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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2116/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2116/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
Controparte_2 RESISTENTE
Oggi 26 settembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. TAFFURI MASSIMO, oggi sostituito dall'avv. Clarissa Baragli Parte_1 Per nessuno Controparte_3 Controparte_2 Contro È presente la dott. CP_4
L'avv. Baragli dà atto di avere depositato il ricorso notificato a parte resistente;
chiede, pertanto, che ne sia dichiarata la contumacia, attesa la regolarità della notifica. Per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2116/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAFFURI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, con elezione di domicilio in VAIRANO SCALO, ALLA VIA LEONARDO DA VINCI NR. 15, presso il difensore avv. TAFFURI MASSIMO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...] PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, la docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza dei seguenti contratti a Controparte_6 tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie:
1) nell'a.s. 2022/2023: dal 23.09.2022 al 14.06.2023, con 7 contratti per la sostituzione di docente assente, per n. 15 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso ISTITUTO
SUPERIORE ERNESTO BALDUCCI DI PONTASSIEVE;
senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per l'anno scolastico 2022/2023), richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/22, l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21 e la sentenza della
Corte di Cassazione, n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “
1. Accerti e dichiari il diritto della
Docente a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle 2 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” e del relativo importo, di cui all'art. 1121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023; 2.Condanni il , in persona del Controparte_6 ministro p.t., all'erogazione in favore di di € 500,00 in relazione al predetto anno Parte_1 scolastico, affinché si consenta di impiegarli per lo scopo disposto, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3.Condanni il alle spese di giustizia ex DM n. Controparte_6
55/2014, con distrazione a favore del procuratore anticipatario e al rimborso del contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 6 bis.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in data 25.07.2024), il resistente non si è costituito in giudizio e deve, CP_1 pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, nell'anno scolastico
2022/2023, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, per la sostituzione di docente assente, come emerge dal doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte ricorrente
La ricorrente è inoltre inserita nelle GPS e nelle graduatorie di istituto per il biennio 2024-2026.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_7 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
3 Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una
4 discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
5 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
6 valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Si veda, ulteriormente, la recente pronuncia della Corte di Giustizia del 3.07.2025, nella causa C-
268/2024, secondo la quale: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di
EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023, con incarichi per supplenze brevi e saltuarie, per la
7 sostituzione di una docente assente, continuativamente da settembre a giugno, presso il medesimo istituto e su posto comune, con conseguente spettanza della carta docente, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, avendo, in ogni caso, la ricorrente assicurato una didattica di durata annuale.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per l'anno scolastico
2022/2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo CP_1 di Euro 500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36,
L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione relativa alla spettanza della carta docente in caso di supplenze brevi e saltuarie e la circostanza che la pronuncia della Corte di Giustizia della UE resa nella causa C-268/2024 sia sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso impongono l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_6
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- condanna il ad attribuire alla ricorrente, per l'anno scolastico Controparte_6
2022/2023, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2116/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
Controparte_2 RESISTENTE
Oggi 26 settembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. TAFFURI MASSIMO, oggi sostituito dall'avv. Clarissa Baragli Parte_1 Per nessuno Controparte_3 Controparte_2 Contro È presente la dott. CP_4
L'avv. Baragli dà atto di avere depositato il ricorso notificato a parte resistente;
chiede, pertanto, che ne sia dichiarata la contumacia, attesa la regolarità della notifica. Per il resto, si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2116/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAFFURI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, con elezione di domicilio in VAIRANO SCALO, ALLA VIA LEONARDO DA VINCI NR. 15, presso il difensore avv. TAFFURI MASSIMO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...] PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, la docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in forza dei seguenti contratti a Controparte_6 tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie:
1) nell'a.s. 2022/2023: dal 23.09.2022 al 14.06.2023, con 7 contratti per la sostituzione di docente assente, per n. 15 ore di servizio settimanale, per un posto normale, presso ISTITUTO
SUPERIORE ERNESTO BALDUCCI DI PONTASSIEVE;
senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per l'anno scolastico 2022/2023), richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/22, l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21 e la sentenza della
Corte di Cassazione, n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “
1. Accerti e dichiari il diritto della
Docente a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle 2 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” e del relativo importo, di cui all'art. 1121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2022/2023; 2.Condanni il , in persona del Controparte_6 ministro p.t., all'erogazione in favore di di € 500,00 in relazione al predetto anno Parte_1 scolastico, affinché si consenta di impiegarli per lo scopo disposto, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3.Condanni il alle spese di giustizia ex DM n. Controparte_6
55/2014, con distrazione a favore del procuratore anticipatario e al rimborso del contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 6 bis.”.
Nonostante la regolarità della notifica (effettuata presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in data 25.07.2024), il resistente non si è costituito in giudizio e deve, CP_1 pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti da parte ricorrente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, nell'anno scolastico
2022/2023, con i sopraindicati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, per la sostituzione di docente assente, come emerge dal doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte ricorrente
La ricorrente è inoltre inserita nelle GPS e nelle graduatorie di istituto per il biennio 2024-2026.
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_7 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
3 Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una
4 discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
5 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
6 valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Si veda, ulteriormente, la recente pronuncia della Corte di Giustizia del 3.07.2025, nella causa C-
268/2024, secondo la quale: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di
EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023, con incarichi per supplenze brevi e saltuarie, per la
7 sostituzione di una docente assente, continuativamente da settembre a giugno, presso il medesimo istituto e su posto comune, con conseguente spettanza della carta docente, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, avendo, in ogni caso, la ricorrente assicurato una didattica di durata annuale.
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per l'anno scolastico
2022/2023, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo CP_1 di Euro 500,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36,
L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione relativa alla spettanza della carta docente in caso di supplenze brevi e saltuarie e la circostanza che la pronuncia della Corte di Giustizia della UE resa nella causa C-268/2024 sia sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso impongono l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_6
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015;
- condanna il ad attribuire alla ricorrente, per l'anno scolastico Controparte_6
2022/2023, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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