Versione
6 giugno 1970
6 giugno 1970
Art. 12. Contributi speciali.
I contributi speciali di cui all' articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.
I contributi speciali di cui all' articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 19/12/1991, n. 476Provvedimento: […] con il quale, essendosi previsto che i fondi stanziati per il perseguimento delle finalità proprie delle comunità montane "costituiscono ... contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970 n. 281", veniva formalmente sancito il principio della assegnazione di detti fondi alle regioni e del successivo loro riparto fra le comunità montane da parte delle regioni.Leggi di più...
- erogazione diretta da parte dello stato·
- illegittimita' costituzionale in "parte qua".·
- sent. 476/91 a. comunita' montane·
- somme destinate al loro finanziamento·
- asserita lesione delle competenze regionali·
- non fondatezza della questione.·
- piani di sviluppo·
- finanziamento dei servizi essenziali·
- lesione delle competenze regionali·
- sent. 476/91 b. comunita' montane