Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 9770/2017 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9770/2017 R.G. promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VIANELLI FEDERICO, attrice, contro già CCI Controparte_1 Controparte_2
n. 17058344, n. 008092874, VAT n. NL008092874B01), in persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BRUSCAGNIN MARTINA, convenuta, in punto: inadempimento di contratto di distribuzione;
responsabilità precontrattuale;
concorrenza sleale;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
Come da foglio depositato telematicamente:
«NEL MERITO:
I) SULLA VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI
pagina 1 di 27
- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale da parte di Controparte_2 dichiarare risolto il contratto esistente tra quest'ultima e e condannare per Parte_1
l'effetto al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato Controparte_2 nella somma di Euro 1.338.911,01 (di cui euro 100.000,00 per le violazioni del diritto di distribuzione esclusiva in Italia prevista dal contratto, per i fatti del 2008 come indicato in atti) o in quella diversa che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre al risarcimento per il maggior danno subito da e dal danno all'immagine subito dalla stessa valutati anche in via equitativa;
CP_4
IN VIA SUBORDINATA:
- accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale di condannare Controparte_2 per l'effetto la stessa al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato nella somma di euro 1.238.911,01 o in quella diversa che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre al risarcimento per il maggior danno subito da ed al danno all'immagine subito dalla stessa valutati anche in via CP_4 equitativa;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertata e dichiarata l'illegittimità della revoca delle licenze per l'utilizzo del software da parte di
condannare per l'effetto quest'ultima al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di euro 5.000,00 pari al valore delle licenze acquistate da parte Parte_1 attrice, oltre al risarcimento del danno quantificato complessivamente in euro 283.948,98, come indicato in atti, o nella diversa somma che verrà accertata a seguito di istruttoria;
II) SULLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA LEALE CONCORRENZA
- accertata e dichiarata la contrarietà della condotta di da “sviamento Controparte_2 della clientela” alle norme sulla leale concorrenza, condannare la stessa al risarcimento dei danni cagionati a parte attrice quantificati in euro 1.238.911,01 o nella diversa somma che risulterà a seguito di istruttoria, oltre al risarcimento per i danni all'immagine di da Parte_1 quantificare anche in via equitativa;
Si riporta la domanda sub III), impregiudicato ogni diritto, dando atto che codesto Tribunale con sentenza n. 2051/2021 del 22.09.2021 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione a tale domanda:
III) SULLA VIOLAZIONE DELLE NORME SUI BREVETTI:
pagina 2 di 27 - accertata e dichiarata la responsabilità di per violazione delle norme Controparte_2 sulla proprietà intellettuale, inibire a quest'ultima l'utilizzo del brevetto europeo e dei brevetti per modelli di utilità di cui è titolare e per l'effetto condannarla alla restituzione dei Parte_2 profitti illecitamente conseguiti grazie allo sfruttamento degli stessi, ex art. 125 c.p.i., liquidati nella somma che sarà accertata a seguito della disposizione della CTU sulle attività commerciali di CP_2 per quanto riguarda il settore “Marine” e comunque corrispondente al costo dell'investimento sostenuto dal signor per lo sviluppo ed il deposito dei brevetti citati pari ad Euro Parte_2
80.000,00, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO: con rifusione di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA.
Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori già formulati e non ammessi e di cui in atti.
Sul fatto
Si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che nel 1988 il signor iniziava ad occuparsi della conversione di motori;
Parte_2
2) vero che dal 2004 il signor collabora con per l'importazione esclusiva e la Parte_2 CP_2 distribuzione esclusiva in Italia di prodotti per l'installazione di impianti a GP e metano sui CP_2 veicoli a motore;
Sull'eccezione di compensazione
Sul punto, si insiste nell'istanza ex art. 210 c.p.c. affinché il Giudice ordini a di esibire la CP_2 documentazione contabile relativa all'anno 2009 e all'anno 2010 dalla quale risulta che non ha CP_2 mai corrisposto a i pagamenti di cui alle fatture sopra indicate, pur avendo inserito dette CP_4 fatture in contabilità a fini fiscali.
Sul punto, si sono prodotti i seguenti documenti:
- elenco delle licenze acquistate da e rilasciate agli installatori con i relativi numeri CP_2 CP_4 progressivi (doc. 35);
- copia atto del Tribunale di Varsavia, dal quale risulta che ha bloccato le centraline ECU (doc. CP_2
41);
- resoconto delle richieste di garanzia inviate da a rimaste inevase (doc. 40). CP_4 CP_2
Sull'uso illecito dei brevetti pagina 3 di 27 Ad ulteriore prova della violazione della condotta di uso illecito di brevetti tenuta da si insiste CP_2 per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
40) vero che dal 2004 ha venduto prodotti in Italia a BRC Gas Equipment MTM S.r.l.; CP_2 CP_2
41) vero che dal 2004 ha venduto prodotti in Italia a CP_2 CP_2 Controparte_5
42) vero che, nel corso del rapporto contrattuale tra e ha venduto prodotti CP_4 CP_2 CP_2 CP_2
e/o impianti o pezzi di impianti che impiegano il brevetto Marine in Europa, in particolare in
Turchia;
43) vero che nel 2008 ha venduto prodotti in Italia a CP_2 CP_2 CP_6
44) vero che nel 2008 ha venduto prodotti in Italia a Autogiada di San Fior (TV); CP_2 CP_2
45) vero che nel 2008 ha venduto prodotti in Italia a CP_2 CP_2 Parte_3
46) vero che nel corso del rapporto contrattuale tra e ha venduto impianti o pezzi CP_2 CP_4 CP_2 di impianti che impiegano il brevetto Marine in Spagna e Olanda (come da doc. 16 che si CP_4 rammostra al teste), Belgio, Cile;
47) vero che i prodotti e/o i pezzi di impianti che impiegano il brevetto Marine venduti da CP_2 CP_2 dal 2008 in poi avevano un numero seriale che consente di risalire al rivenditore.
Sul punto, in particolare, si è prodotto:
- certificato brevetto n. 2503128 (doc. 36).
Sui danni
Ad ulteriore prova del danno causato da a si insiste per l'ammissione di prova CP_2 CP_4 testimoniale sui seguenti capitoli:
48) vero che a maggio 2015 i prodotti acquistati da in magazzino avevano un valore di CP_2 CP_4
Euro 80.000,00.
53) vero che il fatturato di negli anni 2012, 2013 e 2014 era pari ad Euro 954.962,09, come CP_4 da doc. 42 che si rammostra al teste;
54) vero che il fatturato di nell'anno 2015 era pari ad Euro 120.871,78; CP_4
55) vero che il fatturato di nell'anno 2016 era pari ad Euro 00,00. CP_4
Si indicano a testi:
- sui capitoli 1, 2; Tes_1 Controparte_7
- di Vogels LPG Systemen di Eindhoven sui capitoli 1, 2; Tes_2
- sul capitolo 2; Testimone_3
pagina 4 di 27 - sul capitolo 2; Testimone_4
- ul capitolo 2; Testimone_5
- ul capitolo 2; Testimone_6
- sui capitoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 53, 54, 55; Tes_7
- il legale rappresentante di BRC Gas Equipment MTM S.r.l. sul capitolo 40;
- legale rappresentante di sul capitolo 41; Controparte_5
- sui capitoli 43; Testimone_8 Controparte_8
- capofficina di Autogiada di San Fior (TV) sul capitolo 44;
- legale rappresentante di sul capitolo 45; Parte_3
Istanza ex art. 121 c.p.i. e per quanto possa occorrere ex art. 210 c.p.c.
Si insiste nell'istanza ex art. 121 c.p.i. affinché il Tribunale disponga l'esibizione della documentazione di avente ad oggetto la vendita in Italia dei prodotti e di impianti o pezzi di impianti che CP_2 CP_2 impiegano il brevetto Marine. In subordine, insiste per l'istanza ex art. 121 c.p.i. affinché il Tribunale richieda tali informazioni a CP_2
Istanza ex art. 210 c.p.c.
Si insiste nell'istanza ex art. 210 c.p.c. affinché esibisca la documentazione contabile relativa CP_2 all'anno 2009 e all'anno 2010 dalla quale risulterà che non ha mai corrisposto i pagamenti i cui CP_2 alle fatture indicate, pur avendole inserite in contabilità ai fini fiscali.
Istanza di C.T.U. tecnico contabile
Si insiste nella richiesta di disposizione di C.T.U. tecnico – contabile volta a:
- quantificare il danno subito da in conseguenza della condotta di CP_4 CP_2
- quantificare il guadagno di in conseguenza dello sfruttamento illecito dei diritti di proprietà CP_2 industriale di . CP_4
Conclusioni della convenuta:
Come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
NEL MERITO:
In via preliminare di merito:
pagina 5 di 27 - accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva in capo a per Parte_1 tutte le ragioni esposte negli atti di causa, e, per l'effetto, dichiarare le domande avversarie improcedibili;
In via principale:
- rigettarsi tutte le domande formulate da sia in via principale sia in via Parte_1 subordinata, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa, nella documentazione prodotta e per quanto emerso in sede testimoniale;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre le voci richieste da a titolo di risarcimento del danno secondo quanto esposto in Parte_1 narrativa e, in ogni caso, compensare tali asserite somme con l'importo di € 24.742,21, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, dovuto da a Parte_1 [...]
(cfr. docc. 04 - 42). Controparte_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..
IN VIA ISTRUTTORIA: ribadendo l'opposizione alla richiesta di CTU tecnico-contabile ed all'istanza ex art. 210 c.p.c. formulate da controparte, per tutte le ragioni già dimesse in atti, si rinvia alla documentazione già prodotta ed alle risultanze emerse in sede testimoniale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le posizioni delle parti sono già stati esposti nella sentenza non definitiva n.
2051/2021 del 3.11.2021, alla cui lettura, pertanto, si rinvia in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali;
di seguito, pertanto, si darà conto degli accadimenti processuali successivi a tale pronuncia e il contenuto degli atti delle parti sarà ripreso nella misura strettamente necessaria ad analizzare le domande e le eccezioni da esse proposte.
Questo Tribunale con la sentenza non definitiva n. 2051/2021:
- ha ritenuto ammissibile la modifica della causa petendi operata da (di Parte_1 seguito: nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. rispetto a quanto esposto in CP_4 atto di citazione;
nello specifico, mentre nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice aveva dedotto di essere subentrata nel corso degli anni in un contratto stipulato in data 1.1.2004 tra
[...]
(di seguito: e GP/LPG Engineering (di seguito: GP) – società Controparte_2 CP_2
pagina 6 di 27 riconducibile al medesimo legale rappresentante di ossia il sig. – nella CP_4 Parte_2 memoria n. 1 l'attrice aveva prospettato l'esistenza di un rapporto di fatto intercorso tra essa e la convenuta avente i medesimi contenuti del contratto stipulato da con GP;
CP_2
- ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle domande proposte da CVOT di inibitoria, di risarcimento del danno e di retroversione degli utili per violazione del brevetto europeo EP
2503128 e dei brevetti italiani per modello di utilità n. 0000274065, n. 0000274479 e n.
0000274910, di titolarità dell'attrice;
- ha, invece, rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza relativamente alle domande proposte da di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno da CP_4 inadempimento, di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, di risarcimento del danno da revoca illegittima delle licenze software e di risarcimento del danno da concorrenza sleale per sviamento di clientela.
La causa, quindi, è stata rimessa sul ruolo, è stata istruita con prova per testi e con nota del 23.6.2023 la convenuta ha dato atto di aver mutato denominazione in CP_1 Controparte_1
(di seguito: . CP_1
All'udienza del 10.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra indicato e quindi, su istanza dell'attrice, la causa è stata discussa all'udienza del 5.12.2024.
***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, a fondamento della quale deduce che non vi sarebbe prova del subentro dell'attrice nel contratto CP_9 stipulato nel gennaio 2004 tra la convenuta e GP né del fatto che quest'ultimo sarebbe proseguito o si sarebbe in qualche modo rinnovato con CP_4
In punto di diritto, va precisato che la legittimazione attiva non va confusa con la titolarità concreta dal lato attivo del rapporto giuridico dedotto in causa.
La legittimazione attiva, infatti, va intesa come titolarità astratta dal lato attivo del rapporto giuridico, e vi è nel momento in cui il soggetto che agisce in giudizio prospetta sé stesso quale titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio;
difetta, invece, quando l'attore indica come titolare del rapporto un soggetto diverso da lui, salvi i casi di c.d. sostituzione processuale prevista dalla legge, in cui un soggetto eccezionalmente può agire facendo valere un diritto che egli stesso afferma essere altrui (cfr. art. 81 c.p.c.).
pagina 7 di 27 Nel caso in cui manchi la legittimazione attiva, l'azione è inammissibile in rito.
Questione diversa, invece, è se l'attore sia effettivamente parte attiva del rapporto sostanziale, in quanto tale aspetto non attiene all'ammissibilità della domanda, ma alla sua fondatezza, cosicché, nel caso di mancata coincidenza tra l'attore e la titolarità concreta della pretesa dal lato attivo la domanda dovrà essere rigettata nel merito.
Ciò chiarito, le questioni sollevate da con l'eccezione che si sta esaminando non CP_9 attengono alla legittimazione attiva nel senso che sopra si è indicato, ma al merito della causa, in quanto riguardano la possibilità di considerare l'attrice come subentrata nella posizione contrattuale di
GP, il contenuto del rapporto contrattuale di fatto eventualmente intercorso tra e e CP_4 CP_2 dunque la titolarità in capo all'attrice del diritto ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno.
La legittimazione attiva di invece, è pacifica, in quanto l'attrice prospetta sé stessa quale CP_4 titolare del rapporto contrattuale e del diritto al risarcimento del danno, e non un soggetto diverso da essa.
Se, poi, abbia effettivamente dimostrato di essere subentrata nel contratto intercorso tra la CP_4 convenuta e GP o se e in che termini questo si sia effettivamente rinnovato alle medesime condizioni sono problematiche che dovranno essere affrontate analizzando la fondatezza delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
***
Si deve, allora, passare a verificare le domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno proposte dall'attrice.
Come si è già in parte anticipato, nell'atto di citazione ha allegato che: CP_4
- nel gennaio 2004 NS e GP avevano stipulato un contratto di distribuzione con clausola di esclusiva avente ad oggetto i prodotti e la tecnologia della convenuta, tramite i quali era possibile installare impianti a gas e a metano su veicoli con motore a scoppio;
- successivamente tale contratto era stato rinnovato tra la convenuta e la società NC AD LT
(di seguito: HT);
- GP e HT avevano quale legale rappresentante il sig. il quale a sua volta era Parte_2 legale rappresentante anche dell'attrice, tramite la quale i prodotti di venivano distribuiti in CP_2
Italia;
pagina 8 di 27 - dopo la chiusura di GP e HT il contratto di distribuzione in esclusiva si era tacitamente rinnovato tra la convenuta e CP_4
- nel dicembre 2011 la convenuta aveva inviato all'attrice una bozza di un nuovo contratto di distribuzione esclusiva;
- in data 24.9.2012 aveva comunicato a di voler recedere dal contratto con decorrenza CP_2 CP_4 dal 31.12.2012 e di essere disponibile alla stipulazione di un nuovo contratto dopo aver trovato un accordo avente ad oggetto il pagamento di merce già fornita;
- in data 2.4.2013 le parti avevano stipulato un accordo per la chiusura amichevole in cui si erano impegnate a sottoscrivere un nuovo contratto entro l'1.7.2013, laddove le clausole contenute nell'accordo fossero state soddisfatte da entrambe;
- successivamente, le parti avevano prorogato il termine di cui al punto precedente all'1.9.2013 e la convenuta aveva inviato una nuova bozza di contratto di distribuzione in cui era indicata CP_4 come distributrice esclusiva dei prodotti per l'Italia;
- le parti non erano addivenute ad un accordo entro l'1.9.2013 perché la bozza inviata da era CP_2 priva di allegati e ciò aveva reso incompleto e privo di contenuti l'accordo;
- nondimeno, i rapporti commerciali tra le parti si erano protratti senza soluzione di continuità secondo quanto stabilito dall'originario accordo, che pertanto era stato tacitamente rinnovato;
- nel dicembre 2014 era entrata a far parte del Gruppo Westport, di cui facevano parte le CP_2 società e (di seguito, rispettivamente, e , concorrenti CP_10 CP_11 CP_10 CP_11 dell'attrice, in quanto operanti nel medesimo settore merceologico e allo stesso livello di distribuzione;
- nei primi mesi del 2015 i responsabili di e avevano iniziato a contattare i clienti di CP_10 CP_11 per informarli che arebbe presto diventata distributrice esclusiva in Italia dei prodotti CP_4 CP_10 della convenuta ad un prezzo più conveniente di quello proposto dall'attrice;
- aveva aumentato il prezzo di vendita per CVOT di € 50,00 ad impianto, costringendo l'attrice CP_2 ad acquistare i prodotti da importatori che fruivano di prezzi più favorevoli;
- ad inizio aprile 2015 il aveva incontrato il direttore di , all'esito della riunione, Parte_2 CP_10 aveva predisposto un piano per lo sviluppo della rete commerciale in Italia;
- nondimeno, a inizio maggio 2015 un responsabile del Gruppo Westport aveva riferito al
[...]
che la convenuta aveva comunicato i nominativi dei clienti della rete commerciale di Pt_2 CP_4
pagina 9 di 27 alla controllante e, più precisamente, due liste contenenti l'elenco dei clienti che avevano effettuato l'accesso sul sito di negli ultimi due anni per attivare i prodotti venduti da e l'elenco dei CP_2 CP_4 clienti che nel medesimo periodo non erano più entrati sul sito della convenuta;
- nel maggio 2015 aveva invitato i soggetti che erano contenuti nelle liste clienti di ad CP_10 CP_4 un evento fieristico, presentandosi come l'importatrice dei prodotti in Italia;
CP_2
- il , allora, aveva chiesto spiegazioni di tale condotta, evidenziando che era chiara Parte_2
l'intenzione della convenuta di interrompere i rapporti commerciali senza alcun preavviso;
- i rapporti commerciali con si erano interrotti;
CP_2
- tale condotta della convenuta costituisce un inadempimento contrattuale perché aveva interrotto i rapporti unilateralmente e arbitrariamente e violato la clausola di esclusiva.
Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., invece, ha mutato la propria CP_4 prospettazione in merito alla natura del rapporto contrattuale, deducendo che:
- le aveva affidato la vendita in esclusiva dei prodotti dall'ottobre del 2010, dopo lo CP_2 scioglimento di GP, con contratto non formalizzato per iscritto;
- da allora le parti avevano lavorato per giungere ad una formalizzazione per iscritto del rapporto contrattuale in essere, come emergeva dalle bozze del contratto di distribuzione esclusiva che la convenuta aveva inviato a novembre 2011 e ad agosto 2013;
- mentre il contratto era ancora in essere aveva, tra l'altro, violato il diritto di distribuzione CP_2 esclusiva in Italia di interrotto senza preavviso le trattative per la formalizzazione CP_4 dell'accordo già in essere e comunicato i dettagli della rete commerciale dell'attrice alle consorelle del Gruppo Westport;
- il recesso del 24.9.2012 non sarebbe efficace nei confronti di in quanto inviato soltanto a CP_4
GP, cosicché, anche dopo il medesimo, il rapporto contrattuale di fatto tra e CP_2 CP_4 dovrebbe ritenersi pienamente efficace.
Va osservato, dunque, che in un primo tempo l'attrice ha sostenuto di essere subentrata nel contratto stipulato tra la convenuta e GP e/o che questo si fosse tacitamente rinnovato tra essa e e in un CP_2 secondo momento che tra essa e la convenuta fosse in vigore un contratto di distribuzione esclusiva non formalizzato per iscritto.
Proprio tale mutamento di prospettiva ha portato questo Tribunale, nella sentenza non definitiva, a ritenere inapplicabile alla controversia in esame la clausola di scelta della giurisdizione contenuta pagina 10 di 27 nell'art. 18 del contratto stipulato tra e GP e ad affermare la giurisdizione italiana sulla base CP_2 dell'art. 7, n. 1, del Regolamento UE n. 1215/2012 e del fatto che le prestazioni contrattuali erano state e avrebbero dovuto essere eseguite in Italia.
Quanto affermato alle pagg. 12 e 13 della sentenza non definitiva in relazione al contratto intercorso tra e ha formato oggetto di opposte ricostruzioni da parte dell'attrice e della convenuta. CP_2 CP_4
Nello specifico, sostiene che questo Tribunale si sarebbe già pronunciato con portata vincolante CP_4 sull'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, mentre nega che ciò sia CP_9 avvenuto.
Tale problematica deve essere risolta ricordando innanzitutto che il divieto per il giudice che emette la sentenza definitiva di discostarsi dall'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva si fonda sulla considerazione per cui a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva il medesimo giudicante esaurisce la sua potestas judicandi.
In altri termini, il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza non definitiva, cosicché il giudizio non potrà che proseguire con esclusivo riguardo alle questioni non coperte dalla pronuncia non definitiva.
Da ciò discende che può discorrersi di un effetto vincolante soltanto con riferimento a quelle questioni che effettivamente possano dirsi decise anche solo implicitamente dalla sentenza non definitiva e in relazione alle quali il giudice abbia esaurito il proprio potere decisionale.
Sotto altro profilo, deve essere altresì rammentato che la decisione sulla questione di giurisdizione è caratterizzata dal fatto che l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, viene esercitato con esclusivo riguardo agli elementi dedotti ed allegati dalla parte, a prescindere da ogni accertamento sulla loro effettiva sussistenza e sulla fondatezza della domanda (cfr.
Cass., SS.UU., n. 4312/2024).
Si è, così, affermato che “la pronuncia della Cassazione sulla giurisdizione non impegna il merito e, dunque, non è vincolante in proposito.
Ciò vale anche per la sentenza del giudice di merito che decide soltanto sulla giurisdizione (Cass. 2197 del 1968; 4795 del 1977).
Il giudicato nasce dal decisum e se la decisione, come emerge dal dispositivo, attiene alla sola giurisdizione, non si può ricavare dalla decisione medesima anche un ambito attinente al merito.
La giurisdizione, come la competenza, si radica unicamente in base alla domanda e alle deduzioni
pagina 11 di 27 delle parti. Non si richiede, ai fini della decisione sulla giurisdizione, alcuna decisione nel merito.
Pertanto, a fronte di una decisione avente ad oggetto unicamente la questione della giurisdizione, non può ricavarsi, neppure dalle argomentazioni della motivazione, una decisione di merito, perché non richiesta, in quanto inessenziale, per decidere sulla giurisdizione. La relativa sentenza, infatti, non accerta i fatti di causa, ma prende atto, soltanto, della domanda e delle eccezioni, cosi come formulati, arrestandosi, dunque, a tale esame, senza svolgere l'ulteriore indagine sulla fondatezza delle medesime” (cfr. Cass. n. 2526/1998).
Stante l'affinità esistente tra i presupposti processuali, dunque, può ben essere esteso alla giurisdizione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, e ciò anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza (Cass. n. 19472/2019 e n. 25144/2014).
Nel caso di specie le argomentazioni relative alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e al contenuto di quest'ultimo sono state svolte al solo fine di decidere sull'eccezione di difetto di giurisdizione, e dunque, alla luce dei principi appena richiamati, soltanto sulla base delle deduzioni e delle allegazioni delle parti e senza alcun accertamento, nemmeno implicito, della fondatezza della ricostruzione di circa l'esistenza e le caratteristiche del contratto con CP_4 CP_2
Da ciò discende che, in relazione a quest'ultimo aspetto, non vi è stato quell'esaurimento della potestas judicandi del giudice che – come pure si è detto sopra – costituisce la ratio giustificatrice del divieto per il giudice che pronuncia la sentenza definitiva di discostarsi dall'apprezzamento della sentenza non definitiva.
Va aggiunto che, all'esito della sentenza non definitiva, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di essere istruita anche sulla sussistenza di rapporto contrattuale di fatto tra l'attrice e la convenuta e sul suo contenuto, specie per quel che concerne la clausola di esclusiva (cfr. capitoli nn. 3, 4, 5, 9 e 10 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di sui quali è stata ammessa la prova per CP_4 testi a prova diretta e contraria).
È evidente che se il Tribunale ha ritenuto necessario approfondire tali aspetti sotto il profilo istruttorio pagina 12 di 27 ordinando anche la produzione della traduzione dei documenti contrattuali, allora non può dirsi che sia stata adottata una pronuncia di merito, anche perché, se questo fosse stato l'intento del Tribunale, allora nella sentenza non definitiva sarebbero state decise anche le domande di natura contrattuale, mentre così non è stato, posto che, come si è detto, il giudizio è proseguito anche in relazione a tali aspetti.
Ne consegue, dunque, che quanto affermato alle pagg. 12 e 13 della sentenza non definitiva non ha alcun effetto vincolante in questa sede, nella quale il Tribunale può valutare l'esistenza, la natura e le caratteristiche del contratto asseritamente intercorso tra l'attrice e la convenuta sulla base della documentazione dimessa dalle parti e delle risultanze delle prove orali.
Ciò chiarito, si può ritenere che tra e sia intercorso un rapporto contrattuale di fatto di CP_4 CP_2 distribuzione con clausola di esclusiva fino all'inizio del mese di settembre 2013.
Sul piano documentale, depone in tal senso il fatto che il recesso del 24.9.2012 sia stato indirizzato sia a GP sia a (cfr. doc. n. 6 attrice e doc. n. 62 convenuta) e soprattutto il contenuto dell'accordo CP_4 di composizione amichevole del 2.4.2013 intercorso tra le parti, in cui si legge, tra l'altro, che:
a) avrebbe portato in detrazione delle pendenze di la somma di € 30.000,00, mentre CP_2 CP_4 riguardo al rimanente importo di € 47.717,42 l'attrice avrebbe dovuto corrispondere per ciascun ordine un supplemento del 6% oltre all'importo della fattura finché lo scoperto non fosse stato saldato: è chiaro che, con questa pattuizione, le parti avevano inteso disciplinare la sorte della somma di € 77.717,42 di cui la convenuta aveva fatto cenno nel recesso del 24.9.2012 per forniture che non le erano state ancora saldate e al cui saldo aveva subordinato l'apertura CP_2 delle trattative per la stipulazione di un nuovo contratto;
b) la convenuta annullava, con effetto retroattivo, la disdetta del contratto di vendita esclusivo intercorso con il riferimento è chiaramente al recesso del 24.9.2012; CP_4
c) era disposta a concludere un nuovo contratto a condizione che le parti stabilissero la chiusura CP_2 definitiva della pratica;
d) se entro l'1.7.2013 le parti non avessero stipulato, redatto e firmato con il soddisfacimento di entrambe un nuovo contratto di distribuzione, l'annullamento della disdetta del 24.9.2012 di cui al punto b) sarebbe decaduto retroattivamente e le condizioni di pagamento di cui al punto a) non sarebbero state più valide, con conseguente immediata esigibilità delle somme (cfr. doc. n. 7 attrice;
docc. nn. 2 e 59 convenuta).
pagina 13 di 27 Il termine dell'1.7.2013 era stato prorogato di comune accordo all'1.9.2013 (cfr. doc. n. 8 attrice e doc. nn. 3 e 60 convenuta) ed è pacifico che entro tale termine tra e non fosse intervenuto CP_4 CP_2 alcun accordo nelle forme prescritte dall'accordo di composizione amichevole, nel quale le parti avevano convenuto la necessità della forma scritta.
Il mancato perfezionamento di un accordo entro l'1.9.2013 ha comportato l'avveramento della condizione risolutiva contenuta nell'accordo di composizione amichevole e dunque il venir meno dell'annullamento della disdetta del 24.9.2012, con conseguente reviviscenza del recesso e venir meno del rapporto contrattuale di fatto di distribuzione esclusiva intercorso tra e CP_2 CP_4
Nondimeno, emerge dalla documentazione di causa che anche successivamente all'1.9.2023 fino al maggio/giugno 2015 tra le parti vi sono stati rapporti commerciali sostanzialmente riconducibili ad un contratto di distribuzione, come si evince dalle fatture dimesse dalla convenuta sub doc. da n. 4 a n.
42 e come confermato dai testi e all'udienza del 19.6.2023, i quali hanno dichiarato Tes_9 Tes_10 che successivamente al venir meno del precedente contratto di distribuzione in esclusiva a partire dall'agosto/settembre 2013, aveva continuato a rifornire CP_2 CP_4
Da ciò discende che:
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta e riletta come eccezione di difetto di titolarità attiva è infondata, poiché, come si è detto, vi è prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale di fatto tra l'attrice e la convenuta;
- alla presente controversia è applicabile la legge italiana, poiché ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lett.
f), del Regolamento CE n. 593/2008, in assenza di scelta da parte delle parti, il contratto di distribuzione è regolato dalla legge della residenza abituale del distributore e nel caso di specie ha la propria sede in Italia. CP_4
Chiarito ciò, poiché le condotte della convenuta allegate dall'attrice quale inadempimento si collocano temporalmente nel maggio 2015, è dirimente chiedersi se anche successivamente all'1.9.2013 il contratto di distribuzione in essere tra le parti prevedesse o meno la clausola di esclusiva, come sostenuto da ma recisamente contestato da CP_4 CP_2
Sotto questo aspetto, si deve innanzitutto precisare in punto di diritto che la clausola di esclusiva non è né un elemento essenziale né un elemento naturale del contratto di distribuzione, ma meramente accidentale, che deve essere oggetto di specifica pattuizione tra le parti, in quanto la prassi commerciale conosce certamente anche dei contratti di distribuzione privi della clausola in questione.
pagina 14 di 27 Nel caso di specie, l'esistenza di una clausola di esclusiva anche successivamente all'1.9.2013 non è stata provata per tabulas, come pure sarebbe stato necessario, alla luce del fatto che nell'accordo di composizione amichevole del 2.4.2013 le parti avevano convenuto che il nuovo contratto avrebbe dovuto essere “creato e firmato” (doc. n. 7 attrice) o “redatto e firmato” (cfr. doc. n. 2 e 59 convenuta)
e quindi formalizzato per iscritto.
Quanto alla prova per testi, l'unica tra i testimoni portati da che ha saputo riferire in merito a CP_4 tale circostanza è stata la sig.ra la quale alla domanda “vero che l'accordo tra e Tes_7 CP_2 dal 15.10.2010 prevedeva il diritto di importazione esclusiva e di distribuzione esclusiva in CP_4
Italia dei prodotti in capo a ha risposto “Ho preso visione del contratto ed effettivamente CP_2 CP_4 prevedeva questo” (cfr. verbale dell'udienza del 21.3.2023).
Nondimeno, tale testimone – già moglie del , legale rappresentante dell'attrice – ha Parte_2 precisato di essere arrivata in Italia soltanto nell'agosto 2015, quando i rapporti tra e la CP_4 convenuta si erano già interrotti, e di aver ricostruito la vicenda soltanto ex post, esaminando i documenti che le erano stati rammostrati dal . Parte_2
A tal proposito, va rilevato che i documenti in cui si discuteva di una clausola di esclusiva erano:
- il contratto stipulato tra GP e la convenuta (cfr. doc. n. 1 attrice) che parrebbe essere proseguito in via di fatto con ma era venuto meno per effetto della disdetta del 24.9.2012 (doc. n. 6 attrice CP_4
e doc. n. 62 convenuta) e della reviviscenza degli effetti di quest'ultima determinati dalla mancata formalizzazione entro l'1.9.2013 di un nuovo contratto di distribuzione tra le parti, come previsto dall'accordo di composizione amichevole e dalla successiva proroga (cfr. docc. nn. 7 e 8 attrice e docc. nn. 2, 3, 59 e 60 convenuta);
- la bozza di contratto di distribuzione esclusiva trasmessa da all'attrice nel novembre 2011 CP_2
(cfr. doc. n. 5 attrice), che però non era stata sottoscritta dalle parti e dunque non aveva alcun valore vincolante;
- la bozza di contratto di distribuzione esclusiva trasmessa dalla convenuta a nell'agosto 2013 CP_4
(cfr. doc. n. 5 attrice), anch'essa non sottoscritta dalle parti e dunque priva di valore vincolante. Test Le dichiarazioni della teste sull'esistenza di una clausola di esclusiva, dunque, non possono essere valorizzate, in quanto si basano sull'esame di documenti privi di valore vincolante tra le parti e comunque svolto successivamente alla cessazione di ogni rapporto commerciale tra le stesse.
Il teste dipendente di da febbraio 2010 a settembre 2011 e da dicembre 2012 a giugno Tes_9 CP_2
pagina 15 di 27 2021, sentito a prova contraria rispetto ai capitoli di prova articolati dall'attrice e volti a confermare l'esistenza di una clausola di esclusiva ha confermato che essa esisteva fino all'agosto 2013 e che
“successivamente all'agosto del 2013, ha fornito a dei prodotti come un cliente qualsiasi CP_2 CP_4
e questo anche dopo maggio 2015, senza clausola di esclusività”, precisando che “il contratto di esclusività prevedeva una serie di precondizioni tra cui il raggiungimento di un volume minimo di vendite” e che “questo accade in generale in tutti i contratti dove c'è vincolo di esclusiva, che in alcuni paesi non c'è” (cfr. verbale dell'udienza del 19.6.2023).
Dichiarazioni sostanzialmente coincidenti sono state rese dal teste dipendente di Tes_10 dal 2008, il quale, pur confermando l'esistenza di un contratto di distribuzione tra la CP_9 convenuta e l'attrice, ha precisato che “nel 2012 erano sorti dei problemi e che nel 2013 il rapporto di esclusività è cessato” nonché che “successivamente al 2013 ci sono stati ulteriori rapporti tra e CP_2 ma non in esclusiva … come cliente poteva sempre acquistare prodotti da (cfr. CP_4 CP_4 CP_2 verbale dell'udienza del 19.6.2023).
Non solo, dunque, l'istruttoria testimoniale non ha consentito di raggiungere la prova circa l'esistenza di una clausola di esclusiva nei rapporti tra le parti tra l'agosto-settembre 2013 e il maggio-giugno
2015, ma, anzi, ne ha escluso la sussistenza.
Da ciò discende l'infondatezza delle domande di risoluzione e di risarcimento del danno sotto il profilo dell'inadempimento della clausola di esclusiva, non essendovi alcuna prova che la stessa fosse vigente nel momento in cui la convenuta aveva deciso di affidare ad l'incarico di distribuire i Parte_4 suoi prodotti in Italia.
Quanto, invece, all'interruzione del rapporto contrattuale, va osservato che nell'atto di citazione CP_4 denuncia tale profilo di inadempimento prendendo le mosse dall'art. 16 del contratto intercorso tra e GP, che, tuttavia, non era più in essere nel maggio 2015, quando i rapporti commerciali tra le CP_2 parti erano definitivamente venuti meno.
Come si è già avuto modo di esporre, infatti, il contratto NS/GP poi proseguito con doveva CP_4 ritenersi venuto meno in virtù della disdetta del 24.9.2012, i cui effetti erano stati inizialmente annullati dall'accordo di composizione amichevole ma poi erano tornati in vita per effetto della mancata formalizzazione entro l'1.9.2013 di un nuovo contratto di distribuzione tra l'attrice e la convenuta.
Sotto altro profilo, l'interruzione dei rapporti commerciali non può nemmeno essere configurata come pagina 16 di 27 un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale di fatto di distribuzione senza clausola di esclusiva in essere tra le parti successivamente ad agosto-settembre 2013, giacché non è stato né specificamente allegato né provato da quali modalità avessero concordato le parti per il CP_4 recesso da tale rapporto contrattuale di fatto.
Le allegazioni dell'attrice sul punto, dunque, sono generiche e comunque ondivaghe, giacché nella comparsa conclusionale discorre in termini di rinnovo tacito tra essa e del contratto CP_4 CP_2 originariamente intercorso tra la convenuta e GP e di inadempimento alle clausole del medesimo relative al recesso (cfr. pagg. 31 e 32) nonostante tale prospettazione, contenuta nell'atto di citazione
(cfr. pagg. 11 e 12), fosse stata abbandonata e sostituita con altra nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., in cui l'attrice non discute più di un rinnovo o di una prosecuzione tacita del precedente contratto NS/GP ma di un rapporto di fatto NS/CVOT avente le medesime caratteristiche.
In conclusione, le domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno proposte dall'attrice vanno respinte.
***
Si deve, quindi, passare a scrutinare la domanda subordinata di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, a fondamento della quale ha dedotto di essere stata indotta CP_4 dall'atteggiamento della convenuta (comunicazioni via e-mail e sottoscrizione dell'accordo per la chiusura amichevole) a confidare nella conclusione di un contratto di distribuzione esclusiva e che tale affidamento sarebbe stato leso poi da che avrebbe poi affidato l'incarico di distribuzione a CP_2 CP_10
e con conseguente violazione del principio di buona fede contrattuale. CP_11
Innanzitutto, quanto alla legge applicabile, va ricordato che l'art. 12 del Regolamento CE n.
864/2007, ratione temporis applicabile, prevede che “La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso” (paragrafo 1) e che “Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1, si applica:
a) la legge del paese in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese nel quale si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si sono verificate le conseguenze indirette del fatto;
oppure
pagina 17 di 27 b) se le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, la legge di tale paese;
oppure
c) se dal complesso delle circostanze del caso risulta evidente che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui alle lettere a) e b), la legge di quest'altro paese” (paragrafo 2).
Nella fattispecie in esame, come si è esposto sopra, la legge applicabile al contratto è quella italiana, alla luce dell'art. 4, paragrafo 1, lett. f), del Regolamento CE n. 593/2008, cosicché tale legge è anche quella applicabile alla responsabilità precontrattuale.
Nel merito, non appare possibile ravvisare alcuna responsabilità precontrattuale in capo alla convenuta da ingiustificato recesso nelle trattative, giacché nell'accordo di composizione amichevole e avevano espressamente convenuto un termine entro il quale il nuovo contratto di CP_4 CP_2 distribuzione con clausola di esclusiva avrebbe dovuto essere redatto e sottoscritto, decorso il quale gli effetti della disdetta del 24.9.2012, annullati dall'accordo di composizione amichevole, sarebbero tornati in vita.
L'attrice, dunque, era ben consapevole che, decorso il termine convenuto – originariamente fissato per l'1.7.2013 e poi prorogato all'1.9.2023 – la convenuta non avrebbe più avuto alcun obbligo di formalizzare un contratto di distribuzione esclusiva.
Non può, pertanto, discutersi di una responsabilità precontrattuale da ingiustificato recesso dalle trattative, sia perché le parti avevano concordemente individuato una dead line per la stipula del contratto e dunque programmato in anticipo i tempi di conclusione del contratto sia perché successivamente all'1.9.2013 tra le parti è intercorso soltanto un rapporto contrattuale di fatto sostanzialmente riconducibile ad un contratto di distribuzione senza che sia stata dimostrata la pattuizione di una clausola di esclusiva e non constano esservi state né ulteriori trattative per la formalizzazione di un contratto di distribuzione esclusiva né assunzioni di impegni da parte di CP_2 alla predisposizione e alla sottoscrizione di un siffatto contratto.
Ne consegue che anche la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale va respinta.
***
Quanto alla domanda proposta da in via subordinata di risarcimento del danno da revoca delle CP_4
pagina 18 di 27 licenze software, l'attrice ha dedotto che:
- ogni impianto che essa acquistava da e vendeva agli installatori era dotato di una centralina CP_2
(ECU), che per essere attivata necessitava dell'abilitazione del software elaborato dalla convenuta attraverso una licenza;
- l'installatore doveva attivare la centralina dell'impianto tramite una procedura eseguibile on line sul sito di che contemplava l'inserimento di un codice di attivazione registrato dalla convenuta CP_2 prima che l'impianto fosse venduto a CP_4
- le licenze erano numerate progressivamente e venivano acquistate generalmente in blocchi;
- essa, pertanto, durante la vigenza del rapporto contrattuale con la convenuta aveva acquistato dei pacchetti con le licenze necessarie all'attivazione delle centraline per un valore di € 5.000,00;
- a seguito dell'interruzione dei rapporti contrattuali avvenuta nel maggio 2015 essa aveva cercato di utilizzare le licenze rimaste in magazzino per attivare la centralina di impianti che aveva CP_2 acquistato da altri distributori;
- per impedire l'utilizzo di tali licenze, tuttavia, le aveva rese inutilizzabili, attivando al CP_2 momento dell'attivazione della centralina il c.d. suicide bit, che bloccava la centralina in modo irreparabile;
- tale condotta sarebbe illegittima, perché il proprietario di una licenza d'uso di un software potrebbe legittimamente cedere il proprio diritto a terzi e l'autore del programma non potrebbe opporsi alla rivendita delle licenze già possedute da terzi, posto che il diritto esclusivo di distribuzione della copia di un programma per elaboratore, coperta da licenza d'uso, si esaurirebbe con la prima vendita.
Anche tale domanda deve essere decisa applicando la legge italiana perché:
- se si qualifica come domanda di risarcimento del danno da inadempimento del contratto di distribuzione, la legge italiana è quella applicabile al contratto per le ragioni viste sopra;
- se si qualifica come domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, l'Italia
è il luogo dove si è verificato il danno (art. 4, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 864/2007).
L'istruttoria orale ha consentito di acclarare che la procedura di attivazione era quella descritta Tes_ dall'attrice (cfr. testi e , sentiti all'udienza del 7.2.2023, nonché e Tes_5 Tes_9 Tes_10 sentiti all'udienza del 19.6.2023, e sentito all'udienza del 28.11.2023) e che delle centraline Tes_12 acquistate dal a fine 2015 da un fornitore polacco erano inutilizzabili perché non Parte_2
pagina 19 di 27 potevano essere attivate (cfr. teste sentita all'udienza del 21.3.2023), ma ha anche Tes_7 consentito di comprendere le ragioni per le quali tali centraline erano inutilizzabili.
Il teste infatti, ha precisato che “nel dicembre 2014 ha venduto ad una ditta polacca Tes_9 CP_2 circa 4.000 prodotti mai pagati ma rivenduti in tutta Europa dalla ditta polacca. A seguito del mancato pagamento e del danno arrecato da questa vendita da parte della ditta polacca, ha CP_2 sospeso per 3 settimane il funzionamento di questi prodotti attivando i suicide bit. A seguito di un accordo tra e la ditta polacca, i prodotti sono stati poi riattivati” (cfr. verbale dell'udienza del CP_2
19.6.2023).
Il teste ha reso dichiarazioni sostanzialmente coincidenti dichiarando che “è vero che nel Tes_10
2015 c'è stata un'interruzione temporanea delle licenze, innanzitutto per le difficoltà che erano state create dal cliente e per tutelare gli utenti di questi impianti. È vero che vi sono state delle problematiche con una ditta polacca, e queste hanno riguardato tutti i soggetti che hanno acquistato prodotti dalla ditta polacca, CVOT compresa” (cfr. sempre verbale dell'udienza del 19.6.2023).
La documentazione di causa conferma che aveva acquistato delle centraline dalla ditta polacca CP_4
(cfr. doc. n. 32 attrice), nonché l'esistenza di un contenzioso tra Controparte_12 questa e culminato con un esposto di quest'ultima davanti al Tribunale di Varsavia (doc. n. 41 CP_2 attrice) e con una condanna in sede penale dei responsabili del fornitore polacco di (docc. nn. CP_4
63 e 64 convenuta, la cui produzione è ammissibile in quanto si tratta di documenti formati successivamente alla scadenza delle preclusioni istruttorie).
La convenuta, dunque, non ha compiuto alcun atto illecito in relazione alla disattivazione delle licenze software, giacché ha legittimamente tutelato le proprie ragioni nei confronti della ditta polacca che poi ha rivenduto le centraline a e che è stata ritenuta responsabile in sede penale di condotte lesive CP_4 degli interessi di CP_2
La responsabilità per i danni lamentati dall'attrice, dunque, non è ascrivibile alla convenuta ma al fornitore polacco di che aveva tenuto una condotta illecita nei confronti di determinando CP_4 CP_2 la legittima reazione di quest'ultima, peraltro soltanto temporanea, come chiarito in sede di istruttoria orale.
La domanda di risarcimento del danno da illegittima revoca delle licenze software, dunque, va respinta.
***
pagina 20 di 27 Va esaminata, infine, la domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, a fondamento della quale l'attrice ha dedotto principalmente l'esistenza di uno sviamento di clientela e, in particolare, che:
- nei primi mesi del 2015 la convenuta avrebbe fornito l'elenco di tutti i clienti di a e a CP_4 CP_10
affinché queste potessero informarli che presto avrebbero agito quali distributrici esclusive CP_11 di CP_2
- la convenuta disponeva di tali dati perché i soggetti che acquistavano centraline dall'attrice dovevano registrarsi sul sito di CP_2
- si trattava di informazioni aziendali riservate contenute in due file, contenenti rispettivamente l'elenco dei clienti che avevano effettuato l'accesso sul sito della convenuta negli ultimi due anni
(circa 274) e l'elenco dei restanti clienti di che nello stesso periodo non erano più entrati nel CP_4 portale al fine di poterli contattare per riattivarli;
- e avevano contattato i clienti presentandosi come nuove distributrici esclusive di CP_10 CP_11 per l'Italia ad un prezzo più conveniente di quello proposto da e invitandoli nel maggio CP_2 CP_4
2015 ad un evento fieristico in materia di sviluppo della tecnologia nei veicoli denominata
Autopromotech;
- nel marzo 2016 aveva organizzato presso la sua sede un corso tecnico, in collaborazione con CP_11 spedendo ai clienti di degli inviti in cui si presentava quale importatrice ufficiale per i CP_10 CP_4 prodotti CP_2
- l'evento organizzato da in realtà, non era un corso, ma un incontro finalizzato unicamente a CP_11 comunicare che i prodotti NS sarebbero stati venduti in Italia solamente da ed che CP_11 CP_10 il materiale acquistato tramite CVOT non sarebbe più stato coperto da alcuna garanzia.
Per quanto concerne la legge applicabile, occorre prendere le mosse dall'art. 6 del Regolamento CE n.
864/2007, che prevede quanto segue:
“
1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale
è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza
o gli interessi collettivi dei consumatori.
2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l'articolo 4.
3. a) La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto.
pagina 21 di 27 b) Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, chi promuove un'azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia tra quelli direttamente e sostanzialmente interessati dalla restrizione della concorrenza da cui deriva
l'obbligazione extracontrattuale su cui si basa la pretesa;
se l'attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice conformemente alle norme applicabili in materia di competenza giurisdizionale, può scegliere di fondare la sua pretesa esclusivamente sulla legge di tale giudice qualora la restrizione della concorrenza su cui si basa la pretesa contro ciascuno di detti convenuti interessi direttamente e sostanzialmente anche il mercato dello Stato membro di tale giudice.
4. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14”.
Nella fattispecie in esame gli atti di concorrenza sleale, laddove riconosciuti come sussistenti, sarebbero lesivi esclusivamente degli interessi di cosicché viene in rilievo quanto previsto dal CP_4 paragrafo 2 e si applicherà la legge dello Stato in cui si è verificato il danno, ossia quella italiana, poiché e i clienti che la stessa lamenta essere stati sviati hanno sede in Italia ed è dunque sul CP_4 territorio italiano che si sarebbe verificato l'asserito sviamento (cfr. docc. nn. 1 e 46 attrice).
Ciò premesso, l'istruttoria testimoniale ha consentito di acclarare che effettivamente aveva CP_2 consegnato a l'elenco dei soggetti che si erano registrati sul suo sito per attivare i kit ai CP_10 CP_11 fini della registrazione e dell'attivazione della garanzia e che tale elenco comprendeva sia i clienti attivi sia i clienti non attivi, ossia i soggetti che si erano registrati in passato ma che poi non avevano più fatto attività e quindi la convenuta auspicava di poter recuperare (cfr. teste , sentito all'udienza Tes_13 del 21.3.2023).
Può, altresì, dirsi raggiunta la prova che avessero contattato coloro che erano già clienti CP_10 CP_11 dell'attrice e li avessero invitati a partecipare all'evento Autopromotech e ad un corso tecnico (cfr. testi Tes_
, sentiti all'udienza del 7.2.2023; testi e , sentiti all'udienza Tes_5 Tes_14 Tes_15 Tes_13 del 21.3.2023; doc. n. 16 attrice) nonché che tali due società avevano comunicato che avrebbero praticato prezzi più convenienti rispetto a si erano presentate come distributrici esclusive della CP_4 convenuta e avevano dichiarato che i prodotti acquistati dall'attrice sarebbero stati privi della copertura assicurativa. Tes_ Il teste a confermato tutte queste circostanze e il teste ha confermato che le due società Tes_5
pagina 22 di 27 si erano presentate come distributrici esclusive di (cfr. verbale dell'udienza del 7.2.2023). CP_2
Il teste sentito all'udienza del 28.11.2023, ha reso dichiarazioni sostanzialmente concordanti, Tes_12 poiché ha confermato che e “dissero che per i prodotti l'unico riferimento erano CP_10 CP_11 CP_2 loro e non c'era nessun altro”, “che avrebbero fornito prodotti a prezzi più bassi di quelli che venivano all'epoca normalmente praticati” e “di far riferimento a loro per i prodotti e che non ci CP_2 sarebbero state altre strade, anche perché erano gli unici a poter garantire il prodotto”.
Il teste ha precisato, riguardo ai prezzi, che “non c'è stato alcun riferimento a , però ciò è CP_4 irrilevante, perché i soggetti che erano presenti agli incontri convocati da acquistavano CP_10 CP_11 normalmente i prodotti della convenuta da CP_4
Le deposizioni dei testi e non possono essere valorizzate in senso contrario, sia Tes_14 Tes_13 perché non hanno smentito espressamente tali circostanze sia perché, soprattutto con riferimento alla sussistenza di un rapporto di esclusiva, hanno reso risposte di tenore dubitativo e fondate su loro deduzioni, negando che e si fossero presentate come distributrici esclusive della CP_10 CP_11 convenuta perché non vi era un contratto di tale tenore.
È evidente, tuttavia, che il fatto che tra ed e non vi fossero dei contratti di CP_2 CP_10 CP_11 distribuzione con clausole di esclusiva non significa necessariamente che, in occasione degli incontri a cui ha fatto riferimento dei loro incaricati non possano aver affermato quanto riportato dai testi CP_4
Tes_
e Tes_5 Tes_12
Infine, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto che dal 2015 l'attrice fosse stata impossibilitata a fornire ai clienti la garanzia ai prodotti della convenuta e ai materiali dalla stessa venduti e installati, posto che nessuno dei testi ha confermato tale circostanza, di cui al capitolo n. 38 della prova per testi articolata da nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. CP_4
Così riassunti gli esiti dell'istruttoria, deve ritenersi che la domanda di concorrenza sleale sia fondata nell'an, essendo stata raggiunta la prova che ha consegnato a la lista clienti CP_2 Pt_4 CP_11 dell'attrice, condotta che è già di per sé contraria ai doveri di correttezza professionale e dunque sufficiente a configurare l'illecito previsto dall'art. 2598, n. 3, c.c.
Le difese della convenuta non sono idonee ad escludere l'illiceità della sua condotta, poiché:
- è irrilevante che l'attrice non abbia dimostrato che la lista clienti fosse dotata dei requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i., e, in particolare, la sottoposizione a misure idonee a mantenerne la segretezza;
- la concorrenza sleale, infatti, opera su un piano diverso, integra la tutela prevista dal c.p.i. e per la pagina 23 di 27 sussistenza dell'illecito ex art. 2598, n. 3, c.c. è sufficiente che le informazioni sulla clientela, a prescindere dalla loro secretazione e dalla loro protezione, siano organizzate come un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi che non siano destinati ad essere divulgati al di fuori dell'azienda (cfr., sul punto, Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 2 maggio 2024), come accade nel caso di specie (cfr. doc. n. 46 attrice);
- soltanto per un numero limitato di installatori inseriti nella lista clienti di è stata raggiunta la CP_4 prova dell'esistenza di pregressi rapporti con (cfr. doc. n. 46 attrice rispetto ai docc. CP_10 CP_11 da n. 49 a 58 convenuta e alle dichiarazioni dei testi e ). Tes_14 Tes_13
Nondimeno, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta per mancanza di prova dell'esistenza e del quantum del pregiudizio patito.
Quest'ultimo è individuato dall'attrice nel “(potenziale) utile che il soggetto attivo della condotta illegittima, ha guadagnato contattando i clienti di ovvero una somma pari al CP_13 CP_4 fatturato del triennio 2012-2014 pari alla somma di euro 954.962,09, oltre al danno all'immagine subito da e da quantificare in via equitativa, dato dal fatto che molti clienti di quest'ultima CP_4 hanno creduto che la società non fosse più operativa sul mercato”.
Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile, poiché il danno deve essere quantificato in misura pari all'utile che avrebbe percepito dai propri clienti laddove non avesse consegnato la lista CP_4 CP_2 clienti dell'attrice a e e, di conseguenza, queste ultime non avessero contattato gli CP_10 CP_11 installatori già clienti di CP_4
L'utile reale o potenziale percepito da e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della CP_2 convenuta non è il pregiudizio sofferto da ma, al più, l'utile che avrebbe potuto essere oggetto di CP_4 una domanda di retroversione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.i. laddove l'attrice avesse dimostrato la lesione di una propria privativa disciplinata dal c.p.i., circostanza che non ricorre con riferimento allo sviamento di clientela di cui si discute nella presente sede poiché non ha dimostrato che la CP_4 lista clienti fosse dotata di tutti i requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i.
La domanda di retroversione degli utili, invece, non può essere proposta laddove, come nel caso che si sta esaminando, si sia al cospetto di una condotta di concorrenza sleale c.d. “pura”, per la quale operano gli ordinari principi sul risarcimento del danno, che non contemplano anche la retroversione degli utili percepiti dal danneggiante per effetto della propria condotta illecita.
Ciò precisato, come si è anticipato, nel caso di specie non vi è alcun elemento che consenta di verificare pagina 24 di 27 se abbia subito una diminuzione dell'utile per effetto dell'illecita consegna da parte di CP_4 CP_2 della sua lista clienti a né di quantificare tale danno, giacché tale condotta risale al 2015 CP_10 Pt_4
e i bilanci prodotti in giudizio dall'attrice si arrestano al 31.12.2014 (cfr. doc. n. 42 attrice), sicché non
è possibile fare alcun raffronto tra gli utili precedenti e quelli successivi al fatto illecito.
Né può essere valorizzato il doc. n. 23 di il quale è un documento che è stato contestato dalla CP_4 convenuta e che contiene degli importi e dei grafici frutto di un'elaborazione dell'attrice unilaterale e non verificabile, in assenza della produzione in giudizio della sua contabilità.
Quand'anche si ritenessero attendibili i prospetti contenuti nel documento appena citato, difetterebbe comunque la prova del nesso di causalità, posto che il doc. n. 23 dimesso da evidenzia un calo CP_4 dei volumi delle vendite e del fatturato in essere già nel periodo in cui era in cui l'attrice e erano CP_2 legate da un rapporto di distribuzione con clausola in esclusiva.
Tali lacune probatorie non possono essere colmate con una C.T.U. contabile, sia perché la stessa avrebbe natura chiaramente esplorativa in considerazione della mancanza di qualsivoglia elemento che dimostri l'esistenza di una perdita degli utili, sia perché se è ben vero che le SS.UU. della Corte di
Cassazione hanno statuito che il C.T.U. contabile può acquisire documenti non prodotti in giudizio anche relativamente a fatti principali (cfr. Cass., SS.UU., n. 3086/2022 e n. 6500/2022) è altresì vero che tale potere presuppone pur sempre il consenso di tutte le parti, perché, diversamente opinando, si oblitererebbe il chiaro disposto dell'art. 198 c.p.c. (per questa specificazione cfr., ex multis, Cass. n.
5370/2023, n. 22607/2023, n. 22880/2023, n. 31744/2023, n. 35175/2023, n. 35188/2023 e n.
1763/2024).
Né soccorrono i capitoli di prova per testi nn. 53, 54 e 55 della memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2, c.p.c., giacché si tratta di circostanze che l'attrice avrebbe potuto e dovuto dimostrare documentalmente attraverso la produzione in giudizio della sua contabilità.
Va, infine, precisato che questo Tribunale non può neppure quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., giacché l'esercizio di tale potere presuppone che vi sia stata quantomeno la prova dell'esistenza del pregiudizio (cfr. Cass. n. 25921/2015) e comunque l'impossibilità o la notevole difficoltà per la parte di fornire la prova della misura del danno sulla base di congrui e idonei elementi al riguardo (cfr., ex multis, Cass. n. 10271/2002, n. 41542/2021), circostanze che nel caso di specie non ricorrono, stante quanto si è detto sopra a proposito della mancata produzione in giudizio dei bilanci successivi a quello al 31.12.2014 e dell'impossibilità di superare con altri mezzi di pagina 25 di 27 prova tale lacuna probatoria.
Inoltre, il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno stesso (cfr., ex multis, Cass. n. 16202/2002 e Trib. Milano, sez. impresa, 3 novembre 2023, n. 8577), onere che nel presente giudizio non è stato adempiuto da CP_4 per le ragioni che si sono sopra evidenziate.
La domanda risarcitoria non può nemmeno essere accolta sotto il profilo del danno all'immagine, in quanto l'attrice non ha fornito prova del medesimo.
Per quanto concerne gli altri profili di concorrenza sleale indicati a pag. 21 dell'atto di citazione è sufficiente rinviare a quanto si è esposto sopra in merito all'infondatezza delle domande di risarcimento del danno da inadempimento, da responsabilità precontrattuale e da revoca delle licenze software, poiché le allegazioni sono coincidenti.
In conclusione, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale proposta da CP_4
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Il rigetto di tutte le domande dell'attrice determina l'assorbimento della domanda di compensazione proposta da in via riconvenzionale, giacché la stessa era stata proposta in via subordinata per la CP_2 sola ipotesi in cui le domande di fossero state accolte. CP_4
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Le spese di lite vanno poste per la quota di 3/4 a carico dell'attrice e compensate per la restante quota di 1/4, in considerazione del fatto che la domanda di concorrenza sleale proposta da è stata CP_4 riconosciuta fondata nell'an.
I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità alta, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate anche in rito, della varietà degli aspetti che sono stati esaminati, della presenza di documenti in lingua straniera e della gravosità dell'istruttoria.
Le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate secondo i valori medi, mentre quelle istruttoria e decisionale secondo valori intermedi tra i medi e i massimi, tenuto conto della mole di documentazione prodotta in giudizio, della necessità di procedere alla traduzione della medesima, del numero di testi che sono stati escussi e del fatto che la causa è stata trattenuta in decisione due volte.
pagina 26 di 27 Non viene riconosciuto alcun aumento per l'uso di tecnologie informatiche, in quanto assenti, e nemmeno alcun importo a titolo di anticipazioni, in assenza di indicazioni nella nota spese dimessa dal procuratore della convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 9770/2017 R.G. promossa da Parte_1 contro già
[...] Controparte_1 [...] ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_2
1) rigetta tutte le domande dell'attrice;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta la quota di 3/4 delle spese di lite, che si liquidano per tale quota in € 13.500,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
3) compensa tra le parti la restante quota di 1/4 delle spese di lite.
Venezia, 5 dicembre 2024
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro Il Presidente dott.ssa Innocenza Vono
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