Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 112/2025 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g.112/2025 Il Giudice, dr. Antonio Tufano,
a scioglimento della riservata di cui all'udienza del 27 febbraio 2025; letti gli atti;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 687 c.p.c. la società ha chiesto al Tribunale di Nola di autorizzare, previo Pt_1
accertamento della legittimità del pagamento proposto alla controparte, mediante cessione del credito fiscale, il sequestro liberatorio della complessiva somma di Euro 527.373,07 in crediti fiscali, di cui alle fatture nn. 25 e 26 emesse dalla società Elle Architettura Project & Architecture S.r.l..
Si è costituita in giudizio la società resistente, la quale ha eccepito l'insussistenza dei presupposti indicati dalla normativa cautelare invocata.
Ai sensi dell'art. 687 c.p.c. “Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta”.
Lo strumento cautelare in oggetto è volto a cautelare il debitore dagli effetti pregiudizievoli della mora debendi e svolge una funzione strumentale rispetto al successivo e futuro giudizio di merito, inteso ad accertare la correttezza dell'adempimento offerto. Occorrono, in questa prospettiva, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, propri delle misure cautelari, ovvero, da una parte, la verosimile fondatezza del diritto azionato, dall'altra, il pregiudizio derivante dal mancato immediato riconoscimento dello stesso.
Poste tali brevi premesse, nel caso in esame risulta dedotto e non contestato che la società ricorrente
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interventi di ristrutturazione di cui al Superbonus 110%, e che in data 12.5.2022 la ricorrente ha commissionato alla resistente l'incarico di eseguire le prestazioni di cui all'art. 1 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, lo studio preliminare, la redazione del progetto, la direzione dei lavori).
Risulta documentato, e non contestato, altresì, che il corrispettivo pattuito, pari ad Euro 390.486,84, doveva essere corrisposto mediante sconto in fattura con le medesime scadenze previste dall'art. 119 del D.L. 19.5.2020 n. 34, con la ulteriore previsione che “per eventuali variazioni del compenso
e prestazioni specifiche e diverse da quelle indicate nella presente lettera di incarico i compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo tra le parti” (comma 2).
Ciò posto, la ricorrente deduce che, nonostante l'ultimazione dei lavori entro il termine concordato con il committente (31.12.2023), la resistente non ha emesso fattura, se non in data 16.12.2024.
La società resistente, invece, contesta che i lavori siano terminati ed afferma che il credito depositato sul suo cassetto fiscale - con atto di cessione del credito, diversamente da quanto concordato nel contratto - non deriva dai lavori effettuati per conto del Parte_2
oggetto di cessione in favore di già in data 23.5.2022, bensì da altro appalto, non meglio CP_1
identificato. Aggiunge altresì che detto credito andrebbe in scadenza in parte nel 2026 ed in parte nel 2027, diversamente dal corrispettivo pattuito in contratto (usufruibile, in considerazione degli stati di avanzamento lavori, per gli anni 2022, 2023 e 2024).
Così riassunte le posizioni delle parti, appaiono opportune alcune osservazioni.
In primo luogo, non risulta provata la circostanza dedotta nel ricorso, secondo cui i lavori sarebbero stati ultimati entro il 31.12.2023, tenuto conto del mancato deposito di documentazione comprovante un siffatto assunto e della contestazione sollevata dalla resistente. Ed anzi, dai documenti di causa si evince, piuttosto, che il secondo stato di avanzamento lavori sarebbe stato emesso soltanto in data 27.12.2023. circostanza, questa, che rende inverosimile il completamento dei lavori nei 4 giorni successivi.
In secondo luogo, non è in dubbio che a fronte della modalità di pagamento concordata nel contratto,
Pagina 2 ovvero tramite lo sconto in fattura, la società ricorrente ha proposto di eseguire la propria obbligazione tramite cessione di credito, che peraltro non trae origine dai lavori derivanti dall'appalto stipulato con il (il cui credito è stato ceduto a , bensì ha Parte_2 CP_1
altra provenienza, non individuata né indicata dalla parte ricorrente.
A tal proposito non è senza rilievo evidenziare che quando il cessionario che non ha a propria disposizione la documentazione di cui all'art. 121 comma 2 bis D.L.34/2020 (ovvero, tra le altre cose, il titolo edilizio abitativo degli interventi, la notifica preliminare dell'avvio dei lavori, le asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, etc. etc.) dovrà, al fine - eventualmente - di dover rispondere in solido, fornire la prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza (art. 121 comma 6 quater).
Nel caso in esame non risulta che la parte ricorrente abbia consegnato detta documentazione alla resistente.
Aggiungasi altresì, che il credito offerto e depositato sul cassetto fiscale può essere usufruito soltanto (in parte) nel 2026 e (per altra parte) nel 2027.
Aggiungasi, ancora, che l'art. 3 del contratto intercorso tra le parti dispone che il pagamento alla resistente doveva essere corrisposto secondo le scadenze previste dall'art. 119 D.L. 34/2020, ovvero in considerazione degli stati di avanzamento lavori.
È incontestato che nel caso di specie una tale modalità di pagamento non sia stata rispettata, atteso che né la resistente ha emesso fattura nelle more dei lavori, a seguito dell'emissione dei documenti attestanti gli stati di avanzamento dei lavori, né tantomeno la ricorrente ha provato di aver compulsato la resistente a tal fine.
Appare evidente, pertanto, che tale modalità di pagamento sia stata disattesa da entrambe le parti, e che – come da previsione contrattuale – eventuali variazioni necessitavano di nuovo accordo
(scritto), che nel caso in esame non è stato raggiunto.
Consegue da tanto che il – nuovo e diverso – pagamento offerta dalla ricorrente è diverso rispetto a quello concordato in contratto, in quanto tale sussumibile nella disciplina di cui 1197 c.c., a norma
Pagina 3 del quale (con previsione del tutto sovrapponibile a quella dell'art. 3 comma 2 del contratto intercorso tra le parti) il debitore può liberarsi, eseguendo una prestazione diversa rispetto a quella dovuta, soltanto se il creditore vi acconsente. Nel caso di specie, tuttavia, detto consenso non è stato prestato.
In ragione delle considerazioni che precedono, parte ricorrente ha proposto un pagamento diverso rispetto a quello concordato in contratto, legittimamente rifiutato dl creditore, date le differenze tra le due tipologie di pagamento, nonché in ragione della circostanza per cui il credito offerto proviene da diverso rapporto contrattuale, con quel che ne consegue in punto di responsabilità solidale del cessionario, e del fatto che il pagamento offerto non consegue ai singoli stati di avanzamento dei lavori, ma è stato offerto in un'unica soluzione (la circostanza, parimenti emersa, per cui la resistente non ha mai emesso fattura, prima del dicembre 2024, potrebbe assumere rilievo nell'eventuale e futuro giudizio di merito, al fine di valutare il contegno tenuto dai contraenti), con scadenza futura negli anni 2026 e 2027.
Per l'effetto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Letto l'art. 92 c.p.c., tenuto conto della novità della questione, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Nola, 28 marzo 2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)
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