Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6282/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 10384/2023 emessa il 14 giugno 2023 dal Tribunale di Roma – Prima Sezione, nella causa civile iscritta al n. R.G.
49913/2018 (di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
Controparte_1
tra nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Micaela Pisacane, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Lungotevere dei Mellini 44
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Ughetta Marchi, presso il cui studio domicilia, in
Roma, Via Romeo Romei n. 27
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE
Conclusioni: per l'appellante:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello parziale in relazione al quantum del mantenimento con conferma per il resto delle condizioni della separazione e del divorzio e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 10384/2023 del 30.6.2023 non notificata emessa dal Tribunale di Roma, a accogliere le conclusioni come già spiegate in primo grado e da intendersi qui di seguito trascritte e riprodotte in particolare per
l'effetto della caducazione: - Riconoscere alla sig.ra l'assegno di CP_1
mantenimento pari ad euro 3.000,00/3.200,00 da corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT - Confermare altresì l'ordine di pagamento diretto in capo al terzo dovuto Controparte_2
in favore della sig.ra dal sig. a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno divorzile o della maggiore o minor somma che codesta Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere. - Porre le spese della CTU esclusivamente a carico di Parte_1
, posto che la stessa è stata nominata dal Collegio solo ed unicamente per
[...]
rimediare alle lacune e alle dichiarazioni non veritiere dello stesso.
In Via Istruttoria: Si Voglia ammettere la seguente integrazione di istruttoria: - interrogazione della Banca di Italia sui rapporti bancari, essendo la stessa organo di sorveglianza delle Banche che sono enti privati stante tutte le omissioni indicate nel presente atto per ogni istituto analizzato;
- disporre un nuovo accertamento dell'Agenzia delle Entrate sui rapporti finanziari dell' dalla data del Parte_1
24.8.2015 al 30.09.2021 posto CHE I CONTI ORA SONO A ZERO mentre nel
2015, come si evince da perizia del erano presenti 547.110,00 euro anche Per_1
con integrazioni di indagini da parte della GDF ove ritenuto;
- Autorizzare la SI.ra
a chiedere al e/o all'INPS una proiezione sul CP_1 Controparte_2
TFR del SI. ai fini della produzione in giudizio e/o ordinare e Parte_1 chiedere direttamente al e/o all'INPS una proiezione sul Controparte_2
TFR del SI. . - Ove ritenuto necessario procedere a nuova CTU Parte_1
nominando un differente professionista e/o disporre integrazione della CTU alla luce delle omissioni, inesattezze ecc.. indicate nel presente atto da intendersi qui di seguito trascritte e riprodotte al fine di una fotografia reale della capacità economica delle parti al fine del decidere;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per l'appellato:
- In VIA PRELIMINARE, disporre la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio sino alla definizione del processo già pendente innanzi all'Ecc.ma Corte di Cassazione n. 3/2024; R.G. 6282/2023
- IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello proposto da , in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, respingere ogni domanda ed eccezione promossa da quest'ultima;
- IN VIA PRINCIPALE accogliere l'appello incidentale del SI. , Parte_1
disponendo la riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale Civile di
Roma n.10384/2023 del 30.06.2023: -nella parte in cui ha statuito la determinazione in Euro 900,00 mensili dell'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da corrispondersi Parte_1 Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat;
nonché nella parte in cui ha stabilito la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non è dovuto l'assegno divorzile, oltre ISTAT, da parte del SI.
in favore della SI.ra , a qualsiasi titolo o Parte_1 Controparte_1
ragione; -nonché condannare l'appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc per: - l'illecita condotta processuale perpetrata dalla ai danni del sig. CP_1
; -oltre ai danni patrimoniali ex art 2043c.c.; -nonché quelli di Parte_1
natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati dall' articolo 96 Codice di procedura civile. - ed ulteriormente condannare
l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, oltre che del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, oltre alle spese di CTU in via esclusiva. Salvo ogni altro diritto.
FATTO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2018 , premesso che in Parte_1
data 28.12.1986 aveva contratto in Roma matrimonio con e Controparte_1 premesso che dall'unione erano nati i figli (27.06.1989) e Per_2 Per_3
(10.05.2003), esponeva che con sentenza 473/2013 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e che da allora non era ripresa la convivenza né vi era stata riconciliazione. Il ricorrente chiedeva, pertanto, di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
non riconoscere l'assegno divorzile in favore della revocare il contributo mensile CP_1 dell' in favore del figlio e del figlio , stante la raggiunta Parte_1 Per_2 Per_3
indipendenza economica da parte di entrambi. R.G. 6282/2023
costituendosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva di riconoscere in suo favore l'assegno divorzile nella misura di € 2.500,00 al mese, con conferma dell'ordine di pagamento diretto da parte del . Controparte_2
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. del Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2019, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dal 2014 per e da dicembre 2018 Per_2
per , e confermando l'assegno di mantenimento di € 1.250,00 al mese Per_3
stabilito in sede di separazione in favore di . Controparte_1
Con memoria depositata il 14 giugno 2019 interveniva volontariamente in giudizio
, figlio della coppia, chiedendo di revocare l'assegnazione alla Controparte_3
madre della casa familiare di Roma, Piazza dei Giureconsulti n. 26 e associandosi alle conclusioni formulate sul punto dal ricorrente.
Con sentenza parziale n. 24189/2019 pubblicata il 18 dicembre 2019 il Tribunale, dichiarata la inammissibilità dell'intervento di , disponeva la Controparte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In seguito alla proposizione di ricorso ex articolo 709 ter c.p.c., con ordinanza del
15 maggio 2020 l'assegno di mantenimento in favore della era ridotto CP_1 ad € 900,00 al mese.
Nel corso dell'istruttoria venivano disposti un accertamento a cura della Guardia di
Finanza e una consulenza tecnica di ufficio sulla situazione economico- patrimoniale delle parti.
All'esito, con sentenza n. 10384/2023 del 14 giugno 2023 il Tribunale di Roma, pronunciando in via definitiva, così provvedeva:
- Determina in euro 900,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da
in favore di , da corrispondersi Parte_1 Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- Compensa le spese di lite. R.G. 6282/2023
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 proponeva appello Controparte_1
avverso la suddetta sentenza, formulando i seguenti motivi:
MANIFESTA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA ED ERRATA
VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DELLE DEDUZIONI
DEL CTU E DELLE ALTRE RISULTANZE ISTRUTTORIE. ISTRUTTORIA
INCOMPLETA.
A sostegno del motivo, l'appellante deduceva che: la sentenza di primo grado era errata e andava riformulata, in quanto basata su una consulenza tecnica di ufficio del tutto fuorviante ed errata sia nelle valutazioni che nelle conclusioni e gravemente omissiva;
non si era tenuto conto del fatto che il dott. padre CP_1
della appellante, aveva consegnato oltre 600 milioni di lire al dott. Parte_1
per versarli su due libretti di risparmio intestati ad e a Per_2 Parte_2
ma tali versamenti non risultavano dai movimenti relativi ai due libretti (vi era traccia solo dei versamenti fatti dalla per oltre £ 195.000,00 su quello di CP_1
e £ 113.000,00 su quello di ); il Giudice della separazione, ai fini Per_2 Per_3 della determinazione dell'importo dell'assegno in favore della aveva CP_1 tenuto conto delle indebite appropriazioni effettuate dall' ma tale Parte_1
circostanza non era stata valutata dal c.t.u., né dal giudice del divorzio;
la CTU su cui il primo giudice aveva fondato la propria decisone era del tutto errata, lacunosa e foriera di errori e imprecisioni;
per ben 4 volte aveva omesso di Parte_1
depositare la documentazione bancaria e reddituale richiesta dai giudici di primo grado dal 2015 a giugno 2022; il giudice della separazione, con sentenza n.
473/2013, aveva accertato, attraverso la Guardia di Finanza, che l' era Parte_1 titolare di diversi rapporti bancari in Italia e all'estero; lo stesso nelle sue Parte_1
memorie del 22.2.2023 aveva ammesso (pagina 3.4) di avere investito denaro in azioni estere;
il CTU, e conseguentemente il giudicante, ai fini della verifica del reddito mensile dell' non avevano considerato le indennità varie percepite Parte_1 dall' né i redditi esenti, dei quali già il Giudice della separazione aveva Parte_1 riconosciuto la valenza;
dal primo maggio 2023 l' era andato in pensione Parte_1
e pertanto aveva visto nuovamente aumentare i propri redditi, in virtù del TFS percepito;
il reddito netto medio mensile dell' era stato erroneamente Parte_1
determinato dal CTU e, dunque, del Giudicante, in € 3.735,00 circa, non essendosi tenuto conto degli statini prodotti dall'interessato ed essendo stato sottratto dall'importo netto dello stipendio l'importo dell'assegno di mantenimento al R.G. 6282/2023
coniuge; dai conti individuati dalla Guardia di Finanza risultava un reddito netto mensile dell' di euro 7.928,00 e una capacità reddituale e patrimoniale Parte_1 dello stesso di € 2.228983,86; il primo giudice aveva erroneamente affermato che l' viveva con la nuova compagna nella casa della quale era proprietario, Parte_1 in quanto tale immobile era stato locato a terzi e produceva un reddito di € 9.000,00 all'anno, non considerato dal consulente tecnico di ufficio;
era errata l'affermazione del c.t.u. in merito a una delega a sui conto correnti di Parte_1 Parte_2
e sul punto la sentenza, che aveva recepito le risultanze della svolta
[...]
consulenza, doveva essere riformata;
nella sentenza vi era stata confusione e commistione tra le disponibilità della appellante e quelle del figlio;
con Per_3
sentenza n. 9784/2017 il Tribunale di Roma aveva accertato che l' dal Parte_1
2005 al 2015 aveva sottratto dalla disponibilità della ingenti somme CP_1
sulla cui destinazione finale non vi era traccia;
il c.t.u. non aveva valutato che con due diverse pronunce emesse in distinti giudizi era stato accertato che l' Parte_1
aveva prelevato ingenti somme dal fondo comune dei coniugi e dai conti intestati ai figli;
nella relazione del Prof. eseguita nella causa iscritta al n. R.G. Per_1
6128/2012, era stato evidenziato che l' aveva a disposizione ben 35 tra Parte_1 conti correnti, depositi titoli e altro, con una disponibilità totale di € 870.000,00 circa;
l' nel periodo dal 12 luglio 2007 al 21 gennaio 2009, aveva Parte_1
ricaricato su una carta Postepay circa € 3.200,00, spendendo € 620,00 solo per ricariche telefoniche;
l' aveva finemente ristrutturato l'appartamento in Parte_1
Roma, Via dei Trinci n. 38, per il quale versava € 500,00 al mese di mutuo;
in data
7 dicembre 2007 la compagna dell' titolare di un reddito da lavoro di Parte_1 appena € 1.100,00 al mese, aveva acquistato dai suoi fratelli le quote dell'appartamento caduto nella successione paterna, versando in acconto €
80.000,00 e contraendo per il resto un mutuo di € 700,00 al mese;
il c.t.u., nonostante le numerose segnalazioni fatte dalla difesa della aveva CP_1 individuato solo tre conti correnti intestati all' mentre dalle indagini Parte_1
svolte dalla Guardia di Finanza e dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate risultavano riconducibili al suddetto almeno 25 rapporti finanziari;
- NECESSITA' DI ESPLETARE ULTERIORI INDAGINI CON AUSILIO
GUARDIA DI FINANZA E/O INDAGINE PRESSO LA BANCA DI ITALIA E/0
DOVE RITENUTO NECESSARIO NUOVA CTU DAL 2015 AD OGGI E/O R.G. 6282/2023
INTEGRAZIONE E CORREZIONE DELLA STESSA CON SOSTITUZIONE DI
CTU.
Al riguardo, l'appellante lamentava che le risultanze della consulenza espletata dalla dott.ssa erano omissive, errate, incomplete, nonché in contraddizione Per_4
con i dati emergenti dall'Agenzia delle Entrate e dagli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza;
- ARBITARIA LIMITAZIONE DELLA SENTENZA, SU INDICAZIONE DEL
CTU, UNICAMENTE AL TERRITORIO ITALIANO CON ESCLUSIONE DEI
CONTI ESTERI.
Rilevava, a tal fine, l'appellante che il consulente tecnico di ufficio aveva affermato che “dall'esame dei documenti acquisiti, non sono emerse informazioni di dettaglio tali da consentire di individuare i paesi verso i quali indirizzare accertamenti e/o consultazioni. In atti non sono rinvenuti documenti idonei ad individuare possibili conti o investimenti in paesi esteri, nel periodo di indagine” , ma la relazione depositata dalla sui conti esteri dell' dimostrava invece CP_1 Parte_1
l'esistenza di conti all'estero riconducibili al SI. ; quest'ultimo in Parte_1
sede di separazione aveva dichiarato e ammesso di avere conti esteri a San Marino,
Svizzera, Lugano, Inghilterra, affermando che per il suo lavoro percepiva le indennità per le missioni all'estero direttamente sui conti correnti dei Paesi ove dove lavorava (Romania, Lituania, Germania, ); Per_5 Per_6 Per_7
dall'accertamento della Guardia di Finanza del 6.5.2021 erano emersi alcuni pagamenti esteri con Nexy payaments S.p.a. e Westwrn Union;
il c.t.u. non aveva tenuto conto delle polizze intestate all' il c.t.u. aveva errato nella Parte_1
ricostruzione delle movimentazioni anche rispetto ai conti dell' presso la Parte_1
Banca Profilo, Banca Popolare di Sondrio, , BCC, Banca Intesa alla Carta CP_4
American Express, alle carte di credito ICCREA ALLIANZ, Postepay, Carta
Superflash, Blu Moneta e Fido.
ERRONEA RICOSTRUZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA E
REDDITUALE DELLE PARTI
L'appellante evidenziava che dai CUD depositati dall' emergevano redditi Parte_1
esenti di ignota natura, non depositati su alcun conto corrente accertato (CU 2018
€ 8.905,06; CU 2019 € 8.695,38; CU 2020 € 8.825,64; CU 2021 € 8.843,13; CU
2022 € 9.107,40, il tutto per un totale di euro 35.2698,21); la capacità reddituale e patrimoniale dell' con riferimento al 2021, era di € 2.114.578,90; la Parte_1 R.G. 6282/2023
percepiva invece esclusivamente l'assegno divorzile che, depurato dalla CP_1
tassazione, era di appena € 775,00 al mese, sicché non potevano trovare alcuna plausibile giustificazione i prelievi annuali conteggiati dal c.t.u. come “somme nella disponibilità figurativa della parte”; erroneamente il c.t.u. aveva ricondotto nell'ambito delle disponibilità della due assegni non incassati, di € CP_1
144.025,00 e di € 152.800,00, costituenti il primo il pagamento di una somma portata da decreto ingiuntivo emesso nei confronti della su ricorso del CP_1
figlio , e il secondo un parziale risarcimento da parte dell' il Per_3 Parte_1 reddito netto medio mensile dell' doveva essere calcolato in € 7.928,00, Parte_1 quello della in € 775,00. CP_1
L'appellante concludeva come in epigrafe.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 20 febbraio 2025, l'appellato si costituiva in data 1° novembre 2024.
Preliminarmente, l'appellato chiedeva di ammettere alcuni documenti non prodotti in primo grado, evidenziando che le produzioni dal n. 1 a 16 mettevano in evidenza l'illegittima duplicazione di pretese creditorie che controparte continuava ad azionare nella presente sede (circostanza che secondo l'appellato avrebbe legittimato l'eccezione di sospensione di cui al punto II), mentre i doc. 17 e 18 integravano fatti sopravvenuti, rilevanti ai fini della revoca dell'assegno di mantenimento a carico dell' Parte_1
Sempre in via preliminare, quest'ultimo ha chiesto di sospendere, ai sensi dell'art
295 cpc, il presente procedimento, sino alla conclusione di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione, n. RG 3/2024, avendo la ormulato nel giudizio CP_1
di divorzio richieste che secondo l'assunto dell'appellato rappresenterebbero una duplicazione di accertamenti ancora sub iudice, già oggetto di un decisum, relativi anche a somme di pertinenza dei figli.
L'appellato ripercorreva testualmente le conclusioni del c.t.u. e del proprio c.t.p.,
e sempre in via preliminare evidenziava che nelle more dl giudizio di divorzio la aveva incrementato i suoi redditi, atteso che medio tempore era stato CP_1
pignorato anche 1/3 del TFS dell' e inoltre in data 16.11.2021, i sig.ri Parte_1
– avevano venduto a terzi l'immobile in comproprietà sito in Parte_1 CP_1
Roma, Via D. Anzillotti 8-12, con atto di vendita a Rogito innanzi al Notaio
[...]
Rep. n. 7587 Racc. n. 5626, al prezzo di € 325.000, integralmente Per_8 R.G. 6282/2023
incassato dalla a tacitazione parziale dei crediti da questa maturati per CP_1
le causali ancora sub iudice in Cassazione.
Lo stesso rilevava, poi, la esistenza di fatti sopravvenuti e comunque non Parte_1
menzionati in primo grado - intervenuti nella more della fase finale del processo di primo grado e dell'emissione della sentenza del Giudice di prime cure - fortemente incidenti in peus sulla situazione economico-reddituale, oltre che familiare del SI.
e specificamente: Parte_1 la diagnosi “di atipie comportamentali in paziente con rischio di disturbo dello spettro autistico” concernente il figlio del SI. di 4 anni, Parte_1 Per_9
come da certificazione della commissione medica INPS per l'accertamento dell'handicap in data 14.02.2023 (v. doc.17), situazione che aveva comportato una serie di spese mediche e fisioterapiche, in maggior parte presso strutture sanitarie private, che contribuivano ad aggravare la situazione economica e reddituale dell Parte_1
l'intervenuto pensionamento di in data 1.5.2023, con consistente Parte_1
e ulteriore deminutio reddituale.
Nel merito, l'appellato rilevava la assoluta infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto e deducendo in particolare, che:
l'appellato aveva sempre fornito, a supporto delle proprie deduzioni e rilievi, tutti i necessari elementi, prove ed evidenze, soprattutto documentali;
quanto alla difesa della che intenderebbe attribuire all'operato e CP_1 all'elaborato del CTU omissioni sotto diversi profili, l'asserita circostanza della titolarità di conti esteri in capo all' era insussistente e del tutto sfornita di Parte_1
riscontri probatori;
quanto asserito da controparte a pag. 14 del ricorso in appello circa il percepimento da parte dell' di ulteriori somme “… facendo lezione ai corsi” e in Parte_1
riferimento ai presunti redditi esenti, era del tutto fuorviante e inconferente, in quanto gli emolumenti relativi alle lezioni erano già compresi nelle buste paga prodotte in atti dall Parte_1
controparte richiamava, in modo del tutto fuorviante e strumentale, una serie di eventi e questioni riferibili ad un'epoca antecedente al giudizio di divorzio instaurato dall' in data 24.7.2018 e risalenti al giudizio di separazione Parte_1
instaurato dalla del tutto ininfluenti, oltre che ultronei;
CP_1 R.G. 6282/2023
in merito alle questioni pregresse, reiteratamente invocate ex adverso a più riprese, il Tribunale aveva affermato che “non vi è spazio in questo giudizio”, menzionando il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 9784/2017; era del tutto infondato quanto sostenuto da controparte circa asserite “… omissioni dell' che per ben quattro volte ometteva di depositare la documentazione Parte_1 bancaria e reddituale richiesta dai giudici dal 2015 al giugno 2022”, in ragione dei numerosi depositi documentali effettuati dalla difesa dell' Parte_1
Quest'ultimo chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello principale e formulava appello incidentale, relativamente alla parte della sentenza relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della rilevando CP_1
l'inesistenza dei relativi presupposti e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare non dovuto tale assegno e di condannare l'appellante alle spese di primo grado, il tutto con vittoria di spese del grado di appello.
L'appellante replicava alla difesa e all'appello incidentale dell'appellato.
Con decreto del 2 gennaio 2024 era disposta, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in
Camera di Consiglio.
In data 2 febbraio 2025 il P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte riservava la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di un giudizio camerale, relativamente al quale in grado di appello non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra quest'ultimo (avente ad oggetto richieste risarcitorie e restitutorie avanzate a vario titolo dalla nei confronti dell' e la presente controversia, CP_1 Parte_1 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra l' e Parte_1
la CP_1 R.G. 6282/2023
Al riguardo, va evidenziato che il Tribunale di Roma, con condivisibile affermazione, ha ritenuto estranea all'accertamento in merito alla spettanza e all'importo dell'assegno divorzile la valutazione delle condotte tenute dall' Pt_1
nella gestione del danaro proveniente da elargizioni fatte dal padre della CP_1 in favore di quest'ultima e dei figli della stessa, trattandosi di fatti già oggetto di accertamento nell'ambito di separati giudizi.
Questa Corte ritiene che tali fatti, astrattamente produttivi di obbligazioni restitutorie o risarcitorie a carico dell' non rivestano alcuna rilevanza ai Parte_1
fini della decisione in ordine alla spettanza dell'assegno divorzile e alla misura dello stesso, costituenti questioni con natura e presupposti diversi rispetto a quelle oggetto di accertamento nelle altre sedi.
Quanto alla richiesta di ammissione di nuova documentazione formulata sempre dall'appellato, va osservato che per costante orientamento giurisprudenziale della
Cassazione, che questa Corte intente pienamente condividere, Nel giudizio di divorzio in appello - che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'articolo
4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme - va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass.
11/03/2022, n.8049), sicché nel caso di specie la produzione dei documenti indicati nella memoria di costituzione dell'appellato deve ritenersi ammissibile, in relazione alla difesa spiegata dall' tenuto conto del fatto che su tale produzione si Parte_1
è ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti.
Relativamente alle richieste istruttorie formulate in questa sede dall'appellante, di disporre un'interrogazione presso la Banca d'Italia, un nuovo accertamento presso l'Agenzia delle Entrate e una integrazione di indagini a mezzo Guardia di Finanza, ritiene questa Corte che detta prova non possa trovare accoglimento, tenuto conto della piena esaustività dell'attività istruttoria svolta in primo grado e considerata, inoltre, la natura meramente esplorativa degli accertamenti, così come richiesti dalla Anche la integrazione o il rinnovo della svolta c.t.u. non si rende CP_1
necessaria in questa sede, in ragione della completezza dell'accertamento svolto in primo grado dalla dottoressa e della insussistenza, nell'elaborato Persona_10
peritale, di palesi errori, lacune o vizi logici che potrebbero inficiarne la R.G. 6282/2023
utilizzabilità ai fini della presente decisione. Va in particolare osservato che le doglianze formulate in questa sede dall'appellante relativamente all'operato del consulente tecnico di ufficio hanno costituito oggetto di osservazioni a cura della difesa della alle quali il professionista incaricato dal primo giudice ha CP_1
già puntualmente ed esaurientemente risposto.
Quanto alla richiesta formulata sempre dall'appellante, di autorizzazione alla acquisizione, presso il e presso l'INPS, della Controparte_2 documentazione relativa al TFR dell' va osservato che tale Parte_1 documentazione avrebbe potuto essere acquisita direttamente dall'interessata, nella sua veste qualificata di coniuge divorziato del titolare del trattamento di fine rapporto.
Nel merito, l'appellante principale lamenta, sostanzialmente, che il primo giudice avrebbe errato nel valutare la situazione economico-patrimoniale della parti, ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della Evidenzia, a tal fine, una serie di errori e di omissioni nei quali CP_1
sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio nella elaborazione della sua relazione, integralmente recepita dal primo giudice, oltre che alcune lacune istruttorie relative alla individuazione di conti e investimenti esteri riconducibili all' che secondo la prospettazione dell'appellante andrebbero colmate Parte_1
nella presente sede.
L'appellante incidentale, da parte sua, nega la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sia in relazione CP_1
alla situazione economico-patrimoniale di quest'ultima, come emersa dalla svolta istruttoria e come ricostruita dall' anche sulla base di fatti sopravvenuti, Parte_1
mediante produzione di consulenza di parte, sia in relazione alla asserita infondatezza della circostanza che la in seguito al matrimonio avrebbe CP_1
rinunciato al proprio lavoro per poter seguire il coniuge nelle sue missioni all'estero, decidendo di dedicarsi alla famiglia e contribuendo, in tal modo, al menage familiare.
Ciò posto, va rilevato che il primo giudice ha riconosciuto, in favore della il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento nella misura di CP_1
€ 900,00 al mese, in ragione della durata del matrimonio, correttamente individuata in 27 anni (dal 1986, anno delle nozze, al 2013, anno della emissione della sentenza di separazione), dell'età della suddetta (all'epoca di anni 63), alla mancanza di un R.G. 6282/2023
lavoro, per avere la lasciato la sua occupazione al fine di poter seguire CP_1
il marito, Ufficiale di Marina, nelle sue missioni anche all'estero, e infine all'attività di accudimento in via esclusiva della prole, svolta dalla allorquando il CP_1
marito era lontano.
Ai fini del corretto inquadramento della questione in esame, va premesso che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n.
18287 dell'11 luglio 2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della
l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà
e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale R.G. 6282/2023
da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Nel caso specifico, l'appellante incidentale lamenta che il tribunale, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali in ordine alla situazione economico-patrimoniale delle parti ed erroneamente riconosciuto la funzione perequativa-compensativa dell'assegno in questione.
Osserva questa Corte che sul punto la decisione del primo giudice è perfettamente conforme alla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata e non merita censura.
E difatti, come emerge dalle risultanze istruttorie, nella specie il matrimonio tra le parti è stato celebrato nel 1986 e la separazione è intervenuta nel 2013 (durata complessiva del rapporto coniugale ventisette anni); nel corso della convivenza coniugale, la a lasciato il suo lavoro dipendente a tempo indeterminato, CP_1
con retribuzione di circa £ 1.800.000 al mese.
L quale Ufficiale di Marina, nel corso del matrimonio è stato impegnato Parte_1 in numerosi incarichi e missioni, anche all'estero.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa l'11 dicembre 2024, la ha affermato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire CP_1 esclusivamente l'assegno divorzile corrispostole dall'ex coniuge ( € 9.933,00 nel
2002, € 10.217,00 nel 2023 ed € 11.091,00 nel 2024, corrispondenti a un netto mensile di circa € 867,00), di non essere proprietaria di beni immobili, né di mobili registrati, di essere titolare di tre conti correnti (BPM, Banca del Fucino e
Bancoposta).
La suddetta, tuttavia, come è emerso dall'istruttoria svolta in primo grado, e in particolare dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, nonché dalla consulenza tecnica di ufficio, ha la delega a operare sui conti correnti e sui dossier R.G. 6282/2023
titoli intestati al figlio (titolare di un patrimonio mobiliare Parte_2
stimato dal consulente tecnico in circa € 479.190,00), il che, considerata l'età e l'epoca di inizio dell'attività lavorativa da parte di quest'ultimo, fa presumere che la sia titolare di disponibilità economiche indirettamente a lei CP_1
riconducibili, che concretizzano una situazione del tutto diversa da quella effettivamente dichiarata.
, come si rileva dalla dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà Parte_1
da lui resa il 28 ottobre 2024 e dalla documentazione prodotta nel presente grado del giudizio, percepisce attualmente un reddito netto medio mensile di circa €
4.237,00 (sommando le rendite nette medie da immobili e da pensione degli ultimi tre anni e dividendo il risultato per tre e per 12); egli è proprietario di un appartamento in Roma, Via dei Trinci n. 28, di mq. 28, per il quale ha un mutuo trentennale con rata di € 700,00 al mese (scadenza 2040) ha contratto un mutuo con rata di € 476,6 al mese (scadenza 2028) affronta spese di € 350 per l'iscrizione e di € 560,00 al mese per la figlia e di € 550,00 per le attività sportive del figlio, convive con dipendente dell'ASL Roma 1 con reddito netto Controparte_5 medio mensile di circa € 2.000,00.
Relativamente alla posizione dell' le indagini svolte in primo grado Parte_1
mediante Guardia di Finanza e l'accertamento del c.t.u. hanno evidenziato movimentazioni che rivelano una disponibilità superiore a quella dichiarata. Non ritiene, tuttavia, questa Corte di dover disporre ulteriori accertamenti istruttori riguardo alla posizione dell' come richiesto dall'appellante, avendo sullo Parte_1
specifico punto il c.t.u. escluso che dalla documentazione esaminata siano emersi elementi idonei a rivelare possibili conti o investimenti esteri riconducibili al suddetto e non essendo stato fornito, a cura dell'appellante, alcun concreto riscontro in merito all'esistenza attuale di tali asseriti conti o investimenti.
L'analisi dei dati emergenti dalla documentazione economico-patrimoniale relativa alle parti rivela, in definitiva, che entrambe risultano titolari di disponibilità economiche superiori rispetto a quelle dichiarate. Tuttavia, dai dati certi emersi nel corso del giudizio di divorzio risulta che l' percepisce mensilmente la Parte_1
pensione e la rendita di un immobile di sua proprietà, oggetto di locazione, mentre la on è titolare di alcun emolumento fisso (stipendio o pensione), il che, CP_1
sottolinea l'esistenza di un obiettivo divario reddituale tra i due. R.G. 6282/2023
Quanto al contributo che la odierna appellante ha fornito alla famiglia in costanza di matrimonio, va osservato che non risulta affatto contestato che la CP_1
dopo le nozze, abbia lasciato un lavoro dipendente a tempo indeterminato che le assicurava un reddito di circa € 1.800,00 al mese. Deve necessariamente presumersi, in ragione del fatto notorio che gli Ufficiali della Marina sono soggetti a trasferimenti e missioni anche all'estero che li tengono per lunghi periodi lontano da casa, che la scelta della odierna appellante di lasciare il proprio lavoro sia stata imposta dall'esigenza di seguire il marito nelle sue varie trasferte o comunque di potersi dedicare in via esclusiva ai figli, durante i periodi di lontananza del coniuge.
Ciò, a parere di questa Corte, anche in ragione della situazione reddituale delle parti e della effettiva durata del matrimonio, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati giustifica pienamente il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della CP_1
Recentemente la Suprema Corte, richiamando alcune sue conformi pronunce ((cfr.
S.U 18287/2018,18287/2019 e 5603/2020), ha ribadito che La natura perequativo- compensativa dell'assegno di divorzio conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione civile sez. I,
18/01/2023, n.1482).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, i motivi di appello incidentale attinenti al riconoscimento dell'assegno divorzile non possono, pertanto, trovare accoglimento.
Quanto all'importo dell'assegno, non può non rilevarsi in questa sede che attualmente l' è in pensione e il suo reddito netto medio mensile è Parte_1
certamente diminuito, rispetto al passato. Inoltre, lo stesso ha due figli gemelli, dell'età di cinque anni, che comportano nuovi esborsi, circostanza di cui il Giudice di primo grado ha correttamente tenuto conto allorquando ha ridotto l'importo R.G. 6282/2023
dell'assegno di mantenimento da € 1.250,00 a € 900,00 al mese. Infine, è gravato da due mutui, uno di € 700,00 e un altro di € 476,621 al mese, nonché dalle spese per la scuola e per le attività sportive dei due figli minori.
Tenuto conto dell'insieme dei richiamati fattori e considerate le complessive risultanze della svolta istruttoria, che per entrambe le parti ha evidenziato l'esistenza di liquidità non chiaramente rinvenibili sui rispettivi conti, ritiene questa
Corte che l'importo stabilito dal Tribunale a titolo di assegno divorzile (€ 900,00) debba essere confermato in questa sede, tenuto conto, soprattutto, del fatto che quanto richiesto dall'appellante principale (€ 3.00,00/3.200,00) è sicuramente eccessivo e incongruo, rispetto al reddito da pensione percepito dall' e Parte_1 all'attuale situazione familiare dello stesso.
Per le motivazioni che precedono, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, in ragione della reciproca soccombenza della parti, devono essere compensate per intero.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da Controparte_1
con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 e sull'appello incidentale formulato da avverso la sentenza 10384/2023 emessa dal Tribunale di Roma il Parte_1
14 giugno 2023 e pubblicata il 30 giugno 2023 nel procedimento R.G. n.
49913/2018, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto. R.G. 6282/2023
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)