Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 88/2025
N. 1144/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4237/2024, estensore giudice DOTT. LUIGI PAZIENZA, discussa all'udienza del 5.2.2025 e promossa da:
), in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA dello STATO di MILANO (ADS97021490152), presso i cui Uffici in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO, domicilia
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GIANLUCA BLASI ), elettivamente domiciliato in C.SO C.F._2
VENEZIA N. 24 201 Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, rigettare il ricorso avversario. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria, così giudicare: Nel merito ed in via principale: per i motivi di cui in narrativa e con la migliore motivazione, rigettare l'appello e confermare la
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______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25.10.2024, il Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,
[...]
e la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva accertato il diritto di ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche, ossia sino al 30.06.2024, per diciotto ore settimanali per l'insegnamento AO28 e lo aveva, per l'effetto, condannato al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni omesse, con riferimento al periodo dal 23.12.2023 sino al 30.06.2024, comprensive della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dalla data della decisione al saldo.
Il era stato, inoltre, condannato al riconoscimento, in favore della Parte_1 ri rimo grado, del punteggio spettante in relazione al periodo dal 23.12.2023 al 30.06.2024.
In particolare, il primo Giudice – esclusa la necessità di integrare il contraddittorio alla luce del contenuto delle domande attoree e ripercorsa la disciplina normativa della materia – nel merito aveva osservato come avesse documentato di avere presentato domanda per una CP_1 supplenza annuale, collocandosi nelle posizioni nn. 1191 della graduatoria GPS II fascia AO28 (con 53punti) e 4932 di quella “ADMM incrociata”.
Secondo la sentenza, la stessa aveva ricevuto un incarico a termine sino al 22.12.2023, mentre colleghi con punteggi inferiori, per effetto delle modalità di scorrimento delle graduatorie stabilite dall'art. 12 dell'Ordinanza 112/22, ne avevano ricevuti con scadenza al 30.06.2024 in sedi che avevano formato oggetto delle preferenze, espresse da nella propria domanda. CP_1
Il TRIBUNALE aveva disapplicato tale disposizione per contrasto con l'art. 97 Cost., avendo la stessa stabilito che, ad ogni turno di nomina, le disponibilità sopravvenute venissero automaticamente assegnate a partire dall'ultimo aspirante nominato, pur in presenza di candidati con punteggi superiori, non beneficiari del turno precedente per mancanza di posti nelle sedi indicate fra le preferenze, anche laddove queste ultime si fossero successivamente liberate.
Ad avviso del primo Giudice, la preferenza accordata dal sistema a candidati con punteggi inferiori, rispetto a quelli meglio posizionati in graduatoria, aveva
2 violato il criterio meritocratico ed il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, volto all'individuazione dell'aspirante più idoneo al posto da ricoprire.
Né l'espressione di preferenze nella domanda si sarebbe potuta interpretare, secondo la sentenza, come rinuncia all'accesso ai successivi turni di nomina, con riferimento ai posti oggetto di preferenza divenuti vacanti dopo la prima fase di assegnazione.
In ragione della soccombenza, il era stato condannato alla Parte_1 rifusione delle spese di lite, liquidate sivi € 3.500,00, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Con un unico, articolato motivo di gravame, il censurava la Parte_1 disapplicazione dell'art. 12 comma 10 OM 112/2022, compiuta dal TRIBUNALE senza considerare il bilanciamento, operato tramite il meccanismo dallo stesso previsto, fra il criterio meritocratico ed il principio di buon andamento dell'Amministrazione, volto alla celere attribuzione delle cattedre, senza ripetute modifiche delle nomine ad ogni turno di assegnazione.
A sostegno del gravame, veniva – inoltre – invocato il co. 10 del citato art. 12, che precludeva il “rifacimento” delle operazioni di nomina in caso di assegnazione di un incarico, quale quello accettato nel caso di specie da
CP_1
Secondo il , lo scorrimento delle intere graduatorie al sopravvenire Parte_1 di nuove disponibilità avrebbe compromesso il regolare avvio dell'anno scolastico, determinando una continua riassegnazione di incarichi, anche a docenti già nominati.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, rigettasse il ricorso, presentato da in primo grado, con CP_1 vittoria di spese di entrambe le fasi processuali.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 17.1.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario e con condanna della controparte ex art. 96, co. I e III, c.p.c..
All'udienza del 5.2.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello proposto dal è infondato e, come tale, non può trovare Parte_1 accoglimento, per le ra ito esposte.
3 Sotto l'aspetto fattuale, si osserva come abbia formulato domanda CP_1 di inserimento nelle graduatorie provincia pplenze della provincia di Milano, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (doc.
3-5 ric. I gr.), con riferimento alla classe di concorso “A028”, nonché nelle graduatorie incrociate della medesima provincia per gli insegnamenti ADMM (sostegno), esprimendo le relative preferenze con riguardo alle scuole e alla tipologia di contratto richiesti: in virtù dei titoli posseduti e dell'anzianità di servizio maturata, la stessa si era collocata nella la posizione n. 1191 con punti n. 53 per la classe A028 e la posizione n. 4932 con punti n. 53 per la ADMM incrociata.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la docente ha lamentato che
“già a partire dal primo bollettino e fino all'undicesimo bollettino di nomine, per la c.d.c. di II fascia A028, dichiarata anche dalla ricorrente, sono stati assegnati i seguenti incarichi a docenti collocati in GPS in posizione decisamente inferiore ad essa e nelle medesime scuole dalla stessa ambite ed indicate nell'istanza sub doc. 5” (v. pagg. 4-5), passando – di seguito – a svolgere specifiche deduzioni critiche in ordine alle assegnazioni compiute, non solo con il primo provvedimento di assegnazione del 31.08.2024 nr. 1669, ma anche tramite i successivi bollettini nn. 1850, 2009, 2055 e 2085 rispettivamente del 27.9.2024, 27.10.2024, 8.11.2024 e 14.11.2024 (sub doc. 1-1quinquies fascicolo di I° grado ricorrente).
Nella prima fase processuale, l'Amministrazione convenuta si è limitata a contestare tali doglianze con riferimento al primo processo di nomina, “in quanto riservato alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4 e ss., del Decreto Legislativo n. 73/2021”, anche in ragione del punteggio assegnato alla ricorrente, nonché con riguardo al
“terzo turno di nomina, destinato alle assegnazioni di incarichi a tempo determinato, effettuato in data 31/08/2023 con provvedimento prot. n. 1669 (All. 3a e 3 b)”.
Cont Nel giudizio di appello, il ha ulteriormente precisato come “l'accettazione di uno degli incarichi di supplenza da parte della ricorrente, in definitiva, ha impedito all'Amministrazione di poter ripetere le operazioni di conferimento delle supplenze”.
E', tuttavia, pacifico e documentale come l'incarico di supplenza, accettato da che a dire del avrebbe precluso l'esame della sua CP_1 Parte_1 ei successivi tur a, non sia avvenuto nell'ambito delle GPS, bensì in virtù delle graduatorie di istituto.
Cont Risulta, infatti, dallo stato matricolare, prodotto dallo stesso fin dal primo grado (sub doc. 1), che detto incarico ha avuto ad ogget na supplenza relativa al periodo “dal 01/09/2023 al 06/12/2023” (v. pag. 2) e, quindi, non rientrante fra quelle di cui all'art. 2 co. 4 lett. a) e b), O.M. 112/2022, oggetto della procedura regolata dall'art. 12 della stessa fonte normativa secondaria.
4 Quest'ultima disposizione riguarda, infatti, il “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, disciplinandolo secondo la sequenza informatizzata, in base alla quale il sostiene di avere Parte_1 legittimamente pretermesso preferendole candidati in posizioni CP_1 inferiori alla sua.
Ciò si desume con tutta chiarezza dall'incipit dell'art. 12 in esame, il quale – al co. I – così esordisce: “le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata”, per poi passare a regolarne i singoli passaggi.
L'art. 2, alle lettere a) e b) del co. IV riguarda – appunto – le “supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico” (lett. a) e le
“supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario” (lett. b).
Esulano, pertanto, all'evidenza dall'ambito della procedura regolata dall'art. 12 O.M. cit. le supplenze di durata inferiore, come quella accettata da CP_1 nel settembre 2023, destinata a concludersi il 6.12 dello stesso anno.
Esse risultano, pertanto, del tutto prive della valenza preclusiva di nomine basate sulle GPS, invocata dal nella presente fase processuale, non Parte_1 consentendo di pretermettere nelle successive fasi di attribuzione.
Tanto risulta con tutta chiarezza dal testo normativo.
Infatti, il co. 10 dell'art. 12 – dopo avere stabilito che “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento” – spiega che le ulteriori disponibilità andranno offerte unicamente agli “aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Locuzione, quest'ultima, che evidenzia come la nomina preclusiva di ulteriori proposte sia unicamente quella avvenuta nell'ambito della “procedura” disciplinata dall'art. 12, dalla quale resta escluso unicamente il candidato in essa già “trattato”.
Cosa che non può affermarsi di la quale – lungi dall'essere stata CP_1 nominata in base alle GPS – ha ricevuto un incarico di supplenza non riconducibile alle lettere a) e b) dell'art. 2 co. IV, oggetto del relativo procedimento.
5 Tale rilievo trova univoco riscontro nell'art. 14 della stessa O.M., secondo cui “il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”.
È allora evidente come la nomina derivante dalle graduatorie di istituto non precluda quella da GPS.
Infatti, conseguita quest'ultima, il docente può “lasciare” la prima per accettare la supplenza attribuitagli “ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)” vale a dire – giova ribadirlo – l'unica soggetta alla disciplina stabilita dall'art. 12 O.M. cit..
Nell'ambito di quest'ultima, pertanto, non è stata destinataria di CP_1 alcun incarico, essendo risultata semplicemente pretermessa senza alcuna giustificazione.
Cont Come sopra esposto, infatti, il si è limitato ad indicare i motivi per cui – a suo dire – la docente non è stata nominata nel primo turno e poi nel bollettino n. 1669, senza spiegare né contestare in alcun modo le specifiche allegazioni compiute dalla ricorrente in primo grado in ordine alla prevalenza, attribuita a candidati peggio collocati, nei successivi provvedimenti nn. 1850, 2055 e 2085.
L'unica ragione, addotta al riguardo nell'atto di appello, è costituita dall'incarico di supplenza accettato da per poco più di tre mesi, dal 1°.9 al CP_1
6.12.2023, certamente non fra quelli oggetto del citato art. 2 co. IV lett. a) e b), conferiti tramite le GPS.
Ben si attaglia, pertanto, al caso di specie il precedente di questa Corte n. 757/2024, condiviso dal Collegio e qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c., secondo cui:
“l'Ordinanza in esame, peraltro, chiarisce, al comma 10 dell'articolo in esame – da un lato - che:” La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto” - e dall'altro lato – che:” Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. Esclusa, pertanto, qualunque forma di automatismo che qualifichi come rinuncia del candidato gli effetti dell'applicazione concreta della procedura automatizzata, questo Collegio intende dare continuità all'interpretazione della richiamata Ordinanza espressa dalla Corte di Appello di Milano secondo cui, dalla lettura coordinata dei commi 3 e 10 dell'articolo 12:” emerge che, nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia, debba essere convocato il docente con maggior
6 punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (cfr. Corte di Appello di Milano n. 320 del 23 maggio 2024).Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'appellante - pretermesso automaticamente dalla procedura robotizzata applicata – non ha mai rinunciato alle preferenze espresse e, comunque, non è mai stato convocato, quale docente con maggior punteggio, in sede di terza convocazione per il conferimento degli incarichi resisi disponibili e conformi alle preferenze espresse con la domanda del 15 agosto 2022. E', infatti, pacifico in atti che - a seguito della domanda di inserimento nella II fascia delle “GPS” - l'appellante è stato incluso nella graduatoria pubblicata il 29 luglio 2022 nella posizione finale di “436” con il punteggio di “62” (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado dell'appellante) e che - a seguito di domanda di informatizzazione nomine supplenze di “GPS” del 15 agosto 2022 – l'appellante non è risultato destinatario di alcun incarico né in sede di prima convocazione, in quanto collocato in posizione deteriore rispetto alla docente assegnataria dell'incarico, né in sede di seconda convocazione, in quanto non risultavano cattedre disponibili presso l'I.S. “A. Gentileschi” (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado di parte appellante). Per quanto rileva ai fini decisori deve essere evidenziato che in sede di seconda convocazione - esperita dopo la pubblicazione del 6 ottobre 2022 di nuove disponibilità - alla docente avente la posizione n. 434 è stata assegnata la cattedra presso altra scuola mentre la posizione n. 436, ricoperta dall'appellante, non è stata contemplata avendo, il sistema, saltato l'appellante, passando direttamente dalla posizione “434” alla posizione “438” (cfr. doc. 8 bis fascicolo di primo grado di parte appellante). In sede di terza convocazione del 27 ottobre 2022 - esperita dopo che il 24 ottobre 2022 venivano pubblicate ulteriori disponibilità di incarichi di insegnamento tra cui una cattedra fino al 30 giugno e uno spezzone da 12 ore presso l'I.S. “A. Gentileschi” quindi incarichi conformi alle preferenze espresse dall'appellante - il sistema robotizzato, che già aveva saltato l'appellante, ha attribuito le nomine ai docenti collocati nelle posizioni “GPS” rispettivamente nelle posizioni n. 508 e n. 517, con i relativi punteggi di 56 e 55.5 ovvero con punteggi inferiori a quello attribuito all'appellante, ovvero “62” (cfr. doc. 9 bis fascicolo di primo grado). Il appellato, mediante la procedura informatizzata ha, Parte_1 quindi, automaticamente – e illegittimamente – pretermesso, senza alcuna valida motivazione, la posizione dell'appellante il quale, alla luce dell'interpretazione, sopra richiamata, dei commi 3 e 10 dell'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020, aveva invece diritto a ricevere la proposta degli incarichi resisi disponibili”.
Non rileva, quindi, nella presente fattispecie la ratio sottesa alla disciplina in esame, “che vieta di procedere a nuovo scorrimento delle medesime graduatorie per il sopravvenire di nuove disponibilità di cattedre, consiste nell'evitare qualsiasi pregiudizio al regolare avvio dell'anno scolastico che inevitabilmente sarebbe compromesso se si consentisse un continuo riavvio
7 delle operazioni di assegnazione delle supplenze” (v. Corte d'App. di MILANO n. 320/2024).
La nomina conseguita da nell'a.s. 2023/2024 esula, infatti, dalla CP_1 procedura in questione e n tanto, rivestire alcuna valenza preclusiva nell'ambito della stessa, come espressamente stabilito dalla stessa Ordinanza all'art. 14, sopra riportato.
Il bilanciamento di interessi, sotteso alla disciplina delle GPS, non si estende a fattispecie diversamente regolate da specifica previsione normativa, come quella dettata dal citato art. 14, che abilita il docente a “lasciare” una supplenza ottenuta tramite graduatoria di istituto per accettarne una annuale conseguita – appunto – ai sensi dell'art. 12 O.M. cit..
E', quindi, lo stesso MINISTERO a consentire quello che, in questa sede, vorrebbe – invece – precludere: ossia la possibilità di svolgere una supplenza breve senza precludersi il conferimento di un incarico annuale in base alle GPS.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Dette spese vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
Pur nell'infondatezza del gravame, la Corte non ravvisa i presupposti per l'invocata condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, c.p.c., in difetto di alcuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede processuale.
Benché il presente procedimento di appello sia stato instaurato dopo il 1°.2.13, non va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, trattandosi di impugnazione proposta da ente facente parte della p.A..
In tal senso si è condivisibilmente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 8.5.2014, n. 9938, secondo la quale
“il contributo unificato ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio previsto dal citato art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto il comma I - quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a modificarne la sostanziale natura di tributo. Relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la
8 P.A., è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge. Di conseguenza, in tale particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizionale “non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile” (nello stesso senso, v. Circ. Ministero della Giustizia 6.7.2015).
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 4237/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Così deciso in Milano, 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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