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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6944 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/11/2025, vertente
TRA
- ( , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Del Re come da Parte_2 procura in atti;
RECLAMANTE
- E
- ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano Bandarin Troi e Controparte_2
RI VA OR con elezione di domicilio presso l'avv. Andrea Reggio
d'Aci come da procura in atti;
RECLAMATA
E
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore dott. rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
r.g. n. 1 US PE come da procura in atti;
RECLAMATA
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza del Tribunale di Roma n.629/2025 del 02.07.2025, con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale della società; – con ogni conseguente provvedimento, incluse le spese di lite”.
Per parte reclamata: “Nel merito: - dichiarare inammissibile o rigettare il reclamo avversario perché infondato per i motivi di fatto e di diritto di cui in premesse e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Roma n. 629/2025 del 02.07.2025, depositata in Cancelleria in data 03.07.2025, con cui è stata aperta la Liquidazione Giudiziale n. 535/2025 della società In Parte_1 ogni caso: - condannare, in via tra loro solidale ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 15 CC.II., e il suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(C.F.: , nato a [...], il Parte_2 C.F._1
13.11.1974, all'integrale rifusione delle spese di lite del presente procedimento, oltre che ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.”.
Per la curatela: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi sopra esposti e rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, rigettare il reclamo proposto dalla in quanto infondato e, per l'effetto, Parte_1 confermare la declaratoria di insolvenza e la conseguente liquidazione giudiziale. Con vittoria di competenze e spese, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, da porre anche a carico dell'amministratore, Sig. , ai sensi Parte_2 dell'art. 51, comma 15, CCII, in ragione dell'evidente strumentalità del reclamo basato su motivi manifestamente infondati”.
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto reclamo contro la sentenza con cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale a suo carico.
La reclamante ha contestato l'accertamento dell'insolvenza poiché: a)
l'efficacia esecutiva del titolo giudiziale della creditrice è stata sospesa;
b) il debito tributario è inferiore a quello indicato ed è oggetto di definizione agevolata.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha dedotto la “sovrapposizione tra procedure ed il rischio di conflitto fra organi giurisdizionali” in ragione del sequestro preventivo r.g. n. 2 disposto in sede penale.
La creditrice e la curatela della liquidazione giudiziale hanno Controparte_1 resistito al reclamo, chiedendone il rigetto.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
La sospensione del titolo esecutivo, posto a fondamento del precetto di euro
1.590.509,93, è inidonea a revocare in dubbio la legittimazione della creditrice a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ai fini della delibazione sommaria ed incidentale è infatti sufficiente constatare, in senso contrario alla doglianza, che il credito di è Controparte_1 stato accertato (anche) dal giudice d'appello (v. sentenza della C.d.a. di Trento); la sospensione, d'altro canto, è stata disposta ex art. 373 c.p.c., essendo ad essa estranea ogni profilo di merito: il provvedimento si fonda sul rischio di insolvenza della stessa creditrice (v. ordinanza della C.d.a. di Trento).
Evocando l'“incertezza sul diritto fatto valere” e quindi la sua inidoneità
“per l'apertura della procedura”, la reclamante lamenta l'erroneità della pronuncia sotto il diverso profilo della verifica dell'insolvenza ex art. 121 c.c.i.i..
L'accertamento di tale presupposto, tuttavia, prescinde dall'esecuzione del titolo giudiziale in questione: i sintomi dell'insolvenza, nella ricostruzione del tribunale, sono individuati nella “perduranza ed entità della debitoria nella quale sono risultate incluse poste facenti attivamente capo ai creditori pubblici e che dai prospetti depositati ex art. 42 CCII risultano essere state conseguenza di progressivo accumulo che muove, quanto alla previdenziale dall'anno 2019, quanto all'erariale dal 2013”; nella “corrispondente protratta indisponibilità di risorse di cui fare impiego ai fini solutori”; nella “mancata pubblicazione, come si rileva dalla visura camerale in atti, di bilanci a far data dall'esercizio 2021 e che, quanto meno in via presuntiva, deve ritenersi conseguenziale alla carenza di attività gestoria che avrebbe dovuto ivi trovare formale enunciazione e della connessa mancata acquisizione di liquidità da destinare all'adempimento” (v. sentenza impugnata).
In altri termini, l'incapacità strutturale nel regolare soddisfacimento delle r.g. n. 3 obbligazioni -per la mancanza delle condizioni di liquidità e di credito- è desumibile dalla consistenza del debito previdenziale/erariale nel contesto, comprovato anche dall'assenza di bilanci aggiornati, della mancanza di adeguate risorse economiche e patrimoniali.
Si tratta di evidenti indici di insolvenza che la reclamante non ha affatto contestato;
né essa ha documentato la propria contabilità aggiornata o ha indicato eventuali mezzi disponibili.
La debitrice, infatti, si è limitata a dedurre l'accesso alla definizione agevolata per euro 274.110,92 (a fronte del debito fiscale -in tesi- pari ad euro
361.959,47) ed il regolare pagamento delle singole rate (a riprova della capacità di adempimento). Tuttavia, l'effettivo pagamento è contestato ed è privo di riscontro;
in ogni caso, la “rottamazione” riguarda una minima parte del debito erariale che, in base alle informazioni acquisite, non ammonta alla somma indicata nel reclamo bensì a quella -di ben altra consistenza -pari ad euro 1.709.959,75 (v. doc.
3 -già agli atti del procedimento innanzi al tribunale).
A prescindere dal richiamo delle controparti alle ipotesi di anticipata chiusura della procedura concorsuale (ex art. 317 c.c.i.i. e 63 d.lgs. 159/2011) o di revoca della misura (ex art. 318, II comma c.c.i.i.), è poi inconferente il riferimento al sequestro preventivo in sede penale che, riguardando soltanto le quote sociali (con conseguente nomina del custode) non ha inibito la gestione (al socio unico, che è rimasto legale rappresentante) e che, comunque, non costituisce ragione ostativa all'apertura della liquidazione giudiziale.
Le doglianze della reclamante, pertanto, vanno respinte, non essendovi luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ex art. 52 c.c.i.i..
La “mala fede” della debitrice -rimasta contumace nel procedimento innanzi al tribunale- risulta dal fatto che le ragioni proposte sono inconferenti rispetto alla ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata, se non con riguardo all'entità del debito fiscale che è però manifestamente difforme da quello supposto nel reclamo. Il conferimento della procura per la presentazione di reclamo che è palesemente infondato –“evidentemente confidando nella responsabilità limitata
r.g. n. 4 collegata al tipo sociale prescelto, che farebbe ricadere soltanto sui creditori concorsuali il costo dell'improvvida iniziativa giudiziale nonostante la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite” (v. Cass. 28483/2025)- integra il presupposto di cui all'art. 51, u.c. c.c.i.i., invocato dalle reclamate ai fini della condanna del legale rappresentante al pagamento in solido con la società delle spese legali (oltre che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato).
Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (ex art. 4, comma 10 sexies), tenendo conto della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo contro la sentenza del
Tribunale di Roma n. 629/25, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− rigetta il reclamo;
− condanna e in solido, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese in favore della liquidazione giudiziale di CP_4
e di che liquida, per ciascuna, in euro 5.000,00
[...] Controparte_1 per compensi oltre spese generali ed accessori come per legge;
− dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società reclamante e del suo legale rappresentante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5