Articolo 12 della Legge 16 maggio 1970, n. 281
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 giugno 1970
Art. 12. Contributi speciali.

I contributi speciali di cui all' articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalita' per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.
Entrata in vigore il 6 giugno 1970
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