Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2019
Sentenza 3 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/08/2021, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/08/2021
N. 00996/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01230/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2008, proposto da
ZZ AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Furlanetto, Michele Perissinotto, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Furlanetto in Venezia-Mestre, via Pescheria Vecchia, 1;
contro
Comune di Scorzé, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Scorzè prot n. 9235 del 16.4.2008, con il quale è stato determinato il conguaglio oblazione ed il conguaglio contributo di costruzione; della nota del 10.1.2007 del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio del Comune di Scorzè; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scorzè;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. ZZ AN ha dedotto di aver presentato al Comune resistente, in data 30.12.2003, domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/2003; l’ente, con il provvedimento qui impugnato, poneva a carico dell’istante il pagamento di euro 195.906,40 a titolo di “conguaglio oblazione” nonché di euro 72.921,82 a titolo di “conguaglio contributo di costruzione”.
Avverso gli atti gravati sono stati articolati i seguenti motivi di gravame:
1) in primo luogo, si lamenta la carenza di motivazione del provvedimento in data 16.04.2008: in particolare, l’Amministrazione non avrebbe indicato le ragioni per cui non avrebbe ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dall’interessato; ciò costituirebbe, peraltro, violazione delle garanzie partecipative riconosciute al privato e sintomo del vizio di eccesso di potere che affliggerebbe l’atto;
2) con il secondo motivo si lamenta che le opere da condonare, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, non integrerebbero alcuna modifica della destinazione d’uso del fondo del ricorrente, pur implicando un diverso utilizzo dell’area, con la conseguente illegittimità della determinazione dell’oblazione e del contributo di costruzione operata dall’ente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scorzé, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza in data 23.06.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’impugnazione in disamina il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui il Comune resistente gli ha imposto il pagamento delle somme indicate in precedenza, a titolo di conguaglio rispetto a quanto dovuto per oneri di oblazione e per il contributo di costruzione a fronte del rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto dall’interessato.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, con esso si lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato non essendo state indicate le ragioni per cui il Comune avrebbe dato corso a una diversa classificazione dell’abuso, nonché per la mancata valutazione delle osservazioni presentate all’Amministrazione dall’istante.
Dall’esame dell’atto in oggetto emerge, tuttavia, che il Comune ha motivato le determinazioni assunte mediante richiamo, per relationem , alle argomentazioni esplicitate in diversi atti, puntualmente indicati nelle premesse del provvedimento: si tratta, in particolare, della comunicazione di avvio del procedimento in cui si fa riferimento al parere legale acquisito sulla questione controversa in data 18.10.2007 ( cfr . doc. 4 della produzione di parte ricorrente). Tale parere, dopo aver descritto la consistenza dell’intervento effettuato, evidenzia che da esso è derivato un mutamento della destinazione d’uso, con opere, delle aree in oggetto, tale da implicare una significativa trasformazione del territorio. Il provvedimento gravato richiama, inoltre, la memoria presentata dall’interessato e il parere del responsabile del procedimento: detto parere cita espressamente le deduzioni sviluppate dal ricorrente, osservando che le stesse non potevano trovare condivisione, in quanto inidonee a superare le considerazioni di cui al parere legale già citato ( cfr . doc. 6) della produzione di parte resistente).
E’ dunque possibile affermare che il provvedimento impugnato, seppure mediante il ricorso alle argomentazioni sviluppate in separati atti, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal Comune per pervenire alle conclusioni contestate.
Si consideri sul punto che il comma 3 dell’art. 3 l. 241/90, che il ricorrente assume violato, ammette la cosiddetta “motivazione per relationem ”, nella parte in cui stabilisce che le ragioni della decisione possono risultare anche da un altro atto dell’amministrazione richiamato o indicato dalla decisione stessa ( cfr . Cons. Stato, Sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8276; id., V, 4 agosto 2017, n. 3907; id., IV, 22 marzo 2103, n. 1632 e 18 febbraio 2010, n. 944).
Nemmeno il secondo motivo di gravame merita condivisione: con esso si lamenta che le opere da condonare, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, non integrerebbero alcuna modifica della destinazione d’uso del fondo del ricorrente, pur implicando un diverso utilizzo dell’area; in particolare, si assume l’applicabilità delle previsioni della tabella C) allegata alla L.326/2003, in riferimento alla tipologia di intervento nr. 6), relativa a “ opere (…) non valutabili in termini di superfici o volumi ”.
E’ possibile sul punto richiamarsi a quanto questo TAR ha già ritenuto in riferimento a una fattispecie analoga: “(…) differentemente da quanto sostenuto in ricorso, l’abuso commesso dalla ricorrente non può essere ricompreso nella categoria di cui al Punto 6 della Tabella C allegata al D.L. 269/2003 che, con riferimento alle “opere non valutabili in termini di superficie o di volume”, prevede il pagamento dell’oblazione nella misura fissa e forfettaria di € 516,00.
L’applicabilità di detta ipotesi deve, invero, essere circoscritta ai soli casi di abusi marginali, quali l’apertura di una finestra, l’aggiunta di una scala esterna o simili (Tar Liguria 280/2012): tra questi non può certamente rientrare l’ipotesi in questa sede scrutinata, riguardante la realizzazione su un suolo agricolo di un parcheggio di ca. 3000 mq, inghiaiato e successivamente asfaltato. Tale opera, infatti, se non in termini di volume, può essere certamente valutata almeno in termini di superficie e ciò già basta ad escludere la riconducibilità della stessa al Punto 6 della citata Tabella C, che, come visto, si riferisce alle sole opere non valutabili in termini di superficie o volume” (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 2 aprile 2019, nr. 549) .
Anche nel caso in esame siamo senz’altro in presenza di un intervento che sfugge all’inquadramento nella categoria invocata dal ricorrente, tenuto conto del fatto che viene in rilievo la realizzazione in area agricola di un piazzale di superficie pari a quasi 2500 mq, inghiaiato, adibito a parcheggio per l’attività di autotrasporti esercitata in loco : dunque, ferma restando l’inapplicabilità, ratione temporis , dell’art. 4 della L.R. n. 21 del 2004, resta in ogni caso destituita di fondamento la censura sviluppata con il secondo motivo di gravame, con cui si lamenta che il Comune avrebbe dovuto far rientrare l’intervento tra quelli “condonabili” di cui alla citata tipologia n. 6.
2. Alla luce delle ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO