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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente
sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1189 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 21 maggio 2025, svoltasi nella modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. , nato ad [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] G, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Di
Domizio, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Francavilla al Mare, via dei Frentani n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Di
Ghionno, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minore.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 21
maggio 2025, svoltasi nella modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha adito il Tribunale di Chieti per ottenere la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione con la resistente Per_1
, con la quale non è mai stato sposato. Controparte_1
Il ricorrente ha premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva con la resistente dal
2017, culminata nella nascita del figlio, regolarmente riconosciuto da entrambi. La convivenza, iniziata nel 2018, si è protratta sino all'aprile 2024, quando il sig. ha lasciato Pt_1
l'abitazione familiare a causa di sopravvenute e insanabili divergenze caratteriali.
Dalla cessazione della convivenza, il ricorrente ha continuato a garantire sostegno economico al figlio con il versamento mensile di € 250,00 e l'integrale pagamento della retta dell'asilo nido frequentato dal minore, asilo da cui il bambino è stato tuttavia ritirato dalla madre senza il consenso del padre. Il sig. ha inoltre mantenuto una presenza costante Pt_1
nella vita del figlio, frequentandolo regolarmente nei fine settimana, salvo limitazioni imposte unilateralmente dalla resistente, la quale ha preteso di determinare autonomamente tempi,
modalità e luoghi degli incontri, impedendo in modo crescente e immotivato l'effettiva fruizione del diritto di visita del padre.
Il ricorrente ha denunciato una serie di comportamenti ostruzionistici da parte della madre del minore, tra cui il rifiuto di consentire incontri in date particolarmente significative (incluso il compleanno del padre), l'imposizione del divieto di far incontrare il figlio con la nuova compagna del sig. (nonostante precedenti frequentazioni serene), l'uso strumentale Pt_1
della comunicazione e il preannuncio della possibilità di vacanze all'estero senza il consenso dell'altro genitore. Questi atteggiamenti sono culminati in un'interruzione totale della possibilità di visita dal 6 ottobre 2024, creando un pregiudizio imminente e irreparabile al
2 diritto del padre e al superiore interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali.
Il ricorrente ha evidenziato l'urgenza di provvedimenti cautelari volti a ristabilire un regime stabile di frequentazione, denunciando altresì la compressione dei propri diritti genitoriali e il mancato rispetto, da parte della resistente, del principio di bigenitorialità, sancito dall'art. 337-ter c.c. Ha inoltre sottolineato l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare l'opposizione alla presenza della sua attuale compagna durante le visite, richiamando in proposito la giurisprudenza e la dottrina che tutelano il diritto del minore a integrarsi, in assenza di pregiudizi, nel nuovo contesto familiare eventualmente ricostituito da ciascun genitore.
In considerazione dell'urgenza della situazione, il ricorrente ha chiesto l'adozione immediata, in via cautelare e provvisoria, di un regime minimo di visite settimanali e nei fine settimana, oltre alla regolamentazione definitiva dell'affidamento condiviso, del collocamento prevalente presso la madre, del diritto di visita, della ripartizione delle festività e delle vacanze estive, nonché del contributo al mantenimento, determinato in € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha contestato integralmente, in Controparte_1
fatto e in diritto, le deduzioni e le domande formulate dal ricorrente in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore . Per_1
La resistente ha premesso di essersi sempre dedicata completamente alla cura del figlio e della famiglia sin dall'inizio della convivenza, sottolineando di aver sostenuto da sola l'onere quotidiano di accudimento del minore, anche in ragione della precarietà della propria situazione reddituale, aggravata fino al 2023 da un'attività lavorativa discontinua e scarsamente remunerata. Solo dal giugno 2024 ella ha avviato un'attività imprenditoriale autonoma come parrucchiera. La resistente ha inoltre escluso il possesso di beni immobili, salvo una quota marginale di comproprietà dell'immobile materno, e ha ribadito l'assenza di mezzi di trasporto intestati.
Quanto agli episodi oggetto di deduzioni nel ricorso introduttivo, la sig.ra ha CP_1 negato di aver assunto comportamenti ostruzionistici. Ha precisato che l'iscrizione e il successivo ritiro del figlio dall'asilo nido Eden Club sono stati dettati da ragioni di salute del bambino, spesso ammalatosi a causa della frequenza. Ha sottolineato che le richieste di
3 affidamento del minore al padre nei giorni di venerdì e sabato rispondevano ad esigenze lavorative legate al proprio nuovo impegno imprenditoriale, specificando che tale disponibilità rappresentava un'alternativa alla necessità di ricorrere a una babysitter, il cui costo sarebbe comunque ricaduto su entrambi i genitori. La resistente ha evidenziato che il padre del minore non ha mai trovato ostacoli nella possibilità di vedere il figlio presso la residenza della madre e che, anzi, questi ha omesso di esercitare il proprio diritto di visita nei modi proposti.
Con riferimento all'episodio dell'8 ottobre 2024, la resistente ha contestato la narrativa del ricorrente, affermando che egli aveva solo ipotizzato di poter prendere il figlio domenica
13 ottobre, senza offrire certezze organizzative. A fronte di tale incertezza, la resistente aveva organizzato una giornata alternativa con il figlio. Ha inoltre denunciato il comportamento della nuova compagna del ricorrente, che si sarebbe intromessa impropriamente nelle comunicazioni tra i genitori, offendendo e minacciando la sig.ra Tali circostanze, unite CP_1 all'opposizione del ricorrente a regolamentare consensualmente le modalità di frequentazione, hanno determinato la necessità, per la madre, di chiedere che il minore non venga a contatto con la nuova compagna del padre, almeno fino a un inserimento graduale.
In ordine alle condizioni richieste, la resistente ha condiviso l'opportunità di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, ma ha proposto che il collocamento prevalente rimanga presso di lei, con diritto di visita a favore del padre limitato, allo stato, al venerdì e sabato (ore 10.00 - 20.00), senza pernotto, e alla domenica a settimane alterne,
ritenendo il pernottamento inappropriato fino al raggiungimento dei tre-quattro anni di età del minore. Ha inoltre chiesto che il contributo al mantenimento venga elevato a € 400,00 mensili, da rivalutare annualmente, tenuto conto del maggiore tempo di permanenza del bambino presso la madre, del canone di locazione da lei sostenuto per l'abitazione familiare e delle ulteriori spese ordinarie e straordinarie.
La resistente ha infine smentito categoricamente di convivere con il sig. come Pt_2
invece sostenuto dal ricorrente, e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Tanto premesso in merito alle posizioni delle parti, va osservato che nel corso del giudizio le parti sono addivenute a un accordo volto a definire consensualmente le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minore.
4 In particolare, i genitori hanno concordato di affidare congiuntamente il minore,
impegnandosi a condividere in modo paritario le decisioni di maggiore rilevanza riguardanti la sua salute, l'educazione, l'istruzione e la crescita complessiva, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore.
Il minore è collocato in via prevalente presso la madre, la quale continuerà ad abitare con il figlio nella casa familiare sita in Francavilla al Mare.
È stato altresì convenuto che il padre potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, individuato nel mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nonché nei fine settimana a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 19.00, con pernotto del sabato incluso.
Le parti hanno disciplinato in modo dettagliato anche la gestione delle festività: il minore trascorrerà ad anni alterni i giorni dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 1° gennaio con ciascun genitore, nonché la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Analogamente, il giorno del compleanno del minore sarà trascorso alternativamente con l'uno o l'altro genitore, mentre i compleanni dei genitori saranno sempre trascorsi con il rispettivo festeggiato, anche in aggiunta agli altri periodi già stabiliti.
Per quanto concerne le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto, con pernotti inclusi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, per l'anno 2025 si applicheranno le settimane dal 21 al 27 luglio e dal 18 al 24 agosto. Durante ciascuno di questi periodi, all'altro genitore sarà riconosciuta la possibilità di tenere con sé il minore per un solo pomeriggio, salvo che il bambino si trovi in vacanza fuori sede.
Entrambi i genitori hanno prestato consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio in favore del figlio.
In merito al mantenimento, il padre ha assunto l'impegno di versare in favore della madre,
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. L'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore. Le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti in misura paritaria, secondo le Linee Guida del Consiglio Nazionale
Forense del 29 novembre 2017, richiamate integralmente. È stata infine prevista la ripartizione paritaria delle detrazioni fiscali relative al figlio.
5 Le parti hanno chiesto che il procedimento sia definito secondo i termini dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, ritenuto che il contenuto dell'accordo sia conforme all'interesse del minore e non sia contrario a norme imperative, non ravvede criticità che ne ostacolino l'omologa e, pertanto, dispone che le condizioni di affido del minore siano disciplinate, per Persona_2
il futuro, secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 14 aprile 2025.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone che le condizioni di affido del minore , nato a [...] il 12 Persona_2
aprile 2022, siano regolamentate secondo quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in data 14 aprile 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente
sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1189 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 21 maggio 2025, svoltasi nella modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. , nato ad [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] G, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Di
Domizio, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Francavilla al Mare, via dei Frentani n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Di
Ghionno, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di figlio minore.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 21
maggio 2025, svoltasi nella modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha adito il Tribunale di Chieti per ottenere la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione con la resistente Per_1
, con la quale non è mai stato sposato. Controparte_1
Il ricorrente ha premesso di aver intrattenuto una relazione affettiva con la resistente dal
2017, culminata nella nascita del figlio, regolarmente riconosciuto da entrambi. La convivenza, iniziata nel 2018, si è protratta sino all'aprile 2024, quando il sig. ha lasciato Pt_1
l'abitazione familiare a causa di sopravvenute e insanabili divergenze caratteriali.
Dalla cessazione della convivenza, il ricorrente ha continuato a garantire sostegno economico al figlio con il versamento mensile di € 250,00 e l'integrale pagamento della retta dell'asilo nido frequentato dal minore, asilo da cui il bambino è stato tuttavia ritirato dalla madre senza il consenso del padre. Il sig. ha inoltre mantenuto una presenza costante Pt_1
nella vita del figlio, frequentandolo regolarmente nei fine settimana, salvo limitazioni imposte unilateralmente dalla resistente, la quale ha preteso di determinare autonomamente tempi,
modalità e luoghi degli incontri, impedendo in modo crescente e immotivato l'effettiva fruizione del diritto di visita del padre.
Il ricorrente ha denunciato una serie di comportamenti ostruzionistici da parte della madre del minore, tra cui il rifiuto di consentire incontri in date particolarmente significative (incluso il compleanno del padre), l'imposizione del divieto di far incontrare il figlio con la nuova compagna del sig. (nonostante precedenti frequentazioni serene), l'uso strumentale Pt_1
della comunicazione e il preannuncio della possibilità di vacanze all'estero senza il consenso dell'altro genitore. Questi atteggiamenti sono culminati in un'interruzione totale della possibilità di visita dal 6 ottobre 2024, creando un pregiudizio imminente e irreparabile al
2 diritto del padre e al superiore interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali.
Il ricorrente ha evidenziato l'urgenza di provvedimenti cautelari volti a ristabilire un regime stabile di frequentazione, denunciando altresì la compressione dei propri diritti genitoriali e il mancato rispetto, da parte della resistente, del principio di bigenitorialità, sancito dall'art. 337-ter c.c. Ha inoltre sottolineato l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare l'opposizione alla presenza della sua attuale compagna durante le visite, richiamando in proposito la giurisprudenza e la dottrina che tutelano il diritto del minore a integrarsi, in assenza di pregiudizi, nel nuovo contesto familiare eventualmente ricostituito da ciascun genitore.
In considerazione dell'urgenza della situazione, il ricorrente ha chiesto l'adozione immediata, in via cautelare e provvisoria, di un regime minimo di visite settimanali e nei fine settimana, oltre alla regolamentazione definitiva dell'affidamento condiviso, del collocamento prevalente presso la madre, del diritto di visita, della ripartizione delle festività e delle vacanze estive, nonché del contributo al mantenimento, determinato in € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha contestato integralmente, in Controparte_1
fatto e in diritto, le deduzioni e le domande formulate dal ricorrente in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore . Per_1
La resistente ha premesso di essersi sempre dedicata completamente alla cura del figlio e della famiglia sin dall'inizio della convivenza, sottolineando di aver sostenuto da sola l'onere quotidiano di accudimento del minore, anche in ragione della precarietà della propria situazione reddituale, aggravata fino al 2023 da un'attività lavorativa discontinua e scarsamente remunerata. Solo dal giugno 2024 ella ha avviato un'attività imprenditoriale autonoma come parrucchiera. La resistente ha inoltre escluso il possesso di beni immobili, salvo una quota marginale di comproprietà dell'immobile materno, e ha ribadito l'assenza di mezzi di trasporto intestati.
Quanto agli episodi oggetto di deduzioni nel ricorso introduttivo, la sig.ra ha CP_1 negato di aver assunto comportamenti ostruzionistici. Ha precisato che l'iscrizione e il successivo ritiro del figlio dall'asilo nido Eden Club sono stati dettati da ragioni di salute del bambino, spesso ammalatosi a causa della frequenza. Ha sottolineato che le richieste di
3 affidamento del minore al padre nei giorni di venerdì e sabato rispondevano ad esigenze lavorative legate al proprio nuovo impegno imprenditoriale, specificando che tale disponibilità rappresentava un'alternativa alla necessità di ricorrere a una babysitter, il cui costo sarebbe comunque ricaduto su entrambi i genitori. La resistente ha evidenziato che il padre del minore non ha mai trovato ostacoli nella possibilità di vedere il figlio presso la residenza della madre e che, anzi, questi ha omesso di esercitare il proprio diritto di visita nei modi proposti.
Con riferimento all'episodio dell'8 ottobre 2024, la resistente ha contestato la narrativa del ricorrente, affermando che egli aveva solo ipotizzato di poter prendere il figlio domenica
13 ottobre, senza offrire certezze organizzative. A fronte di tale incertezza, la resistente aveva organizzato una giornata alternativa con il figlio. Ha inoltre denunciato il comportamento della nuova compagna del ricorrente, che si sarebbe intromessa impropriamente nelle comunicazioni tra i genitori, offendendo e minacciando la sig.ra Tali circostanze, unite CP_1 all'opposizione del ricorrente a regolamentare consensualmente le modalità di frequentazione, hanno determinato la necessità, per la madre, di chiedere che il minore non venga a contatto con la nuova compagna del padre, almeno fino a un inserimento graduale.
In ordine alle condizioni richieste, la resistente ha condiviso l'opportunità di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, ma ha proposto che il collocamento prevalente rimanga presso di lei, con diritto di visita a favore del padre limitato, allo stato, al venerdì e sabato (ore 10.00 - 20.00), senza pernotto, e alla domenica a settimane alterne,
ritenendo il pernottamento inappropriato fino al raggiungimento dei tre-quattro anni di età del minore. Ha inoltre chiesto che il contributo al mantenimento venga elevato a € 400,00 mensili, da rivalutare annualmente, tenuto conto del maggiore tempo di permanenza del bambino presso la madre, del canone di locazione da lei sostenuto per l'abitazione familiare e delle ulteriori spese ordinarie e straordinarie.
La resistente ha infine smentito categoricamente di convivere con il sig. come Pt_2
invece sostenuto dal ricorrente, e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Tanto premesso in merito alle posizioni delle parti, va osservato che nel corso del giudizio le parti sono addivenute a un accordo volto a definire consensualmente le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minore.
4 In particolare, i genitori hanno concordato di affidare congiuntamente il minore,
impegnandosi a condividere in modo paritario le decisioni di maggiore rilevanza riguardanti la sua salute, l'educazione, l'istruzione e la crescita complessiva, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore.
Il minore è collocato in via prevalente presso la madre, la quale continuerà ad abitare con il figlio nella casa familiare sita in Francavilla al Mare.
È stato altresì convenuto che il padre potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, individuato nel mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nonché nei fine settimana a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 19.00, con pernotto del sabato incluso.
Le parti hanno disciplinato in modo dettagliato anche la gestione delle festività: il minore trascorrerà ad anni alterni i giorni dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 1° gennaio con ciascun genitore, nonché la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Analogamente, il giorno del compleanno del minore sarà trascorso alternativamente con l'uno o l'altro genitore, mentre i compleanni dei genitori saranno sempre trascorsi con il rispettivo festeggiato, anche in aggiunta agli altri periodi già stabiliti.
Per quanto concerne le vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto, con pernotti inclusi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, per l'anno 2025 si applicheranno le settimane dal 21 al 27 luglio e dal 18 al 24 agosto. Durante ciascuno di questi periodi, all'altro genitore sarà riconosciuta la possibilità di tenere con sé il minore per un solo pomeriggio, salvo che il bambino si trovi in vacanza fuori sede.
Entrambi i genitori hanno prestato consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio in favore del figlio.
In merito al mantenimento, il padre ha assunto l'impegno di versare in favore della madre,
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. L'assegno unico continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore. Le spese straordinarie saranno ripartite tra le parti in misura paritaria, secondo le Linee Guida del Consiglio Nazionale
Forense del 29 novembre 2017, richiamate integralmente. È stata infine prevista la ripartizione paritaria delle detrazioni fiscali relative al figlio.
5 Le parti hanno chiesto che il procedimento sia definito secondo i termini dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, ritenuto che il contenuto dell'accordo sia conforme all'interesse del minore e non sia contrario a norme imperative, non ravvede criticità che ne ostacolino l'omologa e, pertanto, dispone che le condizioni di affido del minore siano disciplinate, per Persona_2
il futuro, secondo quanto concordato dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 14 aprile 2025.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dispone che le condizioni di affido del minore , nato a [...] il 12 Persona_2
aprile 2022, siano regolamentate secondo quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in data 14 aprile 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
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