Art. 32. (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa) 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , come modificata dall' articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 , e' sostituita dalla seguente:
"a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonche' gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;".
2. All' articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , e successive modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a: "distinta per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti: "Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ,".
3. All' articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovra' essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituira' elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti".
4. All' articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 , il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario puo' avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.
Note all'art. 32:
- Il testo vigente dell' art. 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente.
"Art. 3. - 1. Gli enti locali interessati predispongono i piani di intervento corredati da analisi comparative costi-benefici definendo, ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati, ai sensi dell' art. 27, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . I programmi di interventi e gli accordi di programma devono, tra l'altro:
a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonche' gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;
b) indicare i tempi previsti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione degli interventi e per la fornitura del materiale rotabile;
c) stabilire le modalita' specifiche di integrazione con le altre reti di trasporto pubblico e la loro eventuale ristrutturazione in funzione del nuovo sistema.".
- Il testo vigente dell' art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 5. - 1. I programmi di interventi e gli accordi di programma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della commissione di cui all'art. 6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonche' per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la determinazione delle quote delle disponibilita' di cui all'art. 9 da destinare annualmente ai singoli interventi.
2. Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n.472 , delle opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all' art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 , e all' art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 . La commissione di cui all' art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , come integrata ai sensi del citato art. 2 della legge n. 1042 del 1969 , e', nel caso specifico, ulteriormente integrata da un rappresentante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane.
2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovra' essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituira' elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti.".
- Il testo vigente dell' art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 recante interventi nel settore dei trasporti come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 13 (Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa). - 1. Per gli interventi di cui all' art. 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato e' elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall' art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi gia' approvati.
3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 3, gli enti locali possono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere.
6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed uniformare l'attivita' di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione degli interventi anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attraverso un'attivita' ispettiva presso gli enti beneficiari.
8. All'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 211 del 1992 , le parole: "di massima" sono sostituite dalla seguente: "definitiva". La progettazione definitiva e' richiesta anche per l'allocazione delle risorse stanziate dall' art. 50, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
"a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonche' gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;".
2. All' articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , e successive modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a: "distinta per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti: "Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ,".
3. All' articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovra' essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituira' elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti".
4. All' articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 , il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario puo' avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.
Note all'art. 32:
- Il testo vigente dell' art. 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente.
"Art. 3. - 1. Gli enti locali interessati predispongono i piani di intervento corredati da analisi comparative costi-benefici definendo, ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati, ai sensi dell' art. 27, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 . I programmi di interventi e gli accordi di programma devono, tra l'altro:
a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonche' gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;
b) indicare i tempi previsti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione degli interventi e per la fornitura del materiale rotabile;
c) stabilire le modalita' specifiche di integrazione con le altre reti di trasporto pubblico e la loro eventuale ristrutturazione in funzione del nuovo sistema.".
- Il testo vigente dell' art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 5. - 1. I programmi di interventi e gli accordi di programma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della commissione di cui all'art. 6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonche' per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la determinazione delle quote delle disponibilita' di cui all'art. 9 da destinare annualmente ai singoli interventi.
2. Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n.472 , delle opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all' art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 , e all' art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 . La commissione di cui all' art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , come integrata ai sensi del citato art. 2 della legge n. 1042 del 1969 , e', nel caso specifico, ulteriormente integrata da un rappresentante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane.
2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovra' essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituira' elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti.".
- Il testo vigente dell' art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 recante interventi nel settore dei trasporti come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 13 (Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa). - 1. Per gli interventi di cui all' art. 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato e' elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall' art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi gia' approvati.
3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 3, gli enti locali possono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere.
6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed uniformare l'attivita' di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione degli interventi anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attraverso un'attivita' ispettiva presso gli enti beneficiari.
8. All'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 211 del 1992 , le parole: "di massima" sono sostituite dalla seguente: "definitiva". La progettazione definitiva e' richiesta anche per l'allocazione delle risorse stanziate dall' art. 50, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".