TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 734 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Valentina Cattelan e Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore;
ATTORE OPPONENTE CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Cristiano Marini e domicilio Controparte_1 P.IVA_2 eletto presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE OPPONENTE (non depositate;
si richiamano quelle della memoria ex art. 171-ter n. 1
c.p.c.).
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione, nemmeno parziale, del decreto ingiuntivo qui opposto, ai sensi dell'articolo 648 codice di procedura civile;
- in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda di controparte è infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
nonché accertare il grave inadempimento di “ e, per l'effetto, accertare il diritto Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'odierna parte opponente nella somma che verrà accertata in corso di causa.
- in via istruttoria, con riserva di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori ed ulteriormente articolare prove e produrre documentazione;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente procedimento
Pag. 1 PARTE CONVENUTA:
Piaccia all'adito Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
− Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
− Respingere l'opposizione proposta da , compresa la domanda Parte_1 riconvenzionale nella stessa enunciata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 168/24.
− In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di delle obbligazioni Parte_1 assunte nei confronti di e di conseguenza condannarla al pagamento in CP_1 favore di quest'ultima della somma di €.75.746,46, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
− In ogni caso, con condanna alla rifusione di spese e compensi di causa, compreso il rimborso delle spese generali 15%, oltre accessori di legge.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Con decreto ingiuntivo n. 168 del 2024, il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di ha ingiunto a il pagamento di 75.746,46 €, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi, spese e competenze della procedura.
Tale importo sarebbe dovuto, secondo il ricorso monitorio, per i mancati pagamenti, da parte dell'odierna attrice opponente, di n. 28 fatture1 emesse sulla base di nove ordini, per servizi resi in ragione della fornitura in licenza d'uso dei software da parte di CP_1 nonché in ragione della relativa manutenzione e assistenza che la stessa società avrebbe apprestato in favore dell'opponente. ha proposto opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo, allegando Parte_1 che nel 2021 avrebbe concluso con la convenuta due contratti aventi ad oggetto la fornitura di un gestionale per la propria area HR e di un gestionale per le commesse e i progetti, ma che gli stessi non sarebbero stati consegnati e/o non avrebbero mai funzionato. Per tali ragioni, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, oltre alla vittoria in tema di spese giudiziarie.
Pag. 2 Il 26.06.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha allegato che i n. 9 ordini dell'attrice avrebbero ad oggetto moduli standard di software e che gli stessi sono stati consegnati all'opponente, così come si evincerebbe dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e, in particolare, dalle pec inviate dall'opponente il 05.08.2022 e il 12.10.2023. Inoltre, la convenuta ha contestato che i software forniti non abbiano mai funzionato.
Infine, la convenuta ha ritenuto la domanda riconvenzionale della controparte nulla per carenza dei requisiti di specificità e determinatezza.
A fronte di tali allegazioni, l'opposta ha richiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione avversaria, oltre alla vittoria in tema di spese giudiziali.
Dopo il deposito delle rispettive memorie, all'udienza di comparizione personale delle parti del 14.10.2024 il Giudice ha sottoposto alle stesse una proposta conciliativa ha assegnato termine per prendere posizione sulla stessa.
Il 06.02.2025, il Giudice, preso atto del fallimento della trattativa, lette le sole note scritte di parte opposta (l'opponente, dopo la nota del 15.11.2024, nulla ha più depositato) ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non ha ammesso alcuna delle istanze istruttorie e ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c. per il 12.03.2025.
2. Prima di esaminare il merito, considerata la natura del giudizio, il Tribunale ritiene opportuno precisare che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19944/23; 5915/11, 24381/10, 5071/09, 8549/08) – «la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto». Peraltro, in tema di onus probandi in caso di giudizio introdotto con opposizione a ingiunzione (ex multis, Cass. 4800/07), si è precisato che «per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto e ciò esplica i suoi effetti in tema di onere della prova», con la conseguenza che il credito dev'essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi probatori (Cass. 19944/23). Il giudice dell'opposizione è quindi tenuto a procedere all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena: il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella fase di opposizione, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (in tema, da ultimo cfr. Trib. Bari,
3224/23; Trib. Pisa, 438/23; Trib. Napoli Nord, 1170/23; App. Napoli, 727/23; Trib. Palermo,
4461/22, tutte – tra le più recenti – in DeJure). Nulla cambia, in punto di onus probandi, se l'inadempimento della parte opposta è vantato dall'opponente ex art. 1460 c.c., rimanendo la prima onerata di fornire prova del proprio esatto adempimento (Cass. 22666/09).
Pag. 3 3. L'applicazione di questi principi conduce al rigetto dell'opposizione svolta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2024.
[...]
In primo luogo, infatti, è fuori contestazione che tra le parti siano intercorsi i contratti per la fornitura di software e per la relativa attività di manutenzione e assistenza, di cui al doc. 4
Oltre ai due stipulati nel 2021 e richiamati dall'opponente nel proprio atto CP_1 introduttivo, infatti, la ricorrente ha prodotto in fase monitoria altri sette ordini, firmati dall'attrice tra il 28.11.2019 e il 04.04.2023 e mai dalla stessa contestati.
Inoltre, è indubbio che i software siano stati consegnati e utilizzati, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e depositata in atti.
Infine, non è controverso l'inadempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'opposta. ha infatti chiesto la revoca del decreto ingiuntivo deducendo Parte_1
l'inadempimento di parte avversa e, dunque, sostanzialmente giustificando il proprio mancato pagamento invocando l'art. 1460 c.c., ma mai allegando di aver pagato (se non, in via del tutto indimostrata, pretendendo di aver saldato quanto dovuto a tale società
Grenke in ragione di un “noleggio operativo” dei software).
Date tali premesse, l'opposizione si fonda sull'asserito malfunzionamento dei software forniti da che mai sarebbero stati adeguatamente “perfezionati” per le Controparte_1 esigenze del cliente e, così, da inquadrarsi quale inadempimento della software house.
Secondo la ricostruzione attorea, i software richiesti avrebbero dovuto essere personalizzati alle esigenze della società opponente.
L'analisi dei documenti contrattuali ha invece rivelato come oggetto della fornitura fossero moduli standard che la stessa mette a disposizione dei propri clienti: infatti, gli ordini che riguardano specificatamente la fornitura dei software fanno espresso riferimento ai nomi degli stessi, senza che sia mai indicata un'attività di personalizzazione degli stessi alle esigenze dell'azienda acquirente. Il fatto che, con la concessione della licenza d'uso, sia prevista un'attività di manutenzione e assistenza da parte della concedente non vale a rendere i software come personalizzati sulla base delle esigenze del concessionario.
Peraltro, nella memoria n. 2, ha riconosciuto che “non si contesta in tale sede Parte_1 il software standard ma l'implementazione” di essersi “servita del software CP_1 sino al febbraio 2024”. CP_1
Inoltre, rispetto al funzionamento, parte attrice non ha fornito prova dell'esistenza di vizi e/o difetti;
i capitoli di prova svolti sul punto con la memoria n. 2 sono tutti valutativi e generici e l'istanza di c.t.u. esplorativa.
La documentazione depositata è risultata generica e le allegazioni svolte, oltreché talvolta non comprensibili e in ogni caso imprecise e superficiali, sono rimaste prive di qualsiasi adeguato supporto. Peraltro, fatte salve le due pec di luglio e agosto 2022 (doc. 3 att.), oggetto di puntuale e attenta replica di non è prodotta in atti alcuna singola CP_1 contestazione che abbia preceduto la notifica del decreto ingiuntivo, tantomeno a seguito della comunicazione del 12.10.2023 con cui si intimavano i pagamenti.
Pag. 4 Anzi, la convenuta ha dato prova del fatto che, dopo una ordinaria fase di avviamento, i moduli forniti abbiamo funzionato;
ha inoltre prodotto (sub doc. 7, 10) ampia documentazione relativa all'attività di assistenza fornita.
Anche nella misura in cui si doleva di interventi “addebitati” a richieste di propri Parte_1 dipendenti non più in servizio, nessuna adeguata prova – di cui pure l'opponente disponeva – è stata fornita.
Le argomentazioni sin qui svolte trovano poi conferma nel comportamento processuale, per cui, svolta la prima udienza, ha sostanzialmente disertato il procedimento, Parte_1 non depositando le note scritte nel termine del 5.2.2025 né precisando le conclusioni, né, infine, partecipando all'udienza di discussione e decisione.
La domanda risarcitoria, svolta in via riconvenzionale, è da intendersi ovviamente rigettata, in assenza di qualsiasi inadempimento che ne giustifichi il fondamento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i valori di cui al D.M. 147/2022, con riferimento ai minimi, tendo in considerazione la semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 734 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
168/2024, emesso da questo Tribunale il 19.02.2024 nel procedimento iscritto al R.G.
n. 153/2024;
2. CONFERMA il predetto decreto ingiuntivo in ogni sua parte e, per l'effetto, lo DICHIARA definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. RESPINGE la domanda risarcitoria di Parte_1
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
che sono liquidate in complessivi 7.052,00 euro per compenso professionale,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Lodi, 12.03.2025
Il Giudice dott. Matteo Aranci
Pag. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 n. 92075/P del 30.11.2021, n. 92374/P del 17.12.2021, n. 94890/P del 28.12.2021, n. 28396/P del 14.01.2022, n.
32011/P del 31.01.2022, n. 38516/P del 25.02.2022, n. 39587/P del 25.02.2022, n. 41623/P del 28.02.2022, n. 45823/P del 30.03.2022, n. 49051/P del 31.03.2022, n. 54805/P del 29.04.2022, n. 60044/P del 31.05.2022, n.
62151/P del 29.06.2022, n. 66036/P del 30.06.2022, n. 66855/P del 28.07.2022, n. 70929/P del 29.07.2022, n. 75905/P del 29.09.2022, n. 79775/P del 30.09.2022, n. 80251/P del 28.10.2022, n. 93224/P del 28.12.2022, n. 22398/P del 02.01.2023, n. 22399/P del 02.01.2023, n. 33828/P del 31.01.2023, n. 47089/P del 30.03.2023, n.
51809/P del 27.04.2023, n. 55599/P del 30.04.2023, n. 61851/P del 21.06.2023 e n. 13071/PI del 30.09.2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 734 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Valentina Cattelan e Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore;
ATTORE OPPONENTE CONTRO
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Cristiano Marini e domicilio Controparte_1 P.IVA_2 eletto presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE OPPONENTE (non depositate;
si richiamano quelle della memoria ex art. 171-ter n. 1
c.p.c.).
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione, nemmeno parziale, del decreto ingiuntivo qui opposto, ai sensi dell'articolo 648 codice di procedura civile;
- in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda di controparte è infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
nonché accertare il grave inadempimento di “ e, per l'effetto, accertare il diritto Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'odierna parte opponente nella somma che verrà accertata in corso di causa.
- in via istruttoria, con riserva di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori ed ulteriormente articolare prove e produrre documentazione;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente procedimento
Pag. 1 PARTE CONVENUTA:
Piaccia all'adito Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
− Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
− Respingere l'opposizione proposta da , compresa la domanda Parte_1 riconvenzionale nella stessa enunciata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 168/24.
− In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di delle obbligazioni Parte_1 assunte nei confronti di e di conseguenza condannarla al pagamento in CP_1 favore di quest'ultima della somma di €.75.746,46, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
− In ogni caso, con condanna alla rifusione di spese e compensi di causa, compreso il rimborso delle spese generali 15%, oltre accessori di legge.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Con decreto ingiuntivo n. 168 del 2024, il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di ha ingiunto a il pagamento di 75.746,46 €, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi, spese e competenze della procedura.
Tale importo sarebbe dovuto, secondo il ricorso monitorio, per i mancati pagamenti, da parte dell'odierna attrice opponente, di n. 28 fatture1 emesse sulla base di nove ordini, per servizi resi in ragione della fornitura in licenza d'uso dei software da parte di CP_1 nonché in ragione della relativa manutenzione e assistenza che la stessa società avrebbe apprestato in favore dell'opponente. ha proposto opposizione contro il suddetto decreto ingiuntivo, allegando Parte_1 che nel 2021 avrebbe concluso con la convenuta due contratti aventi ad oggetto la fornitura di un gestionale per la propria area HR e di un gestionale per le commesse e i progetti, ma che gli stessi non sarebbero stati consegnati e/o non avrebbero mai funzionato. Per tali ragioni, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, oltre alla vittoria in tema di spese giudiziarie.
Pag. 2 Il 26.06.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha allegato che i n. 9 ordini dell'attrice avrebbero ad oggetto moduli standard di software e che gli stessi sono stati consegnati all'opponente, così come si evincerebbe dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e, in particolare, dalle pec inviate dall'opponente il 05.08.2022 e il 12.10.2023. Inoltre, la convenuta ha contestato che i software forniti non abbiano mai funzionato.
Infine, la convenuta ha ritenuto la domanda riconvenzionale della controparte nulla per carenza dei requisiti di specificità e determinatezza.
A fronte di tali allegazioni, l'opposta ha richiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione avversaria, oltre alla vittoria in tema di spese giudiziali.
Dopo il deposito delle rispettive memorie, all'udienza di comparizione personale delle parti del 14.10.2024 il Giudice ha sottoposto alle stesse una proposta conciliativa ha assegnato termine per prendere posizione sulla stessa.
Il 06.02.2025, il Giudice, preso atto del fallimento della trattativa, lette le sole note scritte di parte opposta (l'opponente, dopo la nota del 15.11.2024, nulla ha più depositato) ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non ha ammesso alcuna delle istanze istruttorie e ha fissato l'udienza di discussione e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c. per il 12.03.2025.
2. Prima di esaminare il merito, considerata la natura del giudizio, il Tribunale ritiene opportuno precisare che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19944/23; 5915/11, 24381/10, 5071/09, 8549/08) – «la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto». Peraltro, in tema di onus probandi in caso di giudizio introdotto con opposizione a ingiunzione (ex multis, Cass. 4800/07), si è precisato che «per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto e ciò esplica i suoi effetti in tema di onere della prova», con la conseguenza che il credito dev'essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi probatori (Cass. 19944/23). Il giudice dell'opposizione è quindi tenuto a procedere all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena: il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella fase di opposizione, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (in tema, da ultimo cfr. Trib. Bari,
3224/23; Trib. Pisa, 438/23; Trib. Napoli Nord, 1170/23; App. Napoli, 727/23; Trib. Palermo,
4461/22, tutte – tra le più recenti – in DeJure). Nulla cambia, in punto di onus probandi, se l'inadempimento della parte opposta è vantato dall'opponente ex art. 1460 c.c., rimanendo la prima onerata di fornire prova del proprio esatto adempimento (Cass. 22666/09).
Pag. 3 3. L'applicazione di questi principi conduce al rigetto dell'opposizione svolta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2024.
[...]
In primo luogo, infatti, è fuori contestazione che tra le parti siano intercorsi i contratti per la fornitura di software e per la relativa attività di manutenzione e assistenza, di cui al doc. 4
Oltre ai due stipulati nel 2021 e richiamati dall'opponente nel proprio atto CP_1 introduttivo, infatti, la ricorrente ha prodotto in fase monitoria altri sette ordini, firmati dall'attrice tra il 28.11.2019 e il 04.04.2023 e mai dalla stessa contestati.
Inoltre, è indubbio che i software siano stati consegnati e utilizzati, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e depositata in atti.
Infine, non è controverso l'inadempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'opposta. ha infatti chiesto la revoca del decreto ingiuntivo deducendo Parte_1
l'inadempimento di parte avversa e, dunque, sostanzialmente giustificando il proprio mancato pagamento invocando l'art. 1460 c.c., ma mai allegando di aver pagato (se non, in via del tutto indimostrata, pretendendo di aver saldato quanto dovuto a tale società
Grenke in ragione di un “noleggio operativo” dei software).
Date tali premesse, l'opposizione si fonda sull'asserito malfunzionamento dei software forniti da che mai sarebbero stati adeguatamente “perfezionati” per le Controparte_1 esigenze del cliente e, così, da inquadrarsi quale inadempimento della software house.
Secondo la ricostruzione attorea, i software richiesti avrebbero dovuto essere personalizzati alle esigenze della società opponente.
L'analisi dei documenti contrattuali ha invece rivelato come oggetto della fornitura fossero moduli standard che la stessa mette a disposizione dei propri clienti: infatti, gli ordini che riguardano specificatamente la fornitura dei software fanno espresso riferimento ai nomi degli stessi, senza che sia mai indicata un'attività di personalizzazione degli stessi alle esigenze dell'azienda acquirente. Il fatto che, con la concessione della licenza d'uso, sia prevista un'attività di manutenzione e assistenza da parte della concedente non vale a rendere i software come personalizzati sulla base delle esigenze del concessionario.
Peraltro, nella memoria n. 2, ha riconosciuto che “non si contesta in tale sede Parte_1 il software standard ma l'implementazione” di essersi “servita del software CP_1 sino al febbraio 2024”. CP_1
Inoltre, rispetto al funzionamento, parte attrice non ha fornito prova dell'esistenza di vizi e/o difetti;
i capitoli di prova svolti sul punto con la memoria n. 2 sono tutti valutativi e generici e l'istanza di c.t.u. esplorativa.
La documentazione depositata è risultata generica e le allegazioni svolte, oltreché talvolta non comprensibili e in ogni caso imprecise e superficiali, sono rimaste prive di qualsiasi adeguato supporto. Peraltro, fatte salve le due pec di luglio e agosto 2022 (doc. 3 att.), oggetto di puntuale e attenta replica di non è prodotta in atti alcuna singola CP_1 contestazione che abbia preceduto la notifica del decreto ingiuntivo, tantomeno a seguito della comunicazione del 12.10.2023 con cui si intimavano i pagamenti.
Pag. 4 Anzi, la convenuta ha dato prova del fatto che, dopo una ordinaria fase di avviamento, i moduli forniti abbiamo funzionato;
ha inoltre prodotto (sub doc. 7, 10) ampia documentazione relativa all'attività di assistenza fornita.
Anche nella misura in cui si doleva di interventi “addebitati” a richieste di propri Parte_1 dipendenti non più in servizio, nessuna adeguata prova – di cui pure l'opponente disponeva – è stata fornita.
Le argomentazioni sin qui svolte trovano poi conferma nel comportamento processuale, per cui, svolta la prima udienza, ha sostanzialmente disertato il procedimento, Parte_1 non depositando le note scritte nel termine del 5.2.2025 né precisando le conclusioni, né, infine, partecipando all'udienza di discussione e decisione.
La domanda risarcitoria, svolta in via riconvenzionale, è da intendersi ovviamente rigettata, in assenza di qualsiasi inadempimento che ne giustifichi il fondamento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i valori di cui al D.M. 147/2022, con riferimento ai minimi, tendo in considerazione la semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 734 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
168/2024, emesso da questo Tribunale il 19.02.2024 nel procedimento iscritto al R.G.
n. 153/2024;
2. CONFERMA il predetto decreto ingiuntivo in ogni sua parte e, per l'effetto, lo DICHIARA definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. RESPINGE la domanda risarcitoria di Parte_1
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
che sono liquidate in complessivi 7.052,00 euro per compenso professionale,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Lodi, 12.03.2025
Il Giudice dott. Matteo Aranci
Pag. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 n. 92075/P del 30.11.2021, n. 92374/P del 17.12.2021, n. 94890/P del 28.12.2021, n. 28396/P del 14.01.2022, n.
32011/P del 31.01.2022, n. 38516/P del 25.02.2022, n. 39587/P del 25.02.2022, n. 41623/P del 28.02.2022, n. 45823/P del 30.03.2022, n. 49051/P del 31.03.2022, n. 54805/P del 29.04.2022, n. 60044/P del 31.05.2022, n.
62151/P del 29.06.2022, n. 66036/P del 30.06.2022, n. 66855/P del 28.07.2022, n. 70929/P del 29.07.2022, n. 75905/P del 29.09.2022, n. 79775/P del 30.09.2022, n. 80251/P del 28.10.2022, n. 93224/P del 28.12.2022, n. 22398/P del 02.01.2023, n. 22399/P del 02.01.2023, n. 33828/P del 31.01.2023, n. 47089/P del 30.03.2023, n.
51809/P del 27.04.2023, n. 55599/P del 30.04.2023, n. 61851/P del 21.06.2023 e n. 13071/PI del 30.09.2023