Articolo 5 della Legge 5 maggio 1978, n. 157
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 maggio 1978
Art. 5.
All' articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , e' aggiunto il seguente comma:
"Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 9 maggio 1978