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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/10/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
321/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. AR RU Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. AB PE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentato dall'avv. Parte_1
Stefano Torello, per mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Cinzia CP_1
Ottonello, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Ecc.ma
Corte di Appello, in parziale riforma della Sentenza di I grado n° 2545/24 del Tribunale di Genova pubblicata il 3/10/2024, accogliere le domande attoree, così come formulate in I grado: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare tenuta e per l'effetto, condannare la Signora
[...]
a rimborsare al signor Controparte_2 [...]
l'importo di € 7.819,29, o, in subordine, Parte_1
1 l'importo maggiore o minore meglio visto. Vinte le spese della procedura”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello, a totale conferma della sentenza di primo grado n. 2545/2024 del Tribunale di Genova, ivi ex adverso impugnata: a) respinta ogni contraria istanza, con preciso riferimento alle nuove produzioni in appello, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni illustrate nel corpo dell'atto, così confermando la sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Parole chiave: obblighi familiari – ripetizione
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Genova, ed ha CP_1 sostenuto:
• Di essersi sposato con la convenuta, dalla quale si era separato e poi divorziato;
• di aver ricevuto, nel luglio del 2021, quando, cioè, la separazione tra i coniugi era già stata omologata, dall'Agenzia delle Entrate, una richiesta di pagamento per € 12.888,61, quale tassazione della sua buonuscita precedentemente versatagli dal proprio datore di lavoro (IKEA
Italia);
• che i soldi derivanti dalla buonuscita, ricevuti in costanza di matrimonio, erano confluiti (in 2 rate, una del 2014 e l'altra del 2017) sul conto corrente cointestato tra i coniugi, utilizzato per ogni esigenza della famiglia e chiuso dopo la
2 separazione;
• che, quindi, la ex moglie, odierna convenuta, era tenuta a versargli la metà di quanto questi era tenuto a pagare;
• di aver dovuto provvedere, in data 17.03.2021, al pagamento di sanzioni amministrative (per un importo complessivo di € 1.149,97) per contravvenzioni al codice della strada elevate dalla Polizia Municipale nel corso del 2018
(dunque in costanza di matrimonio) al veicolo di famiglia, intestato a sé medesimo;
• che la ex moglie (che, successivamente alla separazione, era divenuta intestataria esclusiva del veicolo per accordo tra le parti) era, quindi, debitrice della metà della somma da lui pagata;
• di aver dovuto ripianare il passivo del conto corrente bancario cointestato ai coniugi quando il conto era andato in sofferenza, attraverso due distinti versamenti, il primo dei quali effettuato in data 15.7.2019 per l'importo di € 1.600,00 ed il secondo, per l'importo di € 660,00 effettuato in data 9.09.2020.
L'attore ha, quindi, chiesto di condannare la controparte a rimborsargli la metà degli importi di cui sopra.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte, evidenziando che l'attore aveva già rinunciato a far valere le pretese oggetto di causa, quando, in sede di accordi divorzili, non aveva fatto alcun riferimento ad esse. Inoltre, la sig.ra ha CP_1 formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso di una serie di spese familiari
3 (pagamento a suo carico di spese straordinarie per i figli, pagamento della Tari in misura maggiorata per avere il marito ritardato a spostare la residenza;
pagamento di multe per violazione del cds;
restituzione all'Inps degli importi ricevuti a titolo di pensione di invalidità poi revocata).
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 2545 del 2024, che ha così statuito in dispositivo: “Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa, dichiara la convenuta signora Controparte_2 tenuta a versare al signor
[...] [...]
la somma di € 330,00, oltre interessi Parte_1 dalla domanda al saldo. Spese processuali compensate”.
La sentenza, per quanto qui interessa ai fini dell'appello, al punto A), ha escluso che l'attore potesse ottenere dalla controparte il rimborso della metà degli importi richiesti dall'Agenzia delle
Entrate a titolo di imposte sulla buonuscita versata da sul c/c cointestato. Parte_1
Infatti, quest'ultimo aveva destinato tali somme ai bisogni della famiglia, in adempimento degli obblighi ex art. 143 c.c.; il fatto che, successivamente alla separazione (anno 2021), era emerso che la somma versata dall'attore sul conto corrente cointestato destinato a far fronte ai bisogni della famiglia era risultata maggiore di quanto effettivamente di spettanza del Parte_1
(per erroneo calcolo dell'imposta), non poteva far nascere un diritto a ripetere alcunché , perché la somma a suo tempo era stata integralmente
4 destinata dall'attore alla sua famiglia.
Al punto B), la sentenza ha respinto la domanda attorea volta ad ottenere la restituzione della metà di quanto pagato prima della separazione sul conto corrente cointestato per ripianarlo, in quanto anche tali versamenti si giustificavano quale attuazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
Infine, al punto C), la sentenza ha respinto la richiesta dell'attore di ottenere il rimborso di quanto pagato per le sanzioni comminate nel periodo di coniugio, inerenti alla circolazione del mezzo a lui intestato, in difetto di prova che gli illeciti sanzionati fossero stati compiuti dalla convenuta. Infatti, ai sensi dell'art. 196 cds la sanzione va irrogata al proprietario del veicolo, il quale ha azione di regresso nei confronti conducente.
Il Tribunale ha, infine, accolto la domanda di ripetizione del 50% di quanto versato, dopo la separazione, per ripianare il c/c cointestato, mentre ha respinto tutte le domande riconvenzionali proposte dalla sig.ra CP_1
2 il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande formulate in primo grado, con condanna della controparte alle spese di lite.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di confermare la sentenza di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, come
5 riportate in epigrafe, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 i motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, Parte_1 ha lamentato la “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto ed enunciato. violazione dell' art. 112 c.p.c. con riferimento al capo A della sentenza”.
Il Tribunale aveva errato nel respingere la domanda di ripetizione dalla ex moglie del 50% della somma di € 12.888,61, versata all' Agenzia delle Entrate, quale tassazione di una buonuscita versatagli dal suo datore di lavoro e confluita sul c/c cointestato ai due (ex) coniugi. La richiesta di pagamento era intervenuta quando il c/c cointestato era già sciolto, essendo già intervenuta la separazione. Il Tribunale aveva travisato la domanda, ritenendo che l'appellante avesse richiesto indietro alcune sue att ribuzioni di denaro fatte sul c/c della famiglia, quando invece -in realtà- aveva richiesto il rimborso di spese inerenti alla famiglia. L'errore del Tribunale era stato travisare la domanda sia come petitum
(la richiesta di rimborso di una spesa afferente la vita familiare in costanza di matrimonio è stata travisata in richiesta di restituzione di una attribuzione di denaro) sia come causa petendi (la circostanza di fatto di cui sopra per cui il c/c familiare veniva utilizzato per tutte le spese della famiglia, non contestata e pacifica in causa, non era stata minimamente presa in considerazione e neppure mai citata nelle 8 pagine della Sentenza).
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato
6 la “violazione del contraddittorio” e dell'art. 101
c.p.c., sempre con riferimento a tale capo A, dal momento che la questione inerente alla riconducibilità delle spese oggetto di causa all'art. 143 c.c. non era mai stata sollevata da alcuno. Se la questione fosse stata sollevata, il sig.
avrebbe potuto chiarire che non Parte_1 chiedeva la restituzione di un'attribuzione di denaro, ma il rimborso di una spesa afferente alla famiglia, e che, come tale, in costanza di matrimonio sarebbe stata coperta dal c/c familiare cointestato ai due coniugi.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“violazione del contraddittorio” e dell'art. 101
c.p.c. in relazione al capo B della sentenza. La sentenza aveva posto a fondamento del rigetto della domanda volta ad ottenere la ripetizione del
50% degli importi versati per ripianare il c/c cointestato la circostanza secondo cui una quot a di tali importi erano stati versati prima della separazione. Tuttavia, quest'ultima circostanza non era mai stata esaminata dalle parti, né era stata formulata una specifica eccezione.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione al capo
C della sentenza, con il quale il Tribunale aveva respinto la domanda di rimborso delle sanzioni pagate. La sig.ra aveva riconosciuto che le CP_1 multe erano riconducibili alla vita familiare e si era limitata ad eccepire che la controparte non aveva provveduto a saldare le contravvenzioni al momento della notifica, determinando così
l'aumento delle sanzioni stesse per interessi e
7 spese, senza fare alcun cenno al fatto che solo il proprietario è tenuto a pagare le multe, salvo che non provi che altri è alla guida.
4 Il rimborso di quanto pagato per imposte sul tfr
Il primo motivo di appello è infondato.
Risulta pacifico in causa, per quanto interessa, che:
• le parti, si sposarono nel 2010 ed ebbero due figli;
• che, nel 2014 e nel 2017, in due rate, l'attore versò quanto ricevuto a titolo di buonuscita sul c/c cointestato;
• che tale conto era utilizzato per le spese di famiglia;
• che i coniugi si separarono con omologa del
2019;
• che, nel 2021, quindi, dopo la separazione,
l'attore ricevette la richiesta di pagare l'importo di euro 12.888,61 a titolo di imposte dovute a seguito del pagamento del
Tfr.
Parte appellante ha richiesto la restituzione del
50% di quanto pagato al fisco.
Non esiste alcuna norma che giustifica il rimborso richiesto da parte appellante. Per legge, tenuto al pagamento è solo il percettore del Tfr;
il versamento di tale importo per soddisfare i bisogni della famiglia costituisce adempimento degli obblighi ex art. 143 c.c., con conseguente esclusione dell'operatività della previsione dell'art. 2041 c.c., tanto più che l'appellante, quando versò il tfr sul c/c cointestato, era nella condizione di comprendere che l'importo ricevuto
8 e versato era al lordo e, comunque, soggetto ad una aliquota provvisoria. Ciononostante, decise di utilizzare gli importi ricevuti per le spese della famiglia, accettando il rischio di una successiva maggior tassazione.
Secondo Cass. 5385/23, “In via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune pro getto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale
l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”.
Pretendere adesso la compartecipazione dell'ex coniuge alla suddetta spesa, significa, di fatto, richiedere la restituzione di una parte di quanto precedentemente destinato ai bisogni della famiglia.
Va, poi, evidenziato che ciascun coniuge è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale, parametri, questi che non necessariamente portano ad una ripartizione delle spese della famiglia in misura pari al 50%, secondo la percentuale di contribuzione richiesta dall'appellante. Non c'è prova del fatto che la mancata restituzione degli importi richiesti comporterebbe un suo contributo ai bisogni della
9 famiglia in misura maggiore di quanto previsto dall'art. 143 c.c.
Non c'è poi prova dell'esistenza di un accordo tra le parti di ripartizione delle spese familiari in tale percentuale;
al riguardo, se è vero che il c/c cointestato era utilizzato per pagare tutte le spese familiari e che su di esso confluivano risorse versate da entrambi i coniugi, è anche vero che tale allegazione è troppo generica per poter dimostrare che i coniugi si accordarono per dare attuazione all'art. 143 c.c. ripartendo al 50% tutte le spese riconducibili ai bisogni della famiglia.
Infatti, i coniugi, in costanza di matrimonio, contribuivano in misura differente ad alimentare il conto corrente in esame, secondo criteri non meglio specificati.
Infine, risulta fuori luogo il riferimento alla disciplina della comunione e dell'art. 1104 c.c., norma in ogni caso derogata dall'art. 143 c.c.
In ogni caso, tale accordo sarebbe venuto meno con la separazione, ed il pagamento delle imposte in esame e la richiesta di restituzione sono successive alla prima.
5 Le violazioni dell'art. 101 c.p.c.
I restanti motivi di appello, tutti relativi alla violazione dell'art. 101 c.p.c., possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art.
101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove
10 dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto
e non già mere difese. (Cass. 822/24). Spetta, in sostanza, al Giudice interpretare e qualificare la domanda, anche “in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo”. (Cass.
36272/23). Per il principio jura novit curia, deve escludersi che l'obbligo di segnalazione valga per tutti quegli elementi di diritto in relazione ai quali il giudice può operare, indipendentemente dalle posizioni delle parti, una autonoma ricostr uzione.
Nella specie, il Tribunale non ha affatto rilevato fatti nuovi.
Infatti, in relazione al capo A, la sentenza non ha fatto altro che trarre le conseguenze giuridiche da quanto rilevato dalle parti, limitandosi ad indicare le norme di riferimento (su cui le parti non si sono, peraltro, soffermate) di soluzione della controversia. Sono state le parti ad indicare l'esistenza del rapporto di coniugio tra loro esistente e che le pretese di restituzione erano riconducibili a spese legate alla vita familiare, tutte circostanze fattuali poste a fondamento della decisione.
Analoghe (ed ancor più forti) considerazioni valgono per il capo sub B) della sentenza. Basta leggere la citazione di primo grado per rendersi conto che è stato lo stesso attore a fornire i dati fattuali sulla cui base poi il Tribunale ha deciso
11 e, cioè, che l'accordo di separazione era stato omologato in data 3 ottobre 2019 (circostanza riportata alla pag. 2 della citazione, lett. d) e documentata dalla corrispondente produzione della comparsa di costituzione della controparte)
e che, invece, il pagamento di cui alla richiesta di restituzione parziale era intervenuto in un momento precedente a tale data (citazione, pag.
7). Qui non si tratta di accogliere un'eccezione non invocata dalla parte, quanto di accertare l'insussistenza degli elementi costitutivi della domanda di ripetizione, desumibili chiaramente dagli atti e dai documenti delle parti. Il fatto che la controparte non ha invocato le norme giuridiche relative alla fattispecie non vale certo ad obbligare il Giudice ad ignorare un principio giuridico.
Ciò vale anche per il capo C, in cui il Tribunale ha preso atto dell'inesistenza di una norma (che parte appellante non indica neppure in appello) che legittimi il coniuge proprietario di un mezzo a pretendere la contribuzione alle sanzioni irrogate per la circolazione del mezzo in difetto della prova della attribuibilità della condotta illecita sanzionata al convenuto.
A queste considerazioni, deve aggiungersi che
“L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata
d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto,
12 le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Cass. 21314/23). In sostanza, la parte deve dimostrare la rilevanza ex art. 342 n. 2 c.p.c. dell'omissione e, quindi, deve indicare in che modo le attività precluse avrebbero portato ad un diverso contenuto della sentenza e, quindi, il nesso causale fra mancata segnalazione della questione e decisione finale.
Nella specie, parte appellante, in relazione agli ultimi 2 motivi di appello, non ha neppure indicato quali argomentazioni sarebbero state spese ove la questione fosse stata prospettata.
Tale onere è stato assolto nel secondo motivo di appello, con argomentazioni, però, come visto, insufficienti a modificare la conclusione cui è giunto il Tribunale.
6 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Spese liquidate su parametri medi, minimi per la fase istruttoria.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova n°. 2545 del 30 settembre 2024; condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente giudizio che
[...] liquida in euro 4.888,00 oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 14 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AB PE AR RU
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. AR RU Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. AB PE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentato dall'avv. Parte_1
Stefano Torello, per mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Cinzia CP_1
Ottonello, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia alla Ecc.ma
Corte di Appello, in parziale riforma della Sentenza di I grado n° 2545/24 del Tribunale di Genova pubblicata il 3/10/2024, accogliere le domande attoree, così come formulate in I grado: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare tenuta e per l'effetto, condannare la Signora
[...]
a rimborsare al signor Controparte_2 [...]
l'importo di € 7.819,29, o, in subordine, Parte_1
1 l'importo maggiore o minore meglio visto. Vinte le spese della procedura”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia alla Ecc.ma Corte
d'Appello, a totale conferma della sentenza di primo grado n. 2545/2024 del Tribunale di Genova, ivi ex adverso impugnata: a) respinta ogni contraria istanza, con preciso riferimento alle nuove produzioni in appello, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni illustrate nel corpo dell'atto, così confermando la sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Parole chiave: obblighi familiari – ripetizione
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
ha citato in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Genova, ed ha CP_1 sostenuto:
• Di essersi sposato con la convenuta, dalla quale si era separato e poi divorziato;
• di aver ricevuto, nel luglio del 2021, quando, cioè, la separazione tra i coniugi era già stata omologata, dall'Agenzia delle Entrate, una richiesta di pagamento per € 12.888,61, quale tassazione della sua buonuscita precedentemente versatagli dal proprio datore di lavoro (IKEA
Italia);
• che i soldi derivanti dalla buonuscita, ricevuti in costanza di matrimonio, erano confluiti (in 2 rate, una del 2014 e l'altra del 2017) sul conto corrente cointestato tra i coniugi, utilizzato per ogni esigenza della famiglia e chiuso dopo la
2 separazione;
• che, quindi, la ex moglie, odierna convenuta, era tenuta a versargli la metà di quanto questi era tenuto a pagare;
• di aver dovuto provvedere, in data 17.03.2021, al pagamento di sanzioni amministrative (per un importo complessivo di € 1.149,97) per contravvenzioni al codice della strada elevate dalla Polizia Municipale nel corso del 2018
(dunque in costanza di matrimonio) al veicolo di famiglia, intestato a sé medesimo;
• che la ex moglie (che, successivamente alla separazione, era divenuta intestataria esclusiva del veicolo per accordo tra le parti) era, quindi, debitrice della metà della somma da lui pagata;
• di aver dovuto ripianare il passivo del conto corrente bancario cointestato ai coniugi quando il conto era andato in sofferenza, attraverso due distinti versamenti, il primo dei quali effettuato in data 15.7.2019 per l'importo di € 1.600,00 ed il secondo, per l'importo di € 660,00 effettuato in data 9.09.2020.
L'attore ha, quindi, chiesto di condannare la controparte a rimborsargli la metà degli importi di cui sopra.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte, evidenziando che l'attore aveva già rinunciato a far valere le pretese oggetto di causa, quando, in sede di accordi divorzili, non aveva fatto alcun riferimento ad esse. Inoltre, la sig.ra ha CP_1 formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso di una serie di spese familiari
3 (pagamento a suo carico di spese straordinarie per i figli, pagamento della Tari in misura maggiorata per avere il marito ritardato a spostare la residenza;
pagamento di multe per violazione del cds;
restituzione all'Inps degli importi ricevuti a titolo di pensione di invalidità poi revocata).
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 2545 del 2024, che ha così statuito in dispositivo: “Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa, dichiara la convenuta signora Controparte_2 tenuta a versare al signor
[...] [...]
la somma di € 330,00, oltre interessi Parte_1 dalla domanda al saldo. Spese processuali compensate”.
La sentenza, per quanto qui interessa ai fini dell'appello, al punto A), ha escluso che l'attore potesse ottenere dalla controparte il rimborso della metà degli importi richiesti dall'Agenzia delle
Entrate a titolo di imposte sulla buonuscita versata da sul c/c cointestato. Parte_1
Infatti, quest'ultimo aveva destinato tali somme ai bisogni della famiglia, in adempimento degli obblighi ex art. 143 c.c.; il fatto che, successivamente alla separazione (anno 2021), era emerso che la somma versata dall'attore sul conto corrente cointestato destinato a far fronte ai bisogni della famiglia era risultata maggiore di quanto effettivamente di spettanza del Parte_1
(per erroneo calcolo dell'imposta), non poteva far nascere un diritto a ripetere alcunché , perché la somma a suo tempo era stata integralmente
4 destinata dall'attore alla sua famiglia.
Al punto B), la sentenza ha respinto la domanda attorea volta ad ottenere la restituzione della metà di quanto pagato prima della separazione sul conto corrente cointestato per ripianarlo, in quanto anche tali versamenti si giustificavano quale attuazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
Infine, al punto C), la sentenza ha respinto la richiesta dell'attore di ottenere il rimborso di quanto pagato per le sanzioni comminate nel periodo di coniugio, inerenti alla circolazione del mezzo a lui intestato, in difetto di prova che gli illeciti sanzionati fossero stati compiuti dalla convenuta. Infatti, ai sensi dell'art. 196 cds la sanzione va irrogata al proprietario del veicolo, il quale ha azione di regresso nei confronti conducente.
Il Tribunale ha, infine, accolto la domanda di ripetizione del 50% di quanto versato, dopo la separazione, per ripianare il c/c cointestato, mentre ha respinto tutte le domande riconvenzionali proposte dalla sig.ra CP_1
2 il giudizio di appello
ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande formulate in primo grado, con condanna della controparte alle spese di lite.
La sig.ra si è costituita in giudizio ed ha CP_1 chiesto di confermare la sentenza di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti, come
5 riportate in epigrafe, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 i motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, Parte_1 ha lamentato la “violazione del principio di corrispondenza tra chiesto ed enunciato. violazione dell' art. 112 c.p.c. con riferimento al capo A della sentenza”.
Il Tribunale aveva errato nel respingere la domanda di ripetizione dalla ex moglie del 50% della somma di € 12.888,61, versata all' Agenzia delle Entrate, quale tassazione di una buonuscita versatagli dal suo datore di lavoro e confluita sul c/c cointestato ai due (ex) coniugi. La richiesta di pagamento era intervenuta quando il c/c cointestato era già sciolto, essendo già intervenuta la separazione. Il Tribunale aveva travisato la domanda, ritenendo che l'appellante avesse richiesto indietro alcune sue att ribuzioni di denaro fatte sul c/c della famiglia, quando invece -in realtà- aveva richiesto il rimborso di spese inerenti alla famiglia. L'errore del Tribunale era stato travisare la domanda sia come petitum
(la richiesta di rimborso di una spesa afferente la vita familiare in costanza di matrimonio è stata travisata in richiesta di restituzione di una attribuzione di denaro) sia come causa petendi (la circostanza di fatto di cui sopra per cui il c/c familiare veniva utilizzato per tutte le spese della famiglia, non contestata e pacifica in causa, non era stata minimamente presa in considerazione e neppure mai citata nelle 8 pagine della Sentenza).
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato
6 la “violazione del contraddittorio” e dell'art. 101
c.p.c., sempre con riferimento a tale capo A, dal momento che la questione inerente alla riconducibilità delle spese oggetto di causa all'art. 143 c.c. non era mai stata sollevata da alcuno. Se la questione fosse stata sollevata, il sig.
avrebbe potuto chiarire che non Parte_1 chiedeva la restituzione di un'attribuzione di denaro, ma il rimborso di una spesa afferente alla famiglia, e che, come tale, in costanza di matrimonio sarebbe stata coperta dal c/c familiare cointestato ai due coniugi.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“violazione del contraddittorio” e dell'art. 101
c.p.c. in relazione al capo B della sentenza. La sentenza aveva posto a fondamento del rigetto della domanda volta ad ottenere la ripetizione del
50% degli importi versati per ripianare il c/c cointestato la circostanza secondo cui una quot a di tali importi erano stati versati prima della separazione. Tuttavia, quest'ultima circostanza non era mai stata esaminata dalle parti, né era stata formulata una specifica eccezione.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione al capo
C della sentenza, con il quale il Tribunale aveva respinto la domanda di rimborso delle sanzioni pagate. La sig.ra aveva riconosciuto che le CP_1 multe erano riconducibili alla vita familiare e si era limitata ad eccepire che la controparte non aveva provveduto a saldare le contravvenzioni al momento della notifica, determinando così
l'aumento delle sanzioni stesse per interessi e
7 spese, senza fare alcun cenno al fatto che solo il proprietario è tenuto a pagare le multe, salvo che non provi che altri è alla guida.
4 Il rimborso di quanto pagato per imposte sul tfr
Il primo motivo di appello è infondato.
Risulta pacifico in causa, per quanto interessa, che:
• le parti, si sposarono nel 2010 ed ebbero due figli;
• che, nel 2014 e nel 2017, in due rate, l'attore versò quanto ricevuto a titolo di buonuscita sul c/c cointestato;
• che tale conto era utilizzato per le spese di famiglia;
• che i coniugi si separarono con omologa del
2019;
• che, nel 2021, quindi, dopo la separazione,
l'attore ricevette la richiesta di pagare l'importo di euro 12.888,61 a titolo di imposte dovute a seguito del pagamento del
Tfr.
Parte appellante ha richiesto la restituzione del
50% di quanto pagato al fisco.
Non esiste alcuna norma che giustifica il rimborso richiesto da parte appellante. Per legge, tenuto al pagamento è solo il percettore del Tfr;
il versamento di tale importo per soddisfare i bisogni della famiglia costituisce adempimento degli obblighi ex art. 143 c.c., con conseguente esclusione dell'operatività della previsione dell'art. 2041 c.c., tanto più che l'appellante, quando versò il tfr sul c/c cointestato, era nella condizione di comprendere che l'importo ricevuto
8 e versato era al lordo e, comunque, soggetto ad una aliquota provvisoria. Ciononostante, decise di utilizzare gli importi ricevuti per le spese della famiglia, accettando il rischio di una successiva maggior tassazione.
Secondo Cass. 5385/23, “In via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune pro getto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale
l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”.
Pretendere adesso la compartecipazione dell'ex coniuge alla suddetta spesa, significa, di fatto, richiedere la restituzione di una parte di quanto precedentemente destinato ai bisogni della famiglia.
Va, poi, evidenziato che ciascun coniuge è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale, parametri, questi che non necessariamente portano ad una ripartizione delle spese della famiglia in misura pari al 50%, secondo la percentuale di contribuzione richiesta dall'appellante. Non c'è prova del fatto che la mancata restituzione degli importi richiesti comporterebbe un suo contributo ai bisogni della
9 famiglia in misura maggiore di quanto previsto dall'art. 143 c.c.
Non c'è poi prova dell'esistenza di un accordo tra le parti di ripartizione delle spese familiari in tale percentuale;
al riguardo, se è vero che il c/c cointestato era utilizzato per pagare tutte le spese familiari e che su di esso confluivano risorse versate da entrambi i coniugi, è anche vero che tale allegazione è troppo generica per poter dimostrare che i coniugi si accordarono per dare attuazione all'art. 143 c.c. ripartendo al 50% tutte le spese riconducibili ai bisogni della famiglia.
Infatti, i coniugi, in costanza di matrimonio, contribuivano in misura differente ad alimentare il conto corrente in esame, secondo criteri non meglio specificati.
Infine, risulta fuori luogo il riferimento alla disciplina della comunione e dell'art. 1104 c.c., norma in ogni caso derogata dall'art. 143 c.c.
In ogni caso, tale accordo sarebbe venuto meno con la separazione, ed il pagamento delle imposte in esame e la richiesta di restituzione sono successive alla prima.
5 Le violazioni dell'art. 101 c.p.c.
I restanti motivi di appello, tutti relativi alla violazione dell'art. 101 c.p.c., possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art.
101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove
10 dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto
e non già mere difese. (Cass. 822/24). Spetta, in sostanza, al Giudice interpretare e qualificare la domanda, anche “in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo”. (Cass.
36272/23). Per il principio jura novit curia, deve escludersi che l'obbligo di segnalazione valga per tutti quegli elementi di diritto in relazione ai quali il giudice può operare, indipendentemente dalle posizioni delle parti, una autonoma ricostr uzione.
Nella specie, il Tribunale non ha affatto rilevato fatti nuovi.
Infatti, in relazione al capo A, la sentenza non ha fatto altro che trarre le conseguenze giuridiche da quanto rilevato dalle parti, limitandosi ad indicare le norme di riferimento (su cui le parti non si sono, peraltro, soffermate) di soluzione della controversia. Sono state le parti ad indicare l'esistenza del rapporto di coniugio tra loro esistente e che le pretese di restituzione erano riconducibili a spese legate alla vita familiare, tutte circostanze fattuali poste a fondamento della decisione.
Analoghe (ed ancor più forti) considerazioni valgono per il capo sub B) della sentenza. Basta leggere la citazione di primo grado per rendersi conto che è stato lo stesso attore a fornire i dati fattuali sulla cui base poi il Tribunale ha deciso
11 e, cioè, che l'accordo di separazione era stato omologato in data 3 ottobre 2019 (circostanza riportata alla pag. 2 della citazione, lett. d) e documentata dalla corrispondente produzione della comparsa di costituzione della controparte)
e che, invece, il pagamento di cui alla richiesta di restituzione parziale era intervenuto in un momento precedente a tale data (citazione, pag.
7). Qui non si tratta di accogliere un'eccezione non invocata dalla parte, quanto di accertare l'insussistenza degli elementi costitutivi della domanda di ripetizione, desumibili chiaramente dagli atti e dai documenti delle parti. Il fatto che la controparte non ha invocato le norme giuridiche relative alla fattispecie non vale certo ad obbligare il Giudice ad ignorare un principio giuridico.
Ciò vale anche per il capo C, in cui il Tribunale ha preso atto dell'inesistenza di una norma (che parte appellante non indica neppure in appello) che legittimi il coniuge proprietario di un mezzo a pretendere la contribuzione alle sanzioni irrogate per la circolazione del mezzo in difetto della prova della attribuibilità della condotta illecita sanzionata al convenuto.
A queste considerazioni, deve aggiungersi che
“L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata
d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto,
12 le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Cass. 21314/23). In sostanza, la parte deve dimostrare la rilevanza ex art. 342 n. 2 c.p.c. dell'omissione e, quindi, deve indicare in che modo le attività precluse avrebbero portato ad un diverso contenuto della sentenza e, quindi, il nesso causale fra mancata segnalazione della questione e decisione finale.
Nella specie, parte appellante, in relazione agli ultimi 2 motivi di appello, non ha neppure indicato quali argomentazioni sarebbero state spese ove la questione fosse stata prospettata.
Tale onere è stato assolto nel secondo motivo di appello, con argomentazioni, però, come visto, insufficienti a modificare la conclusione cui è giunto il Tribunale.
6 Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Spese liquidate su parametri medi, minimi per la fase istruttoria.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Genova n°. 2545 del 30 settembre 2024; condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese di lite del presente giudizio che
[...] liquida in euro 4.888,00 oltre spese generali al
15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 14 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AB PE AR RU
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