemmeno provato, come avrebbe dovuto, la esistenza di rimesse delle quali poi dimostrare la eccezionale natura solutoria con ciò non assolvendo all'onere su di essa gravante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il secondo grado di giudizio, comprensivi di oneri per la eventuale consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.”
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Genova, VI Sezione, in composizione monocratica, a seguito della domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla soc. nei confronti CP_1 Parte_2
e volta ad accertare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale e delle somme addebitate a titolo di CMS
e di spese di chiusura conto e quindi a condannare la convenuta a rettificare il saldo dei due rapporti c.c. per la somma di € 69.428,52 o quella diversa all'esito dell'espletanda istruttoria, a cui parte convenuta si era opposta, eccependo a) la prescrizione di tutti gli addebiti a decorrere dai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione;
b) l'inammissibilità delle domande ripetitorie e/o di rideterminazione del saldo;
c) il rigetto nel merito delle domande, ha così deciso:
“Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea di accertamento, dichiara l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto e per l'effetto ridetermina il saldo del conto corrente n. 10774/20 nella misura di € 28.104,22 a credito del correntista e, in relazione al conto
10921/20, a debito del correntista nella misura di € -82.425,17.
2. Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 13.430,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
3. Condanna a rifondere a le spese di CTP pari ad € 2.164,32; Parte_2 CP_1
Pone le spese della CTU contabile, come già liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna di esse nella misura del 50% ciascuna.”
Tale sentenza è stata poi corretta con provvedimento dell'8 febbraio 2022 nella parte in cui non era stata disposta la distrazione delle spese a favore del procuratore di parte attrice, che se ne era dichiarato antistatario.
Il giudice di prime cure, a seguito dell'espletata CTU, ha ritenuto che, trattandosi di conti correnti aperti in data antecedente all'anno 2000 e non essendo nel frattempo intervenuto alcun successivo accordo, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era illegittima, al pari della CMS, non pattuita. Sebbene la correntista avesse depositato solo gli estratti conto scalari e le liquidazioni trimestrali delle competenze, la domanda di accertamento negativo era ammissibile, atteso che il CTU era stato in grado di ricostruire l'andamento del rapporto, elidendo gli effetti degli addebiti illegittimi.
Per quanto invece riguardava l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, la mancanza degli estratti conto integrali impediva l'individuazione delle rimesse eventualmente prescrivibili.
3 L'onere di allegazione ricadeva sul soggetto che aveva formulato la relativa eccezione, essendo tale onere distinto da quello della prova.
Conseguentemente, mentre il saldo del conto n.10921/20 rimaneva invariato e quindi a debito della correntista di - € 82.425,17, il saldo del conto n.10774/20, originariamente pari a - € 25.872,79, diveniva, a seguito del ricalcolo, pari ad € 28.104,22, a favore della correntista.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 23 maggio 2022 (ora Parte_2 [...]
ha impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua parziale riforma. Parte_1
Si è ritualmente costituita la soc. opponendosi al gravame e proponendo eccezione di CP_1 inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Alla prima udienza del 12 ottobre 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 marzo 2024, poi rinviata al 10 luglio 2024. In tale sede la causa è stata assegnata ad altro relatore e rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22 gennaio 2025.
Con ordinanza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini brevi di 30 giorni per le comparse conclusionali e di 20 per quelle di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
La parte appellata ha sollevato l'eccezione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
La Corte osserva che l'esame dell'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, non può essere emessa dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..; nel caso in esame la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è significativa dell'implicito rigetto della stessa per mancanza dei presupposti di cui alla citata norma.
Peraltro “ ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” ( Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
A) ora ha impugnato la sentenza gravata sulla base di due motivi Parte_2 Pt_1 Parte_2
ed in particolare
4 1) sulle conseguenze -in tema di prescrizione- della mancata produzione degli estratti conto
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto che la mancata produzione degli estratti conto integrali comportasse “la necessità di non considerare alcuna prescrizione”, atteso che il CTU aveva specificato che sulla base della documentazione prodotta sussisteva l'impossibilità tecnica di verificare quale fossero le rimesse solutorie.
Considerato che la Suprema Corte a Sezioni Unite (n.15895/2019) ha sancito il principio per cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito risulta soddisfatto “con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e con la dichiarazione di volerne profittare”, avrebbe errato il Tribunale nel momento in cui ha posto a carico della convenuta l'onere della produzioni degli estratti conto trimestrali al fine di verificare quali rimesse avessero efficacia solutoria e quindi fossero prescritte e quali quella ripristinatoria della provvista, mentre, viceversa, tale onere era in capo all'attrice e, non avendolo quest'ultima soddisfatto, dovevano considerarsi prescritte tutte le rimesse precedenti alla data del 27 maggio 2006.
Secondo i conteggi sviluppati dal CTU, se si considerano prescritte dette poste, il saldo ricalcolato del conto n.10774/20 sarebbe di - € 1.073,45 e quindi sempre a debito della correntista.
Il motivo è fondato e va accolto.
La Corte rileva
a) che la società, nell'agire con l'azione di accertamento negativo del credito in relazione al contratto di conto
Co corrente ordinario (atteso che le poste debitorie del conto corrente venivano girocontate sul primo) ancora in essere con l'istituto di credito, ha depositato gli estratti conto scalari ed i dettagli delle competenze trimestrali dal 15.12.1995 al 30.9.2015 e non gli estratti conto ordinari, eccependo l'illegittima applicazione dell'anatocismo e della CMS;
b) che il CTU, nel rispondere al quesito deferito (“Verifica sull'anatocismo: il ctu, elimini dal saldo debitore, per contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR 9.02.2000, ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori dall'accensione del conto fino alla chiusura dello stesso. Indichi con esattezza l'ammontare degli interessi anatocistici indebitamente capitalizzati. Applichi il nuovo art. 120 TUB e quindi la delibera CICR 3.08.2016. Verifica sulla c.m.s.: dica se la c.m.s. sia stato oggetto di specifica approvazione contrattuale e determinata o determinabile per misura, modalità, periodicità, in modo chiaro e specifico;
verifichi in concreto se sia stata correttamente applicata sulla base di calcolo (per es. picco di scopertura, massimo utilizzo del fido registrato) prevista in contratto;
indichi, inoltre, se la c.s.m. sia stata addebitata, a partire dal 29.01.2009, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 29.11.2008 n.185 conv. in L. 28.01.2009
n. 2 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/09 e si stata oggetto di specifica approvazione contrattuale (in caso contrario, previa esatta determinazione delle somme conteggiate a tale titolo, non ne tenga conto in sede di ricalcolo del saldo. In punto prescrizione: in considerazione dell'eccezione di prescrizione, consideri quanto segue: l'importo contabilmente a credito del correntista, risultante dal ricalcolo del saldo, deve essere ridotto delle somme indebitamente annotate, ma per le quali è prescritta l'azione di ripetizione, ossia è decorso oltre un decennio
5 dalla notifica della citazione (salvi atti interruttivi anteriori). Dovranno considerarsi solutorie le rimesse operate su conto corrente non affidato passivo, nonché quelle su c/c affidato su conto scoperto o affidato, ma in passivo oltre i limiti del fido;
o ancora a seguito di riduzione del fido, nei limiti della differenza tra il maggiore e il minor fido concesso. Nel ricalcolare quanto dovuto, nei limiti della prescrizione, applichi il CTU il criterio di imputazione ex art. 1194 c.c. In punto incompletezza della documentazione contabile: proceda ai ricalcoli sopra indicati laddove sia possibile in base alla documentazione presente e già prodotta ricalcolando il credito del correntista partendo dal primo estratto conto disponibile”), con conteggi sui i quali ormai si è formato il giudicato non essendo stati oggetto di impugnazione, ha determinato in € 31.411,55 “la differenza di saldo che deriva dalla sola eliminazione dell'anatocismo” per entrambi i conti (c.f.r. TABELLA B allegata alla CTU);
c) che, attesa l'indeterminatezza della pattuizione in ordine alla CMS e quindi la sua nullità, il CTU ha poi provveduto ad “azzerare” tutti gli addebiti presenti a tale titolo ed ha predisposto un nuovo ricalcolo, in cui ha eliso dal conto corrente ordinario entrambe le voci illegittime (anatocismo e CMS), pervenendo ad una differenza a favore della società correntista di € 53.977,01 (c.f.r. TABELLA C);
d) che, considerato che il saldo originario del c.c. n.10774/20 era pari a - € 25.872,79, il CTU, una volta aggiunta la differenza di cui sopra di + € 53.977,01, dovuta i) ai minori interessi passivi ricalcolati per €
31.500,43; ii) ai maggiori interessi attivi per € 1.280,12; iii) allo storno della CMS addebitata sul conto Co ordinario per € 7.678,73; iv) allo storno della CMS addebitata sul conto per € 13.517,73, è pervenuto al un nuovo saldo “ricalcolato” di + € 28.104,22 (c.f.r. schema di sintesi riportato anche nella sentenza impugnata);
e) che il CTU, dando atto dell'impossibilità tecnica di poter individuare le rimesse solutorie, per avere a disposizione “unicamente dei saldi ordinati per data valuta, e non del dettaglio delle singole operazioni da cui desumere l'importo delle rimesse operate sul conto corrente” e per risultare, invece, “indispensabile disporre sia dell'importo, sia della data valuta, sia della data contabile di ogni singolo movimento” (c.f.r. pag. 21 della
CTU), ha proceduto, come richiesto nel quesito in virtù dell'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'istituto di credito convenuto, ad un nuovo conteggio in cui ha considerato prescritti (e quindi non soggetti a ripetizione) tutti gli addebiti fino alla data del 27.5.2006 (atteso che la prima diffida della correntista era del 27.5.2016) o meglio fino al 31.3.2006, corrispondente alla data di chiusura del trimestre immediatamente precedente, pervenendo ad un saldo ricalcolato di - € 1.073,45 e derivante dalla minor differenza (pari ad € 24.799,34) a favore della correntista (c.f.r. TABELLA D);
f) che con la sentenza impugnata il Tribunale ha determinato il saldo del conto corrente ordinario n.10774/20 sulla base del conteggio di cui alla tabella C, in quanto ha respinto l'eccezione di prescrizione con la seguente motivazione “Il fatto che agli atti vi siano solo gli scalari ha impedito al CTU di definire (e contabilizzare espungendole, se del caso, per avvenuta prescrizione) la natura delle rimesse. “Nel caso in esame, occorre evidenziare che il CTU dispone unicamente dei saldi ordinati per data valuta, e non del dettaglio delle singole operazioni da cui desumere l'importo delle
6 rimesse operate sul conto corrente. Si rammenta, inoltre, che per effettuare tali calcoli, essendo generalmente accettata
l'attribuzione della data disponibilità alle singole operazioni in base alla tipologia delle medesime, risulta indispensabile disporre sia dell'importo, sia della data valuta, sia della data contabile di ogni singolo movimento. Ne consegue
l'impossibilità tecnica di rispondere al presente punto del quesito” (pag. 21 CTU). Non potrà quindi essere considerata alcuna prescrizione”;
g) che la banca, con la sua impugnazione solo parziale alla pronuncia di primo grado, ha unicamente domandato che il saldo del conto corrente ordinario venga determinato secondo i conteggi di cui alla tabella
D e cioè applicando la prescrizione di tutti gli addebiti e quindi la loro irripetibilità;
h) che di recente è stato espresso il principio che “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (così
Cass. 16.10.2024 n.26897; c.f.r. altresì Cass.
5.7.2022 n.21225: “Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione”), per cui, non avendo la correntista assolto al proprio onere per non aver depositato gli estratti conto ordinari, ma unicamente quelli scalari, sulla cui base non è stato possibile per il CTU effettuare la verifica della tipologia delle rimesse, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto di credito e devono pertanto essere considerati irripetibili tutti gli addebiti precedenti al 31.3.2006;
i) che, in forza di detti principi, il saldo ricalcolato del conto n.10774/20 è di - € 1.073,45 e quindi sempre a debito della correntista, come da TABELLA D redatta dal CTU.
2) sulla regolamentazione delle spese di lite
L'appellante rileva, che nell'ipotesi che venga accolto il primo motivo di impugnazione, si dovrebbe procedere ad una diversa regolamentazione delle spese di lite, anche tenuto conto che la richiesta di parte attrice era stata comunque notevolmente ridimensionata e che comunque deve essere preso in considerazione il contenuto effettivo della decisione.
Il motivo rimane assorbito, in virtù dell'accoglimento del primo motivo, dalla nuova statuizione sulle spese
7 processuali.
B) Sulle spese di giudizio
Questa Corte rileva che, atteso l'accoglimento del motivo di gravame in forza del quale il saldo del conto n.10774/20 è passato da + € 28.104,22 a - € 1.073,45 e quindi la parziale reciproca soccombenza delle parti, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine all'impugnazione alla sentenza del Tribunale di Genova, proposta da (già Parte_1 Parte_2
1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il saldo ricalcolato del conto n.10774/20 in - € 1.073,45 (a debito della correntista);
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 14/4/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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