Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1984, n. 4049
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Sentenza 10 luglio 1984

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L'art. 1664, secondo comma, cod. civ. - riconoscendo all'appaltatore il diritto ad un equo compenso in presenza di determinate cause produttive di maggiore onerosità per lui, se "non previste dalle parti" - esclude dal rischio a carico del suddetto le cause in questione che, alla stregua delle clausole contrattuali e di ogni altro elemento di prova, risultino estranee alla rappresentazione delle parti, ossia, indipendentemente dall'astratta prevedibilità, da queste in concreto non previste o addirittura escluse.*

L'art. 1664, secondo comma, cod. civ. esige, per il riconoscimento all'appaltatore di un compenso suppletivo, che la sua prestazione sia divenuta "notevolmente più onerosa" e, quindi, richiede in ogni caso, anche per la finalità equitativa perseguita, un Onere di una certa consistenza, con necessaria valutazione complessiva e non limitata a singole parti di tale prestazione, ancorché per esse sia fissato un diverso criterio di commisurazione della controprestazione (nella specie: per alcune a corpo e per altre a misura), inidoneo a scindere un contratto d'appalto obiettivamente e formalmente unico in una pluralità di contratti contenuti in un solo documento. ( V 434/72, mass n 356357).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1984, n. 4049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4049
    Data del deposito : 10 luglio 1984

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