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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 1978/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza dell'11/03/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to CANTIELLO NICOLA, come da Parte_1
procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11/03/2025; il P.M. ha concluso per la pronuncia del divorzio, con conferma delle condizioni della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 21/03/2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/09/2015 con parte resistente, esponendo: - che dal matrimonio è nato un figlio: (19/04/2016); - che con Persona_1
sentenza definitiva del 28/11/2022 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
- che, in sede di separazione veniva previsto: l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione presso la stessa, nulla sul diritto di visita del padre, disponendosi d'ufficio, in caso di istanza del resistente volta all'attivazione degli incontri con il figlio, che questi ultimi si tenessero in forma assistita dinnanzi ai S.S sotto il monitoraggio del
Consultorio familiare e con l'ausilio di personale specializzato presso i Servizi Sociali, ove tali incontri fossero conformi alla volontà del minore ed in ogni caso, solo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del padre;
l'obbligo a carico del padre di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio di € 300,00, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con la conferma delle condizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 12/07/2024, il giudice delegato dichiarava la contumacia di parte resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati e confermava la disciplina della separazione, rinviando la causa in prosieguo per la decisione.
All'udienza dell'11/03/2025 la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza n. 4556/2022 di questo Tribunale, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al Presidente all'udienza del 03/02/2016.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la conferma delle condizioni della separazione.
Ciò posto, va disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa. Ciò in quanto, dagli atti di causa e dalle allegazioni della ricorrente, è emerso che il resistente non esercita il diritto di visita, e non versa alcun contributo di mantenimento per il figlio.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che il resistente, non costituendosi nel presente giudizio, non ha fornito elementi contrari alla prospettazione di parte ricorrente.
Tale circostanza non può che indurre il Tribunale ad effettuare, allo stato degli atti, una valutazione negativa circa le competenze genitoriali del resistente, stante il dimostrato disinteresse dello stesso verso le esigenze di vita e di sostentamento del figlio.
Il Tribunale ritiene, pertanto, contrario all'interesse del minore la previsione del regime di affido condiviso.
Va confermata la disciplina del diritto di visita prevista in sede di separazione.
Pertanto, nulla si dispone in ordine al diritto di visita del padre nei confronti del minore.
Si dispone tuttavia d'ufficio, in caso di istanza del resistente volta all'attivazione degli incontri con il figlio, che quest'ultimi si tengano in forma assistita dinanzi ai Servizi Sociali competenti, sotto il monitoraggio del Consultorio familiare e con l'ausilio di personale specializzato presso i S.S., ove tali incontri siano conformi alla volontà del minore ed in ogni caso, solo all'esito di un percorso alla genitorialità da parte del padre.
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore del figlio della coppia, . Persona_1
Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento dello stesso, versando alla ricorrente la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1978/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Calvi Risorta (CE) il 09/09/2015 da
, nata il [...] in [...] e da Parte_1
, nato il [...] in [...] (atto n. 7, parte I, Uff. 1, registro CP_1
atti matrimonio anno 2015);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calvi Risorta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
- dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione presso la stessa;
- dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
- dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia, , la somma mensile di € 300,00, da corrispondersi entro il 5 Persona_1
di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 11/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanni D'Onofrio