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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1736/2024 avente ad oggetto Modifica
delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Filippo Novelli, presso lo studio del quale elegge domicilio in Novara, B.do
Quintino Sella n. 18/D;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e nata a Controparte_1 Controparte_2
Roma il 14.6.1966, entrambe residenti in [...], rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Valentini,
presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Galleria Nazionale
n. 12;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.9.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Montecatini Terme il 24.3.1990 con CP_2
e che dalla loro unione nascevano i figli (nato il [...]) e
[...] Per_1
(nata il [...]). CP_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 807/2017, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e prevedeva l'obbligo del sig. di Pt_1 corrispondere assegno divorzile di € 200 mensili per la ex moglie e contributo di mantenimento di € 250 mensili per la figlia . CP_1
Il ricorrente deduceva che la resistente aveva reperito nuova occupazione, tanto che le parti, nel 2022, si accordavano affinché il mantenimento di € 200 mensili non fosse più corrisposto.
Il ricorrente richiedeva, quindi, revocarsi il contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, evidenziando come questa avesse ormai ventisette anni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.1.2025, si costituivano in giudizio e le quali nulla Controparte_1 Controparte_2
opponevano alla cessazione della contribuzione in favore della sig.ra ma CP_2
evidenziavano come la figlia maggiorenne si fosse impegnata nella ricerca di un lavoro e come la stessa avesse svariati problemi di salute.
Pertanto, le resistenti richiedevano il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.3.2025, il Giudice, dopo avere sentito le parti, proponeva che il sig. corrispondesse l'importo dovuto a titolo di mantenimento Pt_1
direttamente alla figlia maggiorenne sino al mese di marzo 2026, dopo di che lo stesso sarebbe definitivamente cessato.
Con note scritte del 31.3.2025, le parti dichiaravano di aderire alla proposta del
Giudice, e il Tribunale, quindi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno aderito alla proposta del Giudice, formulata all'udienza del
13.3.2025.
2 Pertanto, viene, anzitutto, disposta la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore della sig.ra nella sentenza di divorzio n. 807/2017. CP_2
Quanto al contributo di mantenimento dovuto dal sig. per la figlia Pt_1
maggiorenne , viene previsto che lo stesso sarà ancora dovuto, CP_1 nell'importo determinato in sentenza di divorzio, sino al mese di marzo 2026;
a decorrere dal mese di aprile 2026 tale contributo si intende revocato. Ne consegue che anche le spese straordinarie – in quanto correlate all'obbligo di mantenimento del genitore – saranno dovute solo sino al mese di marzo 2026.
In merito alla richiesta di parte resistente, formulata nelle note del 25.3.2025, per cui il ricorrente deve versare gli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione Istat, tale questione non è sottesa a questo giudizio, trattandosi di un problema di esecuzione della sentenza di divorzio.
3. Le spese di lite vengono compensate, stante il raggiungimento di un accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, a modifica della sentenza di divorzio n.
807/2017 del 24.10.2017,
a) revoca l'assegno divorzile di € 200 mensili dovuto da in Parte_1
favore di Controparte_2
b) dispone che verserà, con decorrenza dalla data della Parte_1
pronuncia, direttamente alla figlia maggiorenne il contributo di Controparte_1
mantenimento previsto nella sentenza di divorzio, sino al mese di marzo 2026;
c) revoca, a far data dal mese di aprile 2026, il contributo dovuto da
[...]
per il mantenimento della figlia Pt_1 Controparte_1
d) dispone che la partecipazione al 50% delle spese straordinarie per la figlia
è dovuta da sino al mese di marzo 2026, e che Controparte_1 Parte_1 anch'essa cesserà a far data dal mese di aprile 2026;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 1.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1736/2024 avente ad oggetto Modifica
delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Filippo Novelli, presso lo studio del quale elegge domicilio in Novara, B.do
Quintino Sella n. 18/D;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e nata a Controparte_1 Controparte_2
Roma il 14.6.1966, entrambe residenti in [...], rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Valentini,
presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla Galleria Nazionale
n. 12;
Resistente
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.9.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Montecatini Terme il 24.3.1990 con CP_2
e che dalla loro unione nascevano i figli (nato il [...]) e
[...] Per_1
(nata il [...]). CP_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 807/2017, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e prevedeva l'obbligo del sig. di Pt_1 corrispondere assegno divorzile di € 200 mensili per la ex moglie e contributo di mantenimento di € 250 mensili per la figlia . CP_1
Il ricorrente deduceva che la resistente aveva reperito nuova occupazione, tanto che le parti, nel 2022, si accordavano affinché il mantenimento di € 200 mensili non fosse più corrisposto.
Il ricorrente richiedeva, quindi, revocarsi il contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, evidenziando come questa avesse ormai ventisette anni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.1.2025, si costituivano in giudizio e le quali nulla Controparte_1 Controparte_2
opponevano alla cessazione della contribuzione in favore della sig.ra ma CP_2
evidenziavano come la figlia maggiorenne si fosse impegnata nella ricerca di un lavoro e come la stessa avesse svariati problemi di salute.
Pertanto, le resistenti richiedevano il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.3.2025, il Giudice, dopo avere sentito le parti, proponeva che il sig. corrispondesse l'importo dovuto a titolo di mantenimento Pt_1
direttamente alla figlia maggiorenne sino al mese di marzo 2026, dopo di che lo stesso sarebbe definitivamente cessato.
Con note scritte del 31.3.2025, le parti dichiaravano di aderire alla proposta del
Giudice, e il Tribunale, quindi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Le parti hanno aderito alla proposta del Giudice, formulata all'udienza del
13.3.2025.
2 Pertanto, viene, anzitutto, disposta la revoca dell'assegno divorzile previsto in favore della sig.ra nella sentenza di divorzio n. 807/2017. CP_2
Quanto al contributo di mantenimento dovuto dal sig. per la figlia Pt_1
maggiorenne , viene previsto che lo stesso sarà ancora dovuto, CP_1 nell'importo determinato in sentenza di divorzio, sino al mese di marzo 2026;
a decorrere dal mese di aprile 2026 tale contributo si intende revocato. Ne consegue che anche le spese straordinarie – in quanto correlate all'obbligo di mantenimento del genitore – saranno dovute solo sino al mese di marzo 2026.
In merito alla richiesta di parte resistente, formulata nelle note del 25.3.2025, per cui il ricorrente deve versare gli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione Istat, tale questione non è sottesa a questo giudizio, trattandosi di un problema di esecuzione della sentenza di divorzio.
3. Le spese di lite vengono compensate, stante il raggiungimento di un accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, a modifica della sentenza di divorzio n.
807/2017 del 24.10.2017,
a) revoca l'assegno divorzile di € 200 mensili dovuto da in Parte_1
favore di Controparte_2
b) dispone che verserà, con decorrenza dalla data della Parte_1
pronuncia, direttamente alla figlia maggiorenne il contributo di Controparte_1
mantenimento previsto nella sentenza di divorzio, sino al mese di marzo 2026;
c) revoca, a far data dal mese di aprile 2026, il contributo dovuto da
[...]
per il mantenimento della figlia Pt_1 Controparte_1
d) dispone che la partecipazione al 50% delle spese straordinarie per la figlia
è dovuta da sino al mese di marzo 2026, e che Controparte_1 Parte_1 anch'essa cesserà a far data dal mese di aprile 2026;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 1.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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