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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente – rel.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 288 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 tra rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. SORO Parte_1
GIUSEPPINA come da procura in atti;
APPELLANTE
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. DESINI Controparte_1
ANTONELLO come da procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 24.4.2024, intimava davanti al Tribunale di tempo Pausania lo Controparte_1 sfratto per morosità a , conduttrice del suo immobile. Parte_1
Esponeva il locatore:
- che aveva stipulato un contratto di locazione con la convenuta relativo ad un immobile sito in
Olbia, via delle Felci n. 91/2, in data 14.12.2022 per un canone mensile di € 550,00, oltre oneri condominiali;
- che la non aveva pagato i canoni dei mesi di marzo e aprile 2024 (€ 1.100,00), oltre Pt_1 oneri condominiali afferenti all'anno 2023 (€ 750,00) e spese di registrazione del contratto di locazione (€ 76,00).
Alla udeinza issata la Usella non si costituiva ed il tribunale dichiarava la sua contumacia, emetteva ordinanza di convalida e contestuale decreto ingiuntivo per i canoni non pagati.
In data 17.7.2024, il locatore notificava atto di precetto di rilascio dell'immobile e il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
***
Avverso tale ordinanza ha proposto appello la , lamentando: Pt_1
- la irregolarità della notifica;
- la mancanza di morosità;
- la mancata prova in ordine alla richiesta di pagamento.
Pertanto, ha chiesto:
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza;
- nel merito, dichiarare l'illegittimità della stessa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, non promosso nelle forme e CP_1 nei termini previsti per l'opposizione tardiva allo sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c. ed ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze legali.
In data 8.8.2024, questa Corte ha sospeso con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. All'udienza del 20.9.2024 ha, invece, revocato il precedente provvedimento di sospensione concesso.
All'udienza del 28.3.2025 le parti danno atto della cessazione della materia del contendere, in quanto in data
15.1.2025 l'appellante ha restituito le chiavi dell'immobile al . Hanno comunque insistito CP_1 rispettivamente per la condanna delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.
La causa è stata decisa all'odierna udienza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per le ragioni di cui appresso.
I motivi di doglianza si riferiscono sia alla irregolarità della notifica, sia all'erronea valutazione sulla persistenza della morosità e sulla prova della richiesta di pagamento.
Osserva questa Corte che, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., l'intimato, assente nel primo grado del giudizio, può fare opposizione alla ordinanza di convalida provando “di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica”. In tale espressione, deve farsi rientrare non solo la notifica irregolare, ma anche l'ipotesi di nullità prevista all'art. 160 c.p.c., ovvero l'incertezza assoluta sulla persona cui è fatta la notifica o sulla data della stessa e inosservanza delle disposizioni sull'individuazione del consegnatario. Nell'ambito di tale rimedio rientrano anche i vizi meno gravi come, ad esempio, la mancata consegna della copia della citazione da parte del portiere, che non abbia sottoscritto l'originale e ancora i casi di nullità della citazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva deve sussistere un nesso di causalità tra l'irregolarità della notifica e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato.
Riportando tali principi al caso concreto, si osserva che le doglianze relative alla notifica della intimazione di sfratto nonché le altre questioni di merito dovevano essere fatte valere con opposizione ai sensi dell'art. 668
c.p.c. e non invece tramite appello, che appare quindi inammissibile.
Tale valutazione risulta assorbente rispetto alla avvenuta cessazione della materia del contendere a seguito di restituzione delle chiavi dell'immobile.
La inammissibilità dell'appello determina la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate secondo i valori minimi, parametri indeterminabili, complessità bassa, esclusa la fase istruttoria, considerata la semplicità delle questioni trattate, per un importo di € 3.473,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. Parte_1
7559/2024 del 12.6.2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 16.5.2025
Il Presidente – rel.
Dott.ssa Maria Grixoni