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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5860 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 647/2021, pubblicata l'8.3.2021, iscritto al n. 4187/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: azione di ingiustificato arricchimento, vertente tra
(c.f. ), con sede in Mugnano di Napoli, Corso Italia Parte_1 P.IVA_1
n. 110, in persona del legale rappresentante, dr. rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi (c.f.
[...]
), con studio in Napoli, Via Vittoria Colonna n. 14, C.F._1
-appellante-
e
(p. iva ), con sede legale in Frattamaggiore, Via M. Lupoli n. 27, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Guglielmo Ara (c.f. ), per quanto ancora occorrer CodiceFiscale_2 possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel di Napoli, CP_2
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 647/2021, pubblicata l'8.3.2021, il Tribunale di Napoli Nord respingeva la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
, per il pagamento dell'importo di 3.556.014,38 € oltre interessi di mora, a titolo di CP_1
prestazioni di ricovero ospedaliero svolte, in favore degli utenti del Servizio Sanitario nazionale, negli anni 2014 e 2015 in misura superiore ai tetti di spesa stabiliti contrattualmente.
Affermava il Tribunale, svolta una ricognizione delle norme di legge e dei principi giurisprudenziali in tema di rapporti tra Servizio Nazionale sanitario e Centri accreditati, che il tetto di spesa assegnato in sede di programmazione costituiva un limite invalicabile oltre il quale l'amministrazione non era tenuta al pagamento delle prestazioni sanitarie rese, altrimenti Cont vanificandosi il potere programmatorio regionale;
che nel contratto stipulato con l' in ragione di ciò era espressamente indicato il volume massimo di prestazioni che i Centri privati potevano assicurare ed il corrispettivo concordato ed era espressamente indicato che le prestazioni rese oltre il
Cont limite di spesa non potevano essere poste a carico dell' che dette clausole contrattuali erano ostative all'accoglimento della azione di ingiustificato arricchimento, che presuppone che lo spostamento di ricchezza non è conseguenza della violazione di obblighi giuridici e che comunque non può essere invocata quando l'arricchimento è conseguenza di un contratto o altro rapporto Cont compiutamente regolato;
che non vi era prova che l' avesse imposto l'esecuzione di prestazioni extra budget, mentre spettava al Centro programmarsi in modo da evitare lo sforamento;
che comunque nella specie si trattava di arricchimento imposto, avendo l'amministrazione già comunicato il limite massimo di corrispettivo disponibile ed il suo diniego ad una spesa superiore.
Avverso detta sentenza proponeva appello la con atto Parte_1 notificato in data 8.10.2021, deducendo con un unico motivo l'erroneità della pronuncia per avere ritenuto esservi un arricchimento “imposto”, laddove al momento della effettuazione delle prestazioni i tetti di spesa non erano ancora stati stabiliti, essendo i contratti per le annualità in oggetto stati stipulati entrambi solo successivamente. I contratti, sulla base dei quali era stata respinta l'azione di ingiustificato arricchimento, non avevano quindi alcun rilievo nella fattispecie, non dovendosi stabilire se le prestazioni fossero state volute o meno ma soltanto accertare se vi fossero i presupposti per richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 2041 c.c.; presupposti esistenti, essendosi verificati sia l'arricchimento della p.a., sia l'impoverimento del centro sanitario, sia l'assenza di un rifiuto da parte della p.a., che aveva consentito l'esecuzione delle prestazioni comunicando solo dopo che esse erano extra budget e quindi non rimborsabili.
Instava pertanto per la condanna della appellata al pagamento dell'importo richiesto oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio la appellata, evidenziando che comunque il , in attesa della Pt_3
sottoscrizione dei contratti, avrebbe dovuto prendere a riferimento il tetto di spesa definito negli anni precedenti;
che l'ingiustificato arricchimento era inammissibile nel caso di violazione degli obblighi contrattuali, come nella fattispecie, in cui era stato escluso il pagamento degli importi eccedenti il budget;
che nemmeno era provato l'ammontare dell'impoverimento del . Pt_3
Instava quindi per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza collegiale dell'8.10.2025 la causa passava in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, oltre che infondato, e deve pertanto essere respinto. Va in primo luogo rilevato come in tutto il giudizio di primo grado il fondamento della domanda ex art. 2041 c.c.
è stato posto dalla attrice nell'aver dovuto continuare a somministrare cure, sia pur dopo Cont l'esaurimento del budget assegnato, a causa delle richieste dell' e per evitare di interrompere il servizio pubblico. Solo con l'atto di appello, con un inammissibile mutamento di prospettiva ed in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., a fondamento della domanda è stata posta la mancata conoscenza dei budget di spesa per essere questi stati imposti con contratti stipulati solo dopo che il budget annuale era stato già superato.
L'appello è comunque infondato. Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C. App.
Napoli, sent. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso di stipula di contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve affermarsi in considerazione della peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi del predetto art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Si tratta, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti Cont imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare;
inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.), ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion
Cont per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva.
Invero, tale deliberazione -in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale- non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n.
2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro Cont comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque parzialmente provveduto al pagamento delle fatture oggetto del presente procedimento.
Questo Collegio non ignora che la Suprema Corte, con sentenza n. 8722/2024(non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” e, dunque, a maggior ragione di quelli stipulati dopo la conclusione dell'anno di riferimento (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzi tutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di
Cont appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al
Cont contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già
Cont osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare gli importi delle fatture.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece Cont dall' che le ha pagate).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Ed infatti l'efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori è stata poi ritenuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16221/2025), secondo cui “In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”. La validità quindi dei contratti stipulati anche successivamente all'anno di riferimento comporta la validità di tutte le pattuizioni e le clausole in essi contenuti, ivi comprese quelle che stabiliscono i tetti invalicabili di spesa e l'adesione del Centro sanitario alla mancata remunerazione delle prestazioni eccedenti i budget determinati.
Come poi affermato dalla Suprema Corte, “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il
Cont limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento”
(così Cass. n. 26334/2021), essendo gli interessi privati “cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” (così Cass. n. 27608/2019).
Come correttamente affermato dal primo giudice, quindi, l'azione di ingiustificato arricchimento è inaccoglibile, sia per essere stato compiutamente regolato in contratto il rapporto, anche in relazione alle prestazioni extra budget, sia per risultare l'arricchimento “imposto” (cfr. da ultimo, Cass. n. 25514/2024, secondo cui “In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”), sia ancora per mancanza anche solo di allegazione del quantum della diminuzione patrimoniale, non coincidente certo con le tariffe regionali, comprensive anche dell'utile d'impresa.
L'appello va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Sono sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 647/2021, in Parte_1
contraddittorio con la , così provvede: Controparte_3 1) Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 14.000,00
€ per compensi, oltre rimborso forfettario spese, iva e cpa.
2) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della sua impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 19.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo