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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2376/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2376/2022 promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mariateresa Assunta Pagliari parte ricorrente contro
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
(C.F. , C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Tripodi, giusta nomina del 17.10.2023 parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio in LA (CR) il 18/04/2015.
Dalla loro unione è nato a [...] il [...] Nicolò.
sin dalla nascita è affetto da una patologia malformativa congenita, che Pt_2 colpisce il muscolo sterno-cleido-mastoideo, da un disturbo del linguaggio e presenta altresì importanti criticità comportamentali di oppositività e scarsa collaborazione, sicché esso necessita di un trattamento neuropsicomotorio e di un costante supporto psicologico -essendo per questo da anni preso in carico dell'Unità di Neuropsichiatria dell'Ospedale di Cremona.
In costanza di matrimonio le parti avevano creato una impresa familiare che gestiva un bar-tabaccheria, impresa che una volta finita la loro relazione è stata stata sciolta, con acquisto della licenza da parte della Parte_1
Con ricorso del 11.11.2022 la ha introdotto il presente giudizio di Parte_1 separazione personale, cui è seguita la regolare costituzione del sin CP_1 dall'inizio di causa la relazione fra le parti appariva caratterizzata da una accesa conflittualità, sia per questioni personali -la chiedeva dichiararsi Parte_1
l'addebito della separazione al per violazione dell'obbligo di fedeltà-, sia CP_1 per ragioni economiche -dopo l'uscita dalla impresa familiare, il aveva CP_1 dato avvio ad una propria attività imprenditoriale ma, non versando in floride condizioni economiche, non era nelle condizioni di pagare un assegno di mantenimento a favore di nella misura chiesta dalla madre-. Pt_2
Fallite le trattative di consensualizzazione nella fase presidenziale, con ordinanza del 27.4.2023 venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso.
Nella fase innanzi al G.I. veniva anzitutto dato avvio ad un percorso di mediazione, con l'obiettivo di mitigare la conflittualità fra le parti: l'obiettivo non veniva raggiunto che in modo parziale e discontinuo, perché in alcuni periodi le parti sembravano in grado di controllare adeguatamente la loro conflittualità (cfr. ad esempio il verbale delle udienze fra l'aprile ed il luglio
2024), mentre in altri periodi sorgevano ulteriori elementi di contrasto fra le parti, essendo che la madre lamentava che il padre non tenesse con sé a Pt_2 sufficienza, creando così dolore al minore, preferendo dedicare il proprio tempo alla propria nuova attività imprenditoriale e alla propria nuova relazione sentimentale, essendo che la nuova attività economica del non dava i CP_1 risultati sperati, con conseguenti sue sempre maggiori difficoltà ad adempiere alle condizioni economiche provvisorie della separazione (cfr., ad esempio, il verbale dell'udienza del 18.10.2023).
La conflittualità fra i genitori era oggetto di rilievo preoccupato anche da parte della Unità di Neuropsichiatria che aveva in carico (cfr. il referto del Pt_2
28.5.2024).
Fortemente richiamate le parti a responsabilizzarsi per il benessere del figlio, le parti sono infine giunte ad un accordo sull'oggetto del contendere, e all'udienza del 15.11.2024 hanno precisato le conclusioni in modo congiunto e conforme, con rinuncia da parte della ricorrente alle proprie domande per un assegno di mantenimento a proprio favore e di addebito della separazione.
Va anzitutto dichiarata la separazione fra le parti, come da esse chiesto congiuntamente: il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza è evidente dal tenore degli atti e della conflittualità manifestata in corso di causa.
Le condizioni concordate fra le parti vanno ratificate da questo Tribunale, apparendo non contrarie all'interesse del figlio.
Va ratificato l'accordo anche in punto di affido condiviso del minore, essendo che non vi è evidenza che la conflittualità fra le parti si sia rivelata sin d'ora d'ostacolo nell'assumere le decisioni concernenti la salute ed i percorsi terapeutici a favore di , né che questa conflittualità abbia rappresentato Pt_2 una concausa nel disturbo oppositivo da cui è affetto il minore, comunque riservandosi questo Tribunale di limitare la responsabilità genitoriale delle parti qualora in futuro risulterà altrimenti.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G.
2376/2022,
1) dichiara la separazione personale fra Parte_1
, il cui matrimonio è stato contratto in Controparte_1
LA (Cr) il 18/04/2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 4 Parte 2 Serie C anno 2015, alle seguenti condizioni:
2) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Pt_2 genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
3) i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio, garantendo allo stesso un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , mentre ogni Pt_2 genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni;
4) il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a settimane alterne secondo il seguente calendario, programmato su due settimane:
- il giovedì dall'uscita da scuola (ore 16,00) sino al sabato mattina alle ore
9,00;
- la domenica dalle ore 9,00 fino al martedì mattina all'entrata a scuola alle ore 8,00;
- il giovedì dall'uscita da scuola (ore 16,00) all'entrata a scuola il venerdì alle ore 8,00;
- il sabato dalle ore 9,00 alla domenica mattina alle ore 9,00; in periodo non scolastico il padre, anziché portare a scuola, lo Pt_2 terrà con sé tutto il giorno, riportandolo alla madre nel tardo pomeriggio, e quando dovrà prelevarlo lo farà negli stessi orari previsti per il periodo scolastico;
durante le ferie estive il figlio trascorrerà due settimane non consecutive con il padre;
in ogni caso il calendario sarà osservato compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici nonché ai desideri del minore;
durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio stara alternativamente col padre o con la madre nelle giornate della Vigilia, Natale, Santo
Stefano, San Silvestro e Capodanno abbinati, Epifania mentre gli altri giorni verranno suddivisi fra i genitori, secondo il calendario in uso durante il periodo feriale. I genitori, ogni anno, entro il 13 dicembre, redigeranno il calendario dei giorni delle vacanze natalizie da suddividere fra loro;
durante le festività pasquali il figlio alternerà le giornate di Pasqua e
Lunedi dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore, i quali predisporranno il calendario anche degli altri giorni di vacanza scolastica, almeno 15 giorni prima di Pasqua;
i giorni delle festività civili e religiose verranno disciplinati come se fossero giorni feriali e pertanto saranno di competenza dell'uno o dell'altro genitore, secondo il normale calendario;
5) il signor verserà alla signora la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di €. 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio ed € 100,00 (cento/00) quale contributo per il compenso della baby-sitter che utilizzerà la madre, forfettariamente concordato tra i coniugi: il tutto entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, tramite bonifico bancario. L'importo dell'assegno dovrà essere rivalutato annualmente nel mese di ottobre, a far tempo dall'anno 2025, secondo le variazioni degli indici Istat;
6) le spese di natura straordinaria necessarie per il figlio verranno sopportate al 50% da ciascun genitore, secondo quanto prevede il
Protocollo del Tribunale di Cremona;
nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese da considerarsi spese straordinarie, che sono, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra entrambi i genitori al 50%;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 30 gg dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta;
le spese ordinarie e quindi incluse nel contributo al mantenimento disposto (tra le quali l'esborso per la mensa) non necessitano di previo consenso tra i genitori;
, nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove sia previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato. Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi;
spese relative alla salute (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino):
a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante, tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, cicli di fitoterapia, erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaciparticolari omeopatici;
spese relative all'istruzione:
a) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: a) senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per il divertimento con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze;
7) l'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori essendo il figlio affidato in via condivisa ad entrambi. I genitori si impegnano a porre eventuali sottoscrizioni e/o produrre i necessari documenti volti a consentire ad entrambi la percezione dell'assegno unico nella misura pattuita;
8) dichiara cessata la materia del contendere sulle domande concernenti un assegno di mantenimento fra le parti e di addebito della separazione;
9) dichiara le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, 29.1.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;