CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato– consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2667 del ruolo generale dell'anno
2022 tra
(C.F. ), con gli avvocati Tiziana Parte_1 C.F._1
Agostini e Dabide Iobbi
- appellante
e
(C.F. ), con l'avv. Giuseppe Rosella CP_1 C.F._2
- appellato avverso sentenza Tribunale di Latina n. 617/2022 oggetto ripetizione di indebito conclusioni come in atti
conveniva, innanzi al Tribunale di Latina, CP_1 Pt_1
, per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro
[...]
49.954,69,00, oltre interessi, a titolo di importi corrisposti per il pagamento del mutuo e di altri finanziamenti.
, nel costituirsi si opponeva alla domanda dell'ex coniuge Parte_1
sostenendo che i pagamenti, essendo avvenuti quando era ancora in essere il rapporto matrimoniale, rappresentavano uno spontaneo adempimento di un'obbligazione naturale.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina accoglieva la domanda attorea e, quindi, condannava, alla restituzione, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 49.954,69,00 oltre interessi, condannandola CP_1
altresì alla rifusione delle spese di giudizio;
rigettava la domanda riconvenzionale.
Il Giudice di primo grado fondava la propria decisione sulla circostanza che risultava documentalmente provato che i coniugi erano in regime di separazione di beni e che per configurarsi l'adempimento di un'obbligazione naturale, come tale non ripetibile, è necessario che “ la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens..”
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello . Parte_1
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa passava in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo l'appellante censurava la sentenza per l'errore in cui era incorso il Giudice in quanto, nonostante avesse accertato che il pagamento del mutuo da parte dell'attore fosse avvenuto in data anteriore alla separazione e quindi in costanza di matrimonio, aveva ritenuto di accogliere la domanda discostandosi dai principi giurisprudenziali.
Sosteneva che la giurisprudenza di merito e di legittimità ritenevano che le elargizioni patrimoniali effettuate a favore del coniuge costituissero l'adempimento di un'obbligazione naturale, e come tali non erano ripetibili.
Il motivo è fondato.
La problematica relativa alla ripetibilità o meno delle somme corrisposte ad un coniuge a titolo di rate di mutuo in costanza di matrimonio è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5385 del 2023.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha espresso il seguente principio di diritto: non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per
l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata, in quanto, in assenza di prova contraria, si presume che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita comune.
Secondo la Cassazione, l'irripetibilità è ricollegabile ai principi di solidarietà matrimoniale, quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143
c.c., oppure ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio.
In particolare La Suprema Corte ha così argomentato:”…Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato – non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata).
Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004,
n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall'art.
143 c.c.) talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n.
12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Peraltro, proprietario dell'immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni).
In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a Pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso
(e, qualora scelga di mantenere lo stesso istituto del credito in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca mutuante alla modifica dell'intestazione del mutuo)”.
Nel caso di specie essendo pacifico che il pagamento si è verificato in favore dell'appellante in costanza di matrimonio le somme sono irripetibili e la sentenza impugnata va riformata con il rigetto della domanda. Tenendo conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia e dell'esito complessivo della lite le spese di entrambi i gradi vanno integralmente compensate.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 617/2022, così Parte_1
decide in riforma della stessa:
a) rigetta la domanda come proposta da nei confronti di CP_1
; Parte_1
b) conferma nel resto;
c) compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Roma, li 19 maggio 2025
Il presidente estensore