TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2415/2015 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 31/08/2015 al n. 2415/2015 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaspare Salomone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Luigi
Guercio n. 353;
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone e Antonio De
Sanctis, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Potenza al Corso 18 Agosto n. 28;
CONVENUTA
NONCHÉ
C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Rizzo,
1 Proc. n. 2415/2015 R.G.
Francesca Andrea Cantone e Antonio De Sanctis, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza al Corso 18 Agosto n. 28;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
e la società chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: A)“voglia l'On. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza e pretesa disattesa, accertare e dichiarare che il tasso soglia applicato nel contratto di finanziamento per cui è causa, pari al 26,30%, sia superiore al tasso di soglia di riferimento rilevato dalla Banca d'Italia alla data di stipula del contratto (4.12.2007), pari al 15,48%, e, di conseguenza, dichiarare la nullità della relativa clausola del contratto di mutuo per contrarietà a norma imperativa”; B)
“voglia l'On. Tribunale adito, in applicazione della normativa sull'indebito, condannare i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione in favore del Sig. della somma di euro 6.741,13 corrispondente Parte_1 ai versamenti fatti da quest'ultimo in eccedenza rispetto al capitale effettivamente erogato di euro 11.731,87” da determinarsi anche a mezzo
C.T.U., oltre interessi dal momento della maturazione del diritto al soddisfo. Vinte le spese con attribuzione”.
1.1. L'attore esponeva che: a) in data 4 dicembre 2007, stipulava con
[...]
un contratto di finanziamento contro cessione del quinto Controparte_1 del proprio stipendio di importo pari ad € 24.360,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili, di € 203,00 ciascuna;
b) in esecuzione di tale contratto,
l'istituto finanziario erogava effettivamente la sola somma di € 11.731,87, in quanto il restante importo, pari a € 12.628,13, era costituito da interessi, spese di commissione e premio assicurativo (questi rispettivamente di euro
4.262,51; euro 6.827,69 ed euro 1.537,90); inoltre, la somma di euro
8.365,59, relativa alle spese di commissioni ed alla polizza assicurativa,
2 Proc. n. 2415/2015 R.G.
veniva trattenuta dalla società mutuante al momento della erogazione del finanziamento, per cui la stipula della polizza era contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
c) in data 1° giugno 2009, il finanziamento veniva ceduto da a Controparte_1 Controparte_2
d) il gravoso costo del credito evidenziava la violazione della legge
108/1996 e della normativa relativa all'usura di cui all'articolo 644 del codice penale, onde la necessità di instaurare il presente giudizio.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_2
contestando nel merito la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
Rinnovata la notifica nei confronti della società convenuta Controparte_1
l'attore ne deduceva l'intervenuto fallimento e successiva
[...]
cancellazione, rinunciando alla domanda proposta nei suoi confronti.
3. Istruita mediante CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e nelle more interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società , deducendo l'intervenuta Controparte_3
cessione del credito controverso in proprio favore e, pertanto, facendo proprie le difese della cedente, di cui chiedeva l'estromissione.
Infine, all'udienza del 19/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, in via del tutto preliminare è necessario statuire circa la mancanza di legittimazione (recte, titolarità) passiva in capo alla società intervenuta in qualità di cessionaria del credito derivante dal rapporto contrattuale controverso, ossia , Controparte_3
in ordine alla domanda restitutoria azionata dalla parte attrice.
4.1. Al riguardo, occorre rammentare che, con la cessione in blocco di crediti pro soluto ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), si verifica un fenomeno di cessione del credito, più limitata di una cessione contrattuale, posto che
“Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di
3 Proc. n. 2415/2015 R.G.
credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali
e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez., III,
6/07/2018, n. 17727; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III,
13/02/2013 n. 6422 – Tribunale di Avezzano, 20/02/2019 n. 108); conseguentemente, “Alla cessionaria di un credito possono essere opposte le eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzarne la pretesa creditoria ma non possono essere promosse domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie.
Ne consegue che la cessionaria del (solo) credito non è legittimata CP_3
passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc. Invero: “[…] solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione” (Tribunale di Roma,
17/05/2022).
4.2. In altri termini, quando si fanno valere vizi genetici del rapporto giuridico contrattuale, cui in caso di accoglimento deriverebbero effetti restitutori con decorrenza dalla stipula del contratto, la controparte negoziale (ovvero il cedente), e non il cessionario del credito, è munito di legittimazione passiva (cfr. Tribunale di Cremona, Sez. I Civ., sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 16/01/2017 rep. n. 61/2017).
Ancora, a tal riguardo, la Cassazione, con la sentenza n. 21843 del
30/08/2019. ha precisato che “i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello
4 Proc. n. 2415/2015 R.G.
della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non
è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”.
Pertanto, la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la corresponsione di interessi ed accessori e la conseguente azione di ripetizione non possono essere sollevate contro la cessionaria, bensì nei confronti della cedente
(Tribunale di Padova, Sez. II Civ., sentenza del 28.01.2020 in rg.
6888/2019), in quanto se così non fosse “la proposizione di domande giudiziali di ripetizione nei confronti della cessionaria significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, sul patrimonio “separato a destinazione vincolata” scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori” (Cass. Civ., n. 21843 del 30/08/2019).
4.3. In ragione di quanto chiarito, alcuna statuizione di condanna può emettersi ai danni della società intervenuta.
5. Viceversa, con riguardo alla posizione giuridica della società convenuta deve ritenersi che, in suo favore, sia intervenuta una CP_2
cessione di contratto, piuttosto che una mera cessione del credito da esso derivante.
Infatti, tanto si desume (pacifica essendo, tra le parti, l'intervenuta
“traslazione” del rapporto derivante dal contratto in favore della società in data 1° giugno 2009) dalla nota del 21/03/2011 (doc. 4 del CP_2
fascicolo attoreo), con cui la società convenuta ha adempiuto agli oneri comunicativi periodici di cui all'art. 119 T.U.B., oneri logicamente ricadenti sulla posizione del contraente, e non già su quella di un mero cessionario del credito.
Il che rende la società unica legittimata (in ragione della rinuncia CP_2
della domanda intentata nei confronti della società Controparte_1 articolata dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) alla istanza restitutoria azionata nella presente sede.
6. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di cui infra.
5 Proc. n. 2415/2015 R.G.
7. La consulenza tecnica espletata ha operato una verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse praticati in seno al contratto per cui è causa, e all'esito della verifica (condotta conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia vigenti pro tempore, e pertanto pienamente condivisibile) ha riscontrato l'usura originaria degli interessi corrispettivi, includendo, nel calcolo del
TEGM, le spese di assicurazione.
7.1. Tale operazione di calcolo è condivisibile, in quanto conforme ai consolidati dettami della giurisprudenza.
Invero, nella determinazione del tasso ai fini dell'indagine sull'usura, va ricompresa anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l'erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pur in via indiretta, per il mutuante (Cass. civ. III Sez civ. n. 5160/2018 e Cass civ. I Sez. civile del 5 aprile 2017 - Corte d'Appello di Milano Sent. n.
3283/2013), precisandosi come “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4 c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegata alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo... ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle istruzioni per la rivelazione del
T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi” (v. Cass. ord. 3025/2022, la quale sottolinea ulteriormente “che in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 163030/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 cod. pen., dovrebbe essere inserita
- si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i
6 Proc. n. 2415/2015 R.G.
fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
- che anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n.
19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica”).
Dunque, ne consegue che deve essere considerata, anche per i prestiti con cessione del quinto conclusi prima del 01/01/2010, la spesa relativa alla polizza assicurativa obbligatoria tra gli oneri da valutare per la formazione del T.E.G. del rapporto da esaminare, non essendovi motivi validi per giustificarne l'esclusione.
Anche di recente tale principio è stato ribadito dai giudici di legittimità, secondo i quali “Ai fini della valutazione dell'usurarietà di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, cod. pen., essendo sufficientemente che tali spese risultino collegate alla concessione del credito” (così, in massima, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20699).
7.2. Tanto chiarito, nella specie sono emersi indici presuntivi idonei a ritenere sostanzialmente obbligatoria l'assicurazione stipulata dal finanziato, in quanto il contratto di assicurazione è stato stipulato contestualmente al contratto di finanziamento e a garanzia dell'ammontare complessivo del debito contratto.
Tali circostanze concretizzano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare il carattere sostanzialmente obbligatorio di tali coperture assicurative [al riguardo, si rammenti che taluni indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza per la qualificazione dell'assicurazione come obbligatoria sono proprio, oltre alla contestualità di polizza e finanziamento, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo e la pari durata di copertura assicurativa e finanziamento, tutti elementi presenti nel caso di specie (si veda, ex multis, Tribunale Benevento sez. II, 04/10/2022, sentenza n. 2144)], le quali non sono state smentite dalla società convenuta,
7 Proc. n. 2415/2015 R.G.
che avrebbe dovuto fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, o di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa, o ancora di aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi, per tutto il corso del finanziamento (si vedano al riguardo anche le pronunce dell' e in particolare Collegio di Coordinamento, nn. CP_4
10617/17, 10620/17, 10621/17, 2397/18).
8. Acclarato, per tale via, che l'ipotesi di ricalcolo corretta è quella che ricomprende, nella verifica del TEGM, anche i costi assicurativi, si riscontra l'usurarietà originaria del tasso contrattuale, il quale è risultato pari al 18,25%, a fronte di un tasso soglia del 15,48%.
Conseguentemente, in applicazione dell'art. 1815 c.c., la parte attrice ha diritto ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi, ammontanti a complessivi € 12.628,13, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo [si veda, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 61/2023, secondo cui "il saggio di interessi di cui all'art.1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione"].
Non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. e non avendo la parte attrice provato il maggior danno.
9. Quanto alle spese di lite, si stima che le peculiarità della controversia ne consentano l'integrale compensazione tra tutte le parti.
Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
8 Proc. n. 2415/2015 R.G.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara nulle le clausole relative alla pattuizione degli interessi del contratto oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c.;
2. condanna la parte convenuta a restituire all'attore Controparte_2 la somma di € 12.628,13, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa;
4. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo
Così deciso in Potenza il 27/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
9
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 31/08/2015 al n. 2415/2015 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaspare Salomone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Luigi
Guercio n. 353;
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone e Antonio De
Sanctis, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Potenza al Corso 18 Agosto n. 28;
CONVENUTA
NONCHÉ
C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Rizzo,
1 Proc. n. 2415/2015 R.G.
Francesca Andrea Cantone e Antonio De Sanctis, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza al Corso 18 Agosto n. 28;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
e la società chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: A)“voglia l'On. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza e pretesa disattesa, accertare e dichiarare che il tasso soglia applicato nel contratto di finanziamento per cui è causa, pari al 26,30%, sia superiore al tasso di soglia di riferimento rilevato dalla Banca d'Italia alla data di stipula del contratto (4.12.2007), pari al 15,48%, e, di conseguenza, dichiarare la nullità della relativa clausola del contratto di mutuo per contrarietà a norma imperativa”; B)
“voglia l'On. Tribunale adito, in applicazione della normativa sull'indebito, condannare i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione in favore del Sig. della somma di euro 6.741,13 corrispondente Parte_1 ai versamenti fatti da quest'ultimo in eccedenza rispetto al capitale effettivamente erogato di euro 11.731,87” da determinarsi anche a mezzo
C.T.U., oltre interessi dal momento della maturazione del diritto al soddisfo. Vinte le spese con attribuzione”.
1.1. L'attore esponeva che: a) in data 4 dicembre 2007, stipulava con
[...]
un contratto di finanziamento contro cessione del quinto Controparte_1 del proprio stipendio di importo pari ad € 24.360,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili, di € 203,00 ciascuna;
b) in esecuzione di tale contratto,
l'istituto finanziario erogava effettivamente la sola somma di € 11.731,87, in quanto il restante importo, pari a € 12.628,13, era costituito da interessi, spese di commissione e premio assicurativo (questi rispettivamente di euro
4.262,51; euro 6.827,69 ed euro 1.537,90); inoltre, la somma di euro
8.365,59, relativa alle spese di commissioni ed alla polizza assicurativa,
2 Proc. n. 2415/2015 R.G.
veniva trattenuta dalla società mutuante al momento della erogazione del finanziamento, per cui la stipula della polizza era contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
c) in data 1° giugno 2009, il finanziamento veniva ceduto da a Controparte_1 Controparte_2
d) il gravoso costo del credito evidenziava la violazione della legge
108/1996 e della normativa relativa all'usura di cui all'articolo 644 del codice penale, onde la necessità di instaurare il presente giudizio.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_2
contestando nel merito la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
Rinnovata la notifica nei confronti della società convenuta Controparte_1
l'attore ne deduceva l'intervenuto fallimento e successiva
[...]
cancellazione, rinunciando alla domanda proposta nei suoi confronti.
3. Istruita mediante CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e nelle more interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la società , deducendo l'intervenuta Controparte_3
cessione del credito controverso in proprio favore e, pertanto, facendo proprie le difese della cedente, di cui chiedeva l'estromissione.
Infine, all'udienza del 19/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, in via del tutto preliminare è necessario statuire circa la mancanza di legittimazione (recte, titolarità) passiva in capo alla società intervenuta in qualità di cessionaria del credito derivante dal rapporto contrattuale controverso, ossia , Controparte_3
in ordine alla domanda restitutoria azionata dalla parte attrice.
4.1. Al riguardo, occorre rammentare che, con la cessione in blocco di crediti pro soluto ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), si verifica un fenomeno di cessione del credito, più limitata di una cessione contrattuale, posto che
“Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di
3 Proc. n. 2415/2015 R.G.
credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali
e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (Cass. Sez., III,
6/07/2018, n. 17727; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III,
13/02/2013 n. 6422 – Tribunale di Avezzano, 20/02/2019 n. 108); conseguentemente, “Alla cessionaria di un credito possono essere opposte le eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzarne la pretesa creditoria ma non possono essere promosse domande per asseriti vizi genetici del contratto originario che comportano domande restitutorie.
Ne consegue che la cessionaria del (solo) credito non è legittimata CP_3
passiva rispetto alla domanda del cliente finalizzata all'accertamento del superamento del tasso soglia ex l. 108/96 ed alla restituzione degli interessi ex art. 1815, co. 2 cc. Invero: “[…] solo la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la cessione del credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente dalla cessione” (Tribunale di Roma,
17/05/2022).
4.2. In altri termini, quando si fanno valere vizi genetici del rapporto giuridico contrattuale, cui in caso di accoglimento deriverebbero effetti restitutori con decorrenza dalla stipula del contratto, la controparte negoziale (ovvero il cedente), e non il cessionario del credito, è munito di legittimazione passiva (cfr. Tribunale di Cremona, Sez. I Civ., sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 16/01/2017 rep. n. 61/2017).
Ancora, a tal riguardo, la Cassazione, con la sentenza n. 21843 del
30/08/2019. ha precisato che “i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello
4 Proc. n. 2415/2015 R.G.
della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non
è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”.
Pertanto, la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la corresponsione di interessi ed accessori e la conseguente azione di ripetizione non possono essere sollevate contro la cessionaria, bensì nei confronti della cedente
(Tribunale di Padova, Sez. II Civ., sentenza del 28.01.2020 in rg.
6888/2019), in quanto se così non fosse “la proposizione di domande giudiziali di ripetizione nei confronti della cessionaria significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, sul patrimonio “separato a destinazione vincolata” scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori” (Cass. Civ., n. 21843 del 30/08/2019).
4.3. In ragione di quanto chiarito, alcuna statuizione di condanna può emettersi ai danni della società intervenuta.
5. Viceversa, con riguardo alla posizione giuridica della società convenuta deve ritenersi che, in suo favore, sia intervenuta una CP_2
cessione di contratto, piuttosto che una mera cessione del credito da esso derivante.
Infatti, tanto si desume (pacifica essendo, tra le parti, l'intervenuta
“traslazione” del rapporto derivante dal contratto in favore della società in data 1° giugno 2009) dalla nota del 21/03/2011 (doc. 4 del CP_2
fascicolo attoreo), con cui la società convenuta ha adempiuto agli oneri comunicativi periodici di cui all'art. 119 T.U.B., oneri logicamente ricadenti sulla posizione del contraente, e non già su quella di un mero cessionario del credito.
Il che rende la società unica legittimata (in ragione della rinuncia CP_2
della domanda intentata nei confronti della società Controparte_1 articolata dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.) alla istanza restitutoria azionata nella presente sede.
6. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini di cui infra.
5 Proc. n. 2415/2015 R.G.
7. La consulenza tecnica espletata ha operato una verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse praticati in seno al contratto per cui è causa, e all'esito della verifica (condotta conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia vigenti pro tempore, e pertanto pienamente condivisibile) ha riscontrato l'usura originaria degli interessi corrispettivi, includendo, nel calcolo del
TEGM, le spese di assicurazione.
7.1. Tale operazione di calcolo è condivisibile, in quanto conforme ai consolidati dettami della giurisprudenza.
Invero, nella determinazione del tasso ai fini dell'indagine sull'usura, va ricompresa anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l'erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pur in via indiretta, per il mutuante (Cass. civ. III Sez civ. n. 5160/2018 e Cass civ. I Sez. civile del 5 aprile 2017 - Corte d'Appello di Milano Sent. n.
3283/2013), precisandosi come “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4 c.p. essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegata alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo... ne consegue che non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle istruzioni per la rivelazione del
T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi” (v. Cass. ord. 3025/2022, la quale sottolinea ulteriormente “che in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 163030/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 cod. pen., dovrebbe essere inserita
- si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i
6 Proc. n. 2415/2015 R.G.
fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
- che anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n.
19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica”).
Dunque, ne consegue che deve essere considerata, anche per i prestiti con cessione del quinto conclusi prima del 01/01/2010, la spesa relativa alla polizza assicurativa obbligatoria tra gli oneri da valutare per la formazione del T.E.G. del rapporto da esaminare, non essendovi motivi validi per giustificarne l'esclusione.
Anche di recente tale principio è stato ribadito dai giudici di legittimità, secondo i quali “Ai fini della valutazione dell'usurarietà di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, cod. pen., essendo sufficientemente che tali spese risultino collegate alla concessione del credito” (così, in massima, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20699).
7.2. Tanto chiarito, nella specie sono emersi indici presuntivi idonei a ritenere sostanzialmente obbligatoria l'assicurazione stipulata dal finanziato, in quanto il contratto di assicurazione è stato stipulato contestualmente al contratto di finanziamento e a garanzia dell'ammontare complessivo del debito contratto.
Tali circostanze concretizzano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare il carattere sostanzialmente obbligatorio di tali coperture assicurative [al riguardo, si rammenti che taluni indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza per la qualificazione dell'assicurazione come obbligatoria sono proprio, oltre alla contestualità di polizza e finanziamento, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo e la pari durata di copertura assicurativa e finanziamento, tutti elementi presenti nel caso di specie (si veda, ex multis, Tribunale Benevento sez. II, 04/10/2022, sentenza n. 2144)], le quali non sono state smentite dalla società convenuta,
7 Proc. n. 2415/2015 R.G.
che avrebbe dovuto fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, o di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa, o ancora di aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi, per tutto il corso del finanziamento (si vedano al riguardo anche le pronunce dell' e in particolare Collegio di Coordinamento, nn. CP_4
10617/17, 10620/17, 10621/17, 2397/18).
8. Acclarato, per tale via, che l'ipotesi di ricalcolo corretta è quella che ricomprende, nella verifica del TEGM, anche i costi assicurativi, si riscontra l'usurarietà originaria del tasso contrattuale, il quale è risultato pari al 18,25%, a fronte di un tasso soglia del 15,48%.
Conseguentemente, in applicazione dell'art. 1815 c.c., la parte attrice ha diritto ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi, ammontanti a complessivi € 12.628,13, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo [si veda, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 61/2023, secondo cui "il saggio di interessi di cui all'art.1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione"].
Non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. e non avendo la parte attrice provato il maggior danno.
9. Quanto alle spese di lite, si stima che le peculiarità della controversia ne consentano l'integrale compensazione tra tutte le parti.
Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
8 Proc. n. 2415/2015 R.G.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara nulle le clausole relative alla pattuizione degli interessi del contratto oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c.;
2. condanna la parte convenuta a restituire all'attore Controparte_2 la somma di € 12.628,13, oltre interessi legali ex art. 1284, IV comma, dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa;
4. pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo
Così deciso in Potenza il 27/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
9