TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5271/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5271/2019 R.G., avente ad oggetto: “Crediti di lavoro”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Torre;
Parte_1
- RICORRENTE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Caroè;
- RESISTENTE –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.10.2019, esponeva: di aver prestato attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della da gennaio Controparte_1
2013 ai primi di settembre 2014, data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito del licenziamento intimatogli senza la concessione del periodo di preavviso, svolgendo la propria attività lavorativa presso il Ristorante – Pizzeria – Liso “Baya Imperiale”, sito in
Alì Terme (Me), Contrada Bagni;
che nel corso dell'intero rapporto di lavoro veniva impiegato nello svolgimento di svariate funzioni, in base alle necessità del momento;
che nel corso della giornata lavorativa svolgeva mansioni di cameriere di sala, occupandosi anche delle pulizie, apparecchiamento e sparecchiamento dei tavoli, lavaggio stoviglie e asciugatura posate e bicchieri, pulizia e riordino di sala e bagni, assistenza alla responsabile della cucina, nella persona della titolare, aiutandola a preparare i cibi e ad impiattarli, accogliendo, altresì, i clienti e accompagnandoli al tavolo oppure nella zona
1 lido;
che, nel corso di tutto il rapporto, lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica, con mezza giornata di riposo settimanale indicata di volta in volta dalla titolare, osservando l'orario di lavoro imposto dalla datrice di lavoro, ossia dalle ore 8.30 alle ore 24.00 ed anche oltre se necessario;
che il rapporto di lavoro non veniva regolarizzato ai fini assistenziali e previdenziali e che nel corso dello stesso non aveva mai usufruito di ferie, festività e permessi;
di aver percepito una retribuzione netta pari ad € 600,00 mensili, oltre vitto e alloggio garantitogli dalla titolare che gli permetteva di pernottare in un piccolo fabbricato adibito anche a deposito sito all'interno del lido.
Eccepiva la violazione degli artt. 2099 e seguenti del c.c., del CCNL di categoria e dell'art. 36 Cost. per aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovutagli, tenuto conto della quantità e della qualità del lavoro prestato.
Lamentava di non aver mai ricevuto alcuna somma a titolo di tredicesima, ferie e permessi maturati e non goduti, festività, indennità di mancato preavviso e tfr.
Rilevava che per le mansioni svolte avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel livello sesto super, o nel livello sesto del CCNL per i dipendenti delle aziende nel settore turismo e a percepire la maggiore retribuzione corrispondente al corretto inquadramento.
Tutto ciò premesso, chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della con le Controparte_1 mansioni descritte osservando l'orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle ore 24,00, con un turno di riposo settimanale di mezza giornata e che per l'effetto venisse riconosciuto il suo diritto di ricevere le differenze maturate per retribuzione ordinaria mensile, nonché l'indennità per permessi, festività e ferie maturate e non godute, la 13ma mensilità, il tfr e l'indennità per mancato preavviso;
chiedeva, conseguentemente, che la resistente venisse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
22.268,24, di cui € 16.765,77 a titolo di differenze retributive, indennità per permessi, festività e ferie maturate e non godute, € 2.447,14 a titolo di 13ma mensilità, € 2.356,15 a titolo di tfr ed € 699,18 a titolo di indennità per mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
2. La in persona del legale rappresentante, si costitutiva in giudizio Controparte_1 con memoria del 25 novembre 2020, eccependo l'inesistenza di un rapporto di lavoro con il ricorrente al quale, viste le sue precarie condizioni economiche e pur non avendo bisogno di altro personale, aveva affidato delle prestazioni lavorative occasionali, consentendogli, giornalmente, di pranzare e cenare con i propri dipendenti e senza pretendere nulla in cambio.
2 Eccepiva, in ogni caso, l'inesistenza del debito nei confronti del ricorrente a titolo di emolumenti per l'attività lavorativa svolta, da intendersi compensata con i crediti vantati nei suoi confronti per danni cagionati all'immagine del lido e per la sottrazione di merce, quantificabili in € 20.000,00, nonché per le spese di vitto e alloggio.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
4. Veniva disposta ed espletata c.t.u contabile.
5. L'udienza del 28 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
******
6. Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della nel periodo compreso tra gennaio 2013 Controparte_1
e settembre 2014, nonché del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive, l'indennità per permessi, festività e ferie maturate e non godute, la 13ma mensilità, il tfr e l'indennità per mancato preavviso.
Ai fini della decisione, occorre, preliminarmente, verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Sul punto giova premettere sul piano generale che è il lavoratore che rivendica crediti retributivi a dover provare la natura subordinata del rapporto gravando sullo stesso l'onere di dimostrare l'eterodirezione e il potere disciplinare e di controllo del datore nei suoi confronti (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lavoro, n. 18943/2021; id., 14/06/2021, n.16720. V. anche Cass. n. 11937/2009: “sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, specie se si tratta di rapporto di lavoro non regolarizzato”).
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di merito e di legittimità che la subordinazione del rapporto di lavoro, ex art. 2094 c.c., si manifesta nella soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. civ.,
Sez. Un., 29.2.2024, n. 5441).
Va rilevato che il ricorrente ha dato prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_1
Nel corso dell'interrogatorio formale in qualità di Titolare della società si Controparte_1
è limitata a negare tutte le circostanze di cui al ricorso.
Tuttavia, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità “l'interrogatorio formale è da considerarsi un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti
3 sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende” (Corte di
Cassazione ord. 23.10.2023 n. 29472)
Proseguendo con l'istruttoria orale, il teste ha dichiarato: “In merito al Testimone_1
punto a ) del ricorso introduttivo lettomi posso dire che sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero molto amico della SI. e del SI. Controparte_1 Persona_1 proprietari del lido “Baya Imperiale” e li conoscevo tramite la SI.ra che Tes_2 lavorava al lido “Baya Imperiale” come musicista, ed io aiutavo la SI.ra per Tes_2
smontare la strumentazione ,e confermo la circostanza in quanto negli anni indicati in circostanza ero presente nel locale, e vedevo il ricorrente che lavorava nel lido facendo tutte le attività necessarie nel lido (cameriere, accoglienza, pulizia del lido, ed aiutava in cucina la IG. e il SI. ), preciso che quando la SI. Controparte_1 Persona_1 Tes_2
non era disponibile, ero io a sostituirla come musicista, e venivo pagato dal SI.
[...]
o dalla SI.ra . Il teste ha confermato che il ricorrente Per_1 Controparte_1
svolgeva mansioni di cameriere di sala, occupandosi anche delle pulizie e precisamente apparecchiava e sparecchiava i tavoli, lavaggio stoviglie e asciugatura posate e bicchieri, pulizia e riordino sala e bagni, di assistente alla responsabile della cucina che era la titolare, aiutandola a preparare il cibo e ad impiattarlo e di accoglienza ai clienti accompagnandoli al tavolo oppure nella zona lido. Ha poi confermato che il ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro ha lavorato tutti i giorni da lunedì alla domenica, con mezza giornata di riposo, dalle 08.30 alle 24 e anche oltre se necessario. Infine ha riferito che “il ricorrente ha usufruito di giorni 15 di ferie per come riferito dalla SI. CP_1
e dal SI. ”.
[...] Persona_1
Il teste ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel Persona_1
2008 ero socio della e successivamente per motivi di lavoro ho ceduto le Controparte_1
mie quote di società, non ricordo il periodo, e ho continuato a frequentare la SI.ra
e aiutavo la IG in pizzeria e in cucina in modo gratuito, in Controparte_1 CP_1
quanto compagno, e posso dire che è vera, stante che ho conosciuto il ricorrente tramite
che gli faceva delle serate di Karaoke presso il lido Baya Imperiale di Parte_2
proprietà della società :e insieme al ricorrente vi erano i SI.ri Controparte_1
e , che accompagnavano la IG,ra ; Persona_2 Persona_3 Parte_2
posso dire che è stato ospitato dalla SI,ra nel locale infermeria del Lido Controparte_1
Baya Imperiale, che era una stanza adibita al primo pronto soccorso con un divano letto, che serviva anche al riposo del bagnino, in quanto ero a conoscenza per come riferito dalla SI.ra , che il ricorrente aveva avuto una discussione con i suoi amici Parte_2
4 e e si è dovuto allontanare dalla abitazione in cui Persona_2 Persona_3
conviveva con i suoi amici, nulla posso dire in merito alla circostanza di distribuzione delle pizze”.
Pur negando lo svolgimento del rapporto di lavoro il teste ha confermato, contraddicendosi, che il ricorrente avesse usufruito di 15 giorni di ferie, pur non ricordando il periodo esatto.
Il teste, pertanto, ha confermato, implicitamente, la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente, di cui egli stesso era stato Socio.
La teste ha riferito: “in merito al punto a) del capitolato di prova del ricorso Tes_3 introduttivo lettomi ADR posso dire che andando due tre volte al ristorante “Baya
Imperiale” per le serate di Karaoke quando ero libera da impegni, preciso che vi era un gruppo di amici che andavano alle serate di karaoke presso il ristorante “Baya Imperiale” assiduamente, su invito di e organizzatori del Karaoke ,che si Tes_2 Parte_3
trova nella zona sud di Messina nei pressi di Santa Margherita, ci accoglieva un cameriere che ci accompagnava al tavolo e che successivamente, creandosi un clima goliardico, ci siamo presentati tutti, con il titolare del locale IG. e sua Persona_1
moglie , e con il cameriere SI. in merito al periodo lavorativo indicato CP_1 Parte_1
in circostanza nulla posso dire perché non lo so, posso però dire che le volte in cui sono stata al locale per le serate di karaoke mi recavo al locale alle ore 21,00 circa e andavo via alle ore 02,00 circa, vedevo il SI. che faceva il cameriere, altresì posso Parte_1
aggiungere che gli eventi del karaoke venivano postati su facebook, ricordo che sono stati postati anche nel 2013/2014 che a tutt'oggi si trovano pubblicate sul social;
vedevo il ricorrente che mi accoglieva al mio arrivo mi accompagnava al tavolo, ricordo una volta che essendoci un persona in più nel tavolo, il ricorrente ha aggiunto un coperto e ci serviva la cena”.
Il teste ha dichiarato: “in merito al punto a) del capitolato di prova della Testimone_4
memoria difensiva lettomi posso dire che essendo un assiduo frequentatore del locale
“Baya Imperiale” che si trova sul lungomare di Alì Terme, in quanto sono amante del
Karaoke organizzato dalla SI. titolare del locale con la quale si è creato Controparte_1
un rapporto confidenziale, ed anche vado spesso al locale stante il panorama, un giorno la
SI.ra. mi presentò il SI. come un amico, e mi riferiva che Controparte_1 Parte_1
aveva delle problematiche e che lo ospitava in una parte del locale, aggiungo che andando spesso al locale non ho mai visto il SI. in divisa lavorativa, a differenza degli altri Pt_1
dipendenti che vestivano la divisa, composta da un pantalone nero ed una camicia bianca, come lavoratori;
posso dire per come riferito dalla che il ricorrente è Controparte_1
5 stato ospitato in una parte del locale, ma quando ero al locale non ho visto il ricorrente distribuire le pizze;
posso dire che assistendo allo spettacolo di Karaoke vedevo il SI. che cantava e scherzava con la IG. , non ricordo il cognome, addetta allo Pt_1 Tes_2
spettacolo del karaoke;
per come riferito dalla SI.ra , il SI. è stato CP_1 Pt_1 ospitato gratuitamente in una parte del locale, aggiungo che il locale d'inverno è aperto due sere a settimana di cui una delle sere ed adibita a Karaoke”.
La deposizione del teste non appare attendibile ai fini di causa, atteso che ha riferito quasi esclusivamente circostanze di cui ha avuto conoscenza de relato.
Dall'istruttoria orale è emersa, pertanto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il ricorrente e la nel periodo compreso CP_1 CP_1
tra gennaio 2013 e settembre 2014.
In considerazione delle mansioni svolte dal ricorrente, lo stesso avrebbe avuto diritto all'inquadramento al sesto livello del CCNL per i dipendenti del settore Turismo-Pubblici
Esercizi applicabile ratione temporis, al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
7. Orbene, alla luce delle superiori premesse, la richiesta attorea in merito alle differenze retributive va ritenuta meritevole di accoglimento, ritenendosi provato che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente in forza di un rapporto di lavoro full time.
Allo stesso spettano, altresì, le somme dovute a titolo di permessi, tredicesima, indennità di mancato preavviso, t.f.r., festività e ferie maturate e non godute.
Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere le spettanze relative alle ore eccedenti le
40 ore settimanali, che il c.t.u. ha quantificato a titolo di straordinario, l'odierno decidente non la ritiene meritevole di accoglimento, non essendo stato richiesto in ricorso.
8. In ordine al quantum, tuttavia, rilievo merita l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte resistente che va, pertanto, parzialmente accolta.
Va rigettata la richiesta di compensazione per i presunti danni che il ricorrente avrebbe cagionato alla società datrice di lavoro, in quanto priva di alcun supporto probatorio.
Merita, invece, parziale accoglimento la domanda di compensazione tra le somme riconosciute in forza del rapporto di lavoro e le spese di vitto e alloggio.
Il CCNL di categoria, all'allegato D, in tema di vitto e alloggio per le aziende alberghiere e per i pubblici esercizi prevede che “il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti corrisponderà il relativo prezzo all'azienda fornitrice secondo le seguenti tabelle: a decorrere dal 1° gennaio 2011 un pranzo e cena € 0,80, una prima colazione € 0,14.”
6 L'accordo del 18 gennaio 2014, con cui veniva rinnovato il CCNL di categoria del 20 febbraio 2010, allo stesso allegato D, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prezzo per pranzo e cena ammonta ad € 0,90 e per la prima colazione ad € 0,16.
Nel caso di specie, utilizzando i suddetti parametri, sulla base dei giorni lavorativi e delle ore lavorate nel periodo per cui è causa, alle somme dovute al ricorrente vanno decurtati €
889,20 a titolo di spese per vitto (288 giorni per il 2013, quindi € 1,74, dati dalla somma di
0,80+0,80+0,14, per 288 giorni = € 501,12; 198 giorni per il 2014, quindi € 1,96, dati dalla somma di € 0,90+0,90+0,16, per 198 giorni = € 388,08).
Lo stesso non vale per l'alloggio, nel caso di specie, atteso che la norma, pur prevedendo che il lavoratore debba corrispondere il prezzo anche dell'alloggio, ove ne usufruisca, prevede, altresì, espressamente che “le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le eIGenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura
d'aria a disposizione del dipendente” caratteristiche che l'alloggio messo a disposizione del ricorrente non aveva, così come emerso nel corso del giudizio, trattandosi di un piccolo prefabbricato che fungeva da deposito e/ da infermeria.
Di conseguenza nessuna compensazione tra le parti può riconoscersi per quanto riguarda le spese di alloggio.
Tutto ciò premesso, aderendo quasi totalmente, alle risultanze della relazione peritale del
C.t.u., e adeguando i calcoli in essa contenuti alla odierna pronuncia, ne discende che il ricorrente ha diritto al pagamento di complessivi € 21.902,61, di cui € 16.445,37 a titolo di differenze retributive, nonché € 1.310,40 a titolo di permessi e festività, € 1.416,95 per ferie maturate e non godute, € 750,15 per indennità di mancato preavviso ed € 1.979,74 a titolo di t.f.r., da cui vanno decurtati, a titolo di compensazione, € 889,20 per le spese di vitto. La società resistente va quindi condannata a corrispondere al ricorrente la somma di
€ 21.013,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
9. L'accoglimento parziale della domanda giustifica, pertanto, la compensazione tra le parti di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i valori tariffari medi, e va distratta in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
10.- Per quanto riguarda le spese di ctu – liquidate con separato decreto - tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della resistente, soccombente - a cui carico andrebbero poste le spese di ctu - va rilevato che ai sensi dell'art. 131, comma 3, del
DPR 30 maggio 2002, n. 115 “Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e
7 all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione...” e con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 2019 è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano
«prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”. In seguito alla pronuncia della Corte Costituzione indicata, gli onorari dei consulenti vanno, dunque, direttamente anticipati dall'Erario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 21.013,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la alla rifusione di tre quarti delle spese di lite, che CP_1 CP_1
liquida – già ridotte- in € 4.041,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore all'Erario; compensa il resto;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico dell'Erario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Messina, 29.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5271/2019 R.G., avente ad oggetto: “Crediti di lavoro”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Torre;
Parte_1
- RICORRENTE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Caroè;
- RESISTENTE –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.10.2019, esponeva: di aver prestato attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della da gennaio Controparte_1
2013 ai primi di settembre 2014, data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito del licenziamento intimatogli senza la concessione del periodo di preavviso, svolgendo la propria attività lavorativa presso il Ristorante – Pizzeria – Liso “Baya Imperiale”, sito in
Alì Terme (Me), Contrada Bagni;
che nel corso dell'intero rapporto di lavoro veniva impiegato nello svolgimento di svariate funzioni, in base alle necessità del momento;
che nel corso della giornata lavorativa svolgeva mansioni di cameriere di sala, occupandosi anche delle pulizie, apparecchiamento e sparecchiamento dei tavoli, lavaggio stoviglie e asciugatura posate e bicchieri, pulizia e riordino di sala e bagni, assistenza alla responsabile della cucina, nella persona della titolare, aiutandola a preparare i cibi e ad impiattarli, accogliendo, altresì, i clienti e accompagnandoli al tavolo oppure nella zona
1 lido;
che, nel corso di tutto il rapporto, lavorava tutti i giorni dal lunedì alla domenica, con mezza giornata di riposo settimanale indicata di volta in volta dalla titolare, osservando l'orario di lavoro imposto dalla datrice di lavoro, ossia dalle ore 8.30 alle ore 24.00 ed anche oltre se necessario;
che il rapporto di lavoro non veniva regolarizzato ai fini assistenziali e previdenziali e che nel corso dello stesso non aveva mai usufruito di ferie, festività e permessi;
di aver percepito una retribuzione netta pari ad € 600,00 mensili, oltre vitto e alloggio garantitogli dalla titolare che gli permetteva di pernottare in un piccolo fabbricato adibito anche a deposito sito all'interno del lido.
Eccepiva la violazione degli artt. 2099 e seguenti del c.c., del CCNL di categoria e dell'art. 36 Cost. per aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovutagli, tenuto conto della quantità e della qualità del lavoro prestato.
Lamentava di non aver mai ricevuto alcuna somma a titolo di tredicesima, ferie e permessi maturati e non goduti, festività, indennità di mancato preavviso e tfr.
Rilevava che per le mansioni svolte avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel livello sesto super, o nel livello sesto del CCNL per i dipendenti delle aziende nel settore turismo e a percepire la maggiore retribuzione corrispondente al corretto inquadramento.
Tutto ciò premesso, chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della con le Controparte_1 mansioni descritte osservando l'orario di lavoro dal lunedì alla domenica dalle ore 8,30 alle ore 24,00, con un turno di riposo settimanale di mezza giornata e che per l'effetto venisse riconosciuto il suo diritto di ricevere le differenze maturate per retribuzione ordinaria mensile, nonché l'indennità per permessi, festività e ferie maturate e non godute, la 13ma mensilità, il tfr e l'indennità per mancato preavviso;
chiedeva, conseguentemente, che la resistente venisse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
22.268,24, di cui € 16.765,77 a titolo di differenze retributive, indennità per permessi, festività e ferie maturate e non godute, € 2.447,14 a titolo di 13ma mensilità, € 2.356,15 a titolo di tfr ed € 699,18 a titolo di indennità per mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei singoli crediti fino al soddisfo. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
2. La in persona del legale rappresentante, si costitutiva in giudizio Controparte_1 con memoria del 25 novembre 2020, eccependo l'inesistenza di un rapporto di lavoro con il ricorrente al quale, viste le sue precarie condizioni economiche e pur non avendo bisogno di altro personale, aveva affidato delle prestazioni lavorative occasionali, consentendogli, giornalmente, di pranzare e cenare con i propri dipendenti e senza pretendere nulla in cambio.
2 Eccepiva, in ogni caso, l'inesistenza del debito nei confronti del ricorrente a titolo di emolumenti per l'attività lavorativa svolta, da intendersi compensata con i crediti vantati nei suoi confronti per danni cagionati all'immagine del lido e per la sottrazione di merce, quantificabili in € 20.000,00, nonché per le spese di vitto e alloggio.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
4. Veniva disposta ed espletata c.t.u contabile.
5. L'udienza del 28 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
******
6. Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della nel periodo compreso tra gennaio 2013 Controparte_1
e settembre 2014, nonché del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive, l'indennità per permessi, festività e ferie maturate e non godute, la 13ma mensilità, il tfr e l'indennità per mancato preavviso.
Ai fini della decisione, occorre, preliminarmente, verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Sul punto giova premettere sul piano generale che è il lavoratore che rivendica crediti retributivi a dover provare la natura subordinata del rapporto gravando sullo stesso l'onere di dimostrare l'eterodirezione e il potere disciplinare e di controllo del datore nei suoi confronti (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lavoro, n. 18943/2021; id., 14/06/2021, n.16720. V. anche Cass. n. 11937/2009: “sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, specie se si tratta di rapporto di lavoro non regolarizzato”).
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di merito e di legittimità che la subordinazione del rapporto di lavoro, ex art. 2094 c.c., si manifesta nella soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Cass. civ.,
Sez. Un., 29.2.2024, n. 5441).
Va rilevato che il ricorrente ha dato prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_1
Nel corso dell'interrogatorio formale in qualità di Titolare della società si Controparte_1
è limitata a negare tutte le circostanze di cui al ricorso.
Tuttavia, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità “l'interrogatorio formale è da considerarsi un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti
3 sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende” (Corte di
Cassazione ord. 23.10.2023 n. 29472)
Proseguendo con l'istruttoria orale, il teste ha dichiarato: “In merito al Testimone_1
punto a ) del ricorso introduttivo lettomi posso dire che sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero molto amico della SI. e del SI. Controparte_1 Persona_1 proprietari del lido “Baya Imperiale” e li conoscevo tramite la SI.ra che Tes_2 lavorava al lido “Baya Imperiale” come musicista, ed io aiutavo la SI.ra per Tes_2
smontare la strumentazione ,e confermo la circostanza in quanto negli anni indicati in circostanza ero presente nel locale, e vedevo il ricorrente che lavorava nel lido facendo tutte le attività necessarie nel lido (cameriere, accoglienza, pulizia del lido, ed aiutava in cucina la IG. e il SI. ), preciso che quando la SI. Controparte_1 Persona_1 Tes_2
non era disponibile, ero io a sostituirla come musicista, e venivo pagato dal SI.
[...]
o dalla SI.ra . Il teste ha confermato che il ricorrente Per_1 Controparte_1
svolgeva mansioni di cameriere di sala, occupandosi anche delle pulizie e precisamente apparecchiava e sparecchiava i tavoli, lavaggio stoviglie e asciugatura posate e bicchieri, pulizia e riordino sala e bagni, di assistente alla responsabile della cucina che era la titolare, aiutandola a preparare il cibo e ad impiattarlo e di accoglienza ai clienti accompagnandoli al tavolo oppure nella zona lido. Ha poi confermato che il ricorrente nel corso dell'intero rapporto di lavoro ha lavorato tutti i giorni da lunedì alla domenica, con mezza giornata di riposo, dalle 08.30 alle 24 e anche oltre se necessario. Infine ha riferito che “il ricorrente ha usufruito di giorni 15 di ferie per come riferito dalla SI. CP_1
e dal SI. ”.
[...] Persona_1
Il teste ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel Persona_1
2008 ero socio della e successivamente per motivi di lavoro ho ceduto le Controparte_1
mie quote di società, non ricordo il periodo, e ho continuato a frequentare la SI.ra
e aiutavo la IG in pizzeria e in cucina in modo gratuito, in Controparte_1 CP_1
quanto compagno, e posso dire che è vera, stante che ho conosciuto il ricorrente tramite
che gli faceva delle serate di Karaoke presso il lido Baya Imperiale di Parte_2
proprietà della società :e insieme al ricorrente vi erano i SI.ri Controparte_1
e , che accompagnavano la IG,ra ; Persona_2 Persona_3 Parte_2
posso dire che è stato ospitato dalla SI,ra nel locale infermeria del Lido Controparte_1
Baya Imperiale, che era una stanza adibita al primo pronto soccorso con un divano letto, che serviva anche al riposo del bagnino, in quanto ero a conoscenza per come riferito dalla SI.ra , che il ricorrente aveva avuto una discussione con i suoi amici Parte_2
4 e e si è dovuto allontanare dalla abitazione in cui Persona_2 Persona_3
conviveva con i suoi amici, nulla posso dire in merito alla circostanza di distribuzione delle pizze”.
Pur negando lo svolgimento del rapporto di lavoro il teste ha confermato, contraddicendosi, che il ricorrente avesse usufruito di 15 giorni di ferie, pur non ricordando il periodo esatto.
Il teste, pertanto, ha confermato, implicitamente, la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente, di cui egli stesso era stato Socio.
La teste ha riferito: “in merito al punto a) del capitolato di prova del ricorso Tes_3 introduttivo lettomi ADR posso dire che andando due tre volte al ristorante “Baya
Imperiale” per le serate di Karaoke quando ero libera da impegni, preciso che vi era un gruppo di amici che andavano alle serate di karaoke presso il ristorante “Baya Imperiale” assiduamente, su invito di e organizzatori del Karaoke ,che si Tes_2 Parte_3
trova nella zona sud di Messina nei pressi di Santa Margherita, ci accoglieva un cameriere che ci accompagnava al tavolo e che successivamente, creandosi un clima goliardico, ci siamo presentati tutti, con il titolare del locale IG. e sua Persona_1
moglie , e con il cameriere SI. in merito al periodo lavorativo indicato CP_1 Parte_1
in circostanza nulla posso dire perché non lo so, posso però dire che le volte in cui sono stata al locale per le serate di karaoke mi recavo al locale alle ore 21,00 circa e andavo via alle ore 02,00 circa, vedevo il SI. che faceva il cameriere, altresì posso Parte_1
aggiungere che gli eventi del karaoke venivano postati su facebook, ricordo che sono stati postati anche nel 2013/2014 che a tutt'oggi si trovano pubblicate sul social;
vedevo il ricorrente che mi accoglieva al mio arrivo mi accompagnava al tavolo, ricordo una volta che essendoci un persona in più nel tavolo, il ricorrente ha aggiunto un coperto e ci serviva la cena”.
Il teste ha dichiarato: “in merito al punto a) del capitolato di prova della Testimone_4
memoria difensiva lettomi posso dire che essendo un assiduo frequentatore del locale
“Baya Imperiale” che si trova sul lungomare di Alì Terme, in quanto sono amante del
Karaoke organizzato dalla SI. titolare del locale con la quale si è creato Controparte_1
un rapporto confidenziale, ed anche vado spesso al locale stante il panorama, un giorno la
SI.ra. mi presentò il SI. come un amico, e mi riferiva che Controparte_1 Parte_1
aveva delle problematiche e che lo ospitava in una parte del locale, aggiungo che andando spesso al locale non ho mai visto il SI. in divisa lavorativa, a differenza degli altri Pt_1
dipendenti che vestivano la divisa, composta da un pantalone nero ed una camicia bianca, come lavoratori;
posso dire per come riferito dalla che il ricorrente è Controparte_1
5 stato ospitato in una parte del locale, ma quando ero al locale non ho visto il ricorrente distribuire le pizze;
posso dire che assistendo allo spettacolo di Karaoke vedevo il SI. che cantava e scherzava con la IG. , non ricordo il cognome, addetta allo Pt_1 Tes_2
spettacolo del karaoke;
per come riferito dalla SI.ra , il SI. è stato CP_1 Pt_1 ospitato gratuitamente in una parte del locale, aggiungo che il locale d'inverno è aperto due sere a settimana di cui una delle sere ed adibita a Karaoke”.
La deposizione del teste non appare attendibile ai fini di causa, atteso che ha riferito quasi esclusivamente circostanze di cui ha avuto conoscenza de relato.
Dall'istruttoria orale è emersa, pertanto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il ricorrente e la nel periodo compreso CP_1 CP_1
tra gennaio 2013 e settembre 2014.
In considerazione delle mansioni svolte dal ricorrente, lo stesso avrebbe avuto diritto all'inquadramento al sesto livello del CCNL per i dipendenti del settore Turismo-Pubblici
Esercizi applicabile ratione temporis, al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
7. Orbene, alla luce delle superiori premesse, la richiesta attorea in merito alle differenze retributive va ritenuta meritevole di accoglimento, ritenendosi provato che il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente in forza di un rapporto di lavoro full time.
Allo stesso spettano, altresì, le somme dovute a titolo di permessi, tredicesima, indennità di mancato preavviso, t.f.r., festività e ferie maturate e non godute.
Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere le spettanze relative alle ore eccedenti le
40 ore settimanali, che il c.t.u. ha quantificato a titolo di straordinario, l'odierno decidente non la ritiene meritevole di accoglimento, non essendo stato richiesto in ricorso.
8. In ordine al quantum, tuttavia, rilievo merita l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte resistente che va, pertanto, parzialmente accolta.
Va rigettata la richiesta di compensazione per i presunti danni che il ricorrente avrebbe cagionato alla società datrice di lavoro, in quanto priva di alcun supporto probatorio.
Merita, invece, parziale accoglimento la domanda di compensazione tra le somme riconosciute in forza del rapporto di lavoro e le spese di vitto e alloggio.
Il CCNL di categoria, all'allegato D, in tema di vitto e alloggio per le aziende alberghiere e per i pubblici esercizi prevede che “il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti corrisponderà il relativo prezzo all'azienda fornitrice secondo le seguenti tabelle: a decorrere dal 1° gennaio 2011 un pranzo e cena € 0,80, una prima colazione € 0,14.”
6 L'accordo del 18 gennaio 2014, con cui veniva rinnovato il CCNL di categoria del 20 febbraio 2010, allo stesso allegato D, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prezzo per pranzo e cena ammonta ad € 0,90 e per la prima colazione ad € 0,16.
Nel caso di specie, utilizzando i suddetti parametri, sulla base dei giorni lavorativi e delle ore lavorate nel periodo per cui è causa, alle somme dovute al ricorrente vanno decurtati €
889,20 a titolo di spese per vitto (288 giorni per il 2013, quindi € 1,74, dati dalla somma di
0,80+0,80+0,14, per 288 giorni = € 501,12; 198 giorni per il 2014, quindi € 1,96, dati dalla somma di € 0,90+0,90+0,16, per 198 giorni = € 388,08).
Lo stesso non vale per l'alloggio, nel caso di specie, atteso che la norma, pur prevedendo che il lavoratore debba corrispondere il prezzo anche dell'alloggio, ove ne usufruisca, prevede, altresì, espressamente che “le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le eIGenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura
d'aria a disposizione del dipendente” caratteristiche che l'alloggio messo a disposizione del ricorrente non aveva, così come emerso nel corso del giudizio, trattandosi di un piccolo prefabbricato che fungeva da deposito e/ da infermeria.
Di conseguenza nessuna compensazione tra le parti può riconoscersi per quanto riguarda le spese di alloggio.
Tutto ciò premesso, aderendo quasi totalmente, alle risultanze della relazione peritale del
C.t.u., e adeguando i calcoli in essa contenuti alla odierna pronuncia, ne discende che il ricorrente ha diritto al pagamento di complessivi € 21.902,61, di cui € 16.445,37 a titolo di differenze retributive, nonché € 1.310,40 a titolo di permessi e festività, € 1.416,95 per ferie maturate e non godute, € 750,15 per indennità di mancato preavviso ed € 1.979,74 a titolo di t.f.r., da cui vanno decurtati, a titolo di compensazione, € 889,20 per le spese di vitto. La società resistente va quindi condannata a corrispondere al ricorrente la somma di
€ 21.013,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
9. L'accoglimento parziale della domanda giustifica, pertanto, la compensazione tra le parti di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività istruttoria svolta, ed applicando i valori tariffari medi, e va distratta in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
10.- Per quanto riguarda le spese di ctu – liquidate con separato decreto - tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della resistente, soccombente - a cui carico andrebbero poste le spese di ctu - va rilevato che ai sensi dell'art. 131, comma 3, del
DPR 30 maggio 2002, n. 115 “Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e
7 all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione...” e con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 2019 è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano
«prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”. In seguito alla pronuncia della Corte Costituzione indicata, gli onorari dei consulenti vanno, dunque, direttamente anticipati dall'Erario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 21.013,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la alla rifusione di tre quarti delle spese di lite, che CP_1 CP_1
liquida – già ridotte- in € 4.041,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore all'Erario; compensa il resto;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico dell'Erario.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Messina, 29.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
8