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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4836/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SASSI GIULIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SASSI GIULIA
CON L'INTERVENTO Controparte_2
) rappresentata e difesa, per mandato
[...] C.F._3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SASSI GIULIA;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti chiedono Che il Tribunale adito, Voglia omologare le seguenti nuove condizioni in modifica di quelle economiche in relazione al mantenimento della figlia già contenute nel provvedimento n.176/2017 che ha sancito lo CP_2 scioglimento del matrimonio fra gli stessi:
a) i genitori convengono che il padre corrisponderà direttamente alla figlia
, tutt'ora convivente con la madre nella abitazione di Belforte di Gazzuolo CP_2 (Mn) Via Marsala n.7/9, l'importo di €. 350,00 mensili - importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente esclusivamente intestato alla predetta beneficiaria (iban IT 78 V 06230 58010 0000 57608478 c/o Credit Agricole di
Suzzara (Mn) Ag. 00513 e ciò a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della stessa, sino a che non sarà indipendente ed economicamente CP_2 autosufficiente;
detto importo b) i genitori convengono che la madre continuerà ad onorare mensilmente il premio della polizza sanitaria Unicredit My Care Salute n.0040000116468 accesa per far fronte alle spese mediche della figlia, non coperte dal SSN, con obbligo a carico del padre di rifondere la quota di metà, e ciò a semplice richiesta della anticipataria, che avrà cura di esibire la relativa ricevuta di avvenuto esborso;
i genitori convengono che tutte le spese mediche che non troveranno copertura e rimborso da parte della Compagnia Assicuratrice in esecuzione della polizza
Unicredit My Care Salute n.0040000116468 verranno ripartite per giusta metà tra gli stessi con obbligo a carico del padre di rifondere alla madre che eseguirà le anticipazioni la quota di sua spettanza entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta che dovrà essere inoltrata con allegata la documentazione relativa all'esborso. c) i genitori convengono di provvedere per giusta metà al pagamento delle rate di frequenza, nonché all'acquisto dei testi, per il corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica presso UniCollege di Mantova a cui è stata CP_2 ammessa e che frequenterà per il primo anno a far tempo dal settembre p.v.. Sull'importo previsto per la sessione 2024/2025 che ammonta ad €. 4.490,00 (a cui debbono essere sommate le spese di immatricolazione pari ad €. 600,00) UniCollege ha accordato in data 01/03 -11/04/2024 la seguente rateizzazione: la madre si farà dunque carico di anticipare le rate convenute ed il padre si obbliga a rifondere la quota di metà a semplice richiesta della predetta e dietro esibizione della relativa ricevuta di avvenuto esborso;
d) I genitori convengono sin d'ora di procedere in tal senso anche per le rate di frequenza del secondo e terzo anno, in presenza o meno di dilazioni;
pertanto la madre anticiperà ed il padre si obbliga a rifondere alla predetta la quota di metà
a semplice richiesta e dietro esibizione della relativa ricevuta di avvenuto esborso;
e) i genitori convengono di concorre all'acquisto di una autovettura usata per facilitare gli spostamenti della figlia da casa verso la sede di frequenza del corso di laurea oltre che per garantire alla stessa una idonea e soddisfacente autonomia. L'importo complessivo di €. 5.700,00 (comprensivo anche delle spese per il passaggio pari ad €. 420,00) viene così ripartito : €. 2.500,00 in capo ad che attingerà a sue risorse personali ed €. 1.600,00 a carico di ciascun CP_2 genitore;
la madre provvederà ad anticipare anche la quota del padre che si obbliga sin d'ora a rifondere il dovuto al momento della percezione della tredicesima mensilità lavorativa relativa all'annualità in corso;
f) per tutte le altre spese di natura straordinaria, che non rientrano nelle precedenti specifiche pattuizioni, i ricorrenti convengono di aderire al recente schema di ripartizione adottato dal Tribunale di Mantova;
g) i genitori convengono che la madre, in virtù della convivenza con la figlia, potrà continuare a godere in via esclusiva di tutte le misure di sostegno previste per legge nonché delle detrazioni fiscali, se ed in quanto ad essa spettanti e riconosciute;
h) i ricorrenti e confermano di Parte_1 Controparte_1 essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo economico per sé stessi;
i) spese compensate.”
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni delle parti e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 176/2017 emessa in data
17.01.2017 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28.11.2024
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4836/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SASSI GIULIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SASSI GIULIA
CON L'INTERVENTO Controparte_2
) rappresentata e difesa, per mandato
[...] C.F._3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SASSI GIULIA;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti chiedono Che il Tribunale adito, Voglia omologare le seguenti nuove condizioni in modifica di quelle economiche in relazione al mantenimento della figlia già contenute nel provvedimento n.176/2017 che ha sancito lo CP_2 scioglimento del matrimonio fra gli stessi:
a) i genitori convengono che il padre corrisponderà direttamente alla figlia
, tutt'ora convivente con la madre nella abitazione di Belforte di Gazzuolo CP_2 (Mn) Via Marsala n.7/9, l'importo di €. 350,00 mensili - importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente esclusivamente intestato alla predetta beneficiaria (iban IT 78 V 06230 58010 0000 57608478 c/o Credit Agricole di
Suzzara (Mn) Ag. 00513 e ciò a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della stessa, sino a che non sarà indipendente ed economicamente CP_2 autosufficiente;
detto importo b) i genitori convengono che la madre continuerà ad onorare mensilmente il premio della polizza sanitaria Unicredit My Care Salute n.0040000116468 accesa per far fronte alle spese mediche della figlia, non coperte dal SSN, con obbligo a carico del padre di rifondere la quota di metà, e ciò a semplice richiesta della anticipataria, che avrà cura di esibire la relativa ricevuta di avvenuto esborso;
i genitori convengono che tutte le spese mediche che non troveranno copertura e rimborso da parte della Compagnia Assicuratrice in esecuzione della polizza
Unicredit My Care Salute n.0040000116468 verranno ripartite per giusta metà tra gli stessi con obbligo a carico del padre di rifondere alla madre che eseguirà le anticipazioni la quota di sua spettanza entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta che dovrà essere inoltrata con allegata la documentazione relativa all'esborso. c) i genitori convengono di provvedere per giusta metà al pagamento delle rate di frequenza, nonché all'acquisto dei testi, per il corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica presso UniCollege di Mantova a cui è stata CP_2 ammessa e che frequenterà per il primo anno a far tempo dal settembre p.v.. Sull'importo previsto per la sessione 2024/2025 che ammonta ad €. 4.490,00 (a cui debbono essere sommate le spese di immatricolazione pari ad €. 600,00) UniCollege ha accordato in data 01/03 -11/04/2024 la seguente rateizzazione: la madre si farà dunque carico di anticipare le rate convenute ed il padre si obbliga a rifondere la quota di metà a semplice richiesta della predetta e dietro esibizione della relativa ricevuta di avvenuto esborso;
d) I genitori convengono sin d'ora di procedere in tal senso anche per le rate di frequenza del secondo e terzo anno, in presenza o meno di dilazioni;
pertanto la madre anticiperà ed il padre si obbliga a rifondere alla predetta la quota di metà
a semplice richiesta e dietro esibizione della relativa ricevuta di avvenuto esborso;
e) i genitori convengono di concorre all'acquisto di una autovettura usata per facilitare gli spostamenti della figlia da casa verso la sede di frequenza del corso di laurea oltre che per garantire alla stessa una idonea e soddisfacente autonomia. L'importo complessivo di €. 5.700,00 (comprensivo anche delle spese per il passaggio pari ad €. 420,00) viene così ripartito : €. 2.500,00 in capo ad che attingerà a sue risorse personali ed €. 1.600,00 a carico di ciascun CP_2 genitore;
la madre provvederà ad anticipare anche la quota del padre che si obbliga sin d'ora a rifondere il dovuto al momento della percezione della tredicesima mensilità lavorativa relativa all'annualità in corso;
f) per tutte le altre spese di natura straordinaria, che non rientrano nelle precedenti specifiche pattuizioni, i ricorrenti convengono di aderire al recente schema di ripartizione adottato dal Tribunale di Mantova;
g) i genitori convengono che la madre, in virtù della convivenza con la figlia, potrà continuare a godere in via esclusiva di tutte le misure di sostegno previste per legge nonché delle detrazioni fiscali, se ed in quanto ad essa spettanti e riconosciute;
h) i ricorrenti e confermano di Parte_1 Controparte_1 essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo economico per sé stessi;
i) spese compensate.”
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni delle parti e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 176/2017 emessa in data
17.01.2017 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 28.11.2024
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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