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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3519/2021 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Vista;
Parte_1
- RICORRENTE- E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maurizio Masellis;
CP_1
- RESISTENTE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 16.12.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11.03.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dalla moglie , con pronuncia di addebito a CP_1 suo carico per violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. Il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con la in Bari il CP_1 19.05.2012 e che dalla loro unione era nata la figlia il 09.02.2013. Per_2 Chiedeva l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Bari al viale delle Regioni n. 36, luogo in cui sia la moglie che la minore avevano mantenuto la loro residenza anche in costanza di matrimonio, senza assegnazione della casa di sua esclusiva proprietà sita in via Largo Paul Harris n. 14 in Molfetta, nonché porsi a suo carico € 170,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della minore, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie. La si costituiva con memoria depositata il 31.05.2021, chiedendo che venisse dichiarata CP_1 la loro separazione personale senza pronuncia di addebito, disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione sita in Molfetta al Largo Paul Harris n. 14, di cui chiedeva l'assegnazione, con regolamentazione del diritto di visita e che venisse disposto un assegno di mantenimento muliebre di € 500,00 ed un contributo paterno al mantenimento della figlia di € 500,00 mensili, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie. Con ordinanza del 18.06.2021, all'esito della comparizione personale delle parti in pari data, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affido condiviso della minore con suo collocamento presso la madre, a cui assegnava l'uso della casa coniugale sita in Molfetta e, dopo aver regolamentato il regime di vista paterno, poneva a carico del ricorrente un assegno pari a complessivi
€ 600,00 mensili (di cui € 300,00 per la moglie e € 300,00 per la figlia ), oltre Per_2 all'aggiornamento I.S.T.A.T. ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari, rimettendo infine le parti dinanzi al giudice istruttore. Con ordinanza del 25.11.2021 la Corte d'Appello di Bari accoglieva il reclamo interposto dal e, per l'effetto, a modifica della citata ordinanza presidenziale, riduceva a complessivi € Pt_1 500,00 mensili (di cui € 200,00 per la moglie e € 300,00 per la figlia l'assegno posto a carico Per_2 del . Pt_1 Depositate le memorie integrative, in data 07.12.2021 veniva emessa sentenza parziale n. 4468/2021 dichiarativa della separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 29.12.2022 il G.I. ammetteva le prove orali ma non ammetteva né l'istanza ex art. 210 c.p.c. (avente ad oggetto la copia conforme dei registri degli ultimi 5 anni di un campeggio) richiesta da parte ricorrente né le indagini della Guardia di Finanza richieste da entrambe le parti. Con la medesima ordinanza il G.I. formulava alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: “- rinuncia alla domanda di addebito proposta dal ricorrente;
- conferma dell'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, come già riformata con provvedimento della Corte di Appello di Bari del 25.11.2021; - compensazione delle spese di lite”. Nell'ambito del giudizio di merito venivano iscritti due sub-procedimenti. Con ordinanza resa in data 29.12.2022 (nel sub-procedimento N. 3519-1/2021 R.G. Tribunale di Bari), veniva rigettata l'istanza del di modifica dell'ordinanza presidenziale per difetto Pt_1 di elementi sopravvenuti rispetto all'epoca di emissione della medesima ordinanza, disponendosi la chiusura del sub-procedimento e ponendo a carico di quest'ultimo le relative spese processuali, da liquidarsi all'esito del giudizio principale. Con ordinanza resa in data 27.04.2024 (resa all'esito del sub-procedimento N. 3519-2/2021 R.G. proposto dal ), veniva rigettata l'istanza del di modifica dell'ordinanza Pt_1 Pt_1 presidenziale per difetto di elementi sopravvenuti (in relazione al dato reddituale) rispetto all'epoca di emissione della medesima ordinanza e per mancato assolvimento dell'onere probatorio (in relazione al contratto locativo). Infine, espletati l'interrogatorio formale delle parti (nel corso del quale, tuttavia, essi non rendevano dichiarazioni contra se) e le prove testimoniali, all'udienza dell'11.12.2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 16.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa sentenza parziale sullo stato in data 07.12.2021, restano da deliberare con sentenza unicamente la pronuncia di addebito e le questioni accessorie.
2.- Riguardo alla domanda del di addebito della separazione, si ritiene che vada rigettata Pt_1 per le ragioni di seguito indicate. E' risaputo che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C.: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Sul punto specifico il ha dedotto che la crisi della coppia sarebbe imputabile alla moglie Pt_1 in quanto: “Trascorrendo quasi l'intera giornata a Bari nella sua residenza storica unitamente alla Pt_ famiglia d'origine, ha trascurato (e non poco) il marito anche nelle affettività, manifestando un costante desiderio di sottrarsi ai doveri di cui all'art. 143 c.c. e nello specifico all'assistenza morale e materiale nonché alla collaborazione/coabitazione nell'interesse della famiglia”. La ha negato tale circostanza e ha riferito di aver “sempre vissuto presso l'immobile sito CP_1 in Molfetta al Largo Paul Harris, n. 14 (dopo aver abitato fino al 2016 presso l'immobile sito in Molfetta alla Traversa S. Pertini, n° 16) ma anche che detto immobile rappresenta l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare dei coniugi e della minore ”. Persona_3 Per_2 Innanzitutto, deve rilevarsi che non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi trascorri parte della giornata fuori dalle mura domestiche o presso la residenza della famiglia di origine, purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari. A tal proposito, il ricorrente ha completamente omesso non solo di provare ma anche di riferire in cosa sia consistita la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. da parte della , adducendo CP_1 una generica trascuranza dell'assistenza morale e materiale verso la famiglia. Ciò detto, i motivi rappresentati dal a sostegno della addebitabilità alla della Pt_1 CP_1 crisi coniugali sono rimasti sforniti del necessario supporto probatorio, pertanto la domanda è infondata. Infatti, sebbene alcuni testimoni abbiano confermato che la passasse poco tempo presso CP_1 l'abitazione sita in Molfetta al largo Paul Harris n. 14 (in particolare, ascoltato Testimone_1 all'udienza del 20.12.2023, ha riferito: “posso riferire che abitando al piano sovrastante ho sentito, parecchie volte, litigare i coniugi . In un secondo momento ho chiesto al il Controparte_2 Pt_1 motivo di tali litigi e quest'ultimo mi riferiva che l'oggetto delle discussioni era l'omesso trasferimento della residenza della ”, “posso riferire di aver notato vivere il sig. da CP_1 Pt_1 solo”, “posso riferire di aver visto poche volte la nei pressi della sua abitazione in Molfetta”, CP_1
“posso riferire di non aver mai visto la sig.ra , nel periodo estivo, presso la sua abitazione”, CP_1 testimonianza in ogni caso di per sé contraddittoria perché il teste ha riferito di aver visto sporadicamente la nella casa di Molfetta ma nel contempo di aver sentito “parecchie volte” CP_1 i coniugi litigare nella medesima casa;
ascoltata alla medesima udienza, ha riferito: Testimone_2
“posso riferire di aver udito direttamente dalla mia abitazione (posta al piano superiore, adiacente a quello del sig. ), discutere i coniugi per l'omesso trasferimento della Tes_1 Controparte_2 residenza di quest'ultima in Molfetta”, “posso riferire che la sig.ra mi raccontava che CP_1 trascorreva le giornate in Bari dalla madre. Infatti, la vedevo spesso uscire di casa la mattina”,
“posso riferire di non aver mai visto la sig.ra durante il periodo estivo, presso la sua CP_1 abitazione”), la domanda non può ritenersi sufficientemente provata né con riguardo al nesso che detto “allontanamento” quotidiano ha avuto rispetto alla riferita violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. né con riguardo all'efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, ben potendo tale condotta essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Infatti, gli unici elementi a sostegno di tale ultimo elemento sono rappresentati (seppur implicitamente) dalle deposizioni dei testimoni di parte ricorrente, i quali hanno reso o dichiarazioni de relato actoris (testi fratello del ricorrente, e o afferenti ad Testimone_3 Testimone_1 episodi di per sé privi di sufficiente rilevanza ai fini della pronuncia di addebito (testi Testimone_4 e . Testimone_2 Peraltro, la teste all'udienza del 04.10.2023 ha sconfessato gli assunti di Testimone_5 parte ricorrente, riferendo di essersi recata a cena nella casa coniugale di via Paul Harris in Molfetta alla presenza di ambedue i coniugi e di aver ivi visto anche la cameretta della bambina arredata;
parimenti la teste di parte resistente (madre della resistente) all'udienza del Testimone_6 20.12.2023 ha riferito che la figlia con la nipote si trattenevano con lei al camping di Giovinazzo solo di giorno per andare la mare per poi rientrare a dormire a Molfetta nella casa coniugale, anche perchè la roulotte non aveva abbastanza posti letto. A ciò si aggiunga che la residenza anagrafica della moglie in Bari, come risultante dalla certificazione in atti, non preclude che la stessa abitasse di fatto in Molfetta col marito in costanza di matrimonio, tant'è che è pacifico tra le parti che la comune figlia abbia sempre frequentato sia la scuola che il catechismo in Molfetta. In definitiva, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante, omettendo di fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da egli allegati sulla rottura del vincolo coniugale. 3.- Passando alle pronunce accessorie, attesa la mancanza di contestazioni sul punto o di qualsivoglia esigenza contraria (fatta eccezione per l'istanza inammissibile, in quanto formulata tardivamente dal in comparsa conclusionale del 05.02.2025, di “modifica del tempo di permanenza della Pt_1 minore presso il padre, con riguardo al periodo estivo, stabilito dall'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, da tre settimane a una settimana, da fruirsi nel mese di luglio o agosto ad anni alterni”), vanno confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale depositata in data 18.06.2021 relative all'affido, al collocamento ed al diritto di visita paterno con riferimento alla figlia. 3.1- Deve altresì confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Molfetta in favore della
, quale collocataria della figlia minorenne. CP_1
L'assunto di parte ricorrente secondo cui l'abitazione sita in Molfetta alla via Largo Paul Harris n. 14 non sia mai stata adibita a vera e propria casa coniugale è, difatti, infondato. È bene premettere, a riguardo, che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come luogo in cui si svolgono e si sviluppano le relazioni, gli interessi e le abitudini del nucleo familiare, al fine di garantire loro la stabilità e la serenità in un momento di precario equilibrio familiare (cfr. Cass. Civ., S.U., 2002 n. 11096; 2001 n. 11696; 2001 n. 11630; 2000 n. 6706). Ciò detto, come innanzi premesso, la stessa parte ricorrente ha riferito che la figlia ha Per_2 frequentato la scuola dell'infanzia e primaria a Molfetta, pranzava a Molfetta, si intratteneva per svolgere i compiti presso l'abitazione della zia paterna sita in Molfetta e rientrava a dormire presso la casa coniugale sita in Molfetta (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo), pertanto risulta indiscutibile che il “luogo in cui si svolgono e si sviluppano le relazioni, gli interessi e le abitudini” della figlia sia l'abitazione sita in Molfetta e non quella di Bari, il cui unico collegamento risulta essere Per_2 quello della residenza anagrafica, così come peraltro già evidenziato con ordinanza presidenziale depositata in data 18.06.021 (ovvero: “assegna a la casa familiare, di proprietà CP_1 esclusiva di suo marito, sita a Molfetta alla via Largo Paul Harris n. 14, ordinando al ricorrente di allontanarsene entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza portando con sé soltanto i suoi effetti personali;
spiega che, per espressa ammissione dello stesso ricorrente, la resistente risiede stabilmente presso la casa coniugale di Molfetta quantomeno da febbraio 2021. E che quella abitazione rappresenti l'effettivo centro degli interessi della figlia minorenne della coppia sta nell'ulteriore dato di fatto, non contestato dal ricorrente, che la bimba abbia frequentato nella città di Molfetta sia la scuola dell'infanzia che, successivamente, anche la scuola primaria, così come dovrà continuare a fare anche in seguito per esigenze sia di continuità didattica che relazionale;
circostanza, questa, che certo mal si concilia con la sua asserita abituale residenza nella città di Bari (come sostenuto, dal che, pertanto, deve considerarsi solo formale”. Pt_1 4.-Venendo alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, così come modificata con ordinanza del 25.11.2021 dalla Corte d'Appello di Bari, deve essere confermata con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat e, per l'effetto, deve rigettarsi la domanda di elisione di detto assegno proposta da ultimo dal . Pt_1 Allo stato sussiste il diritto alla percezione di detto assegno da parte della , non avendo CP_1 sufficienti mezzi idonei a rendersi economicamente autosufficiente. Ella, ad oggi quarantasettenne, risulta non essere occupata (circostanza peraltro mai contestata dal
) e ha dimostrato che gli unici redditi da lei introitati sono quelli corrisposti a titolo di Pt_1 mantenimento suo e della prole. Invero, la , adempiendo all'ordine impartito all'udienza di precisazione delle conclusioni CP_1 del 11.12.2024, ha depositato il certificato dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2024 attestante che ella negli anni di imposta 2021 e 2022ha dichiarato redditi pari a zero e nel 2023 € 2.010,00. Al contrario, con riguardo all'asserita incapacità reddituale del , occorre richiamare a Pt_1 riguardo la motivazione di cui all'ordinanza resa dal G.I. in data 27.04.2024 all'esito del sub- procedimento iscritto al N. 3519-2/2021 R.G.: “La situazione occupazionale dei coniugi è rimasta invariata perché è incontestato che la sia tuttora disoccupata mentre il continui CP_1 Pt_1 a percepire in busta paga uno stipendio di € 700,00 mensili (pari allo stipendio che ha sempre dichiarato di percepire anche quando faceva il meccanico nell'officina del fratello e comunque già pagava una rata di mutuo di € 425,00 mensili, motivo per cui il Presidente aveva avanzato dubbi sulla veridicità del dato reddituale dichiarato), sebbene abbia cambiato datore di lavoro ed ora lavori part-time, fermo restando che la relazione investigativa in atti ha di contro confermato che costui continui di fatto a svolgere attività lavorativa presso l'officina del fratello (che non è stata chiusa, come addotto dal subricorrente nel ricorso ma semplicemente è stata trasformata da impresa familiare in impresa individuale). Non appaiono esaustive e veritiere le giustificazioni addotte a riguardo dal (peraltro, a posteriori, ovvero dopo il deposito della relazione investigativa) Pt_1 in merito al fatto che continuerebbe a frequentare nelle ore lavorative l'officina del fratello per conto dell'agenzia di pratiche auto che lo ha di recente assunto (“il , assunto con contratto part- Pt_1 time alle dipendenze dell'Agenzia pratiche auto “Multiservice di Modugno Vincenzo” può gestire liberamente il proprio orario di lavoro, in quanto le mansioni affidategli, ossia quelle di preparare le pratiche relative alle autovetture (pulizia degli interni, eliminazione delle imperfezioni, ammaccature, revisioni, collaudo, passaggi di proprietà etc.) non richiedono la presenza in sede. Dette autovetture una volta sistemate, usufruendo degli spazi (ove disponibili) dell'officina del fratello del ricorrente, vengono poi vendute…” - cfr. verb. ud. del 21.02.2024) perché è inverosimile credere che chi lavori presso un'agenzia di pratiche auto non si rechi mai a lavorare in sede (come documentato nella relazione investigativa) e trascorra il suo turno lavorativo presso l'officina meccanica del proprio fratello. Va anche in questa sede ribadito che non costituisce elemento sopravvenuto il mancato cambio di residenza all'anagrafe da parte della , del tutto CP_1 ininfluente ai fini decisori. Neppure può qualificarsi, allo stato, un elemento sopravvenuto il fatto che il il quale ha vissuto sin dal 2021 in un'unità immobiliare concessagli a suo dire in Pt_1 comodato gratuito (circostanza, peraltro, giammai comprovata per tabulas), il 10.02.2024 abbia ricevuto una missiva dal presunto comodante che all'improvviso vorrebbe Parte_3 tramutare il contratto di comodato gratuito in contratto di locazione ad uso abitativo con un canone di € 450,00 mensili (vi è in atti una proposta di locazione del 10.02.2024 neppure accettata dal subricorrente), tenuto conto che detta circostanza non è stata comprovata con l'avvenuta stipula del relativo contratto locativo, motivo per cui detto presunto nuovo esborso del non può dirsi Pt_1 attuale”. Inoltre, deve evidenziarsi che non solo dalle dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio depositata dal non risulta alcun decremento reddituale ma, al contrario, risulta un incremento: Pt_1 730/22 di € 8.928,00, 730/23 di € 9.520,00 e 730/24 di € 11.674,00 (cfr. 730 allegati alla nota di deposito del 21.10.2024), incrementi che nel 730/24 comprenderebbero anche redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa, malgrado parte attrice abbia sostenuto di lavorare part-time alle dipendenze dell'Agenzia pratiche auto “Multiservice” di Modugno Vincenzo. Tutte dette circostanze, oltre a indurre a ritenere che il verosimilmente percepisca Pt_1 ulteriori redditi rispetto a quelli dichiarati (così come peraltro già evidenziato con ordinanza presidenziale del 18.06.2021), impongono di confermare l'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre da porsi a carico del , così come modificato con ordinanza del 25.11.2021 dalla Pt_1 Corte d'Appello di Bari (ovvero € 200,00 mensili, oltre agli aggiornamenti Istat maturati e maturandi), atteso peraltro che la stessa si è limitata a chiedere la conferma di detto CP_1 importo. 5.- Deve altresì essere confermata l'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, così come modificata con ordinanza del 25.11.2021 della Corte d'Appello di Bari, in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia (di 12 anni), pari a complessivi € 300,00 mensili, oltre Per_2 aggiornamenti ISTAT “maturati e maturandi” ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari adottato in data 08.07.2019 (anche in questo caso la si è limitata a chiedere la conferma di detto importo). CP_1
Il contributo attualmente pare tuttora congruo e non può essere diminuito (come invece chiesto dal
), considerato, da una parte, che il fisiologico accrescimento delle esigenze di vita dei Pt_1 figli - come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aumento delle esigenze del figlio: “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass. n. 2191/2009) e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007) - comporterebbe la necessità di aumentare il contributo e, dall'altra, che la summenzionata inattendibilità delle dichiarazioni fiscali depositate dal (le quali peraltro documentano Pt_1 un aumento delle condizioni reddituali dello stesso), nonché il continuo tentativo di dissimulare il proprio effettivo stato reddituale, ostano alla domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia . Per_2
6.- Infine, devesi rigettare la domanda della , formulata nella comparsa conclusionale CP_1 depositata in data 08.02.2025 e volta a: “Condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da indicarsi in via equitativa dal G.I., ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per l'immotivato rifiuto all'accettazione della proposta conciliativa e transattiva formulata in corso di causa e per la conseguente attivazione di due sub-procedimenti entrambi rigettati”, essendosi il ricorrente limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost.
7.- La soccombenza del sulle domande di addebito, di assegnazione della casa coniugale, Pt_1 di elisione dell'assegno di mantenimento muliebre, di riduzione del contributo paterno al mantenimento di , di modifica del diritto di visita limitatamente al periodo estivo e in entrambi Per_2 i sub-procedimenti, impone di condannarlo al pagamento di 3/4 delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, già includenti le fasi relative dei due sub-procedimenti). Viceversa, la reciproca soccombenza nel reclamo (avendo la Corte d'Appello ridotto – ma non nella misura richiesta dal - l'assegno complessivamente dovuto dal e comunque Pt_1 Pt_1 solo limitatamente all'assegno di mantenimento muliebre) e, da ultimo, la soccombenza della sull'istanza ex art. 96 c.p.c., giustificano la compensazione del restante 1/4 delle spese di CP_1 lite. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.03.2021 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta la domanda di addebito proposta dal;
Pt_1
2. conferma le previsioni di cui all'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, così come modificata con ordinanza del 25.11.2021 dalla Corte d'Appello di Bari, circa:
• l'affido, il collocamento ed al diritto di visita paterno nei confronti della figlia;
• l'assegnazione in favore della della casa coniugale sita in Molfetta alla via CP_1 Largo Paul Harris n. 14;
• l'assegno di mantenimento posto a carico del di € 200,00 per la moglie, Pt_1 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere da luglio 2021, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi;
• il contributo paterno al mantenimento della figlia di € 300,00, da versarsi Per_4 entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere da luglio 2021, oltre aggiornamenti ISTAT
“maturati e maturandi” ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari adottato in data 08.07.2019;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla;
CP_1
4. condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Parte_1
€ 5.712,00 (pari ai 3/4), oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
5. compensa il residuo 1/4 delle spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3519/2021 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Vista;
Parte_1
- RICORRENTE- E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maurizio Masellis;
CP_1
- RESISTENTE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 16.12.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11.03.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dalla moglie , con pronuncia di addebito a CP_1 suo carico per violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. Il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con la in Bari il CP_1 19.05.2012 e che dalla loro unione era nata la figlia il 09.02.2013. Per_2 Chiedeva l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Bari al viale delle Regioni n. 36, luogo in cui sia la moglie che la minore avevano mantenuto la loro residenza anche in costanza di matrimonio, senza assegnazione della casa di sua esclusiva proprietà sita in via Largo Paul Harris n. 14 in Molfetta, nonché porsi a suo carico € 170,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della minore, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie. La si costituiva con memoria depositata il 31.05.2021, chiedendo che venisse dichiarata CP_1 la loro separazione personale senza pronuncia di addebito, disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione sita in Molfetta al Largo Paul Harris n. 14, di cui chiedeva l'assegnazione, con regolamentazione del diritto di visita e che venisse disposto un assegno di mantenimento muliebre di € 500,00 ed un contributo paterno al mantenimento della figlia di € 500,00 mensili, oltre Istat ed al 50% delle spese straordinarie. Con ordinanza del 18.06.2021, all'esito della comparizione personale delle parti in pari data, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affido condiviso della minore con suo collocamento presso la madre, a cui assegnava l'uso della casa coniugale sita in Molfetta e, dopo aver regolamentato il regime di vista paterno, poneva a carico del ricorrente un assegno pari a complessivi
€ 600,00 mensili (di cui € 300,00 per la moglie e € 300,00 per la figlia ), oltre Per_2 all'aggiornamento I.S.T.A.T. ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari, rimettendo infine le parti dinanzi al giudice istruttore. Con ordinanza del 25.11.2021 la Corte d'Appello di Bari accoglieva il reclamo interposto dal e, per l'effetto, a modifica della citata ordinanza presidenziale, riduceva a complessivi € Pt_1 500,00 mensili (di cui € 200,00 per la moglie e € 300,00 per la figlia l'assegno posto a carico Per_2 del . Pt_1 Depositate le memorie integrative, in data 07.12.2021 veniva emessa sentenza parziale n. 4468/2021 dichiarativa della separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 29.12.2022 il G.I. ammetteva le prove orali ma non ammetteva né l'istanza ex art. 210 c.p.c. (avente ad oggetto la copia conforme dei registri degli ultimi 5 anni di un campeggio) richiesta da parte ricorrente né le indagini della Guardia di Finanza richieste da entrambe le parti. Con la medesima ordinanza il G.I. formulava alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: “- rinuncia alla domanda di addebito proposta dal ricorrente;
- conferma dell'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, come già riformata con provvedimento della Corte di Appello di Bari del 25.11.2021; - compensazione delle spese di lite”. Nell'ambito del giudizio di merito venivano iscritti due sub-procedimenti. Con ordinanza resa in data 29.12.2022 (nel sub-procedimento N. 3519-1/2021 R.G. Tribunale di Bari), veniva rigettata l'istanza del di modifica dell'ordinanza presidenziale per difetto Pt_1 di elementi sopravvenuti rispetto all'epoca di emissione della medesima ordinanza, disponendosi la chiusura del sub-procedimento e ponendo a carico di quest'ultimo le relative spese processuali, da liquidarsi all'esito del giudizio principale. Con ordinanza resa in data 27.04.2024 (resa all'esito del sub-procedimento N. 3519-2/2021 R.G. proposto dal ), veniva rigettata l'istanza del di modifica dell'ordinanza Pt_1 Pt_1 presidenziale per difetto di elementi sopravvenuti (in relazione al dato reddituale) rispetto all'epoca di emissione della medesima ordinanza e per mancato assolvimento dell'onere probatorio (in relazione al contratto locativo). Infine, espletati l'interrogatorio formale delle parti (nel corso del quale, tuttavia, essi non rendevano dichiarazioni contra se) e le prove testimoniali, all'udienza dell'11.12.2024 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, sulla scorta delle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 16.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Emessa sentenza parziale sullo stato in data 07.12.2021, restano da deliberare con sentenza unicamente la pronuncia di addebito e le questioni accessorie.
2.- Riguardo alla domanda del di addebito della separazione, si ritiene che vada rigettata Pt_1 per le ragioni di seguito indicate. E' risaputo che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C.: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Sul punto specifico il ha dedotto che la crisi della coppia sarebbe imputabile alla moglie Pt_1 in quanto: “Trascorrendo quasi l'intera giornata a Bari nella sua residenza storica unitamente alla Pt_ famiglia d'origine, ha trascurato (e non poco) il marito anche nelle affettività, manifestando un costante desiderio di sottrarsi ai doveri di cui all'art. 143 c.c. e nello specifico all'assistenza morale e materiale nonché alla collaborazione/coabitazione nell'interesse della famiglia”. La ha negato tale circostanza e ha riferito di aver “sempre vissuto presso l'immobile sito CP_1 in Molfetta al Largo Paul Harris, n. 14 (dopo aver abitato fino al 2016 presso l'immobile sito in Molfetta alla Traversa S. Pertini, n° 16) ma anche che detto immobile rappresenta l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare dei coniugi e della minore ”. Persona_3 Per_2 Innanzitutto, deve rilevarsi che non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi trascorri parte della giornata fuori dalle mura domestiche o presso la residenza della famiglia di origine, purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari. A tal proposito, il ricorrente ha completamente omesso non solo di provare ma anche di riferire in cosa sia consistita la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. da parte della , adducendo CP_1 una generica trascuranza dell'assistenza morale e materiale verso la famiglia. Ciò detto, i motivi rappresentati dal a sostegno della addebitabilità alla della Pt_1 CP_1 crisi coniugali sono rimasti sforniti del necessario supporto probatorio, pertanto la domanda è infondata. Infatti, sebbene alcuni testimoni abbiano confermato che la passasse poco tempo presso CP_1 l'abitazione sita in Molfetta al largo Paul Harris n. 14 (in particolare, ascoltato Testimone_1 all'udienza del 20.12.2023, ha riferito: “posso riferire che abitando al piano sovrastante ho sentito, parecchie volte, litigare i coniugi . In un secondo momento ho chiesto al il Controparte_2 Pt_1 motivo di tali litigi e quest'ultimo mi riferiva che l'oggetto delle discussioni era l'omesso trasferimento della residenza della ”, “posso riferire di aver notato vivere il sig. da CP_1 Pt_1 solo”, “posso riferire di aver visto poche volte la nei pressi della sua abitazione in Molfetta”, CP_1
“posso riferire di non aver mai visto la sig.ra , nel periodo estivo, presso la sua abitazione”, CP_1 testimonianza in ogni caso di per sé contraddittoria perché il teste ha riferito di aver visto sporadicamente la nella casa di Molfetta ma nel contempo di aver sentito “parecchie volte” CP_1 i coniugi litigare nella medesima casa;
ascoltata alla medesima udienza, ha riferito: Testimone_2
“posso riferire di aver udito direttamente dalla mia abitazione (posta al piano superiore, adiacente a quello del sig. ), discutere i coniugi per l'omesso trasferimento della Tes_1 Controparte_2 residenza di quest'ultima in Molfetta”, “posso riferire che la sig.ra mi raccontava che CP_1 trascorreva le giornate in Bari dalla madre. Infatti, la vedevo spesso uscire di casa la mattina”,
“posso riferire di non aver mai visto la sig.ra durante il periodo estivo, presso la sua CP_1 abitazione”), la domanda non può ritenersi sufficientemente provata né con riguardo al nesso che detto “allontanamento” quotidiano ha avuto rispetto alla riferita violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. né con riguardo all'efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, ben potendo tale condotta essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Infatti, gli unici elementi a sostegno di tale ultimo elemento sono rappresentati (seppur implicitamente) dalle deposizioni dei testimoni di parte ricorrente, i quali hanno reso o dichiarazioni de relato actoris (testi fratello del ricorrente, e o afferenti ad Testimone_3 Testimone_1 episodi di per sé privi di sufficiente rilevanza ai fini della pronuncia di addebito (testi Testimone_4 e . Testimone_2 Peraltro, la teste all'udienza del 04.10.2023 ha sconfessato gli assunti di Testimone_5 parte ricorrente, riferendo di essersi recata a cena nella casa coniugale di via Paul Harris in Molfetta alla presenza di ambedue i coniugi e di aver ivi visto anche la cameretta della bambina arredata;
parimenti la teste di parte resistente (madre della resistente) all'udienza del Testimone_6 20.12.2023 ha riferito che la figlia con la nipote si trattenevano con lei al camping di Giovinazzo solo di giorno per andare la mare per poi rientrare a dormire a Molfetta nella casa coniugale, anche perchè la roulotte non aveva abbastanza posti letto. A ciò si aggiunga che la residenza anagrafica della moglie in Bari, come risultante dalla certificazione in atti, non preclude che la stessa abitasse di fatto in Molfetta col marito in costanza di matrimonio, tant'è che è pacifico tra le parti che la comune figlia abbia sempre frequentato sia la scuola che il catechismo in Molfetta. In definitiva, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante, omettendo di fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da egli allegati sulla rottura del vincolo coniugale. 3.- Passando alle pronunce accessorie, attesa la mancanza di contestazioni sul punto o di qualsivoglia esigenza contraria (fatta eccezione per l'istanza inammissibile, in quanto formulata tardivamente dal in comparsa conclusionale del 05.02.2025, di “modifica del tempo di permanenza della Pt_1 minore presso il padre, con riguardo al periodo estivo, stabilito dall'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, da tre settimane a una settimana, da fruirsi nel mese di luglio o agosto ad anni alterni”), vanno confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale depositata in data 18.06.2021 relative all'affido, al collocamento ed al diritto di visita paterno con riferimento alla figlia. 3.1- Deve altresì confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Molfetta in favore della
, quale collocataria della figlia minorenne. CP_1
L'assunto di parte ricorrente secondo cui l'abitazione sita in Molfetta alla via Largo Paul Harris n. 14 non sia mai stata adibita a vera e propria casa coniugale è, difatti, infondato. È bene premettere, a riguardo, che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come luogo in cui si svolgono e si sviluppano le relazioni, gli interessi e le abitudini del nucleo familiare, al fine di garantire loro la stabilità e la serenità in un momento di precario equilibrio familiare (cfr. Cass. Civ., S.U., 2002 n. 11096; 2001 n. 11696; 2001 n. 11630; 2000 n. 6706). Ciò detto, come innanzi premesso, la stessa parte ricorrente ha riferito che la figlia ha Per_2 frequentato la scuola dell'infanzia e primaria a Molfetta, pranzava a Molfetta, si intratteneva per svolgere i compiti presso l'abitazione della zia paterna sita in Molfetta e rientrava a dormire presso la casa coniugale sita in Molfetta (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo), pertanto risulta indiscutibile che il “luogo in cui si svolgono e si sviluppano le relazioni, gli interessi e le abitudini” della figlia sia l'abitazione sita in Molfetta e non quella di Bari, il cui unico collegamento risulta essere Per_2 quello della residenza anagrafica, così come peraltro già evidenziato con ordinanza presidenziale depositata in data 18.06.021 (ovvero: “assegna a la casa familiare, di proprietà CP_1 esclusiva di suo marito, sita a Molfetta alla via Largo Paul Harris n. 14, ordinando al ricorrente di allontanarsene entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza portando con sé soltanto i suoi effetti personali;
spiega che, per espressa ammissione dello stesso ricorrente, la resistente risiede stabilmente presso la casa coniugale di Molfetta quantomeno da febbraio 2021. E che quella abitazione rappresenti l'effettivo centro degli interessi della figlia minorenne della coppia sta nell'ulteriore dato di fatto, non contestato dal ricorrente, che la bimba abbia frequentato nella città di Molfetta sia la scuola dell'infanzia che, successivamente, anche la scuola primaria, così come dovrà continuare a fare anche in seguito per esigenze sia di continuità didattica che relazionale;
circostanza, questa, che certo mal si concilia con la sua asserita abituale residenza nella città di Bari (come sostenuto, dal che, pertanto, deve considerarsi solo formale”. Pt_1 4.-Venendo alle questioni di natura economica, l'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, così come modificata con ordinanza del 25.11.2021 dalla Corte d'Appello di Bari, deve essere confermata con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della moglie di € 200,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat e, per l'effetto, deve rigettarsi la domanda di elisione di detto assegno proposta da ultimo dal . Pt_1 Allo stato sussiste il diritto alla percezione di detto assegno da parte della , non avendo CP_1 sufficienti mezzi idonei a rendersi economicamente autosufficiente. Ella, ad oggi quarantasettenne, risulta non essere occupata (circostanza peraltro mai contestata dal
) e ha dimostrato che gli unici redditi da lei introitati sono quelli corrisposti a titolo di Pt_1 mantenimento suo e della prole. Invero, la , adempiendo all'ordine impartito all'udienza di precisazione delle conclusioni CP_1 del 11.12.2024, ha depositato il certificato dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2024 attestante che ella negli anni di imposta 2021 e 2022ha dichiarato redditi pari a zero e nel 2023 € 2.010,00. Al contrario, con riguardo all'asserita incapacità reddituale del , occorre richiamare a Pt_1 riguardo la motivazione di cui all'ordinanza resa dal G.I. in data 27.04.2024 all'esito del sub- procedimento iscritto al N. 3519-2/2021 R.G.: “La situazione occupazionale dei coniugi è rimasta invariata perché è incontestato che la sia tuttora disoccupata mentre il continui CP_1 Pt_1 a percepire in busta paga uno stipendio di € 700,00 mensili (pari allo stipendio che ha sempre dichiarato di percepire anche quando faceva il meccanico nell'officina del fratello e comunque già pagava una rata di mutuo di € 425,00 mensili, motivo per cui il Presidente aveva avanzato dubbi sulla veridicità del dato reddituale dichiarato), sebbene abbia cambiato datore di lavoro ed ora lavori part-time, fermo restando che la relazione investigativa in atti ha di contro confermato che costui continui di fatto a svolgere attività lavorativa presso l'officina del fratello (che non è stata chiusa, come addotto dal subricorrente nel ricorso ma semplicemente è stata trasformata da impresa familiare in impresa individuale). Non appaiono esaustive e veritiere le giustificazioni addotte a riguardo dal (peraltro, a posteriori, ovvero dopo il deposito della relazione investigativa) Pt_1 in merito al fatto che continuerebbe a frequentare nelle ore lavorative l'officina del fratello per conto dell'agenzia di pratiche auto che lo ha di recente assunto (“il , assunto con contratto part- Pt_1 time alle dipendenze dell'Agenzia pratiche auto “Multiservice di Modugno Vincenzo” può gestire liberamente il proprio orario di lavoro, in quanto le mansioni affidategli, ossia quelle di preparare le pratiche relative alle autovetture (pulizia degli interni, eliminazione delle imperfezioni, ammaccature, revisioni, collaudo, passaggi di proprietà etc.) non richiedono la presenza in sede. Dette autovetture una volta sistemate, usufruendo degli spazi (ove disponibili) dell'officina del fratello del ricorrente, vengono poi vendute…” - cfr. verb. ud. del 21.02.2024) perché è inverosimile credere che chi lavori presso un'agenzia di pratiche auto non si rechi mai a lavorare in sede (come documentato nella relazione investigativa) e trascorra il suo turno lavorativo presso l'officina meccanica del proprio fratello. Va anche in questa sede ribadito che non costituisce elemento sopravvenuto il mancato cambio di residenza all'anagrafe da parte della , del tutto CP_1 ininfluente ai fini decisori. Neppure può qualificarsi, allo stato, un elemento sopravvenuto il fatto che il il quale ha vissuto sin dal 2021 in un'unità immobiliare concessagli a suo dire in Pt_1 comodato gratuito (circostanza, peraltro, giammai comprovata per tabulas), il 10.02.2024 abbia ricevuto una missiva dal presunto comodante che all'improvviso vorrebbe Parte_3 tramutare il contratto di comodato gratuito in contratto di locazione ad uso abitativo con un canone di € 450,00 mensili (vi è in atti una proposta di locazione del 10.02.2024 neppure accettata dal subricorrente), tenuto conto che detta circostanza non è stata comprovata con l'avvenuta stipula del relativo contratto locativo, motivo per cui detto presunto nuovo esborso del non può dirsi Pt_1 attuale”. Inoltre, deve evidenziarsi che non solo dalle dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio depositata dal non risulta alcun decremento reddituale ma, al contrario, risulta un incremento: Pt_1 730/22 di € 8.928,00, 730/23 di € 9.520,00 e 730/24 di € 11.674,00 (cfr. 730 allegati alla nota di deposito del 21.10.2024), incrementi che nel 730/24 comprenderebbero anche redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa, malgrado parte attrice abbia sostenuto di lavorare part-time alle dipendenze dell'Agenzia pratiche auto “Multiservice” di Modugno Vincenzo. Tutte dette circostanze, oltre a indurre a ritenere che il verosimilmente percepisca Pt_1 ulteriori redditi rispetto a quelli dichiarati (così come peraltro già evidenziato con ordinanza presidenziale del 18.06.2021), impongono di confermare l'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre da porsi a carico del , così come modificato con ordinanza del 25.11.2021 dalla Pt_1 Corte d'Appello di Bari (ovvero € 200,00 mensili, oltre agli aggiornamenti Istat maturati e maturandi), atteso peraltro che la stessa si è limitata a chiedere la conferma di detto CP_1 importo. 5.- Deve altresì essere confermata l'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, così come modificata con ordinanza del 25.11.2021 della Corte d'Appello di Bari, in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento della figlia (di 12 anni), pari a complessivi € 300,00 mensili, oltre Per_2 aggiornamenti ISTAT “maturati e maturandi” ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari adottato in data 08.07.2019 (anche in questo caso la si è limitata a chiedere la conferma di detto importo). CP_1
Il contributo attualmente pare tuttora congruo e non può essere diminuito (come invece chiesto dal
), considerato, da una parte, che il fisiologico accrescimento delle esigenze di vita dei Pt_1 figli - come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aumento delle esigenze del figlio: “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass. n. 2191/2009) e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007) - comporterebbe la necessità di aumentare il contributo e, dall'altra, che la summenzionata inattendibilità delle dichiarazioni fiscali depositate dal (le quali peraltro documentano Pt_1 un aumento delle condizioni reddituali dello stesso), nonché il continuo tentativo di dissimulare il proprio effettivo stato reddituale, ostano alla domanda di riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia . Per_2
6.- Infine, devesi rigettare la domanda della , formulata nella comparsa conclusionale CP_1 depositata in data 08.02.2025 e volta a: “Condannare parte ricorrente al pagamento di una somma da indicarsi in via equitativa dal G.I., ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per l'immotivato rifiuto all'accettazione della proposta conciliativa e transattiva formulata in corso di causa e per la conseguente attivazione di due sub-procedimenti entrambi rigettati”, essendosi il ricorrente limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost.
7.- La soccombenza del sulle domande di addebito, di assegnazione della casa coniugale, Pt_1 di elisione dell'assegno di mantenimento muliebre, di riduzione del contributo paterno al mantenimento di , di modifica del diritto di visita limitatamente al periodo estivo e in entrambi Per_2 i sub-procedimenti, impone di condannarlo al pagamento di 3/4 delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, già includenti le fasi relative dei due sub-procedimenti). Viceversa, la reciproca soccombenza nel reclamo (avendo la Corte d'Appello ridotto – ma non nella misura richiesta dal - l'assegno complessivamente dovuto dal e comunque Pt_1 Pt_1 solo limitatamente all'assegno di mantenimento muliebre) e, da ultimo, la soccombenza della sull'istanza ex art. 96 c.p.c., giustificano la compensazione del restante 1/4 delle spese di CP_1 lite. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.03.2021 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. rigetta la domanda di addebito proposta dal;
Pt_1
2. conferma le previsioni di cui all'ordinanza presidenziale del 18.06.2021, così come modificata con ordinanza del 25.11.2021 dalla Corte d'Appello di Bari, circa:
• l'affido, il collocamento ed al diritto di visita paterno nei confronti della figlia;
• l'assegnazione in favore della della casa coniugale sita in Molfetta alla via CP_1 Largo Paul Harris n. 14;
• l'assegno di mantenimento posto a carico del di € 200,00 per la moglie, Pt_1 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere da luglio 2021, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi;
• il contributo paterno al mantenimento della figlia di € 300,00, da versarsi Per_4 entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere da luglio 2021, oltre aggiornamenti ISTAT
“maturati e maturandi” ed al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari adottato in data 08.07.2019;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla;
CP_1
4. condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Parte_1
€ 5.712,00 (pari ai 3/4), oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
5. compensa il residuo 1/4 delle spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato